Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
La pendenza davanti ad un giudice francese della causa di divorzio fra cittadini italiani non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale fra i medesimi coniugi, atteso che tra le due cause non ricorrono i requisiti della identità di "petitum" e di "causa petendi" che costituiscono, insieme con l'identità dei soggetti, presupposti indispensabili perché possa applicarsi la disciplina della litispendenza di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2001, n. 9884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9884 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IB EP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERNAIA 43, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO RAO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PREVITI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PU CO LO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n.^ 19221/99 proposto da:
PU CO LO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato MARCO FEROCI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLÒ GANGEMI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IB EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 195/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 27/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli Avvocati Giovanni PREVITI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano e rimessione atti al Primo Presidente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11/1/1996, NC AP adiva il Tribunale Messina e, premesso di aver contratto, in Messina, il 28/12/1989 matrimonio concordatario con EP ER, chiedeva che fosse pronunciata la loro separazione personale con addebito al marito, che le venisse affidato il figlio SC, nato in [...] il [...], e che fossero anche adottate le statuizioni relative al mantenimento suo e del figlio. L'ER nel costituirsi chiedeva, fra l'altro, la rimessione degli atti al Tribunale della famiglia di Creteil, al quale aveva presentato richiesta di divorzio. In tale giudizio (da aversi per successivamente proposto), il Tribunal de Grande Instance di Creteil, il 23/6/1998, aveva statuito (in via provvisoria) sulla domanda di divorzio, dopo che la Corte di Appello di Parigi, in riforma della pronuncia emessa il 6/7/1996 dal medesimo Tribunale, aveva respinto, con sentenza del 27/11/1997, le eccezioni di incompetenza del giudice francese e di litispendenza internazionale.
Con sentenza del 20/1 - 13/2/1998, il Tribunale di Messina pronunciava la separazione dei coniugi, respingeva le domande di addebito, affidava il figlio al padre e regolava anche gli aspetti economici della controversia.
La Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla AP, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano addebitava la separazione al marito, elevava l'entità del contributo da lui dovuto per il mantenimento della moglie e confermava la statuizione di affidamento del figlio al padre, precisando le modalità di visita da parte della madre.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'BE per denunciare, con duplice motivo, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice nazionale (spettando, a suo avviso, la giurisdizione a quello francese) e, in subordine, nel merito, plurimi vizi di motivazione relativamente all'addebito della separazione, alle statuizioni economiche e comportamentali per regolare le visite della madre al figlio.
La AP ha proposto a sua volta ricorso incidentale per censurare la statuizione sull'affidamento della prole. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I due ricorsi vanno previamente riassunti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto rivolti contro la medesima sentenza.
2.- È pregiudiziale l'esame della questione di giurisdizione sollevata dal ricorrente principale.
2.1. - Nel sostenere che la giurisdizione, in relazione alla controversia in esame, sia devoluta al giudice francese, l'BE invoca, a sostegno del proprio assunto l'art. 29 co. 2^ della legge 1995 n. 218 (secondo cui "i rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata", in quanto nella specie i coniugi avrebbero appunto vissuto prevalentemente in Francia); l'art. 64 della stessa legge (sul riconoscimento in Italia delle sentenze straniere, senza ricorso ad alcun procedimento giudiziale;
richiamando, per tal profilo, i provvedimenti già adottati dalla magistratura francese); e (in subordine) l'art. 7 della l. 218/95 cit., sulla "pendenza di un processo straniero avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo", individuando un tale processo in quello divorzile instaurato innanzi al Tribunale di Creteil. 2.2.- Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, nessuna delle riferite disposizioni vale a radicare la giurisdizione del giudice francese.
2.2.1. - Non pertinente, infatti, è, in primo luogo, il richiamo all'art. 29, co. 2^, l. n. 218/95, trattandosi di norma di diritto internazionale privato che, in quanto tale, non regola la giurisdizione ma - all'interno della giurisdizione italiana - vale ad individuare la legge sostanziale, nazionale o straniera, applicabile ai rapporti di diritto privato tra i coniugi che presentino elementi di internazionalità.
E ciò a prescindere dalla considerazione che, ai fini indicati, il criterio della localizzazione prevalente della vita matrimoniale è valorizzato, dalla disposizione in esame, come criterio sussidiario, rispetto a quello principale (sub comma 1^) della "legge nazionale comune", operante (solo) nella ipotesi - che, nella specie, pacificamente però non ricorre - di "coniugi aventi più cittadinanze comuni".
2.2.2. - Non utilmente invocato è poi anche l'art. 64 l. 218 cit., atteso che dal riconoscimento dei due provvedimenti del giudice francese, prodotti in giudizio dall'ER, non deriverebbe la pretesa esclusione della giurisdizione del giudice nazionale in quanto come già ben sottolineato dalla Corte messinese di tali due provvedimenti, il primo (sentenza della Corte di Parigi del 27 novembre '97) si limita ad affermare la competenza del Tribunale di Creteil in ordine alla istanza di divorzio ivi presentata dall'ER ma contestualmente riconosce la parallela giurisdizione del giudice italiano nel processo per separazione personale dei coniugi aperto in Italia dalla AP;
ed il secondo (ordinanza 23 giugno '98) del Tribunale di Creteil, a sua volta, si limita alla adozione di statuizioni "provvisorie" in vista dell'eventuale futuro divorzio.
2.2.3. - Ne' vale, infine, il riferito giudizio divorzile in corso innanzi al giudice francese a far scattare la litispondenza di cui all'art.7 della menzionata l. n. 218/95. A prescindere dalla succedaneita' (e non anteriorità) di quel giudizio divorzile rispetto al giudizio di separazione instaurato davanti al magistrato italiano, è decisiva ed assorbente, infatti, la considerazione che non sussistono, tra tali due procedimenti, quei requisiti di "identità dell'oggetto" e "identità del titolo" che costituiscono, unitamente alla "identità dei soggetti" presupposti indispensabili perché si verifichi la prospettata litispendenza;
trattandosi, viceversa, di giudizi del tutto autonomi (cfr. nn. 5497/92; 3885/93; 10935/95) sia per la diversità di struttura e di finalità dell'assegno di separazione rispetto a quello divorzile, sia perché la pronuncia sulla separazione è destinata a perdere efficacia per effetto e con decorrenza dalla è (delibazione, in questo caso, della) sentenza (straniera) di divorzio. 3. - Così risolta la questione di giurisdizione, vanno quindi rimessi gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice ai fini dell'esame delle ulteriori censure dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara la giurisdizione del giudice italiano;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001