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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 386/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F.: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Belcastro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza al
Viale Giacomo Mancini n. 156, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2 avvocati Claudio Nigro e Antonia Nigro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Cosenza alla via Monte Baldo n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 18.10.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato a mezzo pec in data
12.3.2021, come da ricevute di accettazione e consegna in atti, la conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la deducendo che: con Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n° 22/2021 del 13.01.2021 - RG n. 50/2021, veniva ingiunto alla di pagare in Parte_1 favore della la somma di € 14.054,40, oltre interessi come da domanda e fino alla Controparte_1 data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in € 540,00 per compensi e
€ 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e IVA;
tale somma in realtà non era affatto dovuta;
la documentazione posta alla base del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto aveva una efficacia probatoria limitata alla sola fase monitoria del procedimento, ma non nel giudizio di opposizione ove i documenti prodotti non potevano integrare prova del credito né determinare l'inversione dell'onere della prova essendo contestato sia l'an che il quantum;
la pretesa creditoria avanzata dalla era inesistente, in quanto l'opposta si era limitata a produrre in Controparte_1 sede monitoria delle fatture e ad affermare di aver svolto un servizio di informazione scientifica in favore dell'opponente, senza tuttavia allegare il relativo contratto;
in base a detto contratto
[...] si impegnava a svolgere, per conto della una campagna di informazione CP_1 Parte_1 scientifica presso i medici di base e medici specialisti e, a fronte di tale attività, l'opponente avrebbe riconosciuto un compenso di € 10,00 a visita;
tale contratto era tuttavia da ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, poiché, al momento della sottoscrizione dello stesso, l'opponente non avrebbe potuto prevedere il costo complessivo delle prestazioni fornite, ed, inoltre, il rapporto sinallagmatico che ne scaturiva era sbilanciato ad esclusivo vantaggio della parte opposta;
il contratto era altresì nullo per violazione dei principi di correttezza e buona fede in sede precontrattuale ex art. 1337 e 1338 c.c. in quanto, durante le trattative, la parte opposta aveva indotto l'opponente ad accettare la proposta contrattuale, prospettando un notevole (quanto irrealistico) incremento di incassi che sarebbe seguito all'attività di promozione che la stessa avrebbe effettuato presso medici di base e specialisti che avrebbero sicuramente consigliato ai propri pazienti numerose sedute di cure termali, con notevole vantaggio per l'opponente che gestiva lo stabilimento Termale delle Terme Luigiane;
ricorrevano altresì i presupposti per addivenire ad una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. e seguenti, in quanto a fronte del notevole numero di prestazioni asseritamente svolte (circa 1500) la non aveva acquisito nessun nuovo cliente nel Parte_2 periodo considerato (Giugno 2019 – Febbraio 2020) e neppure successivamente;
l'eccessiva onerosità del contratto era stata già rappresentata dalla in occasione del saldo della prima delle fatture, Pt_1 la n. 210 FE del 5/9/2019 di oltre 4.000,00 euro (non oggetto del presente giudizio), relativa a ben
333 prestazioni asseritamente rese dall'opposta nel giugno 2019 che non avevano sortito alcun effetto e, a fronte delle contestazioni ricevute, la stessa forniva rassicurazioni e ulteriori promesse;
la
2 sproporzione tra l'entità dell'attività di informazione sottesa alla richiesta di pagamento e l'inesistente ritorno economico rendeva del tutto inverosimile che la avesse effettivamente reso le CP_1 prestazioni di cui al contratto;
tale attività non era mai stata dalla stessa dettagliatamente spiegata e documentata, pertanto si eccepiva l'inadempimento contrattuale da parte della società opposta contestandosi espressamente l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui era richiesto il pagamento;
per le stesse ragioni si contestava espressamente anche il quantum richiesto, stante l'inidoneità delle fatture prodotte a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, nonché la debenza di interessi moratori, stante l' inapplicabilità al caso di specie della relativa disciplina ed il fatto che nessuna formale messa in mora era stata mai inoltrata dalla all'opponente CP_1 prima del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione di tanto, l'opponente domandava, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., accertarsi e dichiararsi la nullità ab origine del contratto intercorso tra le parti per indeterminatezza dell'oggetto e/o indeterminabilità delle prestazioni e per sopravvenuta eccessiva onerosità; accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla
[...] con conseguente non dovutezza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
in CP_1 ogni caso dichiararsi nullo e/o annullarsi ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni altra ulteriore e consequenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 24.11.21 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale chiedeva, in via preliminare, concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, respingersi l'opposizione in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi la al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 14.054,40 oltre interessi come da domanda e fino alla data CP_1 dell'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, con condanna di parte opponente alle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la formulata istanza ex art. 648 c.p.c., assunta prova orale, le parti, mediante il deposito di note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza del
18.10.2024, precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Appare opportuno chiarire che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di
3 giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass.
n. 982/02).
Venendo all'esame degli atti di causa, la in persona del l.r.p.t. chiedeva Controparte_1 ingiungersi alla società in persona del l.r.p.t. di pagare la complessiva somma di Parte_1
€ 14.054,40, oltre interessi moratori, spese e competenze del procedimento monitorio.
A fondamento del proposto ricorso, in p.l.r.p.t., deduceva che: la stessa aveva Controparte_1
prestato, in favore della servizi di informazione scientifica finalizzati a divulgare Parte_1
notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN per un ammontare pari ad € 14.054,40; per tali prestazioni la ricorrente aveva emesso le seguenti scritture contabili: fattura n. 300FE/2019 del 29.11.2019 per la somma di € 5.307,00; fattura n. 301FE/2019 del 29.11.2019 per la somma di € 1.256,60; fattura n. 302FE/2019 del 29.11.2019 per la somma di € 2.793,80; fattura n. 303FE/2019 del 29.11.2019 per la somma di € 1.329,80; fattura n.
166/E del 14.07.2020 per la somma di € 1.134,60; fattura n. 167/E del 14.07.2020 per la somma di €
4 1.305,40; fattura n. 168/E del 14.07.2020 per la somma di € 488,00; fattura n. 169/E del 14.07.2020 per la somma di € 439,20; la prestazione dei predetti servizi si evinceva anche dagli estratti del registro
IVA allegato al ricorso e relativo alle fatture sopra indicate;
era risultata ogni richiesta di Pt_3
pagamento fatta alla parte debitrice.
Con decreto ingiuntivo n. 22/2021 del 13.01.2021, il Tribunale di Paola, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 50/2021 R.G., in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
ingiungeva alla il pagamento in favore della società istante della somma di € Parte_1
14.054,40, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in € 540,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e IVA. Agli atti risulta che copia conforme del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunto a mezzo pec in data 03.02.2021, come da ricevute di accettazione e consegna.
