Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in pejus" ha una portata generale e pone un limite ai poteri del giudice, il quale, nei casi previsti dall'art. 597 comma quarto cod. proc. pen., ha il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. (Ha precisato la Corte che in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può in alcun modo essere compensato dall'aumento della misura di un altro elemento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 41982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41982 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1033
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 6195/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OV IF N. IL 22/05/1959;
avverso SENTENZA del 20/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/02/1998 il Tribunale di Roma dichiarava IF IC responsabile dei reati di detenzione, porto e alterazione di un fucile a canne mozze (L. n. 497 del 1974, art. 10, 12, 14, L. n. 110 del 1995, art. 4), nonché di lesioni aggravate in danno di
LI BE (art. 582 e 585 c.p.p.) e, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e lire seicentomila di multa (p.b. anni uno, mesi sei di reclusione, lire 750.000 di multa;
diminuzione di un terzo per effetto della concessione delle attenuanti generiche: anni uno di reclusione e lire 500.000 di multa;
aumento ex art. 81 c.p. cpv.: anni uno, mesi tre di reclusione, lire 600.000 di multa).
Il 20/01/2004, la Corte d'appello di Roma, sezione prima penale, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato avverso la pronunzia di primo grado, dichiarava prescritto il reato di lesioni aggravate e assolveva IF IC dal reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 3 per non avere commesso il fatto, rideterminando, per l'effetto, la pena complessiva in anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 280 di multa (p.b. anni uno e mesi sei di reclusione e lire 750.000 di multa;
diminuzione di un terzo per effetto della concessione delle attenuanti generiche: anni uno di reclusione e lire 500.000 di multa;
aumento ex art. 81 cpv. c.p.: anni uno e mesi uno di reclusione e 25 euro di multa).
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, IC, il quale lamenta: a) carenza e illogicità della motivazione con riferimento al compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; b) violazione di legge per omesso riconoscimento dell'attenuante di cui alla della L. n. 110 del 1975, art. 5 alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite (sent. n.
7551 del 1998); c) violazione di legge per erronea determinazione della pena in relazione all'erroneo aumento per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento al primo motivo di doglianza, il Collegio osserva che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 02/07/1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944).
La carenza e l'illogicità della motivazione, come vizi denunciatali, devono essere evidenti, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16/12/1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794). Inoltre, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22/10/1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
Alla stregua di queste considerazioni, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, in quanto i giudici di merito, con motivazione compiuta e logicamente congrua, hanno dettagliatamente indicato gli elementi (deposizione della parte offesa, contenuto del referto medico, sequestro dell'arma, risultanze della consulenza balistica, dichiarazioni rese a dibattimento dal ten.col. Lombardi) su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
2. Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte, in conformità con l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un. 27/06/1998 n. 7551, riv. 210797) rileva che, ai fini della concessione dell'attenuante - prevista dalla L. n. 895 del 1967 art.
5 - del fatto di lieve entità, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto a compiere una duplice operazione concettuale, verificando, dapprima, se essa possa essere concessa in rapporto alle componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle della qualità o quantità delle armi, e successivamente, dopo l'esito favorevole per l'imputato di tale primo accertamento, procedendo all'ulteriore disamina relativa alla lieve entità del fatto medesimo, rapportata alla quantità o qualità delle armi. Il percorso logico-giuridico seguito dalla sentenza impugnata appare conforme ai principi in precedenza illustrati, in quanto i giudici di merito, dopo avere escluso che il fatto, oggettivamente e soggettivamente apprezzato, fosse di per sè ostativo alla concessione dell'invocata attenuante, hanno indicato, con spiegazione immune da vizi, gli elementi di fatto, in quanto tali non sindacabili in questa sede, ostativi all'applicazione dell'ipotesi del fatto di lieve entità.
3. Non sussiste, infine, la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 12/05/1995, n. 13, ric. Pellizzoni, riv. 201034; Sez. Un. 27.9.2005, ric. William Morales), nei casi previsti dall'art. 597 c.p.p., comma 4, (accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti), il giudice, oltre ad essere vincolato dal generale divieto della reformatio in peius posto dal comma 3 del medesimo articolo, ha in ogni caso il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione, e ciò anche quando, oltre all'imputato, sia appellante il pubblico ministero, il cui gravame può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato. Il divieto della reformatio in peius ha una portata generale e pone un limite ai poteri del giudice, al quale, nei casi previsti dall'art. 597 c.p.p., comma 4, si aggiunge il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione.
Diversamente dal divieto della reformatio in peius, che sorge quando appellante è il solo imputato (art. 597 c.p.p., comma 3), il dovere di diminuire la pena, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4, esiste in ogni caso, cioè anche quando, oltre all'imputato, è appellante il pubblico ministero, la cui impugnazione può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato relativi a reati concorrenti o a circostanze. E di queste diminuzioni il giudice d'appello nella motivazione è tenuto a dare conto. Il divieto di reformatio in peius riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo, a partire dalla pena base, con la precisazione che, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in alcun modo compensata da un aumento della misura di altro elemento (Sez. 6, 14.10 1993, ric. Cardenas Russo;
Sez. 6, 19/10/1988, ric. Nucifora, in Cass. pen., 1990, 1^, p. 70; Sez. 6, 30/03/1990, ric. Cudini, rv. 185150; Sez. 6, 01/02/1993, ric. Cardillo, rv. 195553;
Sez. 1, 05/03/1993, ric. Leanza, rv. 194555; Sez. 6, 27/04/1993, ric. Mantovani, rv. 194445; Sez. 6, 14/10/1993, ric. Cardenas Russo, rv. 196593)).
Alla luce della prescrizione dell'art. 597 c.p.p., comma 4, quindi, il giudice d'appello, in presenza dell'impugnazione del solo imputato, se pronuncia l'assoluzione per alcuni dei reati unificati per la continuazione non può lasciare immutata la pena complessiva inflitta dal giudice di primo grado.
La sentenza impugnata appare conforme a questi principi, in quanto il giudice d'appello, investito dell'impugnazione avverso la decisione di primo grado proposta dal solo imputato, all'esito del proscioglimento per due (lesioni personali e alterazione dell'arma) dei tre reati per i quali era stato applicato l'aumento di pena per la continuazione pari a complessivi tre mesi, ha corrispondentemente ridotto a un solo mese e a 25 euro di multa la pena inflitta ex art. 81 c.p. cpv. sulla pena base per il reato più grave, già
individuata in primo (p.b. anni uno, mesi sedi di reclusione, lire 750.000 di multa;
diminuzione di un terzo per effetto della concessione delle attenuanti generiche: anni uno di reclusione e lire 500.000= di multa;
aumento ex art. 81 c.p. cpv.: anni uno, mesi tre di reclusione, lire 600.000 di multa).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 14 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005