Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2015, n. 30723
CASS
Sentenza 3 marzo 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, nell'ipotesi di truffa commessa da appartenente all'Arma dei Carabinieri mediante il conseguimento di retribuzioni per ore di lavoro straordinario non prestate ed indennità per servizi non svolti, giacché le somme dal medesimo percepite si correlano a compiti propri dell'Arma, da considerarsi soggetto passivo della truffa anche qualora le provviste utilizzate per le erogazioni provengano da altro comparto pubblico, in quanto dalla stessa acquisite e destinate al soddisfacimento dei propri fini istituzionali, a prescindere dal loro inquadramento contabile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2015, n. 30723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30723
    Data del deposito : 3 marzo 2015

    Testo completo