Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 2
Risponde di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale il privato che alleghi, a corredo della richiesta di concessione edilizia, documentazione non veritiera redatta da professionista qualificato che assolve il pubblico servizio di fornire all'Amministrazione comunale esatte informazioni su stato dei luoghi e del ristrutturando manufatto, così inducendo in errore il pubblico ufficiale destinatario della richiesta. (In motivazione la S.C. ha affermato che il visto apposto sulla scheda tecnica dal dirigente dell'ufficio tecnico non ha natura di mera presa d'atto, ma attribuisce rilevanza esterna alla stessa scheda).
In tema di falsità in atti, la scheda tecnica relativa ad edificio da costruire redatta dal funzionario dell'ufficio tecnico comunale ha natura di atto pubblico, in quanto ha la funzione di accertare la corrispondenza del progetto allo strumento urbanistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2009, n. 38332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38332 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE NA Luigi - Presidente - del 04/06/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1210
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 010004/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO GI, N. IL 25/04/1950;
2) GE IC, N. IL 07/02/1946;
3) BA ON, N. IL 26/06/1940;
4) AR US, N. IL 24/01/1953;
5) AL RI GA, N. IL 13/02/1963;
6) AG GI, N. IL 27/01/1961;
7) AG IO, N. IL 24/09/1933;
8) CH NA, N. IL 25/10/1929;
9) AG LUCIA, N. IL 29/09/1967;
avverso SENTENZA del 18/02/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Avverso la sentenza emessa il 18 febbraio 2008 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marasca Gennaro, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Iacoviello NC Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste in ordine al delitto di associazione per delinquere - capo alfa - e per essere i reati estinti per prescrizione in relazione agli altri capi, fatta eccezione per LA AN, AN e BA TO per i quali va disposto il rigetto del ricorso per il capo I) e per i ricorsi di ER e i GA - SC LU che vanno rigettati;
Uditi i difensori delle parti civili costituite avvocati:
Domenico Alvaro per AC A, GL, PE LA RA ed Eredi NI;
SO TR per OR SI;
che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Martino SE per LA AN;
OR IA RE per AN FE;
ET Armando per BA TO;
VI NA per ER SE;
CI SE e ZA ON per GA AN, GA AN, GA LU, GA IA LA e SC LU, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
1) Le due sentenze di merito.
Il presente procedimento penale concerne numerosi illeciti edilizi verificatisi nel comune di Palmi negli anni 1986 - 1996. I giudici del merito - sentenze del Tribunale di Palmi del 7 ottobre 2005 e della Corte di Appello di Reggio Calabria del 18 febbraio 2008 -, dopo avere esaminato numerose pratiche edilizie, valutato il piano di fabbricazione vigente a Palmi nonché la variante, ed Bollati, approvata nel 1980, esaminato le tavole concernenti i vari comparti, ed in particolare quelle contrassegnate con i numeri 1, 2 e 5, considerato gli indici di edificabilità previsti per i vari comparti e stabilita la previsione di inedificabilità per i c.d. comparti bianchi previsti nella variante Bollati per i lotti non edificati, tenuto conto dei vincoli imposti dalla c.d. Legge Ponte, sentiti i numerosi consulenti del Pubblico Ministero, quelli intervenuti nella cause per illecito edilizio celebratesi dinanzi al Pretore, nonché i consulenti degli imputati e delle parti civili, hanno soffermato la loro attenzione prevalentemente sulle pratiche edilizie OS, IP, AN - AN, GA -
SC, che hanno lungamente discusso ponendo in evidenza le illegittimità delle stesse ed in particolare il fatto che, pur essendo collocate in comparto non edificabile, avevano ottenuto la concessione edilizia con indici di edificabilità anche superiori a quelli previsti dalla tavola n. 1, non applicabile nel caso di specie, ma alla quale, comunque, gli uffici comunali competenti avevano fatto riferimento.
Il complesso processo riguardava numerosi imputati, in parte assolti nei due gradi di merito, per altrettanto numerosi capi di imputazione, molti dei quali dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
Per quel che qui interessa LA AN, AN FE, BA TO, ER SE, funzionari del comune di Palmi addetti all'ufficio tecnico di edilizia privata, GA AN, GA AN, GA LU, GA IA LA e SC LU sono stati condannati per varie ipotesi di falso, di cui meglio si dirà, ed i primi tre anche per il delitto di associazione per delinquere.
In estrema sintesi si può dire che i giudici di merito hanno ritenuto che in seno all'ufficio comunale predetto si fosse costituita una associazione per delinquere promossa dai funzionari LA AN, AN e BA, il cui programma criminoso era costituito dalla realizzazione di reati di falso, fondati su una falsa interpretazione dello strumento urbanistico vigente, che potesse consentire la realizzazione di edifici in violazione delle norme urbanistiche, ed in particolare la violazione degli indici di edificabilità.
I giudici dei primi due gradi di giurisdizione escludevano che la interpretazione delle norme urbanistiche, fondata essenzialmente sul fatto che per i ed comparti bianchi di cui alla tavola n. 2 si dovesse fare riferimento, anche per i lotti non edificati e per i lotti interclusi, agli indici di edificabilità di cui alla tavola n. 1, potesse essere frutto di una prassi interpretativa, magari non corretta, ma adottata in buona fede in base alla formulazione delle norme urbanistiche, e ponevano in evidenza che il BA era interessato al fabbricato OS, l'AN al fabbricato AN - AN e la LA AN al fabbricato IP. Lo schema operativo consisteva nel predisporre false schede tecniche con indici di edificabilità non rispondenti a quanto stabilito dalle norme e con il fornire un falso parere alla commissione edilizia in modo da indurre in errore i commissari ed ottenere una concessione edilizia altrimenti non conseguibile.
Inoltre tra i vari reati contestati degno di nota è la contraffazione di una tavola della variante approvata e depositata presso i competenti uffici della Regione Calabria.
Come pure degno di nota è il fatto che i giudici di appello avevano escluso che i tre principali imputati - LA AN, BA A e AN - si fossero fatti corrompere, cosicché dal delitto di cui all'articolo 319c.p. essi venivano assolti. Tra le varie questioni preliminari affrontate dalla Corte di merito bisogna ricordare che è stata esclusa l'applicabilità della nuova normativa sulla prescrizione - L. n. 251 del 2005 -, ivi compresa la norma sulla diversa rilevanza della continuazione ai fini del decorso del termine prescrizionale, ai reati in discussione, essendo la sentenza di primo grado stata pronunciata il 7 ottobre 2005, ovvero prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che è del giorno 7 dicembre 2005.
Le specifiche questioni, non ancora illustrate, saranno trattate ed approfondite con l'esame dei singoli motivi dei vari ricorsi. 2) I ricorsi per cassazione.
Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, come preannunciato, AN AN, BA TO, AN FE, ER SE, GA IA LA, GA AN, GA LU, GA AN e
SC LU.
a) LA AN, tramite il proprio difensore di fiducia, ha dedotto:
1) il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 c.p.p. avendo i giudici del merito escluso la esistenza di consuetudini interpretative ed avendo, invece, fatto ricorso al costante ricorso a prassi interpretative come uno degli elementi significativi della fattispecie associativa, senza considerare, peraltro, che due delle tre pratiche considerate erano antecedenti alla formazione del sodalizio criminoso e che due pratiche - AR TT e Di RA AN - precedenti al 1986 erano state decise in base all'orientamento interpretativo, divenuto poi prassi consolidata. Inoltre i numerosi procedimenti penali concernenti le pratiche edilizie decise in base a tale orientamento erano state archiviate. Infine la pretesa inedificabilità dei comparti bianchi sarebbe fondata sulla necessità di non congestionare il territorio già saturo, circostanza esclusa dal geometra EF, non preso in considerazione dalla Corte di merito;
2) la violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 416 c.p. essendo inesistenti gli elementi strutturali dalle fattispecie associativa contestata, potendosi, tutto al più, parlare di una ipotesi di concorso di persone nel reato. Si trattava, infatti, di tre pratiche per le quali i tre imputati potevano avere un interesse personale a fronte delle centinaia di pratiche la cui legittimità era stata giudiziariamente accertata. La pratica AN - AN aveva avuto inizio nel 1985 quando l'associazione non era stata ancora costituita perché la LA AN soltanto nel novembre 1986 venne trasferita all'Ufficio in questione;
stranamente poi i giudici del merito avevano fatto dipendere la cessazione dell'associazione non dall'ultimo illecito commesso, ma dal momento in cui uno dei tre imputati aveva cessato di appartenere all'ufficio tecnico;
3) la violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 416 c.p. essendo stranamente l'associazione formata dai soli promotori;
4) la violazione della L. n. 251 del 2005, art. 10 dovendosi ritenere la pendenza in appello del processo allorché il fascicolo processuale venga trasmesso alla Corte di Appello o quando venga emesso il decreto di citazione a giudizio per il processo di appello;
5) la violazione della L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2 e art. 10 e art. 157 c.p. perché il termine prescrizionale decorre per ogni singolo reato dal momento di consumazione dello stesso e non già dal momento di cessazione della continuazione;
6) la violazione dell'art. 237 c.p.p. perché non era stato preso in considerazione un documento proveniente da un imputato e, quindi, utilizzabile, concernente il fatto che i territori di cui ai c.d. comparti bianchi non erano saturi;
7) la violazione dell'art. 603 c.p.p. per non essere stata disposta una nuova perizia.
