Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3756
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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In tema di sanzioni amministrative, l'applicabilità del principio secondo il quale, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per "luogo in cui è stata commessa l'infrazione" - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio (art. 17) nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi (anche) quello in cui l'infrazione sia stata accertata postula la necessaria competenza territoriale degli organi accertatori, che, ove la violazione abbia carattere permanente, deve riferirsi quantomeno ad una frazione temporale della stessa, costituendo segmento primario della condotta che si assume illecita (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ritenuto che, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 18 della legge regionale del Piemonte - impositivo del divieto di scarico dei rifiuti provenienti da altre regioni- fosse stato violato per effetto del fittizio cambio - avvenuto in Piemonte - della bolla di accompagnamento dei rifiuti stessi, cambio che, integrando gli estremi dell'operazione cartacea indispensabile per dissimulare l'origine non piemontese dei materiali, era da ritenersi segmento primario della condotta sanzionata dalla norma "de qua", legittimando, pertanto, i competenti organi piemontesi all'accertamento, senza che spiegasse influenza la circostanza che la località di provenienza dei rifiuti - nella specie, Monza - fosse sita al di fuori del comprensorio regionale).

È inapplicabile alle violazioni amministrative commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999 la disciplina sanzionatoria della continuazione di cui all'art. 8 legge 689/1981 (limitata al solo caso di pluralità di violazioni commesse con un'unica azione od omissione) nell'ipotesi di pluralità di azioni od omissioni commesse in violazione della medesima norma di legge, non potendo trovare applicazione retroattiva il disposto del successivo art. 8 bis, introdotto dall'art. 94 del citato D.Lgs. 507/1999, che ha inteso regolare secondo i principi della continuazione ("reiterazione") anche la pluralità di violazioni della stessa indole.

L'ambito dell'effetto modificativo, nell'ordinamento giuridico, delle pronunce della Corte costituzionale dichiarative della illegittimità di una norma va individuato non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche, indipendentemente dal fatto che questo presenti un significato letterale univoco, mediante ricorso alla relativa motivazione tutte le volte in cui ciò si renda necessario per il riscontro dell'oggetto della decisione e delle disposizioni con essa caducate, atteso che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza, ed atteso che spetta al giudice ordinario il compito di interpretare la pronuncia di incostituzionalità nell'ipotesi di ritenuta "eccedenza" della portata letterale del dispositivo rispetto all'intento univocamente palesato dalla motivazione (in nessun caso essendo, all'uopo, possibile un intervento "ad hoc" del giudice costituzionale). Ne consegue che la dichiarazione di incostituzionalità dell'intero art. 18, comma primo, della legge regionale del Piemonte n. 59 del 1995 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2000, pur apparentemente riferibile, sulla base del dispositivo, ad entrambe le ipotesi, in esso previste, di divieto di smaltimento extraregionale di rifiuti solidi urbani in discariche speciali (con conseguente rimozione, cioè, tanto del divieto relativo ai rifiuti ordinari, quanto di quello attinente ai rifiuti tossici o pericolosi), deve, in base all'inequivoco contenuto dell'intera motivazione della sentenza, ritenersi limitata alla sola ipotesi di indebito smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, ovvero di smaltimento di rifiuti extraregionali speciali, tossici o nocivi.

Commentario1

  • 1Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3756
Data del deposito : 15 marzo 2001

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