Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8185 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
AULA "A" 81 85 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN LAVORO CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giuseppe Consigliere R.G.N.00810/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 18812 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.11.04.2001 da F IN RO AN T ONI O rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Palumbo e Adriano Abate, presso i quali elett.te domicilia in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
FERROVI E DE LLO S TAT O s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, giusta 1789 procura del 23 febbraio 1999 per notaio Paolo Castellini di Roma, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dal prof. avv. Giuseppe Consolo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Claudio Monteverde, n. 16, giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Roma n. 00313/99 24.06.1998/13.01.1999, R.G. n. 91204/93, non del notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Gianfranco Ruggiero, in virtù di delega dell'avv. Giuseppe Consolo, per la Ferrovie dello Stato s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 14805/92 il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta da NT Finocchiario, dipendente dell'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, e da ultimo e attualmente Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie), diretta al riconoscimento in suo favore del diritto a vedersi computare, ai fini della 2 determinazione del trattamento economico del lavoro svolto a cottimo per tutto l'anno 1987, i periodici adeguamenti previsti e liquidati per il compenso del lavoro straordinario ed introdotti con varie leggi dal perveniva al rigetto della1979 in poi. Il Pretore domanda sottolineando la diversità dei due istituti ed escludendo che l'Ente, attraverso il richiamo del compenso per lavoro straordinario nella determinazione di quello del cottimo, intendesse effettuarne la completa parificazione. Il Tribunale di Roma rigettava l'appello; spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale in sintesi che la differenza tra i due istituti (il corrispettivo del lavoro straordinario compensava i l sacrificio della prestazione eccedente l'orario normale di lavoro, quello del cottimo, invece, la produzione raggiunta, sicché il primo andava escluso quanto non vi era la detta eccedenza anche in presenza di una intensificazione del lavoro e quindi una maggiore produzione), ammessa anche dal ricorrente, portava alla conclusione che al lavoro а cottimo potevano estendersi i richiesti inmiglioramenti solo in presenza di prestazione orario eccedente quello normale;
e tanto non era 3 stato dedotto e allegato e neanche provato;
le norme che regolavano la materia non equiparavano i due istituti, né, per il continuo riferimento per la rivalutazione del compenso del cottimo al lavoro straordinario poteva parlarsi di prassi aziendale, atteso che tale riferimento costituiva la scelta (discrezionale) di un criterio di liquidazione;
per la determinazione del compenso Si del cottimo era sempre proceduto per accordi sindacali о provvedimento del direttore generale;
né per il passato si era mai proceduto con andamento parallelo per la determinazione dei compensi dei due istituti, verificandosi, peraltro, che per alcuni anni il compenso del cottimo era stato rivalutato in termini anche più significativi del compenso per il lavoro straordinario;
la mancanza di un automatismo di aggiornamento fra i due istituti, e quindi la necessità di appositi provvedimenti differenziati, costituiva conferma della diversa disciplina di essi. Ricorre per cassazione IA NT affidando ad unico, articolato, motivo di censura il richiesto annullamento della sentenza. La Ferrovie dello Stato s.p.a. si è costituita controricorso. con le parti hanno depositato memoria Entrambe illutrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il IA denunzia violazione 35artt. dellafalsa applicazione deglie legge 11 febbraio 1970, n. 34, 5, d.p.r. 16 settembre n. 42, 1977, n. 1188, 17 della legge 6 febbraio 1979, 2100, 2101 e 2108 c.C., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la parametrazione della retribuzione a cottimo al compenso per lavoro straordinario era stata disposta discrezionalmente dalle Ferrovie, donde adeguamento del primo al secondol'automatico indipendentemente dal superamento dell'orario di lavoro normale;