b) AN FE, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto;
1) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inedificabilità dei c.d. comparti bianchi non campiti non avendo considerato la Corte di merito che la variante sul punto era attuazione di una Delib. del consiglio comunale di Palmi del 1978, che prevedeva la necessità di rivitalizzare il settore dell'edilizia e che l'interpretazione favorevole alla edificabilità non avrebbe potuto determinare un congestionamento edilizio e non era in contrasto con il D.M. n. 1444 del 1968, ma anzi era in linea con il disposto dell'art.
7. Il ricorrente rilevava manifesta illogicità nel fatto che la Corte avesse ritenuto che gli imputati avessero approfittato di una lettura equivoca che tale strumento - la variante Bollati - consentiva. Inoltre la Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del professor Giannini e della telefonata intercorsa tra lo stesso ed il professor Bollati - entrambi redattori della variante -, ed avrebbe immotivatamente ritenuto non attendibili numerosi testi - Di Palma, D'Aco, Saffioti, caminiti, con violazione, quanto a questi ultimi due, dell'art. 500 c.p.p. per l'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, Cirianni, Venanzio, Galletta, Trapani.
Il ricorrente sottolineava, inoltre, che non era vero che la interpretazione favorevole alla edificabilità dei comparti bianchi fosse stata discontinua;
2) la violazione dell'art. 512 c.p.p. in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni rese insieme da Bollati RG e Bollati NA in sede di indagini preliminari per morte di Bollati RG, essendo stato il Bollati NA sentito nel corso del dibattimento di primo grado;
3) la inosservanza della legge penale in relazione all'art. 416 c.p. per assenza di un vincolo associativo permanente, che, comunque, sarebbe cessato nel marzo 1987 quando fu commesso l'ultimo illecito. Non era possibile sostenere che per coprire gli illeciti i tre imputati avessero continuato ad interpretare scorrettamente le norme della variante. Non era poi ravvisabile una indeterminatezza del programma criminoso ne' la esistenza di una stabile struttura operativa e sul punto la Corte non aveva tenuto in conto le osservazioni contenute nell'atto di appello, che, tra l'altro, ponevano in evidenza la struttura della commissione edilizia ed i rapporti tra questa e l'Ufficio tecnico, i cui pareri non erano vincolanti;
4) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p.;
5) la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 479 c.p. perché il visto sulla scheda istruttoria, peraltro non atto pubblico, redatta da altro funzionario costituiva una mera presa d'atto che non comportava alcun controllo di legittimità;
6) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo M bis) della rubrica - visto apposto sulla scheda tecnica del fabbricato IP apprestata dalla LA AN - dal momento che, come dimostrato in atto di appello, la edificabilità del lotto era fuori discussione trattandosi di lotto intercluso ricadente in zona A), edificabile ai sensi della tavola n. 5 del piano di fabbricazione;
7) la inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 479 e 48 c.p. concernenti il fabbricato AN - AN;
8) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi A1) e B1) della rubrica (artt. 110 e 479 c.p.) concernente il fabbricato AN - AN ipotesi di contraffazione del controlucido del piano di fabbricazione esistente presso la Regione Calabria.
Sul punto il ricorrente si è doluto che non erano stati valutati i problemi indicati nell'atto di appello, che imponevano di ritenere che il controlucido altro non fosse che una delle copie dell'originale che si formano man mano che il lavoro procede. D'altra parte la edificabilità del comparto 12 di zona B2 poteva evincersi da numerosi elementi;
9) la omessa motivazione in relazione alle richieste subordinate concernenti l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 1 e l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2;
10) la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.69 c.p.;
11) la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 158 c.p. e alla L. n. 251 del 2005, art.10, non potendosi ritenere il processo de quo pendente in grado di appello allorché era entrata in vigore la L. n. 251 del 2005, non essendo gli atti ancora pervenuti alla Corte di secondo grado e non essendo il processo iscritto nel registro generale della Corte di Appello. Infine il ricorrente rilevava che la continuazione tra i vari reati non era stata ab origine contestata.
c) BA TO:
BA TO, classe 1940, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto:
1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine agli artt. 416, 48 e 479 c.p. perché la Corte di merito aveva desunto la sussistenza della associazione dalla ritenuta sussistenza delle altre ipotesi di reato contestate, ovvero dai ed reati fine;
inoltre la commissione dei reati contestati richiedeva una rete di appoggi esterni, consapevole, volontaria e causalmente rilevante, rete che era, invece, rimasta fuori dall'associazione perché i politici avrebbero agito per ragioni di acquisizioni di consensi e di ritorni elettorali e non per ragioni di tornaconto personale. Il ricorrente rilevava una illogicità nel ritenere la rete di appoggi esterni e nel qualificare il falso ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p. non potendo essere indotto in errore chi volontariamente ti appoggia. Infine il BA TO non era ne' proprietario ne' titolare di un diritto reale sul fabbricato OS. 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 e 479 c.p., nonché in relazione agli artt. 518, 519, 521, 598 e 604 c.p.p. sia perché mancava la prova di qualsivoglia condizionamento esercitato dalla associazione sui componenti della commissione edilizia, sia perché il funzionario dell'Ufficio tecnico svolgeva le funzioni di segretario della commissione, ma non rilasciava pareri, sia perché erano apodittiche le affermazioni circa la inattendibilità del Trapani, sia, infine, perché, i fatti erano apparsi diversi da come erano stati contestati;
3) la violazione dell'art. 416 c.p. e art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione sul punto con riferimento in particolare alla durata della associazione per delinquere posto che gli illeciti non erano stati più consumati dopo il mese di marzo del 1987 e non vi erano elementi per ritenere che altri falsi ed abusi erano stati commessi successivamente a tale data;
inoltre la Corte aveva sostenuto che gli imputati sarebbero stati costretti a non mutare interpretazione proprio per garantirsi la impunità per le illiceità commesse ed il costringimento esclude il dolo richiesto dall'art. 416 c.p.;
4) ancora la violazione di legge in relazione alle norme di cui al punto 3) ed il vizio di motivazione perché la Corte aveva parlato di altre problematiche rientranti nel programma criminoso, problematiche che però ometteva di specificare;
5) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416, 81 e 110 c.p. nonché in relazione all'art. 546 c.p.p., lett. e) perché alcuni reati contestati - capi N) ed L) -
certamente non furono programmati, in quanto furono risposte, ritenute non veritiere, a domande rivolte al BA TO;
insomma si potrebbe, per alcune ipotesi di reato, parlare di concorso di persone, ma non desumere da essi la esistenza di una associazione;
6) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416, 48, 479 e 373 c.p.. Il ricorrente ha ripercorso tutta la vicenda dei c.d. comparti bianchi e della loro presunta inedificabilità. Si tratta di argomentazioni non molto diverse da quelle proposte dal ricorso AN, alle quali, quindi, si rinvia. Va notato che il ricorrente, dopo avere ricordato che sin dalla approvazione della variante detti comparti bianchi furono ritenuti edificabili, anche se con indice di cui alla tavola 5, successivamente sostituito dall'indice della tavola 1, ha chiarito che la interpretazione fornita dall'Ufficio tecnico era addirittura ritenuta possibile da uno dei redattori della variante, oltre che da altri tecnici frettolosamente ritenuti non attendibili.
