Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 3
L'Amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all'Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato, è configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da militare di detto Corpo, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato, che integra danno non solo per il Ministero delle Finanze - che non può essere considerato ente militare - ma anche per il Corpo di appartenenza, che ha natura di ente militare, e dovendo riconoscersi la giurisdizione militare tutte le volte che siano ravvisabili specifiche fattispecie penali per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare.
Anche una dichiarazione menzognera può costituire raggiro e integrare, quindi, l'elemento materiale del reato di truffa quando sia stato lo strumento usato per ottenere indennità non dovute e abbia avuto l'effetto di trarre in inganno il soggetto passivo. E invero, in tema di truffa, l'inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile, in quanto esteriorizzato dall'agente. (Fattispecie in tema di truffa militare consistita nel conseguimento, da parte di militare, di rimborso di somma superiore alla spesa effettuata in occasione di una missione, mediante la produzione di ricevute fiscali false).
Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, in quest'ultima espressione è compreso ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto (per mancata comparizione dell'esaminando, per mancata ammissione della testimonianza, per rinuncia da parte di chi l'aveva chiesto e così via), e non solo il caso che l'esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (già contemplato dal successivo art. 512).
Commentario • 1
- 1. Reformatio in pejus, perito va risentito (Cass. SSUU 14426/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2019
Il perito, in ambito processuale, può rivestire ruoli polivalenti potendo essere chiamato a svolgere sia accertamenti (indagini; acquisizione di dati probatori: cd attività percipiente) che valutazioni (cd. attività deducente): ed è per questa sua peculiarità che viene denominato - in linea con la tradizione dei paesi di common law - anche "testimone esperto" (expert witness), perchè, come il testimone, ha l'obbligo di riferire sui fatti sui quali viene esaminato, ma "esperto" perchè, nel rispondere, si avvale delle sue competenze specialistiche. La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 31/01/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 155
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 38089/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) TR ON n. il 06.02.1963
avverso sentenza del 18.03.1999 C.MIL.APP. di NAPOLI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico ministero in persona del Dott. VITTORIO GARINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Catanzaro per difetto di giurisdizione della A.G. Militare;
Uditi i difensori Avv.ti FRANCESCO LA CAVA e VITO TASSONE, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.3.1999 la Corte Militare di Appello - Sez. Distaccata di Napoli - in parziale riforma della sentenza emessa il 3.6.1998 dal Tribunale Militare di Napoli nei confronti dell'appuntato della Guardia di Finanza TR ON, ritenuto responsabile del reato di truffa militare pluriaggravata e continuata - per avere, in occasione di tre missioni effettuate a Roma, inducendo in errore gli organi amministrativi del proprio reparto mediante la esibizione di ricevute fiscali false relativamente all'importo indicatovi, rilasciate dall'Hotel Eton, ottenuto rimborsi per importi superiori a quelli effettivamente pagati (L. 711.000 a fronte di una spesa di L. 358.400) - concedeva all'imputato, oltre alle generiche riconosciute dai primi giudici, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, riducendo la maggior pena inflitta in primo grado a mesi 5 e giorni 20 di reclusione militare. Ha osservato la Corte suddetta, condividendo analoghe valutazioni svolte dai giudici di prime cure e respingendo le relative eccezioni proposte dall'imputato:
- Che non poteva accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare - avanzata dalla difesa sul presupposto che il danno conseguente alla truffa non era stato arrecato all'amministrazione militare ma al Ministero delle Finanze, da cui il Corpo della Guardia di Finanza dipende - avuto riguardo alla natura militare di tale Corpo e all'ampia autonomia di cui esso gode nella gestione dei fondi destinati ai compiti di istituto;
- Che non poteva dichiararsi la inutilizzabilità di una prova addotta dal P.M. in dibattimento e della documentazione dal medesimo prodotta in udienza (una relazione peritale su 44 "floppy disk" sottoposti a sequestro e sul computer in uso presso l'Hotel Eton, svolta nell'ambito di procedimento a carico di altro imputato, e copia del verbale delle deposizioni dibattimentali rese da un teste nel medesimo diverso processo) in quanto trattavasi di prove assunte in dibattimento e, comunque, il perito estensore della relazione era stato regolarmente escusso nel corso del dibattimento stesso;