La pretesa creditoria azionata dalla società opposta origina dalla scrittura privata sottoscritta in data
01.06.2019 (doc.1 comparsa di costituzione e risposta) con la quale, premesso che “la società Parte_1 opera nel settore del termalismo gestendo la stazione termale denominata "Terme Luigiane”;
[...] che la Società è attiva nel settore dell'informazione scientifica presso i medici;
Controparte_1 che la ha interesse a divulgare nei settori nei quali opera Parte_1 Controparte_1 notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN”; le parti convenivano che la società opposta, nell'ambito del proprio operato, si impegnava a svolgere per conto della opponente una campagna di informazione scientifica presso medici di base e medici specialisti e, per tale attività, la società avrebbe corrisposto il compenso di euro Parte_1
10/visita. Dalla stessa scrittura privata si evince che: il pagamento dei compensi maturati dalla
[...] doveva avvenire tramite bonifico bancario 30g.f.f.m. previa presentazione di fattura CP_1 mensile e che l'accordo sortiva i propri effetti dalla data di sottoscrizione, con validità per due anni e la facoltà da parte di entrambe le parti di disdetta in qualsiasi momento.
Al fine di contestare la pretesa creditoria della società opposta, l'opponente ha prodotto una nota rubricata “Lettera di contestazione fatture-richiesta di emissione note di credito” del 05.03.2020, notificata in pari data a mezzo pec, come da ricevute di accettazione e consegna allegate, dalla quale si evince che la stessa, in riferimento alle fatture n. 210FE/2019 - 300FE/2019 - 301FE/2019 -
302FE/2019 - 303FE/201, afferenti alla predetta scrittura privata, eccepiva la non dovutezza delle somme ivi indicate, sia perché la documentazione a supporto delle richieste di pagamento era assolutamente inidonea a dimostrare l'effettivo espletamento di quanto previsto in contratto, sia perché detto contratto era evidentemente nullo per la sostanziale indeterminabilità dell'oggetto con conseguente impossibilità di determinazione ex ante tanto delle prestazioni che del relativo
5 compenso. Con la stessa nota, la società opponente invitava l'opposta all'emissione delle note di credito relative alla Fatture n. 300FE/2019 - 301FE/2019 -302FE/2019 - 303FE/2019 e provvedeva a comunicare anche il recesso dal suddetto contratto con effetto immediato, con avviso che in difetto di bonario componimento della vicenda, la stessa avrebbe agito per richiedere anche la ripetizione delle somme già versate in favore della società opposta.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., l'opponente ha prodotto altresì la prima fattura, la n. 210 FE/2010, del 05.09.2019 emessa di avente ad oggetto “informazione alla CP_1 classe medica -benessere soggiorni termali” e relativa a “n. 333 - Interviste effettuate nel mese di giugno 2019” dell'importo di € 4.062,60 (già pagata e non oggetto del presente giudizio) con ricevuta del relativo bonifico effettuato in data 27.09.2020.
La società opposta, al fine di contestare le avverse difese, ha prodotto copia di corrispondenza informativa intercorsa tra le parti in costanza di contratto nonché dei “report” relativi ai mesi da giugno – ottobre 2019, costituiti da fogli contenenti l'indicazione del nome di medici, del luogo e delle date delle visite.
Precisamente, risultano prodotte, nel seguente ordine cronologico (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta):
1) e-mail del 3.06. 2019, intercorsa tra la e il vettore per il Controparte_1 Parte_4 ritiro di “n. 5 colli presso le Terme Luigiane”, seguita da altra e-mail del 4.06.2019 con la quale il vettore precisava che “i colli da ritirare erano 6 e non 5”; Parte_4
2) e-mail del 20.06.2019 con la quale comunicava a i codici di Parte_1 CP_1 esenzione per l'accesso alle cure termali, contenuti nell'allegato rubricato “Modalità di partecipazione alla spesa sanitaria 2018”;
3) e-mail del 6.07.2019, con mittente per e destinatario Persona_1 CP_1
posta all'attenzione della direttrice, , con Email_1 Persona_2 la quale veniva comunicata l'emissione di n. 5 ingressi al Parco Termale, con relative foto allegate;
4) e-mail del 3.09.2019, con la quale inviava in visione alla società opponente CP_1
la fattura relativa al mese di luglio;
segue “report” per il periodo giugno-luglio 2019;
5) e-mail del 4.09.2019 con la quale la inoltrava all'opponente i prospetti delle CP_1 visite relative ai mesi da giugno a luglio 2019 e relative fatture;
6) e-mail del 17.01.2020 con la quale la inviava alla società opponente i CP_1 prospetti delle visite relative ai mesi di agosto-settembre-ottobre 2019;
7) e-mail del 24.01.2024, contenente in allegato i prospetti totali relativi ai mesi di agosto- settembre-ottobre 2019, con indicazione delle date delle visite svolte;
6 8) e-mail del 29.01.2020 con la quale inviava a comunicazione CP_1 Parte_1 in merito ai prospetti visite con allegato un prospetto riepilogativo delle visite fatturate nel periodo dal giugno - ottobre 2019, dal quale si evince che: nel mese di giugno venivano effettuate n. 333 visite, report mancanti 23; luglio visite effettuate 435, report mancanti
45, agosto visite effettuate 103, report mancanti 21, settembre visite effettuate 229, report mancanti 21, ottobre visite effettuate 109, report mancanti 10, per un totale di 1209 visite fatturate e 106 mancanti.
9) e-mail del 5.02.2020, con la quale ad integrazione della precedente missiva CP_1 del 29.01.2020, provvede ad allegare prospetto totale delle visite fatturate, con integrazione dei dati relativi anche al mese di Giugno e Luglio 2019.
Il teste indicato dalla società opposta, sig. , ha dichiarato di essere a conoscenza dei Persona_1 fatti di causa in quanto ha lavorato e lavora tutt'oggi per la Controparte_1
Sul capo 1) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che l'interesse della era quello di divulgare nei settori nei quali opera e/o operava la Parte_1 CP_1 notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure
[...] da parte del SSN”) il teste ha confermato la circostanza.
Sul capo 2) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che l'attività che doveva svolgere era esclusivamente una campagna di informazione scientifica CP_1 presso medici di base e medici specialisti”), il teste ha dichiarato: “si, è vera questa circostanza e in particolare posso affermare che si poneva l'attenzione anche sulla riapertura per quella stagione delle
Terme Luigiane. L'informazione scientifica consisteva nello spiegare ai medici l'utilità dei fanghi e delle acque termali e le modalità per la compilazione della ricetta rossa”.
Sul capo 3) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che, di comune accordo, e pattuivano che per l'attività di campagna informativa CP_1 Parte_1 svolta dalla la avrebbe riconosciuto a questa ultima il compenso di € 10,00 ad CP_1 Pt_1 ogni visita presso medici di base e/o medici specialisti”) il teste risponde “è vero. In particolare, preciso che in sede di visita al medico veniva richiesto allo stesso il timbro da apporre sui report per certificare la visita”.
