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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 665/2019, posta in deliberazione il giorno 31 ottobre 2024 e vertente
TRA
Avv. Cesare Gallinelli
(Avv. Emiliano Berti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Antonio Belliazzi)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 3 gennaio 2019 nel giudizio r.g. 7105/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 3 gennaio 2019 nel giudizio rg 7105/2017 il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, ha respinto la domanda proposta dall'Avv.
Cesare Gallinelli, che aveva chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1
della somma di €. 17.524,48 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta in favore della resistente e dei suoi danti causa ( e , Persona_1 Persona_2
e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
L'Avv. Cesare Gallinelli ha proposto appello avverso la citata ordinanza e ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, a riforma dell'ordinanza del 18.12.2018 del Tribunale di Latina e previa concessione di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza stessa ritenere e dichiarare che
[...]
deve all'Avv. Cesare Gallinelli la somma di €. 17.524,48 a titolo di CP_1
compensi per l'attività da questi svolta in favore della stessa e dei danti causa Per_1
e e conseguentemente condannare la convenuta al
[...] Persona_2
pagamento della suddetta somma o in quella diversa che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 31 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Con l'ordinanza gravata - emessa in composizione collegiale - il Tribunale di Latina ha respinto il ricorso proposto dall'Avv. Cesare Gallinelli, che aveva agito nei confronti di per ottenere il pagamento dei compensi relativi all'attività svolta Controparte_1 in suo favore (oltre che dei suoi danti causa) nel procedimento n. 318/09 r.g. celebrato innanzi al Tribunale di Velletri e avente ad oggetto l'impugnazione del testamento di
Persona_3
Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente, ha respinto la domanda sul presupposto che il credito si era estinto per intervenuta prescrizione.
L'appello è inammissibile in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 d.lgs.
n.150/2011 (nella versione da applicare ratione temporis) a norma del quale
“l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Sotto il profilo processuale, il presente giudizio si inquadra precisamente nell'ambito della citata previsione ed è stato trattato nel pieno rispetto del relativo perimetro applicativo, tanto che con provvedimento in data 26 luglio 2018 il Presidente della
Sezione ha dato atto che “la domanda avente ad oggetto la liquidazione di onorari in favore dell'avvocato in materia civile” è ”soggetta alla disciplina di cui all'art. 14
D.L.vo 150/2011” e ha rinviato la causa per la decisione innanzi al Tribunale in composizione collegiale.
Dal rito seguito discendono importanti conseguenze in ordine al regime dell'impugnazione, atteso che “l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello” (Cass. 186/2020).
L'inevitabile sanzione dell'inammissibilità dell'appello proposto in questa sede non può, del resto, essere sanata dalla mancata contestazione del vizio ad opera della parte appellata, afferendo a un difetto non emendabile e suscettibile di rilievo d'ufficio; né occorre sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., atteso che l'osservanza di una previsione di legge costituisce un parametro di ammissibilità della domanda cui la parte deve prestare attenzione (Cass. 32527/22).
L'appello deve essere dichiarato, quindi, inammissibile. Le spese, che si liquidano come da dispositivo nella misura minima tabellare e con esclusione della fase trattazione/istruttoria (la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto), seguono la soccombenza dell'appellante, posto che in concreto le questioni di rito non hanno dato luogo ad alcuna questione interpretativa tale da giustificarne la compensazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
Roma, così deciso all'udienza del 6 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 665/2019, posta in deliberazione il giorno 31 ottobre 2024 e vertente
TRA
Avv. Cesare Gallinelli
(Avv. Emiliano Berti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Antonio Belliazzi)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 3 gennaio 2019 nel giudizio r.g. 7105/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 3 gennaio 2019 nel giudizio rg 7105/2017 il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, ha respinto la domanda proposta dall'Avv.
Cesare Gallinelli, che aveva chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1
della somma di €. 17.524,48 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta in favore della resistente e dei suoi danti causa ( e , Persona_1 Persona_2
e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
L'Avv. Cesare Gallinelli ha proposto appello avverso la citata ordinanza e ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, a riforma dell'ordinanza del 18.12.2018 del Tribunale di Latina e previa concessione di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza stessa ritenere e dichiarare che
[...]
deve all'Avv. Cesare Gallinelli la somma di €. 17.524,48 a titolo di CP_1
compensi per l'attività da questi svolta in favore della stessa e dei danti causa Per_1
e e conseguentemente condannare la convenuta al
[...] Persona_2
pagamento della suddetta somma o in quella diversa che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 31 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnato provvedimento e agli scritti difensivi delle parti.
Con l'ordinanza gravata - emessa in composizione collegiale - il Tribunale di Latina ha respinto il ricorso proposto dall'Avv. Cesare Gallinelli, che aveva agito nei confronti di per ottenere il pagamento dei compensi relativi all'attività svolta Controparte_1 in suo favore (oltre che dei suoi danti causa) nel procedimento n. 318/09 r.g. celebrato innanzi al Tribunale di Velletri e avente ad oggetto l'impugnazione del testamento di
Persona_3
Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente, ha respinto la domanda sul presupposto che il credito si era estinto per intervenuta prescrizione.
L'appello è inammissibile in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 d.lgs.
n.150/2011 (nella versione da applicare ratione temporis) a norma del quale
“l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Sotto il profilo processuale, il presente giudizio si inquadra precisamente nell'ambito della citata previsione ed è stato trattato nel pieno rispetto del relativo perimetro applicativo, tanto che con provvedimento in data 26 luglio 2018 il Presidente della
Sezione ha dato atto che “la domanda avente ad oggetto la liquidazione di onorari in favore dell'avvocato in materia civile” è ”soggetta alla disciplina di cui all'art. 14
D.L.vo 150/2011” e ha rinviato la causa per la decisione innanzi al Tribunale in composizione collegiale.
Dal rito seguito discendono importanti conseguenze in ordine al regime dell'impugnazione, atteso che “l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello” (Cass. 186/2020).
L'inevitabile sanzione dell'inammissibilità dell'appello proposto in questa sede non può, del resto, essere sanata dalla mancata contestazione del vizio ad opera della parte appellata, afferendo a un difetto non emendabile e suscettibile di rilievo d'ufficio; né occorre sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., atteso che l'osservanza di una previsione di legge costituisce un parametro di ammissibilità della domanda cui la parte deve prestare attenzione (Cass. 32527/22).
L'appello deve essere dichiarato, quindi, inammissibile. Le spese, che si liquidano come da dispositivo nella misura minima tabellare e con esclusione della fase trattazione/istruttoria (la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto), seguono la soccombenza dell'appellante, posto che in concreto le questioni di rito non hanno dato luogo ad alcuna questione interpretativa tale da giustificarne la compensazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
Roma, così deciso all'udienza del 6 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino