Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
L'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge nel dispositivo di una sentenza di condanna integra un errore di diritto e non un errore materiale, e, in quanto tale, non è rettificabile nè con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., nè attraverso la motivazione della sentenza medesima, poichè trattasi di lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, a norma dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva inflitto, per il reato di violazione di sigilli, la pena pecumiaria, che il giudice di primo grado aveva omesso di irrogare in dispositivo ed aveva poi determinato in motivazione, dando atto che tale sanzione non era stata indicata in dispositivo per mero errore materiale).
Commentario • 1
- 1. Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2015, n. 19537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19537 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/02/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 453
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 27314/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD NN, n. 5/08/1940 a GELA;
avverso la sentenza della Corte d'appello di CALTANISSETTA in data 18/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI E., che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine sia alla pena pecuniaria sia all'ordine di demolizione, e rigettarsi il ricorso, nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. RD NN ha proposto appello avverso la sentenza della Corte d'appello di CALTANISSETTA emessa in data 18/03/2014, depositata in data 2/04/2014, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di GELA in data 13/12/2011, rideterminava la pena irrogata al medesimo, ritenuti i fatti allo stesso contestati come avvinti dalla continuazione, e considerato più grave il reato sub e) della rubrica (violazione di sigilli), in anni 3 e mesi 6 di reclusione, ed Euro 450,00 di multa, ordinando la demolizione del manufatto abusivo, previo dissequestro nel medesimo, con conferma nel resto dell'appellata sentenza che lo aveva ritenuto responsabile, oltre del reato di violazione di sigilli di cui al capo e), anche del reato di costruzione edilizia abusiva (capo a), nonché dei reati in materia di conglomerato cementizio armato (capi b e c) e antisismici (capo d), contestati come commessi in data 26/01, 31/01 e 6/04/2009. 2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in particolare per violazione e/o falsa applicazione della legge processuale penale (segnatamente degli artt. 546 e 547 c.p.p.) per omessa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra dispositivo e parte motiva della decisione di primo grado, e conseguente violazione della legge penale sostanziale in ordine alla pena prevista per l'art. 349 c.p.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte territoriale dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra la parte dispositiva e la motivazione;
in particolare, il primo giudice, sostiene il ricorrente, aveva irrogato la sola pena detentiva prevista per l'art. 349 c.p.; nella motivazione, depositata non contestualmente al dispositivo, il giudice aveva invece determinato la pena pecuniaria, irrogandola nella misura di Euro 900,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della demolizione, qualificando l'omissione come frutto di errore materiale;
la Corte d'appello avrebbe confermato la legittimità dell'integrazione "postuma", ritenendo che si trattasse di errore materiale del dispositivo rispetto al quale ben poteva prevalere la motivazione;
diversamente, si tratterebbe di nullità non emendabile con la procedura ex art. 130 c.p.p., donde la richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in particolare per violazione e/o falsa applicazione della legge penale sostanziale (segnatamente del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 64, 65, 71 e 72,) nonché vizio di travisamento del fatto, stante che la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l'opera oggetto di contestazione dovesse qualificarsi come ampliamento di fabbricato, quanto, in verità, si traduceva nella realizzazione di un'opera pertinenziale.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte territoriale correttamente valutato gli elementi emersi in sede istruttoria;
in particolare, sostiene il ricorrente che un manufatto di mq. 9, quale quello oggetto di realizzazione, non potrebbe considerarsi come avente una sua autonomia funzionale/strutturale, e, dunque, assentibile;
si sarebbe trattato, dunque, di una pertinenza, donde la non configurabilità degli illeciti penali contestati.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in particolare per mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità dei fatti concretamente contestati all'imputato alle fattispecie astratte oggetto di contestazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte territoriale motivato in ordine alle censure difensive di cui all'atto di appello (necessità del permesso di costruire;
natura sismica dell'area; insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di violazione di sigilli).
2.4. Con un ultimo motivo, infine, il ricorrente eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per tutti i reati ascritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato per quanto si dirà oltre.