Sul capo 4) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che la CP_1
avvalendosi delle prestazioni di informatori scientifici, faceva visita presso i medici di base
[...]
e/o medici specialisti svolgendo campagna di informazione scientifica per conto della , Pt_1 divulgando notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN”) il teste risponde “è vero”, precisando “che detta circostanza è stata già specificata in precedenza”.
7 Sul capo 5) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che tale attività informativa che si effettuava presso i medici veniva supportata dalla diffusione di materiale propagandistico relativo alle acque termali e a tutte le prestazioni sanitarie della struttura”) il teste conferma la circostanza.
Sul capo 6) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che la campagna informativa veniva documentata con appositi “report” controfirmati dal medico”) il teste conferma la circostanza.
Sul capo 7) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che la campagna informativa da parte della veniva svolta anche in occasione di vari congressi CP_1 medici”) il teste risponde: “si è vero, abbiamo fatto vari congressi in cui la divulgazione da parte di veniva effettuata con l'allestimento di banchetti contenenti materiale informativo e la CP_1 mia presenza come informatore scientifico”.
Sul capo 8) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. (“Vero che frequentemente veniva inviata a mezzo mail alla S.a.te.ca. il prospetto delle visite effettuate presso i vari studi medici”) il teste risponde: “sì, è vero ogni settimana facevo il report delle visite che inviavo periodicamente alla
S.a.te.ca”.
La teste della società opponente sig.ra riferisce di essere a conoscenza dei fatti in Persona_2 quanto ex dipendente della Parte_1
Sul capo 1) della memoria II termine, ex art. 183 comma 6, c.p.c. di parte opponente (“Vero che prima della sottoscrizione del contratto tra la e la veniva più volte richiesto da Pt_1 CP_1 parte dell'arch. al Dott. l'indicazione di massima dell'impegno Persona_3 Persona_4 economico che andava ad assumere”) la teste risponde “è vera la circostanza, ero presente Pt_1 agli incontri in cui più volte è stata chiesta la quantificazione”.
Sul capo 2) della memoria II termine, ex art. 183 comma 6, c.p.c. di parte opponente (“Vero che a fronte delle richieste di cui al capitolo precedente il personale della si limitava a CP_1 rassicurare che l'incremento dei nuovi ingressi, a seguito delle prescrizioni provenienti dai medici informati da sulle qualità delle cure termali delle Terme Luigiane, avrebbe reso irrisorio CP_1 lo sforzo economico di ”) la teste conferma. Pt_1
Sul capo 3) della predetta memoria di parte opponente (“Vero che prima della sottoscrizione del contratto ed anche successivamente il personale della prospettava un notevolissimo CP_1 incremento degli incassi a seguito delle prescrizioni provenienti dai medici da loro informati sulle qualità delle cure termali delle Terme Luigiane”) la teste risponde: “si è vera la circostanza. Io personalmente dovuto riscontrare i rapportini che la inviava tramite e-mail, è stato un CP_1
8 lavoro a consuntivo che è stato fatto al termine della stagione, per quanto mi risulta nessun incremento
è stato riscontrato”.
Sul capo 4) della predetta memoria di parte opponente (“vero che unica ragione che spinse Parte_1
a sottoscrivere il contratto con fu la prospettiva di incremento degli incassi quale CP_1 conseguenza diretta delle prescrizioni dei medici informati da ) la teste risponde: CP_1
“confermo la circostanza. Avevamo un budget di pubblicità che decidevamo di destinare a queste attività che garantiva verbalmente essere remunerative”. CP_1
Sul capo 5) della predetta memoria di parte opponente (“Vero che ha omesso di CP_1 specificare sia il numero degli informatori che sarebbero stati impegnati nelle attività di informazione e promozione delle Terme Luigiane sia il numero di visite mensili che sarebbero state svolte”) la teste così risponde: “confermo la circostanza. L'opposta non ha mai precisato né il numero degli informatori che avrebbe impiegato per questa attività né tantomeno il numero di visite che ciascun informatore avrebbe effettuato”.
Sul capo 6) della predetta di parte opponente (“Vero che a fronte di circa 1300 visite ai medici, di cui ha richiesto il pagamento, lei ha verificato che non vi fu alcun aumento delle CP_1 prescrizioni di cure termali dirette alle Terme Luigiane tra il 2018 ed il biennio 2019 - 2020”) la teste riferisce: “confermo la circostanza, ribadisco di aver fatto io personalmente questa verifica".
Il teste della società opposta dott. riferisce di essere a conoscenza dei fatti in quanto Testimone_1 svolge l'attività di medico presso l'ospedale Annunziata di Cosenza e riceve regolarmente gli informatori scientifici, tra i quali anche quelli di CP_1
Sul capo 3) della memoria II termine, ex art. 183, comma 6, c.p.c., di parte opposta (“Vero che, di comune accordo, e pattuivano che per l'attività di campagna informativa CP_1 Parte_1 svolta dalla la avrebbe riconosciuto a questa ultima il compenso di € 10,00 CP_1 Parte_1 ad ogni visita presso medici di base e/o medici specialisti”) il teste così risponde: “nulla so in ordine alla circostanza numero 3. Posso solo dire che noi agli informatori rilasciamo una sorta di ricevuta attestazione visita”.
Sul capo 4) della predetta memoria di parte opposta (“Vero che la avvalendosi delle CP_1 prestazioni di informatori scientifici, faceva visita presso i medici di base e/o medici specialisti svolgendo campagna di informazione scientifica per conto della , divulgando notizie Pt_1 riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del
SSN”) il teste così risponde: “si è vero posso affermare che effettivamente la ha CP_1 effettuato e svolto la campagna di divulgazione scientifica in favore della Parte_5 presso il mio reparto dell'Annunziata di Cosenza”.
[...]
9 Sul capo 5) della predetta memoria di parte opposta (“Vero che tale attività informativa che si effettuava presso gli studi medici veniva supportata dalla diffusione di materiale propagandistico relativo alle acque termali e a tutte le prestazioni sanitarie della struttura”) il teste conferma la circostanza.
Sul capo 6) della predetta memoria di parte opposta (“Vero che la campagna informativa veniva documentata con appositi “report” controfirmati dal medico”) il teste conferma la circostanza.