- Che non poteva dichiararsi la nullità di alcuni atti di indagine per mancato avviso ai difensori, trattandosi eventualmente di nullità relativa, che avrebbe dovuto essere eccepita prima della pronuncia del decreto di rinvio a giudizio;
- Che a carico dell'imputato erano stati acquisiti sufficienti prove di colpevolezza, rilevabili dai risultati della perizia espletata, dalla documentazione relativa al rimborsi ottenuti dall'imputato, dalla copia della sentenza, passata in giudicato, emessa in altro processo per fatti analoghi, dall'esame del perito e dalla copia della deposizione dibattimentale del teste Maresciallo dei CC. AL, da cui era emerso che il gestore dell'Hotel Eton rilasciava abitualmente ai militari o ricevute per importo superiore a quello effettivamente versato o ricevute relative a pernottamenti mai effettuati;
che solo in 32 casi, su 6432 annotazioni sottoposte a verifica, era stato pagato l'intero importo indicato;
e che il CA, in occasione delle tre missioni effettuate, aveva ottenuto dal gestore dell'Hotel Eton, dove aveva pernottato, il rilascio di ricevute fiscali per importi superiori a quelli effettivamente corrisposti
Avverso tale sentenza ha proposto, tramite il suo difensore, il CA, deducendo:
1) difetto di giurisdizione del giudice militare, con riguardo al fatto che l'amministrazione danneggiata non era quella militare ma il Ministero delle Finanze, come era ricavabile dalle norme contenute nel regolamento di amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.P.R. 20.3.1986 n. 189;
2) inutilizzabilità, per violazione del secondo comma dell'art.416 c.p.p., degli atti prodotti dal P.M. al dibattimento, che invece, in applicazione della norma suddetta, avrebbero dovuto essere depositati all'udienza preliminare insieme alla richiesta di rinvio a giudizio;
3) inutilizzabilità dei verbali di sequestro effettuati in altro procedimento e prodotti in quello a carico del CA, in quanto non risultava che gli stessi fossero stati compiuti con il rispetto dei diritti della difesa;
4) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste AL in altro procedimento, acquisite senza la previa audizione del medesimo, in violazione dell'art. 511-bis c.p.p.;
5) violazione dell'art.525 c.p.p., sotto il profilo che solo alcuni magistrati avevano composto il collegio giudicante nei processi nei quali erano state assunte le prove poi utilizzate in quello a carico del CA;
6) mancanza o illogicità della motivazione relativa alla affermazione della responsabilità dell'imputato, basata su elementi indiziari privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza;
7) violazione del diritto alla prova, avendo la corte immotivatamente respinto la richiesta di audizione del teste AL e di altri testi su circostanze aventi incidenza sul giudizio da esprimere;
8) carenza motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.
Successivamente, in data 14.1.2000, il difensore del ricorrente presentava memoria difensiva, mediante la quale illustrava ed approfondiva ulteriormente la censura relativa al difetto di giurisdizione e quella concernente la inutilizzabilità della deposizione del teste AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto affrontata e risolta, per il suo carattere assorbente, la eccezione, avanzata in via principale del ricorrente, di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare. A tal fine, va previamente esaminata la fondatezza o meno dell'assunto della difesa, secondo cui la persona giuridica, in danno della quale si sarebbe consumata la truffa, sarebbe il Ministero delle Finanze, ragion per cui, sarebbe da escludere la natura di reato militare del delitto ascritto all'imputato.
Non v'è dubbio che il Ministero delle Finanze non può essere considerato come un ente militare, ma tale semplice considerazione, ad avviso di questa Corte, non vale, di per sè, ad escludere la truffa commessa dall'imputato dal novero dei reati militari. Ciò, in quanto deve ritenersi sussistente la giurisdizione militare tutte le volte in cui siano ravvisabili specifiche fattispecie penali di danno o di pericolo per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare.
Con riferimento specifico al caso in esame - nel quale ci si trova di fronte ad un organismo (il Corpo della Guardia di Finanza) che, pur dipendendo gerarchicamente dal Ministro delle Finanze, fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato occorre tenere presente che il suddetto Corpo ha assunto la duplice veste di parte offesa, in quanto vittima della induzione in errore conseguente agli artifici e raggiri che, secondo l'accusa, sono stati posti in essere dall'imputato, e di parte danneggiata, avendo subito direttamente il danno conseguente all'azione truffaldina che sarebbe stata perpetrata dal CA.
Vero è infatti che, come sostiene il ricorrente, il danno patrimoniale conseguente alla truffa commessa da un finanziere si riverbera più o meno direttamente sul Ministero delle Finanze, ma va escluso che il danno medesimo si riverberi in ultima analisi "unicamente" sul predetto Ministero, mentre va più correttamente affermato che esso grava anche, e direttamente, sul Corpo delle Guardie di Finanza.
