Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2009, n. 38332
CASS
Sentenza 4 giugno 2009

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Risponde di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale il privato che alleghi, a corredo della richiesta di concessione edilizia, documentazione non veritiera redatta da professionista qualificato che assolve il pubblico servizio di fornire all'Amministrazione comunale esatte informazioni su stato dei luoghi e del ristrutturando manufatto, così inducendo in errore il pubblico ufficiale destinatario della richiesta. (In motivazione la S.C. ha affermato che il visto apposto sulla scheda tecnica dal dirigente dell'ufficio tecnico non ha natura di mera presa d'atto, ma attribuisce rilevanza esterna alla stessa scheda).

In tema di falsità in atti, la scheda tecnica relativa ad edificio da costruire redatta dal funzionario dell'ufficio tecnico comunale ha natura di atto pubblico, in quanto ha la funzione di accertare la corrispondenza del progetto allo strumento urbanistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2009, n. 38332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38332
    Data del deposito : 4 giugno 2009

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