Sul capo 7) della predetta memoria di parte opposta (“Vero che la campagna informativa da parte della veniva svolta anche in occasione di vari congressi medici”) il teste riferisce: “sì CP_1 mi risulta vero e l'ho trovata spesso ad eventi e convegni medici a cui ho partecipato”.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
A fondamento del credito azionato, la ha allegato, oltre alle fatture di cui al Controparte_1 fascicolo monitorio, la scrittura privata sottoscritta in data 01.06.2019 (doc.1 comparsa di costituzione e risposta) con la quale, premesso che “la società opera nel settore del termalismo Parte_1 gestendo la stazione termale denominata “Terme Luigiane”; che la Società è Controparte_1 attiva nel settore dell'informazione scientifica presso i medici;
che la ha interesse Parte_1
a divulgare nei settori nei quali opera notizie riguardanti le peculiarità delle Controparte_1 acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN”; le parti convenivano che la società opposta, nell'ambito del proprio operato, si impegnava a svolgere per conto della opponente una campagna di informazione scientifica presso medici di base e medici specialisti e, per tale attività, la società avrebbe corrisposto il compenso di euro 10/visita. Dalla stessa scrittura privata si Parte_1 evince che: il pagamento dei compensi maturati dalla doveva avvenire tramite Controparte_1 bonifico bancario 30g.f.f.m. previa presentazione di fattura mensile e che l'accordo sortiva i propri effetti dalla data di sottoscrizione, con validità per due anni e la facoltà da parte di entrambe le parti di disdetta in qualsiasi momento.
Dalla lettura del richiamato contratto emergono sia la causa che l'oggetto del medesimo.
La aveva “interesse a divulgare nei settori nei quali opera Parte_1 Controparte_1 notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN”.
Trattasi, quindi, di interesse alla mera divulgazione delle predette notizie nei settori nei quali opera
. Controparte_1
Per realizzare l'interesse dell'opponente, oggettivizzato in contratto, la società opposta, nell'ambito del proprio operato, si impegnava a svolgere per conto della opponente una campagna di informazione
10 scientifica presso medici di base e medici specialisti e, per tale attività, la società avrebbe Parte_1 corrisposto il compenso di euro 10/visita.
L'oggetto del contratto, dunque, si appalesa determinato o, quantomeno, determinabile, con riguardo al corrispettivo da pagare.
Rilevato che nelle conclusioni di cui all'atto di citazione l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare “la nullità ab origine del contratto intercorso tra le parti per indeterminatezza dell'oggetto e/o indeterminabilità delle prestazioni e per sopravvenuta eccessiva onerosità”, senza formulare espressamente domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, ossia volta ad ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione, non sussistono, comunque, i “presupposti di cui all'art. 1467 c.c.
e seguenti”, invocati dall'opponente.
“L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467
c.c., la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili” (Cass. civ. n. 2661/2001).
“Nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, da tenersi pertanto da ciascun contraente presenti al momento della stipulazione, alla stregua della dovuta diligenza” (Cass. civ. n.
12235/2007).
L'art. 1467 commi 1 e 2 c.c. prevede, infatti, che “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458” e che “la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto”.
Il numero elevato di prestazioni di promozione non configura avvenimento straordinario e imprevedibile.
Si osserva, peraltro, che il contratto stipulato prevede la facoltà da parte di entrambe le parti di disdetta in qualsiasi momento.
Le circostanze, riferite dalla teste , che prima della sottoscrizione del contratto ed Persona_2 anche successivamente il personale della abbia prospettato un incremento degli CP_1 incassi a seguito delle prescrizioni provenienti dai medici da loro informati sulle qualità delle cure termali delle Terme Luigiane, che l'unica ragione che spinse a sottoscrivere il contratto con Parte_1 fosse la prospettiva di incremento degli incassi quale conseguenza diretta delle CP_1 prescrizioni dei medici informati da e che a fronte di circa 1300 visite ai medici, di cui CP_1
11 ha richiesto il pagamento, non vi sia stato alcun aumento delle prescrizioni di cure CP_1 termali dirette alle Terme Luigiane tra il 2018 ed il biennio 2019 – 2020, non consentono di ravvisare un inadempimento colpevole dell'opposta, la quale si è limitata a prospettare un incremento degli incassi a seguito delle prescrizioni provenienti dai medici da loro informati sulle qualità delle cure termali delle Terme Luigiane. Il mancato aumento delle prescrizioni di cure termali e la mancata concretizzazione della prospettiva di incremento degli incassi, in cui confidava l'opponente, non rendono l'opposta inadempiente rispetto all'obbligo di buona fede nelle trattative né all'esecuzione dell'obbligazione, di mezzi e non di risultato, assunta e concretamente svolta.
Quest'ultima è corroborata anche dalle deposizioni dei testi e Persona_1 Testimone_1
In particolare, il primo ha confermato, tra l'altro, che: l'attività che doveva svolgere CP_1 era esclusivamente una campagna di informazione scientifica presso medici di base e medici specialisti;
la avvalendosi delle prestazioni di informatori scientifici, faceva visita CP_1 presso i medici di base e/o medici specialisti svolgendo campagna di informazione scientifica per conto della , divulgando notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di Pt_1 assegnazione delle cure da parte del SSN;
tale attività informativa che si effettuava presso i medici veniva supportata dalla diffusione di materiale propagandistico relativo alle acque termali e a tutte le prestazioni sanitarie della struttura;
la campagna informativa da parte della veniva CP_1 svolta anche in occasione di vari congressi medici;
frequentemente veniva inviata a mezzo mail alla
S.a.te.ca. il prospetto delle visite effettuate presso i vari studi medici, precisando che ogni settimana il teste faceva il report delle visite che inviava periodicamente alla S.a.te.ca.
Il teste dott. riferito di essere a conoscenza dei fatti in quanto svolge l'attività di Testimone_1 medico presso l'ospedale Annunziata di Cosenza e di ricevere regolarmente gli informatori scientifici, tra i quali anche quelli di ha confermato che la avvalendosi delle CP_1 CP_1 prestazioni di informatori scientifici, faceva visita presso i medici di base e/o medici specialisti svolgendo campagna di informazione scientifica per conto della , divulgando notizie Parte_1 riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del
SSN, precisando che effettivamente la ha effettuato e svolto la campagna di CP_1 divulgazione scientifica in favore della le Terme Luigiane presso il suo reparto Parte_5 dell'Annunziata di Cosenza. Il predetto teste ha confermato, inoltre, che: tale attività informativa che si effettuava presso gli studi medici veniva supportata dalla diffusione di materiale propagandistico relativo alle acque termali e a tutte le prestazioni sanitarie della struttura;
la campagna informativa da parte della veniva svolta anche in occasione di vari congressi medici, precisando di CP_1 averla trovata spesso ad eventi e convegni medici a cui ha partecipato.
12 Non può sottacersi, infine, che la teste abbia riferito di aver dovuto riscontrare Persona_2 personalmente “i rapportini che la inviava tramite e-mail” e che, in base all'art. 4 CP_1 comma 1 del d. lgs. n. 231/2002, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'opposizione; si conferma e si dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza di parte opponente.
Va infine rilevato che l'istanza, contenuta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate dall'opposta, di distrazione in favore dei procuratori antistatari non risulta corredata dall'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta.
“Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93
c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo” (Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 21281 del 29/08/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 386/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 11.1.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 386/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F.: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Belcastro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza al
Viale Giacomo Mancini n. 156, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2 avvocati Claudio Nigro e Antonia Nigro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Cosenza alla via Monte Baldo n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza del 18.10.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato a mezzo pec in data
12.3.2021, come da ricevute di accettazione e consegna in atti, la conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la deducendo che: con Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n° 22/2021 del 13.01.2021 - RG n. 50/2021, veniva ingiunto alla di pagare in Parte_1 favore della la somma di € 14.054,40, oltre interessi come da domanda e fino alla Controparte_1 data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in € 540,00 per compensi e
€ 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e IVA;
tale somma in realtà non era affatto dovuta;
la documentazione posta alla base del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto aveva una efficacia probatoria limitata alla sola fase monitoria del procedimento, ma non nel giudizio di opposizione ove i documenti prodotti non potevano integrare prova del credito né determinare l'inversione dell'onere della prova essendo contestato sia l'an che il quantum;
la pretesa creditoria avanzata dalla era inesistente, in quanto l'opposta si era limitata a produrre in Controparte_1 sede monitoria delle fatture e ad affermare di aver svolto un servizio di informazione scientifica in favore dell'opponente, senza tuttavia allegare il relativo contratto;
in base a detto contratto
[...] si impegnava a svolgere, per conto della una campagna di informazione CP_1 Parte_1 scientifica presso i medici di base e medici specialisti e, a fronte di tale attività, l'opponente avrebbe riconosciuto un compenso di € 10,00 a visita;
tale contratto era tuttavia da ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto, poiché, al momento della sottoscrizione dello stesso, l'opponente non avrebbe potuto prevedere il costo complessivo delle prestazioni fornite, ed, inoltre, il rapporto sinallagmatico che ne scaturiva era sbilanciato ad esclusivo vantaggio della parte opposta;
il contratto era altresì nullo per violazione dei principi di correttezza e buona fede in sede precontrattuale ex art. 1337 e 1338 c.c. in quanto, durante le trattative, la parte opposta aveva indotto l'opponente ad accettare la proposta contrattuale, prospettando un notevole (quanto irrealistico) incremento di incassi che sarebbe seguito all'attività di promozione che la stessa avrebbe effettuato presso medici di base e specialisti che avrebbero sicuramente consigliato ai propri pazienti numerose sedute di cure termali, con notevole vantaggio per l'opponente che gestiva lo stabilimento Termale delle Terme Luigiane;
ricorrevano altresì i presupposti per addivenire ad una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. e seguenti, in quanto a fronte del notevole numero di prestazioni asseritamente svolte (circa 1500) la non aveva acquisito nessun nuovo cliente nel Parte_2 periodo considerato (Giugno 2019 – Febbraio 2020) e neppure successivamente;
l'eccessiva onerosità del contratto era stata già rappresentata dalla in occasione del saldo della prima delle fatture, Pt_1 la n. 210 FE del 5/9/2019 di oltre 4.000,00 euro (non oggetto del presente giudizio), relativa a ben
333 prestazioni asseritamente rese dall'opposta nel giugno 2019 che non avevano sortito alcun effetto e, a fronte delle contestazioni ricevute, la stessa forniva rassicurazioni e ulteriori promesse;
la
2 sproporzione tra l'entità dell'attività di informazione sottesa alla richiesta di pagamento e l'inesistente ritorno economico rendeva del tutto inverosimile che la avesse effettivamente reso le CP_1 prestazioni di cui al contratto;
tale attività non era mai stata dalla stessa dettagliatamente spiegata e documentata, pertanto si eccepiva l'inadempimento contrattuale da parte della società opposta contestandosi espressamente l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui era richiesto il pagamento;
per le stesse ragioni si contestava espressamente anche il quantum richiesto, stante l'inidoneità delle fatture prodotte a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria, nonché la debenza di interessi moratori, stante l' inapplicabilità al caso di specie della relativa disciplina ed il fatto che nessuna formale messa in mora era stata mai inoltrata dalla all'opponente CP_1 prima del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione di tanto, l'opponente domandava, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., accertarsi e dichiararsi la nullità ab origine del contratto intercorso tra le parti per indeterminatezza dell'oggetto e/o indeterminabilità delle prestazioni e per sopravvenuta eccessiva onerosità; accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla
[...] con conseguente non dovutezza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
in CP_1 ogni caso dichiararsi nullo e/o annullarsi ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni altra ulteriore e consequenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 24.11.21 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale chiedeva, in via preliminare, concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, respingersi l'opposizione in quanto illegittima, generica, non provata, pretestuosa e infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi la al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 14.054,40 oltre interessi come da domanda e fino alla data CP_1 dell'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, con condanna di parte opponente alle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la formulata istanza ex art. 648 c.p.c., assunta prova orale, le parti, mediante il deposito di note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza del
18.10.2024, precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Appare opportuno chiarire che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di
3 giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass.
n. 982/02).
Venendo all'esame degli atti di causa, la in persona del l.r.p.t. chiedeva Controparte_1 ingiungersi alla società in persona del l.r.p.t. di pagare la complessiva somma di Parte_1
€ 14.054,40, oltre interessi moratori, spese e competenze del procedimento monitorio.
A fondamento del proposto ricorso, in p.l.r.p.t., deduceva che: la stessa aveva Controparte_1
prestato, in favore della servizi di informazione scientifica finalizzati a divulgare Parte_1
notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN per un ammontare pari ad € 14.054,40; per tali prestazioni la ricorrente aveva emesso le seguenti scritture contabili: fattura n. 300FE/2019 del 29.11.2019 per la somma di € 5.307,00; fattura n. 301FE/2019 del 29.11.2019 per la somma di € 1.256,60; fattura n. 302FE/2019 del 29.11.2019 per la somma di € 2.793,80; fattura n. 303FE/2019 del 29.11.2019 per la somma di € 1.329,80; fattura n.
166/E del 14.07.2020 per la somma di € 1.134,60; fattura n. 167/E del 14.07.2020 per la somma di €
4 1.305,40; fattura n. 168/E del 14.07.2020 per la somma di € 488,00; fattura n. 169/E del 14.07.2020 per la somma di € 439,20; la prestazione dei predetti servizi si evinceva anche dagli estratti del registro
IVA allegato al ricorso e relativo alle fatture sopra indicate;
era risultata ogni richiesta di Pt_3
pagamento fatta alla parte debitrice.
Con decreto ingiuntivo n. 22/2021 del 13.01.2021, il Tribunale di Paola, all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 50/2021 R.G., in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
ingiungeva alla il pagamento in favore della società istante della somma di € Parte_1
14.054,40, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in € 540,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA e IVA. Agli atti risulta che copia conforme del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunto a mezzo pec in data 03.02.2021, come da ricevute di accettazione e consegna.
