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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/12/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7132/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa con ricorso da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA GIATTI come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
Contro
) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CRISTINA RUSCITTO e Avv. MARIA TERESA TURCO,
come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 17.12.25 le parti, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“ -Affido condiviso della figlia con collocamento della minore prevalente presso la madre, Per_1
- diritto di visita del padre: in linea generale a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola
sino alla domenica alle 20.45 di inverno e 21.30 d'estate; laddove il padre per motivi di turni di lavoro
non riuscisse a fine settimana alternati i genitori concorderanno lo spostamento del fine settimana
di pertinenza del padre in modo tale che in un mese i fine settimana della bambina con il padre restino
due;
-nella settimana in cui la minore non passa il fine settimana con il padre, il padre terrà la bambina
dall'uscita di scuola sino alle 20.45 di inverno o 21.30 d'estate del giorno successivo, nel giorno che il
padre comunicherà 60 giorni prima secondo il turno di lavoro;
- nella settimana in cui la minore passa il fine settimana con il padre, il padre terrà la bambina un
pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 20.45 di inverno o 21.30 d'estate nel giorno che il padre
comunicherà 60 giorni prima secondo il suo turno di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti per il
pernotto;
- le vacanze di Natale verranno divise in due periodi uguali con alternanza del giorno di Natale e di
Capodanno e così anche per le vacanze di pasqua con alternanza del giorno di pasqua e del lunedì
dell'angelo;
-gli ulteriori giorni di vacanza durante l'anno scolastico saranno divisi in via alternata tra i genitori,
salvi diversi accordo tra le parti in base ai turni di lavoro del padre;
-tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare entro il 30.4. di ciascun
anno;
pagina 2 di 4 -assegno di mantenimento di euro 400 rivalutabile annualmente da versare e entro il 5 di ciascun mese
oltre al 50 per cento delle spese straordinarie come da protocollo adottate dal tribunale di Verona
-spese di lite compensate
-acquiescenza alla sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2024 il sig. chiedeva la regolamentazione Parte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore , alle condizioni di cui Persona_2
al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio la sig.ra e non si opponeva alla domanda di Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contestando le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 11.3.25, sentite le parti il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti da ordinanza dep. 11.4.25.
All'udienza del 17.12.25, il Giudice ha esperito nuovo tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti concordavano la regolamentazione proposta d'ufficio e formulata nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al
Verbale di udienza del 17.12.25 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto conto che garantiscono alla figlia minore - , nata a [...], il [...], (C.F. ) - il suo Persona_2 C.F._3
pagina 3 di 4 diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti,
così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui al Verbale di udienza del 17.12.25 da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) Spese compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18.12.25
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7132/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa con ricorso da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA GIATTI come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
Contro
) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CRISTINA RUSCITTO e Avv. MARIA TERESA TURCO,
come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 17.12.25 le parti, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“ -Affido condiviso della figlia con collocamento della minore prevalente presso la madre, Per_1
- diritto di visita del padre: in linea generale a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola
sino alla domenica alle 20.45 di inverno e 21.30 d'estate; laddove il padre per motivi di turni di lavoro
non riuscisse a fine settimana alternati i genitori concorderanno lo spostamento del fine settimana
di pertinenza del padre in modo tale che in un mese i fine settimana della bambina con il padre restino
due;
-nella settimana in cui la minore non passa il fine settimana con il padre, il padre terrà la bambina
dall'uscita di scuola sino alle 20.45 di inverno o 21.30 d'estate del giorno successivo, nel giorno che il
padre comunicherà 60 giorni prima secondo il turno di lavoro;
- nella settimana in cui la minore passa il fine settimana con il padre, il padre terrà la bambina un
pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 20.45 di inverno o 21.30 d'estate nel giorno che il padre
comunicherà 60 giorni prima secondo il suo turno di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti per il
pernotto;
- le vacanze di Natale verranno divise in due periodi uguali con alternanza del giorno di Natale e di
Capodanno e così anche per le vacanze di pasqua con alternanza del giorno di pasqua e del lunedì
dell'angelo;
-gli ulteriori giorni di vacanza durante l'anno scolastico saranno divisi in via alternata tra i genitori,
salvi diversi accordo tra le parti in base ai turni di lavoro del padre;
-tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare entro il 30.4. di ciascun
anno;
pagina 2 di 4 -assegno di mantenimento di euro 400 rivalutabile annualmente da versare e entro il 5 di ciascun mese
oltre al 50 per cento delle spese straordinarie come da protocollo adottate dal tribunale di Verona
-spese di lite compensate
-acquiescenza alla sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2024 il sig. chiedeva la regolamentazione Parte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore , alle condizioni di cui Persona_2
al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio la sig.ra e non si opponeva alla domanda di Controparte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contestando le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 11.3.25, sentite le parti il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti da ordinanza dep. 11.4.25.
All'udienza del 17.12.25, il Giudice ha esperito nuovo tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti concordavano la regolamentazione proposta d'ufficio e formulata nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al
Verbale di udienza del 17.12.25 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto conto che garantiscono alla figlia minore - , nata a [...], il [...], (C.F. ) - il suo Persona_2 C.F._3
pagina 3 di 4 diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti,
così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui al Verbale di udienza del 17.12.25 da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) Spese compensate
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18.12.25
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4