Relativamente alla problematica in questione questa Corte ha avuto modo di affermare che "Con riferimento al reato di truffa, pur nella ipotesi della distinzione tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, è costitutivo che il primo di detti soggetti si ponga in una prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del secondo, con assunzione quindi di iniziativa in ampio senso negoziale nei confronti della sfera patrimoniale aggredita". (Cass., Sez. VI, sent. n. 1074 del 06-02-1997 Ortis). Invero, quando, come nella specie, l'ingannato ha, sia pure per la parte destinata a certi compiti, la libera disposizione del patrimonio del danneggiato, esso assume la posizione di quest'ultimo, di guisa che l'induzione in errore del Corpo della Guardia di Finanza, soggetto che amministra il patrimonio, destinatogli mediante apposito speciale capitolo di bilancio, con i più ampi poteri di gestione e di autonomia in ordine alla scelta della destinazione dei fondi per il conseguimento dei fini istituzionali che gli sono propri, il danno, derivante dalla truffa, si determina indubitabilmente anche nei confronti di tale soggetto, dato che essa va ad incidere sulla sua libertà di consenso.
Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto più volte occasione di pronunciarsi in merito ai criteri in base al quali è possibile individuare il carattere militare di un ente o di una amministrazione dello Stato.
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1 del 16.3.1974 ha affermato testualmente che "l'amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, ed i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato (R,D. 18 novembre 1923 n. 1440 e successive integrazioni e modifiche), sono amministrati dal Ministero della Difesa o dai corpi militari". Ha aggiunto che "non possono invece ... ... essere ritenuti appartenenti all'amministrazione militare i beni assegnati ad altri ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati".
Ora non vi può essere dubbio alcuno che, nella specie, il danno conseguente al reato è gravato "sui mezzi materiali" destinati al Corpo delle Guardie di Finanza e, quindi, destinati "alla difesa armata dello Stato", mentre è da escludere che il suddetto Corpo possa essere considerato alla stregua di un semplice "servizio", dipendente o amministrato dal Ministero delle Finanze, come condurrebbe ad affermare la tesi sostenuta dalla difesa e dal Procuratore Generale Militare presso questa Corte, che l'ha condivisa.
A prescindere dall'ampia autonomia gestionale di cui il Corpo gode, sulla quale si è ampiamente intrattenuta la Corte Militare di Appello, ed alla cui sentenza si rinvia, non è chi non veda, infatti, che il Corpo delle Guardie di Finanza, in quanto facente parte integrante delle Forze Armate dello Stato, non può essere considerato, in base alla normativa attualmente vigente, alla stregua di un mero servizio alle dipendenze del Ministero delle Finanze. Al contrario va considerato - per i compiti, anche di difesa armata dello Stato, che gli sono stati conferiti dalla legge - come facente parte latu sensu della Amministrazione Militare, anche se funzionalmente dipendente dal "Ministro" (e non dal Ministero) delle Finanze. La precisazione, contenuta nel primo comma dell'art. 1 della Legge 23.4.1959 n. 189 sull'Ordinamento del Corpo e ribadita nel sesto comma dell'art. 1 del D.P.R. 27.3.1992 n. 287, non è di poco conto, perché con essa si fa riferimento ad una dipendenza di carattere gerarchico più che ad una dipendenza di carattere strettamente funzionale.
Ciò si desume anche dal fatto che il Ministero delle finanze, come recita il primo comma dell'art. 1 del citato D.P.R. 287, dal punto di vista amministrativo "si articola in uffici di diretta collaborazione, in uffici alle dirette dipendenze del Ministro e in uffici centrali e periferici", mentre alla dipendenza dal Ministro del Corpo delle Guardie di Finanza si fa un riferimento a parte, come a una dipendenza di tipo ben diverso da quella puramente amministrativo-funzionale.
Per il resto, possono essere qui richiamate le considerazioni svolte sul punto dalla sentenza emessa da questa Corte il 19.1.2000 in proc. Pellegrino. Va pertanto escluso il difetto di giurisdizione del giudice militare.
2. In ordine alla doglianza di cui al secondo motivo di gravame, va innanzitutto rilevato che la disposizione di cui all'art.416 c.p.p. - in base alla quale sarebbero inutilizzabili gli atti che sono stati prodotti dal P.M. al dibattimento (tabulati, dischetti, relazione peritale, dichiarazioni del teste AL e dell'imputato di reato connesso CI) - è impropriamente richiamata.