Ciò posto non era ravvisabile il dolo nella condotta degli imputati, tanto più che per mancanza di dolo erano stati assolti gli amministratori ed i componenti della commissione edilizia. Del resto la stessa Corte aveva sostenuto che gli imputati avrebbero approfittato della lettura equivoca che tale strumento consentiva. 7) la violazione dell'art. 512 c.p.p. per la acquisizione delle dichiarazioni rese in dibattimento da RG Bollati, nelle more defunto, per le stesse ragioni già esposte dal ricorrente AN;
8) la violazione della L. n. 251 del 2005, artt. 6 e 10 e degli artt.157 e 158 c.p. per le stesse ragioni già indicate nel ricorso
AN;
9) la violazione dell'art. 533 c.p.p., artt. 62 bis e 81 c.p.;
Il BA A. ha presentato in data 19 maggio 2009 motivi aggiunti di ricorso indicando ulteriori argomenti a sostegno dei motivi di ricorso di cui ai numeri 3), 4) ed 8):
10) il ricorrente ha ricordato che quella adottata dall'ufficio tecnico costituiva una vera e propria prassi interpretativa, che era iniziata prima della presunta costituzione dell'associazione e che tutte le pratiche edilizie evase in base a tale interpretazione erano state vagliate dalla Procura della Repubblica, che aveva chiesto l'archiviazione di tutti i procedimenti.
Del resto la stessa Corte prima aveva negato che esistesse tale prassi e poi per giustificare il delitto associativo la aveva riconosciuta;
11) con riferimento al delitto associativo il ricorrente, richiamando anche precedenti giurisprudenziali, contestava la qualifica di promotori assegnata agli imputati;
12) il ricorrente ha indicato nuovi argomenti a sostegno della tesi che non poteva considerarsi pendente in appello il processo de quo al momento della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005;
13) la ricorrente ha sostenuto l'applicabilità della nuova normativa della prescrizione in materia di reato continuato.
d) ER SE:
ER SE, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. ed in relazione al contenuto della sentenza di primo grado passata in giudicato per tutti i coimputati del ricorrente.
Il ricorrente ha spiegato che l'attestazione a firma EF - ER aveva visto l'assoluzione del primo e la condanna del secondo.
In effetti si trattava di una dichiarazione di scienza e non di una attestazione.
e) GA AN, GA AN, GA LU,
GA IA LA e SC LU:
GA AN, GA AN, GA LU, GA IA LA e SC LU, tramite il loro difensore di fiducia, hanno dedotto:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 48 e 479 c.p. perché mancava la motivazione in ordine al valore di attestazione implicita della inesistenza del fatto da attribuirsi alla carenza descrittiva dell'atto (si sarebbe trattato di una attestazione carente in ordine alle preesistenze sul lotto ed ai fabbricati circostanti, che avrebbe indotto in errore la commissione edilizia che avrebbe perciò rilasciato la concessione), specialmente se si considera che se le informazioni del progettista non sono complete la Pubblica Amministrazione può richiedere l'integrazione della documentazione.
I ricorrenti, inoltre, chiarivano che la riscontrata carenza documentale era inidonea ad indurre in errore pubblici funzionari qualificati ed esperti del settore. Non era ravvisabile poi la finalità elusiva delle norme sulla distanza tra fabbricati posto che il giudice civile aveva deciso che esse erano state rispettate;
2) la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, perché, pur essendo stati gli imputati assolti da un profilo di presunta falsità contestato nello stesso capo di imputazione, era stata confermata la pena comminata in primo grado;
3) la violazione dell'art. 133 c.p.;
4) la violazione dell'art. 157 c.p. e L. n. 251 del 2005, art. 10 per gli argomenti già riportati nella illustrazione dei precedenti ricorsi.
f) GA LU:
GA LU, tramite l'avvocato ON ZA, deduceva inoltre:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 479 c.p.. La ricorrente poneva l'accento sulla assenza dell'elemento psicologico, che non poteva essere costituito dal dolo in re ipsa;
richiamava l'attenzione sul fatto che era prassi consolidata presso il comune di Palmi che i comparti bianchi erano ritenuti edificabili secondo gli indici di cui alla tavola 1;
2) la violazione dell'art. 133 c.p. per i motivi già indicati nel ricorso comune ai coimputati;
3) la violazione della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, per le ragioni già indicate dagli altri ricorrenti.
GA AN, GA AN, GA LU, GA IA LA e SC LU con istanza del 18 maggio 2009 chiedevano di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite Penali ravvisando un contrasto di giurisprudenza in ordine al momento in cui si poteva ritenere che il processo pendesse in appello e ciò ai fini della applicazione della nuova normativa sulla prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005. I ricorrenti citavano a sostegno dell'istanza due sentenze della Suprema Corte, la prima che individuava tale momento in quello della iscrizione del processo nel registro generale della Corte di Appello (Sent. n. 24330 del 15 aprile - 16 giugno 2008) e la seconda che considerava rilevante per escludere la retroattività della disciplina in tema di prescrizione la lettura del dispositivo della sentenza di condanna in primo grado (Sent. n. 3896 del 4 dicembre 2008 - 28 gennaio 2009). Le parti civili AC A, GL, PE LA RA e NI depositavano una memoria difensiva il 18 maggio 2009 con la quale, dopo avere richiamato anche precedenti giurisprudenziali in relazione al dedotto vizio di motivazione, esaminavano i ricorsi degli imputati e ne contestavano il fondamento, ricordando che le due sentenze di merito, che erano conformi, dovevano essere valutate nel loro insieme ai fini di ritenere la congruità della motivazione;
chiedevano il rigetto dei ricorsi.
3) Il parziale accoglimento dei motivi di ricorso.
I motivi di ricorso sono fondati nei limiti di cui si dirà. a) L'associazione per delinquere.
Devono essere accolti i motivi, comuni ai ricorrenti AN, AN e BA TO, concernenti la insussistenza del delitto di associazione per delinquere.
I giudici del merito hanno ritenuto che i tre funzionari comunali indicati - LA AN, AN e BA TO - si fossero associati per commettere una serie indeterminata di delitti per un tornaconto personale.
In effetti l'attività d'istituto dei tre si fondava su una interpretazione, ritenuta dai giudici erronea, delle norme della ed variante Bollati al piano regolatore di Palmi, che aveva consentito di ritenere edificabili, con un indice di fabbricabilità parificato a quello previsto per i comparti di cui alla tavola uno, anche i c.d. comparti bianchi.
Per attuare il programma criminoso i tre si sarebbero avvalsi di tale erronea interpretazione ed avrebbero, quindi, commesso una serie di delitti di falso, di abuso in atti di ufficio, di corruzione ed altro.
Il momento fondativo della associazione è stato individuato nella nomina della LA AN all'ufficio tecnico del comune di Palmi risalente al mese di novembre del 1986, ovvero nel momento in cui gli associati divennero tre, mentre la cessazione della associazione è stata fatta coincidere con l'allontanamento dall'ufficio suddetto dell'AN, avvenuto nel 1996. Bisogna rilevare che la consumazione dei delitti riconducibili con certezza al programma associativo, e riguardanti la realizzazione di tre fabbricati di interesse dei tre sodali, sarebbe iniziata nel 1985 e sarebbe cessata nel 1987;
tuttavia, secondo i giudici di merito, i tre avrebbero continuato ad evadere pratiche edilizie fondate sulla falsa interpretazione degli strumenti urbanistici fino all'allontanamento dell'AN dall'ufficio al fine di celare gli illeciti commessi. L'impostazione descritta non appare condivisibile perché, come correttamente rilevato dai ricorrenti, non sono ravvisabili gli elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono di ravvisare il delitto di cui all'art. 416 c.p.. Sinteticamente può dirsi che il delitto associativo si caratterizza per la presenza di tre elementi fondamentali, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente stabile, dalla indeterminatezza del programma criminoso, elemento questo essenziale che distingue il delitto di cui all'art. 416 c.p. dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dalla esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex multis vedi Cass., Sez. 6, 14 giugno 1995 - 25 novembre 1995, n. 11413). È stato, altresì, posto in evidenza che è necessaria anche la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso - ed affectio societatis scelerum - e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminoso duraturo (così Cass., Sez. 1, 22 settembre 2006 - 11 ottobre 2006, n. 34043, CED 234800). Non bisogna dimenticare che la norma in discussione prevede una ed tutela penale anticipata nel senso che è contemplata la punizione non della realizzazione dei singoli e specifici reati - fine, ma la condotta volta alla predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari alla attuazione del programma criminoso concordato, perché tale condotta costituisce un pericolo per l'ordine pubblico (vedi Cass., Sez. 1, 15 gennaio 1997 - 30 gennaio 1997, n. 66). Orbene, tenuto conto dei principi richiamati, non è ravvisabile nella fattispecie in discussione il delitto associativo contestato. Difetta, invero, il requisito della ed indeterminatezza del programma criminoso, dal momento che dalla motivazione del provvedimento impugnato si desume che i tre ricorrenti avessero raggiunto un accordo per risolvere a loro favore tre pratiche edilizie concernenti tre edifici ai quali erano, in vario modo, personalmente interessati. Non risulta, infatti, che successivamente alla definizione della pratica relativa all'ultimo dei tre edifici, avvenuta nel 1987, i tre ricorrenti abbiano commesso ulteriori illeciti, tanto è vero che la magistratura di Palmi aveva ritenuto regolari le pratiche edilizie successive alla data indicata.