La pretesa creditoria azionata dalla società opposta origina dalla scrittura privata sottoscritta in data
01.06.2019 (doc.1 comparsa di costituzione e risposta) con la quale, premesso che “la società Parte_1 opera nel settore del termalismo gestendo la stazione termale denominata "Terme Luigiane”;
[...] che la Società è attiva nel settore dell'informazione scientifica presso i medici;
Controparte_1 che la ha interesse a divulgare nei settori nei quali opera Parte_1 Controparte_1 notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN”; le parti convenivano che la società opposta, nell'ambito del proprio operato, si impegnava a svolgere per conto della opponente una campagna di informazione scientifica presso medici di base e medici specialisti e, per tale attività, la società avrebbe corrisposto il compenso di euro Parte_1
10/visita. Dalla stessa scrittura privata si evince che: il pagamento dei compensi maturati dalla
[...] doveva avvenire tramite bonifico bancario 30g.f.f.m. previa presentazione di fattura CP_1 mensile e che l'accordo sortiva i propri effetti dalla data di sottoscrizione, con validità per due anni e la facoltà da parte di entrambe le parti di disdetta in qualsiasi momento.
Al fine di contestare la pretesa creditoria della società opposta, l'opponente ha prodotto una nota rubricata “Lettera di contestazione fatture-richiesta di emissione note di credito” del 05.03.2020, notificata in pari data a mezzo pec, come da ricevute di accettazione e consegna allegate, dalla quale si evince che la stessa, in riferimento alle fatture n. 210FE/2019 - 300FE/2019 - 301FE/2019 -
302FE/2019 - 303FE/201, afferenti alla predetta scrittura privata, eccepiva la non dovutezza delle somme ivi indicate, sia perché la documentazione a supporto delle richieste di pagamento era assolutamente inidonea a dimostrare l'effettivo espletamento di quanto previsto in contratto, sia perché detto contratto era evidentemente nullo per la sostanziale indeterminabilità dell'oggetto con conseguente impossibilità di determinazione ex ante tanto delle prestazioni che del relativo
5 compenso. Con la stessa nota, la società opponente invitava l'opposta all'emissione delle note di credito relative alla Fatture n. 300FE/2019 - 301FE/2019 -302FE/2019 - 303FE/2019 e provvedeva a comunicare anche il recesso dal suddetto contratto con effetto immediato, con avviso che in difetto di bonario componimento della vicenda, la stessa avrebbe agito per richiedere anche la ripetizione delle somme già versate in favore della società opposta.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., l'opponente ha prodotto altresì la prima fattura, la n. 210 FE/2010, del 05.09.2019 emessa di avente ad oggetto “informazione alla CP_1 classe medica -benessere soggiorni termali” e relativa a “n. 333 - Interviste effettuate nel mese di giugno 2019” dell'importo di € 4.062,60 (già pagata e non oggetto del presente giudizio) con ricevuta del relativo bonifico effettuato in data 27.09.2020.
La società opposta, al fine di contestare le avverse difese, ha prodotto copia di corrispondenza informativa intercorsa tra le parti in costanza di contratto nonché dei “report” relativi ai mesi da giugno – ottobre 2019, costituiti da fogli contenenti l'indicazione del nome di medici, del luogo e delle date delle visite.
Precisamente, risultano prodotte, nel seguente ordine cronologico (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di risposta):
1) e-mail del 3.06. 2019, intercorsa tra la e il vettore per il Controparte_1 Parte_4 ritiro di “n. 5 colli presso le Terme Luigiane”, seguita da altra e-mail del 4.06.2019 con la quale il vettore precisava che “i colli da ritirare erano 6 e non 5”; Parte_4
2) e-mail del 20.06.2019 con la quale comunicava a i codici di Parte_1 CP_1 esenzione per l'accesso alle cure termali, contenuti nell'allegato rubricato “Modalità di partecipazione alla spesa sanitaria 2018”;
3) e-mail del 6.07.2019, con mittente per e destinatario Persona_1 CP_1
posta all'attenzione della direttrice, , con Email_1 Persona_2 la quale veniva comunicata l'emissione di n. 5 ingressi al Parco Termale, con relative foto allegate;
4) e-mail del 3.09.2019, con la quale inviava in visione alla società opponente CP_1
la fattura relativa al mese di luglio;
segue “report” per il periodo giugno-luglio 2019;
5) e-mail del 4.09.2019 con la quale la inoltrava all'opponente i prospetti delle CP_1 visite relative ai mesi da giugno a luglio 2019 e relative fatture;
6) e-mail del 17.01.2020 con la quale la inviava alla società opponente i CP_1 prospetti delle visite relative ai mesi di agosto-settembre-ottobre 2019;
7) e-mail del 24.01.2024, contenente in allegato i prospetti totali relativi ai mesi di agosto- settembre-ottobre 2019, con indicazione delle date delle visite svolte;
6 8) e-mail del 29.01.2020 con la quale inviava a comunicazione CP_1 Parte_1 in merito ai prospetti visite con allegato un prospetto riepilogativo delle visite fatturate nel periodo dal giugno - ottobre 2019, dal quale si evince che: nel mese di giugno venivano effettuate n. 333 visite, report mancanti 23; luglio visite effettuate 435, report mancanti
45, agosto visite effettuate 103, report mancanti 21, settembre visite effettuate 229, report mancanti 21, ottobre visite effettuate 109, report mancanti 10, per un totale di 1209 visite fatturate e 106 mancanti.
9) e-mail del 5.02.2020, con la quale ad integrazione della precedente missiva CP_1 del 29.01.2020, provvede ad allegare prospetto totale delle visite fatturate, con integrazione dei dati relativi anche al mese di Giugno e Luglio 2019.
Il teste indicato dalla società opposta, sig. , ha dichiarato di essere a conoscenza dei Persona_1 fatti di causa in quanto ha lavorato e lavora tutt'oggi per la Controparte_1
Sul capo 1) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che l'interesse della era quello di divulgare nei settori nei quali opera e/o operava la Parte_1 CP_1 notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure
[...] da parte del SSN”) il teste ha confermato la circostanza.
Sul capo 2) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che l'attività che doveva svolgere era esclusivamente una campagna di informazione scientifica CP_1 presso medici di base e medici specialisti”), il teste ha dichiarato: “si, è vera questa circostanza e in particolare posso affermare che si poneva l'attenzione anche sulla riapertura per quella stagione delle
Terme Luigiane. L'informazione scientifica consisteva nello spiegare ai medici l'utilità dei fanghi e delle acque termali e le modalità per la compilazione della ricetta rossa”.
Sul capo 3) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che, di comune accordo, e pattuivano che per l'attività di campagna informativa CP_1 Parte_1 svolta dalla la avrebbe riconosciuto a questa ultima il compenso di € 10,00 ad CP_1 Pt_1 ogni visita presso medici di base e/o medici specialisti”) il teste risponde “è vero. In particolare, preciso che in sede di visita al medico veniva richiesto allo stesso il timbro da apporre sui report per certificare la visita”.