4. Ed invero, dev'essere ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. È pacifico infatti che il primo giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna per tutti i reati ascritti, ebbe ad irrogare la sola pena detentiva nella misura di anni 4, mesi 6 di reclusione, determinando la pena base per il reato di violazione di sigilli di cui al capo e) della rubrica, dopo aver applicato la continuazione interna e unificato i reati contravvenzionali sotto il vincolo della continuazione;
accortosi dell' "errore", il tribunale, nel redigere la motivazione, ebbe ad integrare la pena, prevedendo anche quella pecuniaria, determinandola nella misura finale di Euro 900,00 di multa, assumendo come pena base quella di Euro 600,00 di multa, aumentata nella predetta misura finale dopo aver applicato la continuazione interna e unificato i reati contravvenzionali sotto il vincolo della continuazione;
nella motivazione, peraltro, il giudice di primo grado diede atto che per "mero errore materiale" nel dispositivo della sentenza letta in udienza non era stata inserita la pena pecuniaria della multa nonché la sanzione accessoria della demolizione del manufatto in sequestro, previo dissequestro del medesimo.
La Corte territoriale, a fronte dell'eccezione difensiva di nullità non potendo qualificarsi detta omissione come emendabile con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., ebbe a respingerla ritenendo che la mancata indicazione in dispositivo di talune statuizioni in ordine alla pena principale ed alla sanzione accessoria non costituisca un'ipotesi di nullità della sentenza;
a sostegno di tale assunto, i giudici di appello richiamano una decisione di questa Corte (sentenza n. 12920/2012, non massimata, ne' pertinente in relazione al principio di diritto riportato nella motivazione), in realtà volendo sostenere - conformemente ad un orientamento giurisprudenziale sostenuta da altre decisioni di questa Corte (V., tra le tante: Sez. 3^, n. 19462 del 20/02/2013 - dep. 06/05/2013, Dong, Rv. 255478), che la regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, si da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo;
in particolare, nel caso in esame, il dispositivo conterrebbe un duplice errore materiale consistente nell'omessa indicazione della pena pecuniaria (che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente calcolata ai fini della legalità della sanzione già fissata nei limiti edittali con pena congiunta) nonché l'omessa indicazione dell'ordine di demolizione, sanzione accessoria anch'essa obbligatoria. Poiché la motivazione della sentenza di primo grado dava specifica contezza della decisione del giudice riguardo a tali pene, ciò consentiva alla Corte territoriale di rettificare l'errore.
4.1. La soluzione giuridica dei giudici di appello non può essere condivisa. Ed infatti, occorre anzitutto premettere che nell'economia della sentenza penale, il dispositivo (elemento volitivo) è la parte che attua la volontà della legge del caso concreto, mentre la motivazione (elemento logico) assume una funzione meramente strumentale, correlata alla necessità di dare ragione dell'iter logico seguito dal giudice e serve soltanto alla interpretazione del dispositivo. Ne consegue che il giudicato si forma limitatamente al dispositivo della sentenza sicché ogni parte della motivazione, in qualunque affermazione si sostanzi, se non trova la sua conclusione nel dispositivo, non è di per sè suscettibile di conseguenze giuridiche (v., tra le tante: Sez. 6^, n. 935 del 28/10/1988 - dep. 24/01/1989, Caprili, Rv. 180268). Logico corollario a tale principio, è che la sentenza deve considerarsi nulla per contraddittorietà, non solo quando vi sia inconciliabilità fra le considerazioni logico- giuridiche in ordine a uno stesso fatto, ma anche quando vi sia contraddizione tra motivazione e dispositivo. In particolare, la sentenza deve ritenersi nulla per contraddittorietà quando la natura della pena irrogata (detentiva) sia diversa da quella che risulti in base alla motivazione (la pena detentiva, in aggiunta alla pecuniaria). Non può, infatti, a giudizio del Collegio, ritenersi suscettibile di correzione con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., l'omessa statuizione in dispositivo della pena pecuniaria
(prevista ex lege), in quanto la qualificata "correzione" operata dal giudice si risolve in una modifica essenziale del dispositivo. Già le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, chiarirono inequivocabilmente che in tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 c.p.p., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994 - dep. 29/09/1994, Armati, Rv. 198543).
