Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 3
In tema di sanzioni amministrative, l'applicabilità del principio secondo il quale, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per "luogo in cui è stata commessa l'infrazione" - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio (art. 17) nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi (anche) quello in cui l'infrazione sia stata accertata postula la necessaria competenza territoriale degli organi accertatori, che, ove la violazione abbia carattere permanente, deve riferirsi quantomeno ad una frazione temporale della stessa, costituendo segmento primario della condotta che si assume illecita (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ritenuto che, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 18 della legge regionale del Piemonte - impositivo del divieto di scarico dei rifiuti provenienti da altre regioni- fosse stato violato per effetto del fittizio cambio - avvenuto in Piemonte - della bolla di accompagnamento dei rifiuti stessi, cambio che, integrando gli estremi dell'operazione cartacea indispensabile per dissimulare l'origine non piemontese dei materiali, era da ritenersi segmento primario della condotta sanzionata dalla norma "de qua", legittimando, pertanto, i competenti organi piemontesi all'accertamento, senza che spiegasse influenza la circostanza che la località di provenienza dei rifiuti - nella specie, Monza - fosse sita al di fuori del comprensorio regionale).
È inapplicabile alle violazioni amministrative commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999 la disciplina sanzionatoria della continuazione di cui all'art. 8 legge 689/1981 (limitata al solo caso di pluralità di violazioni commesse con un'unica azione od omissione) nell'ipotesi di pluralità di azioni od omissioni commesse in violazione della medesima norma di legge, non potendo trovare applicazione retroattiva il disposto del successivo art. 8 bis, introdotto dall'art. 94 del citato D.Lgs. 507/1999, che ha inteso regolare secondo i principi della continuazione ("reiterazione") anche la pluralità di violazioni della stessa indole.
L'ambito dell'effetto modificativo, nell'ordinamento giuridico, delle pronunce della Corte costituzionale dichiarative della illegittimità di una norma va individuato non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche, indipendentemente dal fatto che questo presenti un significato letterale univoco, mediante ricorso alla relativa motivazione tutte le volte in cui ciò si renda necessario per il riscontro dell'oggetto della decisione e delle disposizioni con essa caducate, atteso che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza, ed atteso che spetta al giudice ordinario il compito di interpretare la pronuncia di incostituzionalità nell'ipotesi di ritenuta "eccedenza" della portata letterale del dispositivo rispetto all'intento univocamente palesato dalla motivazione (in nessun caso essendo, all'uopo, possibile un intervento "ad hoc" del giudice costituzionale). Ne consegue che la dichiarazione di incostituzionalità dell'intero art. 18, comma primo, della legge regionale del Piemonte n. 59 del 1995 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2000, pur apparentemente riferibile, sulla base del dispositivo, ad entrambe le ipotesi, in esso previste, di divieto di smaltimento extraregionale di rifiuti solidi urbani in discariche speciali (con conseguente rimozione, cioè, tanto del divieto relativo ai rifiuti ordinari, quanto di quello attinente ai rifiuti tossici o pericolosi), deve, in base all'inequivoco contenuto dell'intera motivazione della sentenza, ritenersi limitata alla sola ipotesi di indebito smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, ovvero di smaltimento di rifiuti extraregionali speciali, tossici o nocivi.
