Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
L'Amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all'Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato, è configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da sottufficiale di detto corpo in danno dell'Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2000, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 10/01/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 91
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 37488/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO CO n. il 08.10.1966
avverso sentenza del 18.03.1999
C. MIL. APP. SEZ. DIST. di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco Gentile che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori Avv.V. Tassone e F. La Cava;
Osserva in fatto e in diritto
1. - Con sentenza in data 18.3.1998 la corte militare di appello, sez. dist. di Napoli, in parziale riforma di quella 25.2.1998 del tribunale militare di Napoli, che aveva dichiarato il LE, vicebrigadiere della G.d.F., colpevole del reato di truffa a danno dell'amministrazione militare di appartenenza ex art.234 cpv. n. 1 c.p.m.p. (per avere, facendosi rilasciare false ricevute fiscali dalla struttura alberghiera presso la quale aveva soggiornato in occasione di una missione e producendole al servizio amministrativo del Comando 20^ Legione, ottenuto l'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato), riduceva la pena a mesi cinque di reclusione previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.. La corte territoriale, premesso che i fatti andavano inquadrati nell'ambito di un più vasto fenomeno criminoso riguardante numerosi ufficiali e sottufficiali di tutte le armi che aveva portato all'instaurazione di plurimi e separati procedimenti penali, previa rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, poneva a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato gli elementi di prova costituiti dalla relazione peritale espletata in altro procedimento e dall'esame del perito OS circa la procedura informatica di gestione degli "sconti", dalle risultanze delle perquisizioni e dei sequestri di p.g. eseguiti presso l'hotel Eton di Roma, dall'esame testimoniale reso dal m.llo CC. AL, agente provocatore, in altro procedimento e dalla documentazione amministrativo-contabile in atti, disattendendo le argomentazioni difensive in punto di difetto di giurisdizione per essere le somme contestate imputabili al Ministero delle Finanze, d'inutilizzabilità dei verbali di prove di altri procedimenti acquisite in violazione del contraddittorio e di integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, ribadendo - anche con successiva memoria ritualmente depositata - le censure di violazione di legge e vizio motivazionale in punto di:
a) difetto di giurisdizione del giudice militare per insussistenza della militarità dell'ente danneggiato, il Ministero delle Finanze e non l'amministrazione militare, giusta il regolamento di amministrazione della G.d.F. approvato con d.p.r. 20.3.1986 n. 189;
b) inutilizzabilità delle prove documentali (dischetti, tabulati ecc.) ed orali (relazione peritale ed esame del perito OS, dichiarazioni dei teste AL e dell'imputato di reato connesso ON, titolare dell'hotel Eton) assunte in altri procedimenti penali, non allegate al fascicolo trasmesso dal p.m. al g.u.p. con la richiesta di rinvio a giudizio ed acquisite nel presente procedimento in violazione del contraddittorio per essere state lette prima dell'esame del perito e dei teste;
c) nullità della sentenza per violazione dell'art. 525.2 c.p.p., non avendo partecipato direttamente il giudice della decisione all'assunzione dibattimentale delle prove;
d) mancanza di prova certa e obiettiva in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato;
e) omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per consentire di provare la non genuinità delle fonti di prova informatica. 2. - In ordine all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, merita di essere condiviso il rilievo del giudice di merito circa i connotati di specialità della truffa, con particolare riferimento alla "militarità" in senso proprio dell'amministrazione che ha subito il danno patrimoniale.
Questa Corte, anche a Sezioni unite, ha avuto più volte occasione di pronunciarsi in merito ai criteri in base ai quali è possibile individuare il carattere militare di un ente o di un'amministrazione dello Stato, affermando che "l'amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, ed i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari", mentre non possono essere ricompresi tra quelli appartenenti all'amministrazione militare i beni assegnati a altri ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico (Sez. Un., 16 marzo 1974, Sturniolo;
27.6.1987, Bisozzi;
Sez. I, 29.3.1996, Tripodi).