La coerente applicazione di tale principio, dunque, se esclude la nullità della sentenza per l'omessa statuizione dell'ordine di demolizione (omissione in effetti emendabile, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, attraverso il ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p.: v., tra le tante, Sez. 3^, n. 40340 del 27/05/2014 - dep. 30/09/2014, Bognanni, Rv. 260421; contra, però, un meno recente orientamento, di cui è espressione, da ultimo, Sez. 3^, n. 4751 del 13/12/2007 - dep. 30/01/2008, Gabrielli e altro, Rv. 239070), non altrettanto può affermarsi con riferimento all'omessa statuizione nel dispositivo della sentenza della pena "legale", vale a dire di una pena che preveda solo parzialmente la corretta irrogazione della pena principale (nella specie, la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria, congiuntamente prevista dall'art. 349 c.p.), omissione che i giudici hanno ritenuto emendabile con la procedura della correzione ex art. 130 c.p.p., così attribuendo prevalenza alla motivazione sul dispositivo. Ed invero, osserva il Collegio, nel caso in esame non si è in presenza di un errore materiale ma di un errore di diritto, per definizione non emendabile con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., in quanto la "rettificazione" della pena nei termini indicati integra in realtà la violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 3, che, nell'indicare i requisiti della sentenza, prevede espressamente che "Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice". In forza dell'art. 547 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 3, la mancanza o la incompletezza del dispositivo non può, infatti, essere oggetto della procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.; il tutto anche alla stregua di quest'ultima disposizione, secondo la quale può procedersi a rettifica solo quando l'errore non determini la nullità dell'atto (v., in termini: Sez. 6^, n. 2760 del 08/10/1993 -dep. 20/01/1994, Negro, Rv. 197718; Sez. 2^, n. 20958 del 15/05/2012 - dep. 31/05/2012, P.G. in proc. Musumeci, Rv. 252837). Ne consegue, dunque, che all'omissione della statuizione "parziale" della pena non può supplirsi con la motivazione della sentenza, la quale adempie una finalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo: ne deriva l'impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p., riservata esclusivamente alle ipotesi nelle quali l'errore non determini la nullità dell'atto. Non è, dunque, applicabile al caso in esame quella giurisprudenza, evocata nella motivazione dell'impugnata sentenza, che consente la prevalenza della motivazione sul dispositivo, atteso che la stessa presuppone pur sempre che di un errore "materiale" si tratti e non di un errore di diritto, come nel caso in esame, emendabile solo con l'esercizio del potere di impugnazione della sentenza, nella specie non esercitato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gela ne' dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta. A ciò, peraltro, va aggiunto che in tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato (come nel caso di specie, avendo il primo giudice inflitto con il dispositivo la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria), si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo ne' con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 c.p.p., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, ne' in osservanza all'art. 1 c.p., ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede - come già in quella d'appello, essendosi in effetti concretizzata con il decisum dei giudici nisseni la violazione dell'art. 547 c.p.p., - non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius" (Sez. 6^, n. 49858 del 20/11/2013 - dep. 11/12/2013, G., Rv. 257672). Deve, conclusivamente, essere affermato il seguente principio di diritto: "Integra un errore di diritto e non un errore materiale, per definizione non emendabile con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., ne' essendo possibile ritenere prevalente la motivazione sul dispositivo, l'omessa statuizione nel dispositivo della sentenza di una pena Slegale, in quanto la "rettificazione" della pena operata in motivazione determina la violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 3, essendo incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (Fattispecie nella quale la Corte d'appello, ritenuta prevalente la motivazione sul dispositivo, aveva ritenuto legittimo il ragionamento del primo giudice, il quale aveva indicato nella motivazione della sentenza la pena pecuniaria della multa, la cui statuizione era stata invece omessa nel dispositivo della sentenza, contenente l'irrogazione della sola pena detentiva della reclusione, a fronte del reato di cui all'art. 349 c.p., che prevede la pena congiunta").
5. Dev'essere, invece, ritenuto infondato il secondo motivo. Ed infatti, non può convenirsi con il ricorrente nel senso che quanto realizzato non dovesse qualificarsi come ampliamento del fabbricato, essendo corretta la valutazione dei giudici di merito che non potesse trattarsi di una pertinenza. Premessa, anzitutto, la non deducibilità davanti a questa Corte dell'evocato vizio di travisamento del fatto (v., ex multis: Sez. 4^, n. 4675 del 17/05/2006 - dep. 06/02/2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235656), deve peraltro evidenziarsi che, sul punto, la Corte territoriale (e già il primo giudice, la cui motivazione, trattandosi di doppia conforme, integra quella d'appello) fornisce ampia e convincente motivazione, sottolineando trattarsi di ampliamento del preesistente fabbricato, come reso del resto palese dalla stessa prosecuzione dei lavori, evidenziandosi in sentenza che i sigilli vennero violati per ben tre volte a distanza ravvicinata con l'ovvio obiettivo di completare i lavori abusivi, con conseguente e corretta esclusione della natura pertinenziale dei lavori eseguiti. Non va, infatti, dimenticato che il T.U. edilizia, che prescrive il rilascio del preventivo permesso di costruire per qualsiasi manufatto che possa costituire, oltre che nuova costruzione od ampliamento di costruzione esistente, modificazione della struttura di una costruzione preesistente, non distingue tra opera esterna ed opera interna del fabbricato, tra lavoro di notevole entità e lavoro di modeste dimensioni, giacché qualunque modificazione dello stato di fatto preesistente relativo ad opere edilizie già precedentemente realizzate è subordinata alla valutazione del Sindaco ed al rilascio del relativo permesso di costruire (nella specie la realizzazione dell'intervento edilizio - attuato mediante pilastri in scatolare metallico, appoggiati al muro ovest di confine del lotto di terreno con soprastante trave, anch'essa in scatolare metallico, su cui erano state installate delle travi metalliche a doppia T che, sul lato est, erano inserite nel muro perimetrale del primo piano già esistente, con completamento del solaio di calpestio mediante mattoni laterizi- forati inseriti tra le predette travi -, determinandone l'aggregazione ad un fabbricato preesistente, si da costituire ampliamento dello stesso, deve ritenersi modificativo della struttura del fabbricato, soggetto a permesso di costruire).
