Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2016, n. 19365
CASS
Sentenza 17 febbraio 2016

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Le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere in forza del disposto dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate sulla base di notizie confidenzialmente apprese, senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore; in ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione.

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2020

    L'illegittimità della ricerca della prova del commesso reato, allorquando assume le dimensioni conseguenti ad una palese violazione delle norme poste a tutela dei diritti soggettivi oggetto di specifica tutela da parte della Costituzione, non può, in linea generale, non diffondere i suoi effetti invalidanti sui risultati che quella ricerca ha consentito di acquisire: non è codificato un principio di "inutilizzabilità derivata". Nel campo delle nullità oepra peraltro l'art. 185 comma 1 c.p.p., a norma del quale «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo». Qualora l'inosservanza delle disposizioni in materia di perquisizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2016, n. 19365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19365
Data del deposito : 17 febbraio 2016

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