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, pluralità di ordinanze, fatti diversi non connessi, retrodatazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASTI AMBIENTE s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Ferruccio Rattazzi di TI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- ricorrente -
contro
PROVINCIA di ASTI in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Cado Berruti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- controricorrente -
avverso la sentenza del RE di TI n. 74 del 2.6.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2000 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Carlo Berruti per l'A.P. che ha chiesto la reiezione del ricorso.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con decisione ex art. 384 c.p.c. del merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamenti era redatto e notificato verbale 3.4.96 con il quale la Provincia di TI contestava alla s.r.l. TI Ambiente ripetute violazioni dell'art. 18 della L. Regione Piemonte 13.4.95 n. 59, per avere 96 volte operato per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani provenienti dalla Lombardia, e previa fittizie operazioni di cernita di essi come rifiuti speciali (o speciali assimilabili ad urbani), presso la discarica di ER di VA. Il Presidente della G.P. di TI emetteva quindi ordinanza ingiunzione n. 22 dell'11.8.96 con la quale adottava la s.a. di lire 640.000.000 complessive per le contestate violazioni dell'art. 18 della L.R. La società ingiunta si opponeva e, costituitasi l'opposta A.P., l'adito RE di TI con sentenza 2.6.98 rigettava l'opposizione affermando in motivazione: che non era in alcun modo fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della L.R. 59/95 con riguardo all'art. 117 Cost., dato che, come a suo tempo rammentato da Corte Cost. 192/87, sussisteva potestà normativa regionale a regolare lo smaltimento ed essa era stata esercitata - ponendo i divieti in esame - con la anticipazione del disposto del D.Legs. 22/97 ed in ossequio al principio di autosufficienza regionale;
che sussisteva tanto la competenza dell'A.P. ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 quanto quella del RE di TI ai sensi dell'art. 22 s.l., avendo riguardo al luogo di accertamento della condotta ed al luogo nel quale questa era iniziata;
che, nel merito, la soc. TI Ambiente non aveva ne' autorizzazioni ne' mezzi per effettuare la cernita dei rifiuti e questa non era stata mai operata, come emergeva dalla istruttoria, tutto essendosi ridotto al rifascio o cambio di bolle di accompagnamento al fine di simulare - con la fittizia operazione di cernita - la provenienza piemontese dei rifiuti;
che ne' di converso apparivano provate la pretesa condizione di errore incolpevole o la presenza di intese interregionali ne' sussisteva alcuna carenza motivazionale nell'ordinanza opposta;
che, infine, l'entità della sanzione irrogata con riguardo alla somma delle violazioni era corretta e contenuta nel minimo di legge. Avverso tale sentenza la soc. TI Ambiente ha proposto ricorso articolando nove motivi. L'Amministrazione Provinciale ha notificato controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto, nessuna delle censure nelle quali esso si articola meritando consenso ne' essendo rilevante in causa lo jus superveniens rappresentato dalla decisione 281/2000 della Corte Costituzionale (sopraggiunta nel corso del giudizio ma prima della udienza di discussione del ricorso), decisione della quale si darà conto nell'esame del motivo riproponente eccezione di illegittimità costituzionale delle norme della L.R. 59/95.
1. Con il primo mezzo del ricorso la TI Ambiente denunzia, pervero in modo affatto generico, la pretesa carenza espositiva e la generale incomprensibilità logica della decisione impugnata, là dove ne' l'una ne' l'altra sono riscontrabili nella sentenza pretorile: la pronunzia infatti, pur non preceduta da alcuna narrativa in fatto, consente nelle sue cinque pagine di motivazione di comprendere con sufficiente chiarezza la portata della vicenda sanzionatoria e le ragioni delle parti ed illustra, con sintetica ma intelligibile motivazione, la decisione pretorile si ciascuna delle questioni controverse.
2. Con il secondo motivo, poi, la ricorrente denunzia l'incompetenza dell'adito RE contestando il preteso radicarsi in TI della competenza ad emettere l'o.i. ed a conoscere della opposizione, posto che la condotta della contestata fraudolenta triangolazione ascritta ad essa impresa avrebbe comunque avuto inizio a Monza (ove venivano caricati i r.s.u. da smaltire in Piemonte). La censura ignora il criterio di legge per l'individuazione delle competenze ex artt. 17 e 22 L. 689/81 (novellato dagli artt. 97 e 98 D.Leg. 507/99), secondo l'interpretazione costante di questa Corte, per la quale la competenza secondo il criterio del luogo della commissione della violazione è individuabile attraverso il luogo nel quale l'infrazione è stata accertata (Cass. 1876/00 - 9020/97 - 10561/96). Questa Corte, in particolare, decidendo su questione analoga a quella che occupa (identici smaltimenti effettuati presso la discarica di VA e s.a. irrogata al trasportatore), con la sent. 1876/00 ha anche, ed esattamente, precisato che il criterio del luogo dell'accertamento presuppone la sussistenza della competenza territoriale dell'organo accertatore ed ha osservato che, nella ipotesi di violazione a carattere permanente, occorre che almeno una frazione temporale della violazione sia stata commessa nel territorio di competenza dell'organo accertatore. Venendo, però, alla decisione sul motivo di ricorso che deduceva la nullità dell'accertamento e della sanzione per incompetenza dell'Ufficio di TI (come nel caso sottoposto, il Nucleo Controllo Ecologico della Provincia di TI), la sentenza 1876/00 ha negato che in TI avesse avuto luogo la necessaria frazione temporale, non essendo il "cambio bolla" elemento della contestata violazione. Al proposito - invece, venendo alla vicenda qui in esame - siffatta soluzione negativa non può trovare ingresso, posto che, da un canto, è la stessa contestazione 3.4.96 (che il Collegio può direttamente esaminare, per la decisione sulla competenza) a ricondurre il cambio bolla ad elemento principale della violazione dell'art. 18 comma 1^ L. 59/95 e che, dall'altro canto, e sul punto non condividendosi le diverse argomentazioni espresse nella ridetta sent. 1876/00, il predetto cambio delle bolle era l'operazione cartacea indispensabile per dissimulare l'origine lombarda (simulando quella piemontese e speciale) dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento ed era quindi segmento primario della condotta sanzionata dal cit. art. 18. E pertanto, affermata la competenza dell'Ufficio accertatore dell'A.P. di TI e quella del Giudice di quel circondario a conoscere della opposizione, devesi rilevare che (se pur emendandone la motivazione) il RE ebbe ad esattamente statuire sulla competenza.