Corretto, dunque, è il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, operato dai giudici di appello (Sez. 3^, n. 20349 del 16/03/2010 - dep. 28/05/2010, Catania, Rv. 247108), per escluderne la natura pertinenziale. Il relativo motivo, dunque, dev'essere respinto.
6. Non miglior sorte merita, peraltro, il terzo motivo di ricorso. Ed infatti, non è rilevabile l'omessa motivazione della Corte d'appello sulle censure di cui all'atto di appello nei termini indicati;
sulla deduzioni difensive, infatti, v'è rigetto implicito da parte della Corte d'appello, atteso che dal complesso della motivazione dell'impugnata sentenza (che, lo si ribadisce, va integrata con quella di primo grado, attesa la natura di doppia conforme) si evince che l'intervento edilizio, come eseguito, integrava compiutamente gli estremi dei reati contravvenzionali e del delitto di violazione dì sigilli. Le censure sollevate nell'atto di appello, pertanto, apparivano all'evidenza inammissibili per manifesta infondatezza. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (v., tra le tante: Sez. 4^, n. 24973 del 17/04/2009 - dep. 16/06/2009, Ignone e altri, Rv. 244227).
7. Rigettati quindi il secondo ed il terzo motivo, l'accoglimento parziale dell'impugnazione, limitatamente al primo motivo, impone, tuttavia, a questa Corte di rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per tutti i reati contravvenzionali (ma non per il reato di violazione di sigilli che si prescriverà solo nel 2016), non essendo intervenute sospensioni rilevanti ex art. 159 c.p., (nessuna sospensione è intervenuta in grado d'appello,
essendosi definito il processo nella sola udienza del 18/03/2014;
analoga situazione è rilevabile nel giudizio di primo grado, esauritosi in tre sole udienze - 17/03, 30/06 e 13/12/2011 - le prime due rinviate d'ufficio, non potendo dunque computarsi agli effetti della sospensione il relativo decorso del tempo). Avuto riguardo al termine quinquennale di prescrizione dei reati contravvenzionali, la prescrizione è maturata interamente alla data del 6 aprile 2014, donde dev'essere pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere tutti i reati contravvenzionali estinti per prescrizione, comportando detta declaratoria la revoca del disposto ordine di demolizione (Sez. 3^, n. 8409 del 30/11/2006 - dep. 28/02/2007, Muggianu, Rv. 235952).
L'accoglimento del primo motivo, nei termini suindicati, inoltre, consente a questa Corte di pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, anche con riferimento alla pena pecuniaria illegittimamente irrogata per il delitto, che va conseguentemente elisa;
in applicazione del disposto dell'art. 620 c.p.p., lett. I) e art. 621 c.p.p., questa Corte può peraltro procedere alla rideterminazione della pena finale per il delitto, eliminando l'aumento disposto dalla Corte territoriale per i reati contravvenzionali (pari a mesi 5 di reclusione), così individuata la pena finale per il reato di violazione di sigilli, già considerato l'aumento inflitto dalla Corte d'appello a titolo di continuazione interna, nella misura finale di anni 3, mesi 1 di reclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto ai reati contravvenzionali, perché estinti per prescrizione, nonché quanto alla pena pecuniaria inflitta per il delitto, che elide. Determina la pena per il delitto in anni tre, mesi uno di reclusione. Revoca l'ordine di demolizione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 10 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2015