Appare difficile sostenere che i tre imputati abbiano adottato anche negli anni seguenti una interpretazione palesemente errata degli strumenti urbanistici vigenti proprio perché irregolarità di tal tipo non sono state poste in evidenza dalla Corte di merito, ma sono state meramente affermate.
Le condotte successive al 1987 riportate dalla impugnata sentenza quali indici di sussistenza dell'associazione - ad esempio le relazioni della LA AN del 1993 e di ER nel 1995, che attestavano di avere sempre seguito una certa interpretazione in relazione ai c.d. comparti bianchi - in effetti sembrano tentativi per assicurarsi l'impunità per i delitti commessi concernenti i tre fabbricati ampiamente discussi piuttosto che indici della sussistenza dell'associazione.
Anche il fatto della assoluzione dai delitti di corruzione dei tre imputati, che costituiva una finalità importante dell'associazione secondo l'Accusa, induce a ritenere che più che un accordo associativo, fosse intervenuto tra i tre imputati un accordo per realizzare in modo irregolare i tre fabbricati ai quali erano personalmente interessati.
Bisogna, inoltre, considerare che inizialmente nel delitto associativo erano coinvolti anche gli esponenti politici comunali ed i committenti ed i progettisti dei fabbricati da realizzare con volumetrie illecite;
ebbene tutti questi soggetti sono stati assolti perché non vi erano elementi per ritenere la esistenza di un accordo criminoso per la realizzazione di un programma indeterminato. Anche l'argomento dei giudici di merito, secondo i quali i tre imputati avevano una capacità di condizionamento della commissione edilizia e dei professionisti che si occupavano delle varie pratiche, non appare provato.
In effetti, pur senza trascurare l'importanza dell'ufficio tecnico comunale, va detto che lo stesso istruisce le pratiche edilizie da sottoporre al vaglio della commissione ed esprime un parere, che, per quanto importante possa essere, non è vincolante per gli organi che debbono adottare le decisioni.
Appare davvero difficile ipotizzare, in assenza di elementi di prova concreti, che i tre funzionari dell'Ufficio tecnico avessero la capacità di condizionare una commissione edilizia composta da attrezzati e capaci professionisti del ramo ed organi politici particolarmente interessati alle questioni urbanistiche. Tali considerazioni indeboliscono ulteriormente l'ipotesi associati va, rendendo evidente che i tre imputati non abbiano agito per finalità corruttive e non hanno operato per favorire politici, ma hanno semplicemente posto in essere condotte censurabili sul piano penale per raggiungere alcuni specifici e ben determinati obiettivi di interesse personale.
Siffatta conclusione mentre legittima la ipotesi di un concorso dei tre imputati nei delitti di falso ed abuso necessari per la realizzazione dei tre fabbricati di interesse personale con volumetrie illecite, esclude che possa ravvisarsi una associazione per delinquere.
Difetta, inoltre, nel caso di specie anche il requisito della organizzazione necessaria per il conseguimento degli obiettivi criminosi.
Che una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira sia necessaria è confermato da numerose sentenze della Suprema Corte, la quale ha posto in evidenza che proprio perché l'associazione per delinquere costituisce un pericolo per l'ordine pubblico non è sufficiente un mero accordo per perpetrare crimini, ma è necessaria la realizzazione di una organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma messo a punto (vedi Cass., Sez. 1, 15 gennaio 1997 - 30 gennaio 1997, n. 66). Non è certo necessaria una organizzazione complessa, ma da un minimo di struttura organizzativa volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati non si può prescindere.
Ebbene nel caso di specie i giudici del merito non hanno precisato nulla in proposito, ma hanno ritenuto che la struttura organizzativa dell'associazione coincidesse puramente e semplicemente con quella dell'Ufficio tecnico del comune di Palmi.
Affermazione quest'ultima sfornita di elementi concreti dal momento che, pur volendo prescindere dal fatto che appare difficile fare coincidere la struttura di un ufficio pubblico creata per il raggiungimento di finalità pubbliche con quella di una associazione per delinquere, il suddetto ufficio ha operato legittimamente nella maggior parte dei casi e che soltanto tre dei numerosi componenti dell'Ufficio facessero parte della ritenuta associazione. Insomma in siffatta situazione, ed in assenza di ulteriori specifici elementi, non è possibile affermare che avendo tre componenti dell'ufficio tecnico commesso dei reati di falso e di abuso per realizzare tre fabbricati di loro interesse con volumetrie illecite, la struttura dell'ufficio fosse completamente asservita a scopi criminali e costituisse, quindi, la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere.
È vero, invece, che i tre imputati LA AN, AN e BA TO, si siano avvalsi del loro ruolo per commettere i reati loro contestati e ritenuti dai giudici del merito;
ciò induce a ritenere che non sia ravvisabile la contestata associazione, ma un concorso di persone in alcuni reati.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto associativo contestato al capo alfa perché il fatto non sussiste.
b) La estinzione per prescrizione dei delitti di falso contestati ad AN, LA AN e BA TO.
La decisione adottata in materia di reato associativo comporta una immediata conseguenza per i delitti di falso contestati ai tre imputati.
Difatti tali reati sono stati commessi fino al 1987, salvo una relazione della LA AN del 1993, ed i giudici di merito non li hanno ritenuti estinti per prescrizione perché, essendo stata ritenuta la continuazione di tali reati con il delitto associativo, la cessazione della cui permanenza era stata individuata nel 1996, il termine prescrizionale, in virtù della normativa previgente, decorreva per tutti i reati dal momento della cessazione della continuazione e, quindi, dal 1996.
Orbene, indipendentemente dal problema se la nuova disciplina in materia di continuazione di cui alla L. n. 251 del 2005 sia immediatamente applicabile oppure no, è fuori dubbio che nel caso di specie per tutti i delitti di falso contestati a LA AN, AN e BA TO, escluso il reato associativo, sia ampiamente decorso il termine prescrizionale di anni quindici previsto dalla previgente normativa decorrente dal 1987, anno in cui venne commesso l'ultimo delitto di falso concernente i tre fabbricati di interesse comune ai tre imputati, e dal 1993 per il delitto di falso di cui al capo I).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di LA AN, AN e BA TO limitatamente ai reati di falso loro rispettivamente contestati per essere i reati estinti per prescrizione.
c) La valutazione dei motivi di ricorso di AN, BA TO e LA AN ai fini dell'art. 578 c.p.p.. Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. i motivi di impugnazione concernenti la loro ritenuta responsabilità per tali reati devono essere esaminati, valutati e rigettati perché infondati, anche ai fini delle statuizioni civili da confermare.
Anzi, per essere più precisi, tali motivi sembrano costituire essenzialmente deduzioni di merito inammissibili in sede di legittimità.
1) Ricorso LA AN:
Con riferimento al ricorso della LA AN, va detto che il primo motivo di impugnazione, che riguarda pretese illogicità nella motivazione della sentenza impugnata concernente i delitti di falso, presenta anche aspetti di genericità. In effetti, con una motivazione precisa ed analitica, i giudici del merito, dopo avere esaminato gli elaborati dei numerosi consulenti e periti, discusso le testimonianze rese nel corso del dibattimento anche dai compilatori della variante urbanistica e valutato tutte le obiezioni degli imputati, hanno stabilito, in modo del tutto ragionevole, che i c.d. comparti bianchi non erano edificabili, corrispondendo siffatta interpretazione anche alle intenzioni dei compilatori della variante desumibili anche dalla relazione predisposta.
Inoltre, sempre con motivazione immune da vizi logici, la Corte di merito ha escluso in fatto che presso il comune di Palmi vi fosse una prassi interpretativa alla quale si erano adeguati i funzionari dell'ufficio tecnico, precisando che il mutamento interpretativo fu repentino e non giustificato e venne adottato in occasione della seduta della commissione edilizia del 22 gennaio 1987 che esaminò e discusse la progettazione relativa al fabbricato OS, alla cui approvazione era interessato il geometra BA TO. Non è poi privo di rilievo il fatto, sottolineato dalla Corte di merito, che alcuni degli stessi imputati - AN e LA AN -, oltre ad altri funzionari dell'Ufficio tecnico, avessero dichiarato di non condividere la falsa interpretazione delle norme urbanistiche in discussione.
Infondato è anche il sesto motivo del ricorso della LA AN, che si è doluta della mancata valutazione da parte della Corte di merito di un documento proveniente dall'imputato EF. Si trattava di una ricerca compiuta dal EF secondo la quale i territori dei c.d. comparti bianchi non erano saturi ed erano, quindi, edificabili. Ai sensi dell'art. 237 c.p.p. il documento proveniente da un imputato era acquisibile agli atti ed era, pertanto, valutabile.
Tuttavia il fatto che esso non sia stato esplicitamente discusso dalla Corte di secondo grado non comporta conseguenze sia perché l'argomento è stato implicitamente disatteso, essendo incompatibile con tutti i numerosi argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata a dimostrazione della inedificabilità dei c.d. comparti bianchi, sia perché l'argomento non appare affatto decisivo dal momento che, come si è già illustrato, la tesi della inedificabilità dei c.d. comparti bianchi è fondata sulla interpretazione delle disposizioni della variante Bollati, confortata dagli esiti di numerose indagini peritali. Infondato è, infine, anche l'ultimo motivo di impugnazione concernente la pretesa violazione dell'art. 603 c.p.p. per non essere stata disposta una nuova perizia.
Infatti la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche;
essa, quindi, non rientra nel concetto di prova decisiva.
Ne consegue che il provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione (vedi ex multis Cass., Sez. 6, 7 luglio 2003 - 8 agosto 2003, n. 34089). Orbene nel caso di specie i giudici del merito hanno ampiamente dato atto delle numerose indagini peritali compiute sulle tavole della variante e della inutilità di ulteriori accertamenti;
si è già detto che la motivazione sul punto appare del tutto ragionevole, essendo immune da manifeste illogicità.
In conclusione i motivi di ricorso della LA AN relativi ai delitti di falso contestatile sono infondati, mentre quelli concernenti il delitto associativo sono stati accolti e quelli relativi alla applicabilità delle nuove norme sulla prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005, comunque non rilevanti per la LA AN, tenuto conto dell'esito del procedimento, saranno affrontati successivamente.
2) Ricorso AN:
Vanno ora esaminati i motivi del ricorso di AN FE. Nulla deve aggiungersi in ordine ai motivi di impugnazione numeri 3), 4) e 9) concernenti il delitto di associazione per delinquere a quanto già osservato in precedenza in ordine a tale contestazione. Il motivo n. 12), comunque non rilevante per la posizione dell'AN a seguito della assoluzione dal delitto associativo e della declaratoria di estinzione per prescrizione dei delitti di falso contestati (vedi su tali punti la motivazione relativa alla posizione della LA AN), concernente la pretesa applicabilità delle nuove norme sulla prescrizione di cui alla L. n.251 del 2005 sarà trattato in seguito.
Vanno, invece, discussi gli altri motivi di impugnazione concernenti i delitti di falso contestati, che sono infondati, sia al fine di escludere la possibilità di una assoluzione nel merito dell'AN da tali reati, sia ai fini della conferma delle statuizioni civili in relazione ai reati dichiarati estinti per prescrizione ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. Non è fondato il primo motivo di impugnazione, ed anzi esso è ai limiti della ammissibilità perché propone alla Corte di Cassazione una lettura diversa, e per l'imputato più favorevole, delle acquisizioni processuali.
È noto, invece, che la Corte di legittimità deve limitarsi a verificare se le valutazioni di merito dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione siano o meno sorrette da una motivazione immune da vizi logici.
Orbene debbono essere richiamate le osservazioni svolte a proposito di analogo motivo di impugnazione della LA, ricordando che i giudici di merito hanno esaminato in modo analitico le relazioni dei periti, le loro dichiarazioni nonché quelle dei testimoni ascoltati e, dopo avere ritenuto la inattendibilità di alcuni testimoni e periti per i contrasti tra quanto riferito in dibattimento e quanto dichiarato in precedenza, cosa certamente consentita ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 2, hanno ritenuto, per le ragioni già indicate nel corso dell'esame del ricorso della LA, la inedificabilità dei c.d. comparti bianchi. La soluzione appare sorretta da una motivazione del tutto ragionevole e, comunque, immune da manifeste illogicità, che sole legittimano - unitamente alla assenza di motivazione - l'annullamento di una sentenza per il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). A fronte di tutto ciò non appare decisivo il richiamo operato dal ricorrente alle esigenze di predisporre una variante urbanistica allo scopo di rivitalizzare il settore dell'edilizia indicate in una delibera comunale, perché se è vero che a tanto si doveva procedere principalmente attraverso un ridimensionamento dell'area del centro storico, essendo stata giudicata troppo ampia quella designata dallo strumento urbanistico, è pure vero, come messo in evidenza dalla Corte di merito, che, comunque, era necessario tenere conto degli altri parametri e principalmente evitare la possibilità di edificare in modo indiscriminato e con indici di edificabilità eccessivi. La variante Bollati appare il frutto di un contemperamento di opposte esigenze ed in ogni caso le disposizioni della stessa dovevano essere interpretate secondo il significato illustrato anche dagli Autori della stessa e non in modo distorto per ragioni di convenienza personale o per assecondare discutibili indirizzi programmatici.
Non è poi consentito in sede di ricorso riportare brevi stralci delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni ed in base ad essi denunciare l'erronea valutazione della deposizione compiuta dai giudici del merito, sia perché ciò costituisce una indebita sollecitazione alla Corte di legittimità a rivalutare il merito, sia perché una deposizione deve essere valutata tenendo conto di tutto quanto riferito dal teste, altrimenti si corre il rischio di commettere gravi errori di valutazione.
È, infine, appena il caso di ricordare che diversi funzionari dell'ufficio tecnico, e tra questi anche l'AN, hanno dichiarato di non avere mai condiviso la interpretazione favorevole alla edificabilità dei comparti bianchi, ma di averla adottata per una sorta di accondiscendenza nei confronti degli organi politici. La distorsione interpretativa appare allora del tutto evidente. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'AN ha lamentato la violazione dell'art. 512 c.p.p.. In sede di indagini preliminari i fratelli Bollati RG e Bollati NA, autori della variante in discussione, vennero sentiti dal Pubblico Ministero in un unico contesto, dal momento che agli stessi dovevano essere poste le stesse domande. Le risposte furono identiche, cosicché alla fine il verbale, nel quale si dava atto che venivano sentiti insieme Bollati RG e Bollati NA, venne firmato da entrambi i testimoni. NA Bollati venne sentito nel corso della istruttoria dibattimentale, mentre le dichiarazioni di RG Bollati, nelle more del processo deceduto, vennero acquisite agli atti del dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Secondo il ricorrente ciò non sarebbe stato possibile perché, per come era stato redatto l'atto, non era possibile stabilire con certezza quali fossero state le dichiarazioni di RG Bollati. La tesi non è fondata.
Intanto va detto che il modo di procedere del Pubblico Ministero non è certo rituale, perché deve essere sentito un testimone per volta, ma non è affetto da alcuna nullità.
RG Bollati aveva apposto la sua firma in calce al verbale riconoscendo, pertanto, la paternità di tutte le dichiarazioni rese insieme al fratello.
È allora evidente che la indicata incertezza non è ravvisabile perché tutte le dichiarazioni controfirmate debbono essere attribuite al teste.
Di conseguenza del tutto legittima è stata la acquisizione agli atti del dibattimento del predetto verbale ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Sono infondati i motivi di ricorso cinque e sei.
Il ricorrente ha sostenuto che la scheda istruttoria relativa al fabbricato IP predisposta dalla LA non aveva natura di atto pubblico, che il visto apposto dall'AN sulla predetta scheda costituiva una mera presa d'atto e che, comunque, detta scheda era corretta dal momento che era fuori discussione che il lotto era edificabile.
La scheda tecnica relativa ad un fabbricato da costruire redatta da un pubblico ufficiale, quale certamente è il funzionario di un ufficio tecnico comunale, ha la funzione di verificare la corrispondenza del progetto con lo strumento urbanistico e, quindi, di accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della concessione edilizia;
essa è, perciò, destinata ad inserirsi nella sequenza procedimentale preordinata al rilascio della concessione da parte della commissione edilizia e costituisce il presupposto logico per il rilascio di un parere, anche se non vincolante, alla commissione;
si tratta, perciò, certamente di un atto pubblico ai sensi della legge penale.
