Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 41982
CASS
Sentenza 14 ottobre 2005

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Il divieto di "reformatio in pejus" ha una portata generale e pone un limite ai poteri del giudice, il quale, nei casi previsti dall'art. 597 comma quarto cod. proc. pen., ha il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. (Ha precisato la Corte che in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può in alcun modo essere compensato dall'aumento della misura di un altro elemento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 41982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41982
    Data del deposito : 14 ottobre 2005

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