Sul capo 4) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che la CP_1
avvalendosi delle prestazioni di informatori scientifici, faceva visita presso i medici di base
[...]
e/o medici specialisti svolgendo campagna di informazione scientifica per conto della , Pt_1 divulgando notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN”) il teste risponde “è vero”, precisando “che detta circostanza è stata già specificata in precedenza”.
7 Sul capo 5) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che tale attività informativa che si effettuava presso i medici veniva supportata dalla diffusione di materiale propagandistico relativo alle acque termali e a tutte le prestazioni sanitarie della struttura”) il teste conferma la circostanza.
Sul capo 6) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che la campagna informativa veniva documentata con appositi “report” controfirmati dal medico”) il teste conferma la circostanza.
Sul capo 7) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. di parte opposta (“Vero che la campagna informativa da parte della veniva svolta anche in occasione di vari congressi CP_1 medici”) il teste risponde: “si è vero, abbiamo fatto vari congressi in cui la divulgazione da parte di veniva effettuata con l'allestimento di banchetti contenenti materiale informativo e la CP_1 mia presenza come informatore scientifico”.
Sul capo 8) della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. (“Vero che frequentemente veniva inviata a mezzo mail alla S.a.te.ca. il prospetto delle visite effettuate presso i vari studi medici”) il teste risponde: “sì, è vero ogni settimana facevo il report delle visite che inviavo periodicamente alla
S.a.te.ca”.
La teste della società opponente sig.ra riferisce di essere a conoscenza dei fatti in Persona_2 quanto ex dipendente della Parte_1
Sul capo 1) della memoria II termine, ex art. 183 comma 6, c.p.c. di parte opponente (“Vero che prima della sottoscrizione del contratto tra la e la veniva più volte richiesto da Pt_1 CP_1 parte dell'arch. al Dott. l'indicazione di massima dell'impegno Persona_3 Persona_4 economico che andava ad assumere”) la teste risponde “è vera la circostanza, ero presente Pt_1 agli incontri in cui più volte è stata chiesta la quantificazione”.
Sul capo 2) della memoria II termine, ex art. 183 comma 6, c.p.c. di parte opponente (“Vero che a fronte delle richieste di cui al capitolo precedente il personale della si limitava a CP_1 rassicurare che l'incremento dei nuovi ingressi, a seguito delle prescrizioni provenienti dai medici informati da sulle qualità delle cure termali delle Terme Luigiane, avrebbe reso irrisorio CP_1 lo sforzo economico di ”) la teste conferma. Pt_1
Sul capo 3) della predetta memoria di parte opponente (“Vero che prima della sottoscrizione del contratto ed anche successivamente il personale della prospettava un notevolissimo CP_1 incremento degli incassi a seguito delle prescrizioni provenienti dai medici da loro informati sulle qualità delle cure termali delle Terme Luigiane”) la teste risponde: “si è vera la circostanza. Io personalmente dovuto riscontrare i rapportini che la inviava tramite e-mail, è stato un CP_1
8 lavoro a consuntivo che è stato fatto al termine della stagione, per quanto mi risulta nessun incremento
è stato riscontrato”.
Sul capo 4) della predetta memoria di parte opponente (“vero che unica ragione che spinse Parte_1
a sottoscrivere il contratto con fu la prospettiva di incremento degli incassi quale CP_1 conseguenza diretta delle prescrizioni dei medici informati da ) la teste risponde: CP_1
“confermo la circostanza. Avevamo un budget di pubblicità che decidevamo di destinare a queste attività che garantiva verbalmente essere remunerative”. CP_1
Sul capo 5) della predetta memoria di parte opponente (“Vero che ha omesso di CP_1 specificare sia il numero degli informatori che sarebbero stati impegnati nelle attività di informazione e promozione delle Terme Luigiane sia il numero di visite mensili che sarebbero state svolte”) la teste così risponde: “confermo la circostanza. L'opposta non ha mai precisato né il numero degli informatori che avrebbe impiegato per questa attività né tantomeno il numero di visite che ciascun informatore avrebbe effettuato”.
Sul capo 6) della predetta di parte opponente (“Vero che a fronte di circa 1300 visite ai medici, di cui ha richiesto il pagamento, lei ha verificato che non vi fu alcun aumento delle CP_1 prescrizioni di cure termali dirette alle Terme Luigiane tra il 2018 ed il biennio 2019 - 2020”) la teste riferisce: “confermo la circostanza, ribadisco di aver fatto io personalmente questa verifica".
Il teste della società opposta dott. riferisce di essere a conoscenza dei fatti in quanto Testimone_1 svolge l'attività di medico presso l'ospedale Annunziata di Cosenza e riceve regolarmente gli informatori scientifici, tra i quali anche quelli di CP_1
Sul capo 3) della memoria II termine, ex art. 183, comma 6, c.p.c., di parte opposta (“Vero che, di comune accordo, e pattuivano che per l'attività di campagna informativa CP_1 Parte_1 svolta dalla la avrebbe riconosciuto a questa ultima il compenso di € 10,00 CP_1 Parte_1 ad ogni visita presso medici di base e/o medici specialisti”) il teste così risponde: “nulla so in ordine alla circostanza numero 3. Posso solo dire che noi agli informatori rilasciamo una sorta di ricevuta attestazione visita”.
Sul capo 4) della predetta memoria di parte opposta (“Vero che la avvalendosi delle CP_1 prestazioni di informatori scientifici, faceva visita presso i medici di base e/o medici specialisti svolgendo campagna di informazione scientifica per conto della , divulgando notizie Pt_1 riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del
SSN”) il teste così risponde: “si è vero posso affermare che effettivamente la ha CP_1 effettuato e svolto la campagna di divulgazione scientifica in favore della Parte_5 presso il mio reparto dell'Annunziata di Cosenza”.
[...]
9 Sul capo 5) della predetta memoria di parte opposta (“Vero che tale attività informativa che si effettuava presso gli studi medici veniva supportata dalla diffusione di materiale propagandistico relativo alle acque termali e a tutte le prestazioni sanitarie della struttura”) il teste conferma la circostanza.
Sul capo 6) della predetta memoria di parte opposta (“Vero che la campagna informativa veniva documentata con appositi “report” controfirmati dal medico”) il teste conferma la circostanza.