3. Con il terzo motivo la società denunzia violazione del D.Leg. 22197, posto che questo, con la previsione per la quale sino al 31.12.98 sarebbe stato lecito smaltire in regioni diverse da quella di provenienza i rifiuti urbani non pericolosi, avrebbe collocato all'11.11.99 l'operare del divieto di mobilità interregionale dei rifiuti stessi. La doglianza è priva di fondamento (come esattamente rilevato dal RE) posto che la norma di cui all'art. 5 comma 50 del cd. decreto Ronchi, completando il quadro già formulato dall'art. 6 lett. F) del DPR 915/82, ha reso cogente per tutte le regioni il principio di autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (come rilevato da Corte Cost. 196/98 e dalla recentissima 281/00). Siffatto principio, fondamentale della legislazione statale (art. 117 Cost.), ma derogabile sulla base di preesistenti intese ed accordi regionali o internazionali, è stato puramente e semplicemente anticipato dal disposto degli artt. 17 e 18 della Legge Regione Piemonte 13.4.95 n. 59 con norme - meglio esaminate nel capo che segue - la cui valida cogenza ben prima dell'1.1.99 riposa, da un canto, sulla loro conformità ante D.L. 22/97 ai principi fondamentali posti dal D.P.R. 915/82 e, dall'altro canto, sulla esistenza di una facoltà nella imposizione della autosufficienza da parte delle legislazioni regionali prima che tal imposizione divenisse obbligo (art. 5 comma 5^ cit.) e cioè sino al 31.12.98.
4. Con il quarto motivo, quindi, la soc. TI Ambiente si duole della reiezione pretorile della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 L. cit per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost. e tal questione ripropone in sede di legittimità,
sottolineando l'esorbitare delle norme restrittive regionali dai principi statuali inderogabili e l'indebita limitazione alla circolazione ed al commercio che da esse deriverebbe ai cittadini. Orbene a tali questioni ha dato risposta la sopravvenuta sentenza 14.7.2000 n. 281 della Corte delle leggi, da un canto ribadendo la assoluta correttezza costituzionale del ridetto principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e, dall'altro canto, dichiarando incostituzionale la normativa piemontese che ispirava al medesimo principio il contenimento regionale dello smaltimento dei rifiuti pericolosi (e quindi rimuovendo norma che nel caso sottoposto non era ne' è in applicazione). Il sistema delineato dalla normativa regionale in esame è articolato (artt. 17 e 18) nell'alternativa tra smaltimento di rifiuti in strutture, impianti e discariche ordinarie strumenti del sistema integrato di smaltimento del R.U. e del R.S.A.U. (art. 17), e smaltimento di rifiuti presso discariche per rifiuti speciali, tossici e nocivi (art. 18), in entrambi casi essendo formulato il divieto di smaltire in detti impianti rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni e comune essendo la previsione di rinvio alle assorbenti ed analitiche discipline del procedimento e delle caratteristiche tecniche degli impianti di trattamento (capi III e IV). E pertanto, il divieto di cui all'art. 18 comma 1 (sanzionato dall'art. 38 comma 5 della L.R.Pi. 59/95) di smaltire rifiuti extraregionali di qualunque tipologia presso gli impianti speciali piemontesi era operante tanto nei casi di smaltimento di rifiuti speciali-tossici-nocivi di altre regioni quanto nei casi in cui siffatto smaltimento riguardasse R.U. o R.S.A.U. (e pur nell'ipotesi di fraudolenta trasformazione di rifiuti urbani in rifiuti speciali assimilabili), due essendo le ipotesi enucleabili dal divieto di cui al 1^ comma dell'art. 18. Nel caso sottoposto al RE di TI alla società qui ricorrente venne contestato, ed addebitato con o.i. 22/96, l'avere smaltito presso la discarica per rifiuti speciali di ER di VA (BI) dei rifiuti urbani lombardi sottoposti ad una cernita