Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 2
Il ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte dei Conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione e pertanto il controllo della Corte di Cassazione è circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale, con la conseguenza che l'eccezione di illegittimità costituzionale di norme poste a base della decisione del giudice speciale (nella specie, del D.L. n. 359 del 1987 convertito in legge n. 440 del 1987 e del D.L. n. 66 del 1989 convertito in legge n. 144 del 1989), può essere sollevata soltanto nel relativo giudizio, onde contrastarne l'applicabilità, previo scrutinio della Corte Costituzionale, mentre è inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione, il cui sindacato è limitato ai motivi attinenti alla giurisdizione.
L'art. 58 legge n. 142 del 1990, disponente per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha avuto l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali, con la conseguenza che viene meno, anche rispetto agli amministratori di enti locali, la necessità di distinguere tra responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ai sensi dell'art. 260 R. D. n. 383 del 1934) e generica responsabilità amministrativa (riservata alla giurisdizione ordinaria dagli artt. 261 e 265 R. D. citato, oggi abrogati in forza dell'art. 64 legge n. 142 del 1990).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN MA, RI NT, LL NT, RO ME, SC LO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato NICOLA VERNOLA, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25, rappresentato e difeso da SE STESSO;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione n. 2/96 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 20/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Nicola VERNOLA, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, con sentenza 25 ottobre 1995-20 febbraio 1996, in parziale riforma della sentenza 6 febbraio -5 aprile 1994 della sezione giurisdizionale della Calabria, ha condannato in solido TO RI, MA NO, GL OL, NI ME ed TO TO, nella rispettiva qualità di sindaco ed assessori del Comune di Bianco, al pagamento della somma di L. 40.000.000 a favore del bilancio dell'ente, a titolo di danno arrecato alle finanze del comune per il mancato adeguamento delle tariffe di alcuni servizi pubblici, per gli anni 1988, 1989 e 1990, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 1987 n.359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 440, e del decreto- legge 2 marzo 1989 a 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989 n.144.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i suindicati amministratori del Comune di Bianco sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
Resiste, con controricorso, il Procuratore generale della Corte dei conti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Sostengono che, trattandosi di pretesi fatti dannosi verificatisi negli anni 1988, 1989 e 1990, anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142, era all'epoca applicabile l'art. 261 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (T.U.C.P.), che attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave dagli amministratori di comuni all'ente o a terzi, laddove nel caso in esame la colpa grave non è stata ne' affermata ne' provata.
Soggiungono che, d'altra parte, nel caso di specie non era neppure applicabile l'art. 254 dello stesso T.U.C.P., non trattandosi di mancata applicazione o riscossione dei tributi o di mancata riscossione di entrate regolarmente deliberate, ma di corrispettivi per tariffe.
1.1. Il motivo non è fondato.
Il giudizio di cui trattasi è stato infatti instaurato con citazione del 12 ottobre 1993, e quindi nel vigore della legge n. 142 del 1990, che ha esteso agli amministratori ed al personale degli enti locali le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, così assoggettandoli, in materia di responsabilità amministrativa, alla giurisdizione della Corte dei conti, come configurata dall'art. 52 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214. Ed infatti, per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, l'ari 58 della legge n. 142 del 1990 (di immediata applicazione anche ai giudizi in corso, quale ius superveniens in materia di competenza giurisdizionale), avendo stabilito che per gli amministratori degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha avuto l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale (art. 52 del.r.d. n. 1214 del 1934;
artt. 82, 83 del r.d. n. 2440 del 1923) che riservano alla giurisdizione della Corte dei conti tutte indistintamente le controversie in terna di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali, con il conseguente venir meno, rispetto al suddetti amministratori, della possibilità di distinguere tra responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ex art. 260 del r.d. n. 383 del 1934) e generica responsabilità amministrativa (devoluta alla giurisdizione ordinaria ex artt. 261 e 265 dello stesso r.d. n. 383 del 1934, oggi abrogati in forza dell'art. 64 della legge n. 142 del 1990) (sent.n. 11033/90;n. 11366/90;n. 8589/91;n. 5122/94;n. 11719/98 .