Invero la norma in questione si riferisce esclusivamente agli atti di indagine compiuti dal P.M. nel corso di quel particolare procedimento e non agli atti relativi alle indagini esperite in altro procedimento in corso o già concluso, per i quali trovano invece applicazione le disposizioni di cui al primo comma dell'art.238 c.p.p. ed al primo comma dell'art.495 stesso codice, secondo le quali è ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, purché si tratti di prove assunte in incidente probatorio o in dibattimento. (In tal senso v. Cass., Sez. II, sent. n, 9533 del 11- 09-1995, D'Urzo; Sez. I, sent. n. 1064 del 01-02-1995, Mustaka ecc.). Diversamente opinando, le disposizioni sopra richiamate non potrebbero mai trovare applicazione.
Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, si trattava di prove assunte al dibattimento nei procedimenti penali a carico di IA LB e di SA NZ e, come tali legittimamente acquisibili al processo.
La doglianza va quindi disattesa.
3. Parimenti priva di fondamento appare la censura relativa alla pretesa inutilizzabilità dei verbali di sequestro eseguiti in altro procedimento, per la semplice ragione che, a parte il fatto che non è stato spiegato dal ricorrente sotto quale profilo i diritti della difesa sarebbero stati violati, la sentenza impugnata ha comunque escluso violazioni dei diritti della difesa in quanto i sequestri in questione erano stati effettuati prima che il CA assumesse la veste di imputato e, successivamente, lo stesso è stato sempre assistito dal suo difensore.
4. Infondata anche la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni del teste AL, assunte in un altro procedimento penale e delle quali si è data lettura in quello a carico dell'odierno ricorrente, sarebbero inutilizzabili perché sono state acquisite senza la previa audizione del predetto AL, così come disposto dal secondo comma dell'art.511 c.p.p.- In realtà tale doglianza nasce da una erronea interpretazione della legge e, in particolare, oltre che della norma suddetta, anche di quella di cui al quinto comma dell'art.238 c.p.p.- Intanto va chiarito che la disposizione di cui al secondo comma dell'art.511 c.p.p., per esplicita previsione della legge, non si applica allorché l'esame della persona, delle cui dichiarazioni sia stata data lettura, non abbia avuto luogo. Tale esclusione non è circoscritta all'ipotesi che l'esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (ipotesi contemplata dal successivo art.512), ma riguarda ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto: come, ad esempio, per la mancata comparizione dell'esaminando, per la mancata ammissione della testimonianza, per la rinuncia da parte di chi l'aveva chiesta ecc.- Ciò si evince anche dalla disposizione di cui al comma 5 dell'art.238 c.p.p., secondo cui "resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'art.190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4" del medesimo art. 238.
Infatti tale previsione normativa comporta, da un lato, che l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni del teste non deve essere necessariamente e in ogni caso preceduta dalla audizione del medesimo teste e, dall'altro, che il diritto della parte che vi abbia interesse, di ottenerne l'esame, non è assoluto, ma è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 190 c.p.p.: nel senso, cioè, che il giudice ha il potere di escludere le prove vietate dalla legge e quelle che siano manifestamente superflue o irrilevanti.
Ora il tribunale militare, prima, e la corte militare di appello, dopo, nel rigettare la richiesta di audizione del AL, non hanno fatto altro che esercitare il potere loro conferito dalla suddetta norma, spiegando che il teste, regolarmente escusso in altro procedimento, era stato chiamato dalla difesa non nel legittimo esercizio del diritto alla controprova garantito dal quinto comma dell'art. 238 (si trattava di un teste che nel diverso procedimento era stato addotto dall'accusa), ma su circostanze del tutto estranee alla precedente deposizione e attinenti alla pretesa manipolazione del materiale informatico che era stato sottoposto a sequestro, manipolazione che è stata motivatamente esclusa dalla corte territoriale in base ad elementi ricavati da altre fonti di prova. Quanto al perito ES, lo stesso è stato regolarmente ascoltato in dibattimento prima della acquisizione della sua relazione.
5. Il quinto motivo di doglianza appare manifestamente infondato. Invero il principio della immutabilità del giudice, sancito dall'art.525 c.p.p., non vale che nell'ambito del medesimo processo, ed esso è stato pedissequamente rispettato nella fattispecie in esame;
mentre il medesimo principio non vale nell'ambito di processi diversi, allorché in uno siano stati raccolti elementi di prova che vengano legittimamente utilizzati nell'altro.