Il visto apposto sulla scheda predetta dal dirigente dell'ufficio tecnico non può essere considerato una mera presa d'atto, della quale non si comprenderebbe la ragione;
il visto predetto ha, invece, l'evidente scopo di garantire che gli accertamenti contenuti nella scheda istruttoria predisposta da un funzionario siano conformi agli indirizzi interpretativi degli strumenti urbanistici adottati dall'ufficio, anche al fine di non creare disparità di trattamento;
esso, pertanto, assume una funzione rilevante.
Inoltre la scheda redatta dal funzionario non può ritenersi completa senza l'apposizione del visto del dirigente, perché è proprio quest'ultimo che garantisce i rapporti con gli altri uffici, interni ed esterni, alla amministrazione.
La firma del dirigente dell'ufficio è, pertanto, essenziale per la rilevanza esterna dell'atto predisposto da un funzionario;
essa completa l'atto.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto il falso in atto pubblico contestato ad entrambi i compilatori dell'atto. Quanto al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta inedificabilità del fabbricato IP, va detto che quelle indicate sono sostanzialmente questioni di merito. Il ricorrente, infatti, alle valutazioni compiute dai giudici di merito sulla base delle conclusioni del consulente del Pubblico Ministero ingegnere Agosteo e del fatto che, comunque, il fabbricato ricadeva in un comparto bianco, anche se si trattava di lotto intercluso, ovvero inserito tra altri due lotti già edificati, ha contrapposto altre valutazioni, tra le quali anche quelle di uno dei redattori della variante.
Ora è vero che quest'ultimo è un testimone qualificato, ma è fuori dubbio che una volta che l'atto normativo è stato redatto, esso sfugge al controllo e, quindi, alla interpretazione del suo redattore, ma assume un significato del tutto autonomo. Ebbene, come si è già detto, i giudici del merito sono stati molto attenti e scrupolosi nel valutare tutte le testimonianze acquisite ed hanno illustrato abbondantemente le ragioni che consentivano di privilegiare una tesi invece di un'altra.
Del resto nemmeno il ricorrente è stato in grado di porre in evidenza quelle manifeste illogicità della motivazione che sole - unitamente alla mancanza della motivazione -, consentono l'annullamento della sentenza di merito per il vizio di cui all'art.606 c.p.p., lett. e).
Sono infondati anche i motivi di ricorso di AN nn. 7) ed 8) concernenti la ritenuta contraffazione del controlucido esistente presso la Regione Calabria e la ritenuta inedificabilità del fabbricato AN - AN.
In punto di fatto i giudici del merito, tramite i consulenti tecnici, hanno accertato che il predetto fabbricato ricadeva in comparto non campito e che era, pertanto, inedificabile.
Tanto veniva accertato attraverso l'esame della variante depositata presso il Genio Civile, che era, pertanto, quella approvata dalla Regione, che indicava il comparto 12 come inedificabile perché bianco.
Senonché il controlucido rinvenuto presso l'assessorato regionale presentava contraffazioni con retinatura proprio per il comparto in discussione.
Anche presso l'ufficio tecnico del comune veniva rinvenuto un documento simile dopo che quello depositato ed approvato era scomparso dall'ufficio per qualche tempo.
Proprio la contraffazione individuata consentiva il rilascio della concessione edilizia per il fabbricato in discussione. Dagli elementi sommariamente richiamati e dall'esito della perizia disposta i giudici del merito maturavano la convinzione che il documento esistente in Regione fosse stato contraffatto e che autore o uno degli autori dell'operazione era proprio l'AN, non solo perché interessato alla realizzazione dell'edificio, ma anche perché quale dirigente dell'Ufficio stranamente non si era accorto della sparizione di documenti di tale importanza - la variante Bollati - dal suo ufficio, o, comunque, non aveva denunciato tale temporanea sparizione. La linea di difesa essenziale dell'AN è consistita nel rilevare che il lavoro di realizzazione della variante Bollati avvenne con la realizzazione di diversi lucidi per così dire provvisori, nel senso che si trattava di mere ipotesi di lavoro;
insomma si trattava di un lavoro in progress.
Pertanto ben poteva essere accaduto che presso l'assessorato, per mero errore, fosse stata rinvenuta una mera ipotesi di lavoro e non il lucido effettivamente approvato.
Ebbene si tratta di una deduzione di merito che, comunque, la Corte di secondo grado ha disatteso in base alla considerazione che il controlucido esistente in regione non costituiva una ipotesi di lavoro perché presentava chiari segni di contraffazione, segno evidente che la modifica, così importante per l'AN, venne realizzata dopo l'approvazione della variante depositata, che era identica a quella depositata presso gli uffici del Genio civile. Si tratta di una impostazione logica e ragionevole che non presenta nessun profilo di manifesta illogicità.
Quanto al fatto che la Corte di merito non avrebbe risposto a tutte le obiezioni contenute nell'appello e che si opponevano ad una tale ricostruzione, va detto che il giudice deve tenere conto e valutare tutti gli argomenti difensivi, ma, poi, in motivazione è tenuto ad indicare gli argomenti posti a sostegno della decisione non apparendo necessaria la confutazione di tutti gli argomenti di segno contrario, dovendosi ritenere tutti gli argomenti incompatibili con la decisione adottata implicitamente rigettati.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha argomentato in modo ampio la propria decisione ed ha confutato esplicitamente gli argomenti essenziali della tesi difensiva;
la motivazione della sentenza impugnata non merita, pertanto, alcuna censura sul punto. Irrilevante è l'undicesimo motivo di impugnazione concernente il giudizio di comparazione ed il trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei termini della decisione;
in ogni caso si tratta di deduzioni di merito.
3) Ricorso di TO BA:
Con riferimento alla posizione del terzo imputato del delitto associativo TO BA non debbono essere specificamente affrontati i motivi concernenti il delitto associativo (nn. 1, 2, 3, 4 e 5), tenuto conto di quanto già detto sul punto, mentre le questioni affrontate con il motivo n. 8) - prescrizione ex L. n. 251 del 2005 -, comunque non rilevanti per la posizione del BA
TO, essendo stato escluso il delitto associativo ed essendo stati ritenuti estinti per prescrizione i delitti di falso contestatigli in base alla normativa previgente, saranno trattate successivamente.
Debbono, invece, essere discussi gli altri motivi di impugnazione del BA TO, che sono, comunque, infondati, sia al fine di escludere la possibilità di una assoluzione nel merito dai delitti di falso attribuiti al ricorrente, sia ai fini della conferma delle statuizioni civili relative ai reati dichiarati estinti per prescrizione ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. È infondato il sesto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha affrontato il problema della ritenuta inedificabilità dei comparti bianchi. La questione è già stata affrontata nella discussione dei motivi di impugnazione analoghi di LA ed AN, cosicché non appare utile insistere sull'argomento; alle considerazioni già svolte si deve, pertanto, rinviare. Anche la questione sollevata con il settimo motivo di impugnazione - presunta violazione dell'art. 512 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni rilasciate in sede di indagini preliminari da Bollati RG, nelle more defunto - è stata già discussa perché analogo motivo di impugnazione era stato proposto dall'AN. Alle considerazioni svolte, pertanto, si deve rinviare. Tenuto conto del contenuto della decisione non è necessario discutere il nono motivo di impugnazione, che concerne il trattamento sanzionatorio.
Nulla bisogna aggiungere in ordine ai motivi di impugnazione nn. 10) ed 11) motivi aggiunti -, che concernono il delitto di associazione per delinquere, reato dal quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.
Infine gli argomenti contenuti nei motivi di ricorso nn. 12) e 13) - sempre motivi aggiunti -, concernenti il problema della applicabilità nel caso di specie dei nuovi termini prescrizionali di cui alla L. n. 251 del 2005, non rilevanti per il BA TO perché i delitti di falso contestatigli sono stati dichiarati estinti per prescrizione in base alla normativa previgente, saranno comunque tenuti in considerazione allorché verrà affrontato l'argomento rilevante per altri coimputati.
D) La pretesa applicabilità nel caso di specie della L. n. 251 del 2005. Le conclusioni raggiunte in ordine al delitto associativo e la conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione dei delitti di falso attribuiti a LA, AN e BA TO, rendono ovviamente meno importante la questione della applicabilità o meno nel caso di specie della nuova disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 251 del 2005. Il problema deve, però, essere trattato perché, oltre a LA, AN e BA TO, la cui posizione è stata risolta in base agli argomenti dinanzi indicati, anche altri imputati lo hanno posto;
esso, pertanto, appare rilevante ai fini della corretta decisione del presente processo.