il lavoro a cottimo era disposto per pratiche seriali, sicché, previa determinazione dell'orario delle singole pratiche, ed escluse in relazione ad esso quelle espletate nell'orario normale, le altre dovevano considerarsi espletate oltre il detto orario, e quindi in regime retributivo di lavoro straordinario;
la (continua) parametrazione, ancorché con apposite circolari, della retribuzione a cottimo al compenso (via via adeguato per 5 legge) del lavoro straordinario, contrariamente alla illogica conclusione del Tribunale, era invece elemento decisivo per la parificazione retributiva dei due istituti;
la stessa Corte di legittimità aveva ammesso la possibilità dell'adeguamento del compenso a cottimo a quello per lavoro straordinario, sicché era da escludere principio opposto dellail insussistenza dell'uso aziendale vincolante anche per i periodi in cui tale adeguamento non era stato disposto. Il ricorso è infondato. Sostanzialmente da parte ricorrente si censura la sentenza impugnata di erroneità per aver seguito il orientamento di questa Corte, precedente (ma superato) attestato sulla impossibilità di adeguare i compensi del lavoro a cottimo sulla base dei criteri di aggiornamento dei compensi per il lavoro straordinario a motivo della diversa natura giuridica dei due istituti, ancorché su tale diversità fosse espresso in ricorso pieno consenso. Più specificamente la censura pone quale presupposto che l'adeguamento del corrispettivo del compenso per il cottimo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario era stato operato con circolari della Direzione aziendale "sistematicamente e con prassi consolidata" nonché "unilateralmente nell'ambito del proprio potere discrezionale", e da esso fa derivare un 6 cd. automatismo nel detto adeguamento per effetto “della espressa, in tal modo dalle manifestazione di volontà configurabilità di un uso aziendale Ferrovie" e/o per la ... anche per i periodi diversi ed anteriori vincolante alla stipula del contratto collettivo del giugno 1988″. Orbene, va subito rilevato che, in violazione del autosufficienza principio di del ricorso, non esiste alle circolari sopra indicate e ai riferimento alcun di esse, ancorché è proprio in relazione ad contenuti articolano i concetti di automatismo esse che si e di uso aziendale vincolante, così dell'adeguamento sottraendo a questo Collegio qualsiasi sostanzialmente elemento di verifica ed impedendogli quindi ogni valutazione sul percorso logico espresso dal giudice di appello e oggi dal ricorrente in questa sede. Va anche rilevato, tuttavia, che il ricorso si limita а denunziare 11 un chiaro vizio di motivazione per "1illogicità o manifesta contraddittorietà" e più oltre la manifesta illogicità di un ragionamento siffatto" a proposito della motivazione del Tribunale circa la valutazione della ripetitività delle citate circolari a dimostrazione della intenzione della società di tenere distinti i due istituti e della inesistenza dell'automatismo che avrebbe reso superfluo gli specifici interventi della Direzione, nonché l'erroneità e la 7 giuridica inesattezza dell'argomentazione del giudice di merito circa l'inesistenza di un uso aziendale vincolante in ragione del fatto che trattavasi di materia all'epoca regolata dalla legge e sottratta all'autonomia negoziale. Nell'un caso e nell'altro, in realtà, le affermate censure alle argomentazioni della sentenza non sono adeguatamente supportate dai necessari riferimenti ai motivi di illogicità, erroneità e inesattezza e/o delle norme legali di ermeneutica violazione essendosi opposto, alla prima, una mera contrattuale, affermazione contraria e una ripetuta esposizione della tesi di parte, e, alla seconda, che sarebbe stata questa "\stessa Corte ad avere ammessO la possibilità di adeguamento sulla base della parametrazione disposta dallo stesso datore di lavoro nell'esercizio del proprio potere discrezionale", senza contestare l'ulteriore motivazione sul punto secondo cui l'operazione aziendale costituiva la scelta discrezione di un criterio di liquidazione: il che, all'evidenza, e, come si è già detto anche in mancanza degli elementi di valutazione da desumersi dai contenuti delle circolari, è assolutamente insufficiente ad introdurre un valido e serio motivo di esame sull'iter argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, va rigettato. 8 Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Mapparilla Giuseppe Iannir еле I D A , 0 S N ELLCRE 1 O S 3 L . A 3 L T T 5 Maslloria , O R . B A A ' S I N 16 61 E L D P L 3 S E A I 7 D T - N S I 8 - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G E L E D L R E O D 9