Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 1
Le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere in forza del disposto dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate sulla base di notizie confidenzialmente apprese, senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore; in ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all'esito della perquisizione.
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: D.p.r. n. 309/1990, art. 103) 1. Il fatto Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, previa riqualificazione del delitto ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 4, 5 e 61, nn. 5 e 7, cod. pen., confermava un decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Messina che, a sua volta, aveva convalidato il sequestro d'urgenza, eseguito dalla Guardia di Finanza, della somma di euro 19.115,20 e di diversi beni. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione …
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L'illegittimità della ricerca della prova del commesso reato, allorquando assume le dimensioni conseguenti ad una palese violazione delle norme poste a tutela dei diritti soggettivi oggetto di specifica tutela da parte della Costituzione, non può, in linea generale, non diffondere i suoi effetti invalidanti sui risultati che quella ricerca ha consentito di acquisire: non è codificato un principio di "inutilizzabilità derivata". Nel campo delle nullità oepra peraltro l'art. 185 comma 1 c.p.p., a norma del quale «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo». Qualora l'inosservanza delle disposizioni in materia di perquisizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2016, n. 19365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19365 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
Миопі кого 65 19 365/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.450 Luca Ramacci - Presidente - Oronzo De Masi UP 17/02/2016 Mauro Mocci R.G.N. 53505/2014 Giovanni Liberati Emanuela Gai -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/04/2013 della Corte d'appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
229 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Angelo Ranchino, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di prescrizione del reato e l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 aprile 2013 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Orvieto che aveva condannato RI LE in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre, n.309, commesso in data 18/10/2004 per aver detenuto a fini di spaccio piante di Cannabis Sativa dalle cui foglie era ricavabile sostanza stupefacente, tipo marijuana del peso di grammi 388,2 da cui era possibile ottenere circa 2.892 dosi singole.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Angelo Ranchino, difensore di fiducia di RI LE, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge processuale di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'illegittimità dell'attività di perquisizione posta in essere dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 103 d.p.r 9 ottobre 1990 n. 309, e la conseguente inutilizzabilità a fini di prova del sequestro di droga operato anche nel giudizio abbreviato, trattandosi di inutilizzabilità patologica rilevante anche nel suddetto giudizio. Nel contesto del motivo, chiede il ricorrente che la Corte di cassazione sollevi la questione di legittimità costituzionale attesa la tutela di rango costituzionale accordata all'inviolabilità del domicilio, ai sensi dell'art. 14 Cost., violata nell'ipotesi di perquisizione illegittima.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della destinazione allo spaccio, e non all'uso esclusivamente personale, della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno del casotto di legno posto nel giardino della villa del ricorrente. Secondo il ricorrente il mero dato ponderale non consentirebbe di trarre la prova della destinazione a fini di spaccio dovendosi indagare e motivare anche sugli altri ulteriori parametri, quali la modalità di presentazione, il confezionamento e ogni altra circostanza dell'azione che possa risultare significativa dell'uso non esclusivamente personale.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla relativamente al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In data 3/12/2015 il ricorrente ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione della legge processuale in relazione all'attività di perquisizione e sequestro svolta dalla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che, state l'illegittimità della stessa, comporterebbe l'inutilizzabilità a fini di prova del 2 sequestro di droga operato. Il motivo è infondato sotto tutti i profili in cui è svolta la censura. Deduce, il ricorrente, una pluralità di vizi che avrebbe caratterizzato detta attività: l'assenza di necessità e urgenza tenuto conto che la notizia da fonte confidenziale era pervenuta alle ore 23,30 del 18.10.2004 e la perquisizione era stata effettuata l'indomani mattina, alle ore 7,30; la violazione di domicilio tutelato dall'art. 14 Cost. in presenza di una perquisizione illegittima, l'invalidità e l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato nel giudizio abbreviato prospettandosi un'inutilizzabilità patologica. Deve ricordarsi che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza della Corte di cassazione, i poteri concessi alla Polizia Giudiziaria dal richiamato d.P.R. n. 309 del 1990, art. 103, in materia di stupefacenti, diversamente da quelli previsti dal codice di procedura penale, sono molto più ampi, non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, con obbligo di informazione all'indagato del diritto all'assistenza del difensore ( Sez. 6, n. 9884 del 15/10/2013, Rv. 261527, Sez. 4, n. 2517 del 28/09/2006, Rv. 235888), e sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, sulla base di notizie confidenziali ( Sez. 4, n. 38559 del 06/10/2010, Rv. 248837) e, in ogni caso, anche se illegittimamente esercitati, non rendono illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, rinvenute all'esito dell'attività di perquisizione (Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685), sicchè l'eventuale nullità che affliggerebbe il mezzo di ricerca della prova non può riverberarsi sul sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, costituendo il sequestro probatorio, a norma dell'art. 253 c.p.p., comma 1, un atto dovuto, che rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (Cass. S.U. 27/3/1996 n. 5021, Sala). re La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia nel disattendere la censura dell'eccezione di inutilizzabilità dei risultati (sequestro droga) della perquisizione eseguita ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/90 nel giudizio abbreviato. In ogni caso, le censura è infondata anche sotto gli altri profili denunciati. Deve osservarsi che i presupposti di cui all'art. 103 cit, per l'esercizio del potere di perquisizione, sono l'essere la perquisizione compiuta "nel corso di servizio di indagini per la repressione del traffico di stupefacenti", la sussistenza di "fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope", nonché - per la perquisizione prevista dal terzo comma del suddetto articolo " la ricorrenza di "motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente" da valutarsi non in senso assoluto di contestualità e simultaneità della perquisizione, ma di verifica nel concreto ( anche al solo fine di organizzare il 3 compimento dell'atto a sorpresa), verifica positiva caso in esame tenuto conto del lasso di tempo intercorso di poche ore, come dedotto dalla difesa, sicchè la censura è destituita di fondamento. La circostanza documentale della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 103 d.P.R. 9 ottobre, n. 309 ( necessità e urgenza, assenza di obbligo informativo, non necessità di una notizia di reato e convalida da parte del P.M.) esclude, nel caso concreto, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che il ricorrente svolge genericamente e su cui chiede un pronunciamento di questa Corte.