Orbene, considerato che il Corpo della Guardia di Finanza, pur dipendendo direttamente e a tutti gli effetti dal Ministero per le finanze (art. 1 comma 1 l. ordinamentale 23.4.1959 n. 189 e art. 1 comma 6 d.p.r. 27.3.1992 n. 287), "fa parte integrante delle Forze
armate dello Stato" (art. 1 comma 2 l. n. 189/59 cit.), non può seriamente dubitarsi che il mandato di pagamento illecitamente riscosso dall'imputato a titolo di rimborso di spese asseritamente sostenute per servizio risulti connesso all'espletamento di attività rientranti nei compiti d'istituto della Guardia di Finanza, non estranee dunque all'attività di difesa armata dello Stato. D'altra parte, è pacifico che alla liquidazione del richiesto rimborso abbia provveduto il Comando della 20^ Legione della G.d.F. di Catanzaro, attingendo al capitolo di bilancio destinato alla copertura finanziaria dei compiti d'istituto assolti dal sottufficiale, giusta le assegnazioni concesse e le somministrazioni di fondi erogate a quel Comando territoriale dalla Direzione di amministrazione presso il Comando generale.
La circostanza infine che la Direzione di amministrazione (in forza del Regolamento di amministrazione per la G.d.F. approvato con d.p.r. 20.3.1986 n. 189: in particolare, artt.
1-5 e 8-17) operi mediante una contabilità "speciale" aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, nella quale affluiscono gli importi degli ordini di accreditamento sui vari capitoli per tutti gli enti della G.d.F. nei limiti delle assegnazioni loro concesse, dandone comunicazione al Comando generale e alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze per il prescritto rendiconto trimestrale, non fa affatto venire meno, bensì rafforza la tesi dell'autonomia funzionale delle operazioni di destinazione e di utilizzazione dei fondi inerenti al capitolo di bilancio de quo, attesa la "specialità" della contabilità riservata all'amministrazione della Guardia di Finanza secondo le priorità, le esigenze e il fabbisogno pianificati dallo stesso Comando generale per ciascun anno finanziario.
Dal riferimento dei fondi di bilancio al fine della difesa armata dello Stato mediante l'attuazione di compiti d'istituto del Corpo e dalla speciale autonomia di amministrazione dei medesimi da parte dei competenti organi del Comando generale, secondo le richiamate regole di gestione, consegue indefettibilmente come logico corollario che, per le ipotesi di illecita utilizzazione dei fondi medesimi, essendo la parte offesa un'amministrazione militare, deve configurarsi il reato di truffa militare di cui all'art. 234 cpv. n.1 c.p.m.p., per la cui cognizione non è dato ravvisare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare. 3. - Parimenti prive di pregio si palesano le ulteriori censure di rito, in tema di nullità o inutilizzabilità delle prove, documentali (dischetti, tabulati ecc.) ed orali (relazione peritale ed esame del perito OS, dichiarazioni del teste AL e dell'imputato di reato connesso ON, titolare dell'hotel Eton), assunte in altri procedimenti penali ed acquisite nel presente procedimento ai sensi dell'art. 238 c.p.p.. La corte territoriale ha infatti efficacemente evidenziato gli elementi fattuali da cui era lecito desumere la certa genuinità del materiale informatico sequestrato e l'affidabilità delle risultanze della perizia informatica, disposta in altro procedimento ma acquisita previa lettura nel presente giudizio solo dopo il rituale esame del perito OS e del consulente di parte Scalise: così esplicitandosi le ragioni della mera lettura delle dichiarazioni rese dal teste m.llo AL, pure escusso in altro procedimento ma non ammesso a deporre nel presente giudizio, siccome chiamato dalla difesa su circostanze estranee alla precedente deposizione e attinenti alla pretesa manipolazione del materiale informatico, nonché della denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per consentire di provare la non genuinità delle fonti di prova informatica, ipotesi questa - come si è detto - rivelatasi prima facie infondata.
4. - Quanto alla criticata mancanza di prove certe e obiettive in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, il motivo di gravame, sostanziandosi in una censura di mero fatto alla ricostruzione dell'episodio effettuata dal giudice di merito con puntuale e approfondito riferimento al complessivo compendio probatorio (dall'esame del quale ha tratto l'incontrovertibile convincimento che il LE ottenne dall'Hotel Eton, e presentò al Comando periferico per il rimborso delle spese sostenute, una fattura di importo superiore del 60% a quanto effettivamente corrisposto), si palesa inammissibile in sede di legittimità.
La conclusione cui è logicamente pervenuta la corte territoriale con logica e adeguata motivazione - circa la piena coerenza tra i dati informatici riscontrati dal perito e quelli reali segnalati dall'azione provocatoria del teste m.llo AL - non è sindacabile in questa sede di legittimità, non potendo infatti consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, quando il ricorrente, pur denunziando formalmente pretese violazioni di legge, si limiti sostanzialmente a prospettare quella che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione del fatto, sollecitando un inammissibile riesame nel merito della decisione impugnata, pur correttamente motivata.
Il ricorso dev'essere respinto con il conseguente onere delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000