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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1427/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1427/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via G. Parte_1 C.F._1
Da Fiore n. 15 presso lo studio dell'avv. GIULIANI NAZARIO FABRIZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 07.01.2020 contraeva matrimonio con il sig. in IM Parte_1 Controparte_1
(FI), matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo comune al n. 1, Parte I, Uff. 1, anno 2020, unione dalla quale nasceva la figlia il 18.07.2019. Persona_1
2. Con sentenza non definitiva n. 1295/2023 del 06.10.2023 il Tribunale di Pescara pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
con sentenza n. 806/2024 al termine del procedimento n. 4154/2022
RG, in merito alle ulteriori domande, disponeva: “dichiara la decadenza del convenuto
[...] dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore 2) dispone che CP_1 Persona_1 detta minore continui a vivere presso l'abitazione della madre, , unico genitore Parte_1 esercente la responsabilità sulla minore;
3) conferma l'ordinanza presidenziale del 26.1.2023 relativamente al contributo al mantenimento della figlia minore dovuto da Persona_1 [...]
all'attribuzione a del 100% dell'assegno unico universale per la CP_1 Parte_1 figlia;
4) condanna il convenuto a pagare in favore dello Stato Persona_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.720,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge”.
3. Con ricorso depositato il 30 aprile 2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con il sig. con conferma di quanto statuito in sede di separazione. CP_1
4. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza dell'8 ottobre 2025 veniva dichiarato contumace. La ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Pescara n. 1295/2023 del 06.10.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, l'interruzione della separazione.
6. Il comportamento processuale dello stesso resistente rimasto contumace evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quanto al collocamento e al contributo al mantenimento della figlia minore delle parti, va senz'altro confermato quanto già disposto in sede di separazione. La minore, infatti, è sempre vissuta presso la madre, che ne ha garantito con continuità la cura, l'educazione e la crescita in un contesto stabile e pagina 2 di 4 adeguato ai suoi bisogni. Il padre, per contro, ha mantenuto un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti della figlia, non avendo, mai, cercato di riprendere i contatti né di informarsi sulle sue condizioni, come dedotto dalla ricorrente e non contestato, essendo il resistente rimasto contumace anche nel presente giudizio. Tale condotta conferma il comportamento negligente già accertato in sede di separazione, all'esito della quale il Tribunale aveva dichiarato la decadenza del medesimo dalla responsabilità genitoriale.
8. In ragione di tali elementi, deve quindi essere confermato il collocamento della minore presso la madre, nonché l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, già determinata in sede di separazione e tuttora congrua in relazione alle esigenze della minore e al fatto che il resistente continua a svolgere regolare attività lavorativa, come già rilevato nel precedente giudizio di separazione.
9. Deve essere altresì confermata la percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico universale per la figlia nella misura del 100%.
10. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza del resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 30 aprile
2025, da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07.01.2020 in
IM (FI) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 1, parte I, Uff.
I, anno 2020);
b) dispone che la minore continui a vivere presso l'abitazione della madre, , unico Parte_1 genitore esercente la responsabilità sulla minore;
c) conferma le condizioni della separazione relative al contributo al mantenimento della figlia minore dovuto dal resistente alla ricorrente, disponendo anche che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 15 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 3 di 4 Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1427/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla via G. Parte_1 C.F._1
Da Fiore n. 15 presso lo studio dell'avv. GIULIANI NAZARIO FABRIZIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 07.01.2020 contraeva matrimonio con il sig. in IM Parte_1 Controparte_1
(FI), matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo comune al n. 1, Parte I, Uff. 1, anno 2020, unione dalla quale nasceva la figlia il 18.07.2019. Persona_1
2. Con sentenza non definitiva n. 1295/2023 del 06.10.2023 il Tribunale di Pescara pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
con sentenza n. 806/2024 al termine del procedimento n. 4154/2022
RG, in merito alle ulteriori domande, disponeva: “dichiara la decadenza del convenuto
[...] dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore 2) dispone che CP_1 Persona_1 detta minore continui a vivere presso l'abitazione della madre, , unico genitore Parte_1 esercente la responsabilità sulla minore;
3) conferma l'ordinanza presidenziale del 26.1.2023 relativamente al contributo al mantenimento della figlia minore dovuto da Persona_1 [...]
all'attribuzione a del 100% dell'assegno unico universale per la CP_1 Parte_1 figlia;
4) condanna il convenuto a pagare in favore dello Stato Persona_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.720,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge”.
3. Con ricorso depositato il 30 aprile 2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con il sig. con conferma di quanto statuito in sede di separazione. CP_1
4. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e all'udienza dell'8 ottobre 2025 veniva dichiarato contumace. La ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Pescara n. 1295/2023 del 06.10.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, l'interruzione della separazione.
6. Il comportamento processuale dello stesso resistente rimasto contumace evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. Quanto al collocamento e al contributo al mantenimento della figlia minore delle parti, va senz'altro confermato quanto già disposto in sede di separazione. La minore, infatti, è sempre vissuta presso la madre, che ne ha garantito con continuità la cura, l'educazione e la crescita in un contesto stabile e pagina 2 di 4 adeguato ai suoi bisogni. Il padre, per contro, ha mantenuto un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti della figlia, non avendo, mai, cercato di riprendere i contatti né di informarsi sulle sue condizioni, come dedotto dalla ricorrente e non contestato, essendo il resistente rimasto contumace anche nel presente giudizio. Tale condotta conferma il comportamento negligente già accertato in sede di separazione, all'esito della quale il Tribunale aveva dichiarato la decadenza del medesimo dalla responsabilità genitoriale.
8. In ragione di tali elementi, deve quindi essere confermato il collocamento della minore presso la madre, nonché l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, già determinata in sede di separazione e tuttora congrua in relazione alle esigenze della minore e al fatto che il resistente continua a svolgere regolare attività lavorativa, come già rilevato nel precedente giudizio di separazione.
9. Deve essere altresì confermata la percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico universale per la figlia nella misura del 100%.
10. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza del resistente che non si è opposto alla predetta domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 30 aprile
2025, da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07.01.2020 in
IM (FI) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 1, parte I, Uff.
I, anno 2020);
b) dispone che la minore continui a vivere presso l'abitazione della madre, , unico Parte_1 genitore esercente la responsabilità sulla minore;
c) conferma le condizioni della separazione relative al contributo al mantenimento della figlia minore dovuto dal resistente alla ricorrente, disponendo anche che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 15 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 3 di 4 Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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