5. Manifestamente infondato è il motivo concernente la violazione di legge penale e processuale e l'illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla detenzione dello stupefacente per fini non di esclusivo uso personale e la mancata concessione dell'ipotesi lieve, in quanto sostanzialmente orientata a riprodurre gli argomenti - già prospettati in sede di appello che - risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla corte territoriale. Sul punto, dunque, il ricorso non è volto a censurare mancanze argomentative ovvero illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio probatorio con riguardo alla prova della finalità dell'uso non esclusivamente personale fondata sul dato ponderale, di per sé non trascurabile pari a grammi 388,2, con un principio attivo di grammi 57,855 da cui sono ricavabili circa 2892 dosi singole e sulla circostanza che, per la tipologia di sostanza ( cannabis sativa) soggetta a veloce decadimento dell'effetto drogante, non era prospettabile una scorta da parte dell'imputato, imputato che non aveva neppure allegato una situazione di ه م tossicodipendenza. و L'argomentazione dei giudici di appello è scevro di illogicità e la conclusione fa applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto poiché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non dà rilievo probatorio unicamente al dato ponderale. Come più volte affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000 - dep. 29/05/2000, D'Incontro, Rv. 216315; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman) e, nell'ambito di tale valutazione 4 il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, potendo legittimamente concorrere a fondare, in presenza di altri elementi, la prova della destinazione dello stupefacente a terzi (così, da ultimo, Sez. 3 n. 46610 del 9/10/2015, P.G. in proc. Salaman, Rv 260991, Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726). Ciò non di meno, il dato quantitativo acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili, anche in presenza di un quantitativo non frazionato, come nel caso in questione (Sez. 3, 27 marzo 2015 n. 43989; Sez. 3, 12 novembre 2014, n. 46610 ). La Corte d'appello di Perugia ha correttamente fatto applicazione del principio sopra esposto. Ha dato risalto al dato ponderale, quale indizio rilevante della destinazione a terzi, atteso che il quantitativo era pari a grammi 388,2 con una concentrazione di principio attivo al 14,90%, equivalente a grammi 57,884, dal quale erano ricavabili circa 2892 dosi singole di cannabis. Ha poi evidenziato, quale ulteriore elemento indiziario, l'assenza di documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, elemento che, considerato in uno con il non trascurabile dato ponderale, è tale da escludere, con motivazione congrua e logica, l'uso esclusivamente personale. Ha, infine, evidenziato, del tutto logicamente, l'incompatibilità della "scorta" in ragione del decadimento della sostanza in questione. Il giudice d'appello ha valutato, con motivazione congrua e logica, il dato ponderale e l'assenza di prova circa il fatto che il ricorrente facesse uso di droga, e ha escluso, in ragione della quantità di dosi ricavabili, la tesi della scorta avuto riguardo al quantitativo e alla tipologia di sostanza. Dunque la corte territoriale ha argomentato la finalità di spaccio non solo sul dato ponderale, ma anche sulla base di altri elementi indicatori tra cui la tipologia di sostanza incompatibile con una scorta personale.
6. Infondate, altresì, devono ritenersi le doglianze incentrate sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avendo l'impugnata pronuncia fatto buon governo dei principii, più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (da ultimo, v. Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). In applicazione di tale regola di giudizio il giudice di merito ha correttamente 5 ritenuto di escludere che la lesione del bene giuridico protetto fosse di lieve entità, facendo riferimento, con motivazione immune da vizi logico-giuridici in questa sede rilevabili, al dato ponderale.
7. Infine, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione dedotta nella memoria depositata in data 3 dicembre 2015, non essendo decorso il termine di prescrizione in applicazione dell'art. 157 cod.pen., nella previgente formulazione, in relazione alla data della sentenza di primo grado (14/06/2005) e tenuto conto l'esclusione del fatto di lieve entità.
8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/02/2016 Il Presidente Il Consignere estensore Emanuela Gai Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 MAG 2016 IL CANGELIDERE Luana Mariani 6