Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 3491
CASS
Sentenza 31 gennaio 2000

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L'Amministrazione militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti per l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della difesa o dai corpi militari, mentre non possono essere compresi tra quelli appartenenti all'Amministrazione militare i beni assegnati ad altri Ministeri, per l'uso degli stessi o dei servizi da essi dipendenti o da essi amministrati, ovvero quelli che rappresentano oggetto di gestione sotto un profilo esclusivamente privatistico. Ne consegue che, poiché il corpo della Guardia di Finanza fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato, è configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da militare di detto Corpo, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato, che integra danno non solo per il Ministero delle Finanze - che non può essere considerato ente militare - ma anche per il Corpo di appartenenza, che ha natura di ente militare, e dovendo riconoscersi la giurisdizione militare tutte le volte che siano ravvisabili specifiche fattispecie penali per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare.

Anche una dichiarazione menzognera può costituire raggiro e integrare, quindi, l'elemento materiale del reato di truffa quando sia stato lo strumento usato per ottenere indennità non dovute e abbia avuto l'effetto di trarre in inganno il soggetto passivo. E invero, in tema di truffa, l'inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile, in quanto esteriorizzato dall'agente. (Fattispecie in tema di truffa militare consistita nel conseguimento, da parte di militare, di rimborso di somma superiore alla spesa effettuata in occasione di una missione, mediante la produzione di ricevute fiscali false).

Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, in quest'ultima espressione è compreso ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto (per mancata comparizione dell'esaminando, per mancata ammissione della testimonianza, per rinuncia da parte di chi l'aveva chiesto e così via), e non solo il caso che l'esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (già contemplato dal successivo art. 512).

Commentario1

  • 1Reformatio in pejus, perito va risentito (Cass. SSUU 14426/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2019

    Il perito, in ambito processuale, può rivestire ruoli polivalenti potendo essere chiamato a svolgere sia accertamenti (indagini; acquisizione di dati probatori: cd attività percipiente) che valutazioni (cd. attività deducente): ed è per questa sua peculiarità che viene denominato - in linea con la tradizione dei paesi di common law - anche "testimone esperto" (expert witness), perchè, come il testimone, ha l'obbligo di riferire sui fatti sui quali viene esaminato, ma "esperto" perchè, nel rispondere, si avvale delle sue competenze specialistiche. La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 3491
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3491
Data del deposito : 31 gennaio 2000

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