Infatti i reati attribuiti a ER, ai GA ed alla SC LU non sono estinti per prescrizione in base alla normativa previgente, mentre sarebbero estinti per prescrizione in base ai termini previsti dalla L. n. 251 del 2005. Il Collegio non ignora che in ordine al concetto di pendenza del processo in appello, momento individuato dal legislatore come discrimine tra l'applicazione della normativa previgente e quella delineata dalla L. n. 251 del 2005, vi sono diversi orientamenti giurisprudenziali, avendo alcune sentenze individuato la pendenza in appello nel momento in cui è proposto l'appello (RV. 240608; RV. 238194; Rv. 240375), dal momento che la disposizione transitoria residua richiede non la pendenza del giudizio, ma quello del processo in grado di appello, altre quello della iscrizione del processo nel registro della Corte di Appello (Rv. 240342), mentre altre ancora quello della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado (vedi Cass., Sez. 5, 16 aprile 2009, n. 852, Lala), dal momento che la emissione del decreto di citazione per il giudizio ex art. 601 c.p.p. è stata ritenuta rilevante per gli effetti considerati soltanto in caso di sentenza di assoluzione in primo grado (vedi Cass., Sez. 6, n. 7112 del 25 novembre 2008 - 18 febbraio 2009), che non costituisce atto interruttivo della prescrizione. Il Collegio non ignora, peraltro, che successivamente alla pronuncia della presente sentenza - lettura del dispositivo in udienza -, ma prima della stesura della motivazione della stessa, la 3^ Sezione penale (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1135 del 27 maggio 2009, depositata il 18 giugno 2009) ha rimesso la questione alle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte;
ovviamente se il Collegio fosse venuto a conoscenza di tale decisione prima della lettura in udienza del dispositivo della presente sentenza avrebbe rinviato a nuovo ruolo il processo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. Questo Collegio non ha ritenuto, nonostante ciò sia stato esplicitamente richiesto da alcuni ricorrenti, di rimettere la soluzione del contrasto alle Sezioni Unite Penali, apparendo lo stesso superabile con una interpretazione delle norme della L. n. 251 del 2005, come residuate dopo l'intervento demolitorio della Corte
Costituzionale, alla luce della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 2006, norme che consentono di individuare il momento della pendenza in appello con quello della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, avvenuta nel caso di specie il 7 ottobre 2005, ovvero in un momento antecedente alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 e, quindi, tale da impedire la operatività della nuova normativa. È il caso di ricordare che le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno ritenuto che l'ambito dell'effetto modificativo, nell'ordinamento giuridico, delle pronunce della Corte Costituzionale, dichiarative della illegittimità di una norma, va individuato non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche, indipendentemente dal fatto che questo presenti un significato letterale univoco, utilizzando la motivazione, tutte le volte in cui ciò si renda necessario per il riscontro dell'oggetto della decisione e delle disposizioni con essa caducate, dato che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza (SS.UU. civili n. 5401 del 24 ottobre 1984, Rv. 437104; vedi anche Cass., Sez. 1 civile, n. 3756 del 15 marzo 2001, Rv. 544785). Orbene in base alla pronuncia della citata sentenza della Corte Costituzionale ed alla motivazione della sentenza è possibile ritenere che la pendenza del processo in grado di appello corrisponda non al senso tecnico del termine, ma ad una fase più ampia che comincia a partire dal momento della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
Ed, infatti, la giurisprudenza già richiamata giunge a tale conclusione spiegando che tale atto processuale è quello che condensa in sè i caratteri che la Corte Costituzionale ha rilevato come mancanti nella dichiarazione di apertura del dibattimento, la quale era l'attività originariamente individuata dal legislatore come spartiacque e che, proprio in ragione della evocata mancanza dei requisiti è stata ritenuta, dal giudice delle leggi, inidonea a rappresentare con ragionevolezza il criterio discretivo per la applicabilità o meno della nuova disciplina ai processi pendenti. Si tratta del requisito del suo essere presente - assieme al decreto di condanna ed a parte il caso della sentenza di assoluzione di primo grado di cui si è già detto - in ogni tipo di procedimento, dell'essere parametro rilevante, quale atto interruttivo, per il computo della prescrizione, e di costituire il momento di chiusura e di consolidamento della attività probatoria posta in essere nel dibattimento, meritevole di non dispersione e, quindi, di tutela rispetto all'incedere di un regime sui termini di prescrizione che, portando alla abbreviazione di essi, avrebbe potuto vanificare l'attività probatoria già compiuta confidando sulla scansione temporale prevista dalla legge precedente.
Tale ragionamento, che si fonda sulla intenzione del legislatore, da individuare per la interpretazione delle norme ai sensi dell'art. 12 preleggi, e sulla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, consente di ritenere la sentenza di condanna di primo grado il fatto processuale che in primo luogo vale ad eliminare i rilievi di irragionevolezza destati dalla individuazione, ad opera del legislatore del 2005, dell'attività di apertura del dibattimento quale momento preclusivo alla applicazione delle lex mitior.
Ed, invero, appare del tutto ragionevole ritenere la limitazione al principio generale dell'effetto retroattivo della lex mitior in relazione all'avvenuto consolidamento del quadro probatorio all'esito del giudizio di primo grado, con la necessità di non dispersione delle prove acquisite, consolidamento rispetto al quale la sentenza di condanna, quale atto interruttivo della prescrizione, rappresenta la riaffermazione della volontà punitiva dello Stato secondo la regola di computo della prescrizione sulla quale i soggetti del processo hanno fatto affidamento.
La individuazione della sentenza di condanna come criterio sostitutivo rispetto a quello caducato conserva la propria forza argomentativa anche alla luce del testo della disposizione transitoria quale è residuato dopo l'intervento della Corte Costituzionale.
Ed, infatti, tale norma deve essere interpretata, come già detto, non soffermandosi soltanto sulla sua espressione letterale, ma sulla valenza che acquisisce nella ricostruzione dei principi cui la manipolazione della norma costringe oggi l'interprete della disciplina transitoria della Legge Cirielli.
La norma stabiliva in successione la esclusione della operatività della nuova normativa per i processi per i quali, prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, era stato dichiarato aperto il dibattimento in primo grado e per quelli pendenti in appello ed in cassazione;
tale ultima parte della norma era evidentemente inutile e pleonastica.
Orbene appare logico affermare che, avendo il giudice delle leggi escluso che la semplice apertura del dibattimento potesse giustificare la non applicazione della lex mitior, sul presupposto che appariva ragionevole la operatività dei nuovi e più favorevoli termini per i processi non definiti da un atto significativo ai fini della prescrizione e nell'ottica della definitiva acquisizione del materiale probatorio - cioè una sentenza di condanna o un decreto penale di condanna -, resta valido il resto della preclusione e cioè la sottrazione dei processi che si trovino in una qualsiasi delle fasi o dei gradi successivi a quest'ultimo.
È certo vero che esiste uno spazio temporale e tecnico tra la pronuncia della sentenza e la emissione del decreto di citazione a giudizio in appello, ma è pure vero che tale spazio non può assumere efficacia autonoma e non può mutare la ricostruzione dell'istituto operata dalla Corte Costituzionale in base al criterio della ragionevolezza, criterio che ha indotto la Corte ad indicare la sentenza di condanna come fatto processuale capace di concludere la fase della definitiva acquisizione del materiale probatorio. Le ragioni indicate impongono di escludere l'applicabilità dei termini prescrizionali previsti dalla L. n. 251 del 2005 nel caso di specie.
e) La posizione di ER SE:
ER SE nel 1995 rilasciò una attestazione, destinata ad essere prodotta in una causa civile, a sua firma ed a firma dell'assessore EF Ruggiero nella quale si affermava, con specifico riferimento ad un comparto bianco, che sui singoli lotti può essere realizzata una volumetria massima di 8 mc/mq; difatti la Commissione edilizia e le Amministrazioni comunali, in questi casi, si sono sempre riferite per i volumi da assentire, alle densità esistenti.