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti sollevano eccezione di illegittimità costituzionale delle norme poste a base del giudizio dinanzi alla Corte dei conti (e cioè del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito dalla legge n. 440 del 1987, e del decreto-legge n.66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. 2. 1. Il motivo è inammissibile.
La censura non attiene, con tutta evidenza, alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì alle modalità di esercizio delle attribuzioni della Corte dei conti, asseritamente viziate dall'applicazione di norme sostanziali sospette di illegittimità costituzionale.
La proposta eccezione di illegittimità costituzionale riguarda le norme poste dalla Corte dei conti a fondamento della decisione impugnata, ed avrebbe dovuto pertanto essere sollevata nel corso del relativo giudizio, onde contestarne l'applicabilità previo scrutinio della Corte costituzionale, laddove è irrilevante in questa sede, nella quale il sindacato della Corte di cassazione è ristretto ai motivi attinenti alla giurisdizione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, infatti, poiché il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, comma 3, Cost.), il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione, e non si estende perciò ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale concernente il modo di esercizio della giurisdizione speciale (sent. n. 408/73; n. 2859/73;
n. 3795/80; n. 5771/81; n.3319/84; n. 11366/90).
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti prospettano il difetto sopravvenuto di giurisdizione della Corte di conti in riferimento all'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639. Sostengono che la suindicata disposizione, secondo la quale "L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi", esclude la giurisdizione della Corte dei conti, ed ha efficacia retroattiva, in quanto norma di natura interpretativa.
3. 1. Il motivo è inammissibile.
La richiamata disposizione non ha natura di norma sulla giurisdizione, bensì di norma sostanziale volta ad escludere la responsabilità amministrativa, mediante preclusione dell'azione relativa, con riferimento alla specifica condotta ivi considerata, che viene espressamente esclusa dal novero dei casi fonte di danno erariale.
Si tratta, in altri termini, non già di norma limitativa della giurisdizione contabile della Corte dei conti, bensì di norma delimitativa dell'arca della responsabilità contabile, volta ad espungere dal fatti potenzialmente costitutivi di responsabilità la determinazione discrezionale degli amministratori degli enti locali in materia di copertura dei costi dei servizi.
Al riguardo va rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 327 del 1998, ha avuto modo di precisare (nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, 25, comma 1, 81, comma 4, 97, comma 1, 103, comma 2, 113, commi 1 e 2, e 128 Cost.) che la norma in esame si inserisce in un orientamento legislativo volto a salvaguardare maggiormente la sfera dell'autonomia gestionale degli enti locali, ed a rendere nel contempo recessivo il criterio dei vincoli di rigida copertura dei costi dei servizi, e che, in tale quadro, legittimamente il legislatore ha ritenuto di stabilire che il mancato rispetto di parametri legislativamente predeterminati, in tema di copertura del costo dei servizi, non costituisce in sè fonte di responsabilità, riconducendo, in tal modo, le determinazioni che incidono sul grado di copertura all'area della discrezionalità; e ciò avuto riguardo anche ai nuovi principi introdotti in materia di responsabilità dallo stesso art. 3, comma 1, che espressamente contempla, con riferimento ai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali-. La non riferibilità della norma di cui trattasi alla delimitazione della giurisdizione della Corte dei conti, bensì alla delimitazione dell'area della responsabilità amministrativa, determina l'inammissibilità del motivo, in ragione della sua non attinenza alla giurisdizione (sent. n. 408/73; n. 2859/73; n. 3795/80;
n. 5771/81; n.3319/84; n. 11366/90).
Resta assorbita, in quanto concernente una norma sostanziale sulla configurabilità della responsabilità contabile, la cui applicazione è riservata alla Corte dei conti, la questione della natura ed efficacia della norma medesima.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.
5. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione, poiché il Procuratore generale della Corte dei conti, contraddittore dei ricorrenti soccombenti, è parte soltanto in senso formale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999