Sul capo 7) della predetta memoria di parte opposta (“Vero che la campagna informativa da parte della veniva svolta anche in occasione di vari congressi medici”) il teste riferisce: “sì CP_1 mi risulta vero e l'ho trovata spesso ad eventi e convegni medici a cui ho partecipato”.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
A fondamento del credito azionato, la ha allegato, oltre alle fatture di cui al Controparte_1 fascicolo monitorio, la scrittura privata sottoscritta in data 01.06.2019 (doc.1 comparsa di costituzione e risposta) con la quale, premesso che “la società opera nel settore del termalismo Parte_1 gestendo la stazione termale denominata “Terme Luigiane”; che la Società è Controparte_1 attiva nel settore dell'informazione scientifica presso i medici;
che la ha interesse Parte_1
a divulgare nei settori nei quali opera notizie riguardanti le peculiarità delle Controparte_1 acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN”; le parti convenivano che la società opposta, nell'ambito del proprio operato, si impegnava a svolgere per conto della opponente una campagna di informazione scientifica presso medici di base e medici specialisti e, per tale attività, la società avrebbe corrisposto il compenso di euro 10/visita. Dalla stessa scrittura privata si Parte_1 evince che: il pagamento dei compensi maturati dalla doveva avvenire tramite Controparte_1 bonifico bancario 30g.f.f.m. previa presentazione di fattura mensile e che l'accordo sortiva i propri effetti dalla data di sottoscrizione, con validità per due anni e la facoltà da parte di entrambe le parti di disdetta in qualsiasi momento.
Dalla lettura del richiamato contratto emergono sia la causa che l'oggetto del medesimo.
La aveva “interesse a divulgare nei settori nei quali opera Parte_1 Controparte_1 notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del SSN”.
Trattasi, quindi, di interesse alla mera divulgazione delle predette notizie nei settori nei quali opera
. Controparte_1
Per realizzare l'interesse dell'opponente, oggettivizzato in contratto, la società opposta, nell'ambito del proprio operato, si impegnava a svolgere per conto della opponente una campagna di informazione
10 scientifica presso medici di base e medici specialisti e, per tale attività, la società avrebbe Parte_1 corrisposto il compenso di euro 10/visita.
L'oggetto del contratto, dunque, si appalesa determinato o, quantomeno, determinabile, con riguardo al corrispettivo da pagare.
Rilevato che nelle conclusioni di cui all'atto di citazione l'opponente ha chiesto di accertare e dichiarare “la nullità ab origine del contratto intercorso tra le parti per indeterminatezza dell'oggetto e/o indeterminabilità delle prestazioni e per sopravvenuta eccessiva onerosità”, senza formulare espressamente domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, ossia volta ad ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione, non sussistono, comunque, i “presupposti di cui all'art. 1467 c.c.
e seguenti”, invocati dall'opponente.
“L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467
c.c., la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili” (Cass. civ. n. 2661/2001).
“Nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, da tenersi pertanto da ciascun contraente presenti al momento della stipulazione, alla stregua della dovuta diligenza” (Cass. civ. n.
12235/2007).
L'art. 1467 commi 1 e 2 c.c. prevede, infatti, che “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458” e che “la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto”.
Il numero elevato di prestazioni di promozione non configura avvenimento straordinario e imprevedibile.
Si osserva, peraltro, che il contratto stipulato prevede la facoltà da parte di entrambe le parti di disdetta in qualsiasi momento.
Le circostanze, riferite dalla teste , che prima della sottoscrizione del contratto ed Persona_2 anche successivamente il personale della abbia prospettato un incremento degli CP_1 incassi a seguito delle prescrizioni provenienti dai medici da loro informati sulle qualità delle cure termali delle Terme Luigiane, che l'unica ragione che spinse a sottoscrivere il contratto con Parte_1 fosse la prospettiva di incremento degli incassi quale conseguenza diretta delle CP_1 prescrizioni dei medici informati da e che a fronte di circa 1300 visite ai medici, di cui CP_1
11 ha richiesto il pagamento, non vi sia stato alcun aumento delle prescrizioni di cure CP_1 termali dirette alle Terme Luigiane tra il 2018 ed il biennio 2019 – 2020, non consentono di ravvisare un inadempimento colpevole dell'opposta, la quale si è limitata a prospettare un incremento degli incassi a seguito delle prescrizioni provenienti dai medici da loro informati sulle qualità delle cure termali delle Terme Luigiane. Il mancato aumento delle prescrizioni di cure termali e la mancata concretizzazione della prospettiva di incremento degli incassi, in cui confidava l'opponente, non rendono l'opposta inadempiente rispetto all'obbligo di buona fede nelle trattative né all'esecuzione dell'obbligazione, di mezzi e non di risultato, assunta e concretamente svolta.
Quest'ultima è corroborata anche dalle deposizioni dei testi e Persona_1 Testimone_1
In particolare, il primo ha confermato, tra l'altro, che: l'attività che doveva svolgere CP_1 era esclusivamente una campagna di informazione scientifica presso medici di base e medici specialisti;
la avvalendosi delle prestazioni di informatori scientifici, faceva visita CP_1 presso i medici di base e/o medici specialisti svolgendo campagna di informazione scientifica per conto della , divulgando notizie riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di Pt_1 assegnazione delle cure da parte del SSN;
tale attività informativa che si effettuava presso i medici veniva supportata dalla diffusione di materiale propagandistico relativo alle acque termali e a tutte le prestazioni sanitarie della struttura;
la campagna informativa da parte della veniva CP_1 svolta anche in occasione di vari congressi medici;
frequentemente veniva inviata a mezzo mail alla
S.a.te.ca. il prospetto delle visite effettuate presso i vari studi medici, precisando che ogni settimana il teste faceva il report delle visite che inviava periodicamente alla S.a.te.ca.
Il teste dott. riferito di essere a conoscenza dei fatti in quanto svolge l'attività di Testimone_1 medico presso l'ospedale Annunziata di Cosenza e di ricevere regolarmente gli informatori scientifici, tra i quali anche quelli di ha confermato che la avvalendosi delle CP_1 CP_1 prestazioni di informatori scientifici, faceva visita presso i medici di base e/o medici specialisti svolgendo campagna di informazione scientifica per conto della , divulgando notizie Parte_1 riguardanti le peculiarità delle acque termali e le modalità di assegnazione delle cure da parte del
SSN, precisando che effettivamente la ha effettuato e svolto la campagna di CP_1 divulgazione scientifica in favore della le Terme Luigiane presso il suo reparto Parte_5 dell'Annunziata di Cosenza. Il predetto teste ha confermato, inoltre, che: tale attività informativa che si effettuava presso gli studi medici veniva supportata dalla diffusione di materiale propagandistico relativo alle acque termali e a tutte le prestazioni sanitarie della struttura;
la campagna informativa da parte della veniva svolta anche in occasione di vari congressi medici, precisando di CP_1 averla trovata spesso ad eventi e convegni medici a cui ha partecipato.
12 Non può sottacersi, infine, che la teste abbia riferito di aver dovuto riscontrare Persona_2 personalmente “i rapportini che la inviava tramite e-mail” e che, in base all'art. 4 CP_1 comma 1 del d. lgs. n. 231/2002, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'opposizione; si conferma e si dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza di parte opponente.
Va infine rilevato che l'istanza, contenuta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate dall'opposta, di distrazione in favore dei procuratori antistatari non risulta corredata dall'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta.
“Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93
c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo” (Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 21281 del 29/08/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 386/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 11.1.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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