Tale attestazione è stata ritenuta falsa dai giudici di merito non essendo vero che la errata interpretazione circa la edificabilità dei comparti bianchi fosse sempre stata seguita e non potendo essere sfuggito tale dato al ER da circa un decennio funzionario dell'ufficio tecnico di edilizia privata del comune di Palmi. Il motivo di ricorso, che è ai limiti della ammissibilità per la sua genericità, è, comunque, infondato perché con lo stesso in buona sostanza il ricorrente si duole di essere stato condannato, mentre il suo coimputato EF era stato assolto.
Fatto questo assolutamente irrilevante dal momento che il EF, all'epoca assessore al ramo, è stato assolto perché i giudici del merito hanno ritenuto che la sua condotta fosse ascrivibile a colpa, essendosi per leggerezza fidato di quanto attestato dal funzionario del suo ufficio.
Quanto a quest'ultimo, invece, la Corte rilevava che la lunga permanenza presso l'ufficio non gli consentiva di ignorare non essere vero che la interpretazione favorevole alla edificabilità dei c.d. comparti bianchi fosse stata sempre adottata dall'Ufficio. Su tale ultima considerazione in effetti il ricorrente nulla ha rilevato.
Infine nel documento incriminato è contenuta una vera e propria attestazione, frutto di una verifica delle pratiche trattate dall'ufficio e relative ai c.d. comparti bianchi e non di una dichiarazione di scienza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
f) Il fabbricato GA - SC;
GA IA LA, GA AN, GA AN, SC LU e GA LU sono stati condannati nei due gradi di merito per il delitto di falso ideologico, perché a corredo di una richiesta di concessione edilizia avevano presentato alla commissione edilizia di Palmi una progettazione a firma di GA IA LA contrastante in più punti con gli strumenti urbanistici vigenti, in tal modo inducendo in errore i componenti della commissione edilizia.
È fuori discussione non soltanto la irregolarità della documentazione, ma anche la falsità della stessa perché con essa non si dava atto delle preesistenze sul lotto e della esistenza di fabbricati circostanti.
Ed, infatti, per come accertato dai periti, ove si fosse trattato di nuova costruzione la inedificabilità del lotto doveva ritenersi pacifica perché in comparto bianco, mentre se si fosse trattato di ricostruzione dopo una demolizione si sarebbero dovuti rispettare gli indici di edificabilità e le altezze del fabbricato demolito. Insomma la falsa documentazione prodotta dalle parti aveva consentito il rilascio di una concessione, che non avrebbe potuto essere rilasciata nei termini nei quali era stata richiesta. Tale condotta integra il delitto contestato perché quando a corredo della richiesta di concessione edilizia venga allegata documentazione redatta da un professionista qualificato - che assolve al pubblico servizio di fornire alla amministrazione comunale esatte informazioni sullo stato dei luoghi e sul manufatto da ristrutturare o da costruire - e tale documentazione non sia veritiera, sicché il pubblico ufficiale venga indotto in errore nell'ambito della sua attività di controllo con lo strumento urbanistico, il privato deve rispondere di falsità ideologica mediata in atto pubblico ex artt.48 e 479 c.p. (così Cass., Sez. 5, 3 aprile 1998 - 21 maggio 1998,
n. 6017). È, invero, del tutto logico che il pubblico funzionario faccia affidamento sulla veridicità di quanto attestato da un professionista qualificato - e tale era la GA IA LA -, che, peraltro, abbia redatto l'atto nell'esercizio di un servizio pubblico;
non vi può essere dubbio, pertanto, sulla idoneità, non solo in astratto, ma anche in concreto per come accertato dai giudici di merito, della documentazione prodotta ad indurre in errore i componenti della commissione edilizia.
Il fatto che sia stato escluso dai giudici di merito un profilo di falsità del medesimo atto originariamente contestato non comporta le conseguenze invocate dai ricorrenti, perché si trattava di un profilo che non poteva sfuggire ai componenti della commissione stessa perché ad essi noto da un decennio;
la inidoneità ingannatoria è stata, pertanto, debitamente circoscritta al profilo dinanzi indicato.
Per le ragioni esposte sono infondati il primo motivo di ricorso di GA AN, GA AN, GA LU, GA IA LA e SC LU, oltre al primo motivo di impugnazione del ricorso proposto da GA LU tramite l'avvocato ON ZA.
Quanto a quest'ultimo si deve ancora rilevare che non è vero che si tratti di una ipotesi di dolo in re ipsa, perché la Corte di merito ha ben posto in evidenza che da alcune intercettazioni telefoniche si era potuto appurare che i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza delle falsità contenute nella attestazione, tanto è vero che avevano delle remore a firmare la richiesta.
Nemmeno può essere accolta la tesi della prassi consolidata, esistente presso il comune di Palmi, di ritenere edificabili i c.d. comparti bianchi, esistenza di una prassi che è stata esclusa dai giudici del merito e di cui si è già detto nell'esaminare le posizioni dei ricorrenti LA, AN e BA TO. I motivi concernenti la applicabilità nel caso di specie dei nuovi termini prescrizionali previsti dalla L. n. 251 del 2005 sono già stati esaminati, discussi e rigettati;
nulla vi è da aggiungere in merito.
Deve essere esaminato soltanto il motivo relativo alla dedotta violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3. I ricorrenti hanno sostenuto che, essendo stato eliminato dalla Corte di merito, uno dei profili di falsità contestati, la pena comminata in primo grado avrebbe dovuto essere ridotta.
La tesi è fondata dovendosi fare riferimento al principio generale stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 4. Il divieto di reformatio in peius ha, infatti, una portata generale e pone un limite ai poteri del giudice, il quale ha il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione (Cass., Sez. 1, 14 ottobre 2005 - 22 novembre 2005, n. 41982, CED 232873). Essendo stato escluso un profilo di falsità di un certo rilievo, la Corte di merito, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero di udienza, avrebbe, pertanto, dovuto ridurre la pena inflitta ai ricorrenti in primo grado. Sul punto la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata. Si ritiene di disporre un annullamento senza rinvio perché, tenuto conto di tutto quanto emerge dalle sentenze di merito, è possibile procedere ad una riduzione della pena senza investire nuovamente il giudice di secondo grado. Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi del caso, stimasi congruo determinare la pena da infliggere ai ricorrenti in anni uno di reclusione ciascuno g) La condanna alle spese sostenute nel grado dalle parti civili. Tenuto conto delle decisioni assunte e della necessità di riconfermare le statuizioni civili della sentenza impugnata si deve procedere alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, secondo la liquidazione indicata in dispositivo.
Va precisato che GA IA LA, GA AN, GA LU, GA AN, SC LU e
ER SE debbono essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili PE LA RA, GL, NI NC e NI LI nella qualità di eredi, mentre BA TO e LA AN vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile AC IN.
Infine BA TO, LA ed AN vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile OR SI.
h) Conclusioni:
Per tutte le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto associativo di cui al capo alfa perché il fatto non sussiste e in ordine ai delitti di falso ascritti a LA, AN e BA TO per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata deve, inoltre, essere annullata nei confronti di GA IA LA, GA AN, GA LU, GA AN e SC LU senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va determinato in anni uno di reclusione ciascuno.
Nel resto i ricorsi di GA IA LA, GA AN, GA LU, GA AN e SC LU debbono essere rigettati.
Il ricorso di ER SE deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese processuali. Inoltre i ricorsi di AN, AN e BA TO debbono essere rigettati agli effetti civili limitatamente ai delitti estinti per prescrizione.
Infine GA IA LA, GA AN, GA LU, GA AN, SC LU e ER SE debbono essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili PE LA RA, GL, NI NC e NI LI eredi liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge, mentre BA TO e LA AN alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile AC IN, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge, nonché gli stessi BA TO e LA AN insieme ad AN, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile OR SI, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte:
a) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto associativo di cui al capo alfa perché il fatto non sussiste;
b) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN, AN e BA TO limitatamente ai reati di falso loro rispettivamente ascritti per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione;
c) Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GA IA LA, GA AN, GA LU, GA AN e SC LU senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in anni uno di reclusione ciascuno;
Rigetta nel resto i ricorsi dei medesimi;
d) Rigetta il ricorso di ER SE, che condanna al pagamento delle spese processuali;
e) Rigetta i ricorsi di AN, AN e BA TO agli effetti civili limitatamente ai delitti estinti per prescrizione;
f) Condanna in solido GA IA LA, GA AN, GA LU, GA AN, SC LU e
ER SE alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili PE LA RA, GL, NI NC e NI LI eredi, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge;
g) Condanna in solido BA TO e AN AN alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile AC IN, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge, e gli stessi BA TO e AN AN, insieme ad AN, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile OR SI liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009