fittizia come rifiuti speciali al solo fine di ottenerne la smaltibilità nella predetta discarica speciale: si fece quindi capo all'art. 18 comma 1^ come fonte della norma incriminatrice della seconda riferita alternativa (smaltimento presso la discarica piemontese per rifiuti speciali-tossici-nocivi di rifiuti extraregionali non pericolosi). Orbene, prendendo in esame la sopravvenuta sentenza 281/00 della Corte Costituzionale si rileva che il dispositivo a prima lettura "... dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18 comma 1 della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995 n. 59 ..." e cioè di entrambe le ipotesi di smaltimento extraregionale in discariche "speciali" formulate, come dianzi osservato, nella disposizione di legge. E poiché tale efficacia appare in netto contrasto con la intera motivazione - che reputa conforme a costituzione il divieto relativamente ai rifiuti urbani non pericolosi, essendo prevalenti sulle esigenze produttive e di mobilità, quelle alla autosufficienza regionale, nel mentre ravvisa ictus all'art. 117 Cost., e con riguardo ai principi fondamentali del D.Leg. 22/97, nel divieto di smaltimento per i rifiuti pericolosi, facendo premio sul rischio ambientale di tale dislocazione ultraregionale il rischio di stoccaggi e smaltimenti in aree ed impianti inadeguati ed inidonei - è d'obbligo per questa Suprema Corte di legittimità procedere alla possibile eterointegrazione del dispositivo. Al proposito, giova rammentare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale il ricorso alla motivazione delle pronunzie di incostituzionalità è necessario in tutti i casi nei quali solo la motivazione consenta di determinare con precisione quali disposizioni di legge siano da ritenersi caducate come effetto della pronunzia (da S.U. 5401/184 a Cass. 1850/89- 2847/95- 7983/96), tale orientamento essendo in perfetto accordo con l'opinione ripetuta dello stesso Giudice delle leggi per la quale spetta al Giudice ordinario interpretare la sentenza di incostituzionalità in un caso di ritenuta "eccedenza" della letterale portata del dispositivo rispetto all'intento palesato dalla motivazione, in nessun caso essendo possibile l'intervento correttivo dello stesso Giudice costituzionale (cfr. ord, 524/90). Ed è per tale ragione - alla luce del contenuto complessivo della sentenza 281//00 - che la pronunzia sull'art. 18 comma 1 della L.R.Pi. 59/95 deve intendersi limitata alla sola ipotesi di indebito smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale (come del resto letteralmente recita la conclusiva proposizione del punto 4 della motivazione) ovvero nella parte in cui prevede il divieto di smaltire presso le discariche piemontesi per rifiuti speciali, tossici, nocivi analoghe tipologie di rifiuti extraregionali. E da tanto consegue, richiamate le premesse in ordine agli incontestati fatti di causa, che, da un canto, la rimozione della norma posta all'art. 18 non ha coinvolto la previsione specifica sulla cui base venne contestata infrazione e venne introdotto il processo e che, dall'altro canto, la residua previsione dell'art. 18 - sul permanere della autosufficienza regionale per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi - ha ricevuto ulteriore quanto specifica valutazione di conformità a costituzione.
5. Infondato è anche il quinto motivo, che censura per illogicità, inconferenza ed apoditticità la decisione pretorile di ritenere adeguata alla difesa la motivazione della opposta ordinanza ingiunzione: il Giudicante, infatti, ha esattamente ritenuto presenti nella ordinanza impugnata i riferimenti di fatto e di diritto necessari per consentire al trasgressore l'individuazione delle violazioni addebitate e per permettere al Giudice adito il controllo di legittitimità. E non si vede cosa di più chiaro potesse il primo Giudice statuire.