6. Il sesto motivo di gravame, consistente nella asserita mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato, si articola in doglianze con le quali si denunciano formalmente violazioni di legge e illogicità di motivazione, ma che nella sostanza consistono in osservazioni che propongono una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze di merito. Ciò si desume proprio da alcune frasi contenute nell'atto di impugnazione, allorché si afferma che "da nessuna prova richiamata dal primo e dal secondo Giudice emerge che il ricorrente abbia concluso il pactum sceleris con il titolare dell'albergo 'Eton' di Roma e/o con alcuno degli operatori presenti alla data della richiesta e rilascio delle fatture".
In realtà, in presenza di una articolata ricostruzione, ad opera dei giudici di merito, dell'intera vicenda e di un approfondita e logica motivazione del loro convincimento circa l'ottenimento da parte del CA di fatture recanti un importo superiore a quello effettivamente corrisposto e la successiva presentazione di esse al Comando competente per il rimborso, le censure proposte, miranti ad ottenere una riconsiderazione delle risultanze processuali nell'ottica di una diversa ricostruzione dei fatti e sulla base di valutazioni di merito, sono inammissibili in questa sede. A tal proposito, questa Corte ha più volte riaffermato, anche "la sezioni unite, che 1a verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso.....è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da lui compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova." (Cass., Sez.Un., 23.2.1996 n. 2110, ric. P.G. c/ Fachini e altri). E ancora: "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (Sez. Un., sent. n. 6402 del 02-07-1997, Dessimone).
Da tali principi questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente condivisibili.
7. Il settimo motivo di gravame è stato già esaminato al punto 4. Va qui aggiunto soltanto che possono assumere rilievo probatorio in un procedimento gli elementi già considerati in altro procedimento chiuso con sentenza definitiva, non sussistendo al riguardo alcuna preclusione e trattandosi, anzi, di fatti certi e provati e, in quanto coperti dal giudicato, ampiamente utilizzabili. (v., fra le tante, Cass., Sez. VI, sent. n. 3241 del 13.3.1998, Cadinu).
8. La sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa militare ascritto al ricorrente è stata ampiamente dimostrata dai giudici di merito sia per quanto riguarda l'elemento materiale e l'elemento psicologico, sia per quanto riguarda il danno arrecato alla P.A., sia per quanto concerne l'ingiusto profitto conseguito dall'imputato. Una volta ravvisata la esistenza del fatto così come descritto nella contestazione, la dimostrazione della configurabilità nella fattispecie del reato di truffa militare era da considerare ampiamente, anche se implicitamente, data, e non occorreva affatto una ulteriore dimostrazione di tale configurabilità.
Infatti, anche una dichiarazione menzognera può ovviamente costituire raggiro, ed integrare quindi l'elemento materiale del reato di truffa, quando, come nella specie, sia lo strumento normalmente usato per ottenere le indennità di trasferta ed abbia avuto l'effetto di trarre in inganno il soggetto passivo. In tema di truffa, infatti, l'inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile, in quanto esteriorizzato dall'agente. In tal senso, v. Cass., Sez. II, sent. n. 1658 del 23-02-1993, Giulietti, secondo cui, "In tema di truffa, l'espediente di presentare per il rimborso note di spese non dovute, inframmezzate ad altre regolari, approfittando del rapporto di lavoro che induce a presumere la correttezza tra le parti, ben può rientrare nel concetto di artifizio, di cui all'art.640 cod. pen., idoneo ad ingannare".
Per quanto riguarda l'estremo dell'ingiusto profitto con altrui danno, lo stesso è in re ipsa quando il vantaggio economico ricavato dall'azione fraudolenta non sia dovuto o sia dovuto in misura inferiore.
Quanto all'esistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente ricordare che esso è costituito dal dolo generico, consistente nella cosciente volontà di conseguire il profitto ingiusto mediante l'induzione in errore, con l'utilizzo di un qualsiasi artificio, del soggetto passivo, aspetti tutti riscontrabili nella fattispecie in esame.
Non ha alcun fondamento, quindi, la doglianza del ricorrente, secondo cui si sarebbe dovuto dimostrare la volontà ingannatoria da parte dell'imputato nei confronti della competente autorità, laddove nel caso in esame tale volontà emerge per tabulas e l'accertata non corrispondenza degli importi recati dalle fatture presentate rispetto a quelli versati rappresenta l'antecedente logico necessario a realizzare la fattispecie criminosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del CA al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000