Sentenza 13 gennaio 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2006, n. 17289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17289 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 13/01/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 43
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 12820/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG ST, nato il [...] a [...];
2) SI LE, nato il [...] a [...];
3) AL DE, nato il [...] a [...];
4) AL UI, nato il [...] a [...],
avverso ORDINANZA del 07/03/2005 del Tribunale del riesame di Forlì;
sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S.F.;
sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita l'arringa dell'avv. SGUBBI Filippo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la restituzione di quanto in sequestro.
Osserva.
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Forlì 7 marzo 2005 nel procedimento penale n. 4972/04 R.G.N.R. - con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame da loro proposta avverso i decreti di sequestro probatorio emessi dal P.M. in data 31 gennaio e 10 febbraio 2005 - NI ST, IN LE, NI DE e NI UI hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 125, comma 3, degli artt. 183 e 185, dell'art. 309, comma 9, in rel. all'art. 324 c.p.p., comma 7, (art. 606 c.p.p., lett. c) perché, ritenuto che il decreto di sequestro fisicamente mancante della motivazione non è integrabile se non prima della presentazione del ricorso per riesame o, quanto meno, prima del rilievo della causa dell'invalidità da parte dell'interessato, dedotta nel caso di specie con memoria prodotta tre giorni prima dell'udienza camerale nella quale il P.M. ha eseguito l'integrazione, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell'intempestività
dell'integrazione e dichiarare la nullità dei decreti di sequestro;
2) violazione dell'art. 125, comma 3, dell'art. 309, comma 9, in rel. all'art. 324, comma 7 e dell'art. 253 c.p.p. in rel. al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 c.p., art. 42 c.p., comma 4, art.56 c.p., art. 115 c.p., art. 14, 15 Cost., e illogicità della motivazione sul punto della pertinenza del reato e della necessità dell'accertamento (art. 606 c.p.p., lett. b), c), e) in quanto il corpo di reato e le cose pertinenti al reato si trovavano da tempo in sequestro, tali dovendosi considerare l'area di cantiere e il manufatto in costruzione, non rilevando gli studi preliminari e di fattibilità, le bozze di progetto e quant'altro, a meno che non siano recepiti nel progetto oggetto di concessione e, soprattutto, non siano realizzati;
ed in quanto il tardivo enunciato del P.M. rimaneva tuttavia ancora carente in ordine al parametro della necessità, tanto che il Tribunale, in modo non consentito, aveva colmato la lacuna assumendo che l'acquisizione documentale coattiva sarebbe stata funzionale alla prova dell'elemento soggettivo del reato contravvenzionale. L'impugnazione è infondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale corrente, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia indicato le ragioni che giustificano in concreto l'applicazione della misura in funzione della ricerca della prova, la persistenza di tale sua inerzia nel contraddittorio nel procedimento di riesame priva il giudice della legittimazione a individuare di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro.
In tal caso, infatti, il radicale difetto della motivazione del decreto di sequestro, richiesta a pena di nullità dall'art. 253 c.p.p., comma 1, e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, non consente al giudice di svolgere l'attività integrativa prevista dall'art. 309 c.p.p., comma 9 u.p., connessa con la natura giuridica del riesame di gravame in senso proprio ma condizionata alla prescritta indicazione delle scelte discrezionali operate dal pubblico ministero col provvedimento di sequestro, la cui mancanza non è suscettibile di integrazione in quanto si tradurrebbe in un'arbitraria opera di supplenza di tali scelte, preclusa al giudice del riesame allorché l'organo dell'accusa le abbia radicalmente e, sia pure, illegittimamente pretermesse (Cass., Sez. U., 28 gennaio 2004 n. 5876, ric. P.C. Perazzi in proc. Bevilacqua).
Discende da questo principio che in sede di procedimento di riesame l'indicazione o l'integrazione da parte del pubblico ministero della motivazione del decreto di sequestro omessa o carente, non preclusa dall'art. 127 comma 3 e, anzi, richiesta dall'art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324, comma7, a sua volta richiamato dall'art. 257 c.p.p., comma 1, è non solo legittima, ma doverosa.
Nella specie, pertanto, il P.M. ha legittimamente riferito all'udienza di riesame che la ragione giustificativa dell'emissione del decreto di sequestro era stata motivata da un progetto parallelo, non depositato, la cui esistenza era stata dedotta dalla scoperta, fra l'altro, di un vano di mq. 300 non previsto nel progetto ufficiale. Progetto parallelo che i costruttori stavano eseguendo e che la misura cautelare tendeva a individuare per arrestarne l'esecuzione. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Infatti, le censure di difetto assoluto di illogicità della motivazione mosse dai ricorrenti non tengono conto della suddetta indicazione del P.M., in quanto si limitano al rilievo che corpo di reato e cose pertinenti al reato, ossia l'area di cantiere e il manufatto in costruzione, erano già stati sottoposti a sequestro, mentre il P.M. in realtà ha fatto riferimento a un progetto parallelo in corso di esecuzione e alla violazione del progetto ufficiale, resa palese da parti difformi dei fabbricati e dal grande vano abusivo sopra menzionato.
Il Tribunale è stato del tutto esauriente in proposito nella sua motivazione, chiarendo che l'esistenza di un progetto parallelo non appare astrattamente dimostrabile senza il ricorso all'acquisizione dei relativi documenti. Corretta appare, altresì, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato che l'esistenza del progetto parallelo e clandestino influisce sulla prova del carattere doloso del reato, sia pur contravvenzionale. Per questa via la necessità e la pertinenza al reato delle cose sequestrate è stata pienamente motivata.
I ricorsi devono essere perciò rigettati, con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006