6. Con il sesto mezzo, poi, la soc. TI Ambiente contesta al RE di non aver applicato gli artt. 3 e 4 L. 689/81, per avere omesso, da un canto, di valorizzare ad oggetto dell'invocato errore di fatto l'esistenza della convenzione con la discarica di VA e delle varie autorizzazioni alla cernita dei rifiuti e, dall'altro canto, di aver mancato di applicare l'esimente dell'esercizio di un diritto in relazione al permanere delle autorizzazioni amministrative allo svolgimento dell'attività. La doglianza è inammissibile perché non impugna, e presumibilmente affatto ignora, la ratio decidendi della pronunzia sul punto. La sentenza, infatti, lungi dall'affermare, come pretende il ricorso, l'inopponibilità dell'errore di fatto costituito dalla ignoranza della norma o dal trascurare argomenti afferenti le autorizzazioni amministrative, si limita a rilevare che la discriminante contrattuale invocata non aveva rilievo, posto che il contratto era posteriore alla legge 59/95 e quindi inutilizzabile come esimente transitoria ai sensi del comma 4^ dell'art. 18. E si tratta di statuizione esatta quanto non impugnata in sede di legittimità.
7. Si duole la ricorrente, con il settimo motivo, dell'avere il RE affermato - apoditticamente quanto falsamente - la assenza di una autorizzazione di TI Ambiente alla cernita dei rifiuti urbani, la mancanza di mezzi idonei alla cernita, la carenza di autorizzazioni ad effettuarla, la effettuazione di semplici "cambi di bolla" e la significatività della permanenza di peso degli autocarri prima e dopo la fittizia cernita. Il RE ha esaminato le risultanze di prova orale e documentale, traendone valutazioni di merito, anche sulla base di argomentazioni deduttive, del tutto insindacabili in sede di legittimità, come dimentica la ricorrente che avverso tali valutazioni non muove specifiche e pertinenti censure di illogicità o contraddizione ma solo immotivate doglianze di merito.
8. Denunzia la società, con l'ottavo motivo, la errata applicazione della pena ai sensi dell'art. 11 L. 689/81 avendo l'A.P. irrogato per ognuno dei 96 trasporti sanzione elevatissima e mancando di procedere a sanzionare separatamente i trasporti stessi, in una utile ed equa logica di deterrenza: il RE, a tali esatte critiche, avrebbe risposto inadeguatamente. Orbene, il RE, rilevato che tra minimo e massimo edittali (da 5 a 20 milioni ad episodio), la Provincia aveva applicato, con riguardo a tutti i profili della vicenda, una sanzione pari alla entità dei pagamenti in misura ridotta di cui all'art. 16 L. 689/81 (1/3 di 20 mil. = 6. 6 66.666 x 96 = 640 milioni irrogati), ha mostrato di condividere il criterio, di ciò dando adeguata, oltre che esatta, ragione.
9. La ricorrente denunzia infine, e con il nono motivo, la violazione dell'art. 8 della legge 689/81 per avere il RE mancato di applicare l'unificazione con l'aumento per la continuazione previsti letteralmente per le infrazioni commesse con la stessa azione ma estensibili anche, a suo avviso, alla ipotesi di pluralità di infrazioni connesse e unitariamente contestate. Che la previsione di cui al comma 1^ dell'art. 8 non sia estensibile all'ipotesi di concorso materiale di violazioni è insegnamento fermo di questa Corte (Cass. 3343/99 - 11727/98 - 10636/98 - 3579/98 - 7765/97 - 7160/97), avvalorato dalla previsione esplicita dei commi 2^ e 3^ dello stesso articolo introdotti dall'art. 1 sexies L. 11/86 limitatamente alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza. Solo con l'art. 8 bis della nuova normativa, introdotto dall'art. 94 D.Leg. 30.12.99 n. 507, si è inteso regolare secondo i principi della continuazione ("reiterazione") la pluralità di violazioni della stessa indole. Ma che la disciplina generale più favorevole introdotta da legge entrata in vigore successivamente alla vicenda in esame non possa trovare alcuna applicazione, stanti i noti principi di legalità ed irretroattività di cui all'art. 1 L. 689/81, è considerazione indiscutibile alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le ultime Cass. 4007/00 - 1865/00 - 9115/99 - 6249/99) e che è semmai avvalorata dalla recentissima deroga a tal principio;
il legislatore, infatti, con l'art. 23 bis aggiunto al DPR 148/88 dall'art. 1 della legge 7.11.2000 n. 326, ha ritenuto di statuire l'applicazione della norma più favorevole ancorché successiva alla violazione, ma con esclusivo riguardo alla materia delle sanzioni per infrazioni valutarie.
Respinti dunque tutti i motivi di ricorso, deve provvedersi a regolare le spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza e con riguardo al valore della controversia (l'entità della sanzione opposta).
P.Q.M
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ASTI AMBIENTE s.r.l. a versare all'Amministrazione Provinciale di TI, controricorrente, lire 126.500 per esborsi e lire 15.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001