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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico;
all'esito della camera di consiglio del 14.1.2025; assenti i procuratori allontanatisi dall'aula; visto l'art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 50224/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 14.1.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Ciotola Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Eleonora Ribis CP_1
APPELLATO
NONCHE' con il patrocinio dell'avv. Rita Di Meo CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 17254/2023 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr verbale udienza 14.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sullo svolgimento del processo
1.1 Con ricorso, inoltrato a mezzo posta e pervenuto presso gli uffici del Giudice di Pace di in CP_2
data 23.12.2021, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720190074081984000 CP_1 notificata il 19.11.2021, eccependo l'omessa notifica del verbale prodromico di contravvenzione al
C.d.S., oltre che vizi formali dell'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
1 1.2 Si è costituita l eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inammissibilità della domanda, per intervenuta decadenza, essendo stato il ricorso tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 7 D. Lgs. 150/2011, nonché l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
1.3 Si è costituita altresì evidenziando la regolare notifica del vav. CP_2
1.4 Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 17254/2023, ha accolto l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
1.5 L ha appellato la sentenza per i seguenti motivi: CP_4
a) nullità della sentenza, per difetto della motivazione da considerarsi meramente apparente;
b) erroneità della sentenza, a fronte dell'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente proposta;
c) erroneità della sentenza in ordine alla dichiarata fondatezza del ricorso.
Ha quindi chiesto di dichiarare nulla la sentenza, e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile o comunque infondata l'opposizione proposta dal sig. CP_1
1.6 Il Sig. ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, chiedendone CP_1
comunque la reiezione nel merito, e sostenendo la fondatezza dell'opposizione, siccome proposta in primo grado.
1.7 ha aderito all'appello proposto dall' . CP_2 CP_4
1.8 Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata rinviata alla presente udienza per discussione.
2 Sull'ammissibilità dell'appello
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal sig. CP_1
Ed, infatti, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a verbale di accertamento per infrazione del codice della strada è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 7, comma 10, del d.lgs. n.
150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sotto tale profilo, è pertanto priva di prego.
Inoltre, quanto alle ulteriori domande (non inquadrabili nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n.
150/2011), ai sensi dell'art. 339 cpc, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, cpc, sono comunque appellabili per violazione delle norme sul procedimento, violazione sulla quale si base il primo motivo di appello, nel quale si argomenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
3 Sul primo motivo di appello
2 Il primo motivo di appello, con il quale la parte deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione, deve ritenersi fondato.
Al riguardo, così reca la motivazione del giudice di primo grado: “In primo luogo si osserva che gli atti resi e le copie relative sono stati notificati alle parti come si evince dalla documentazione depositata. In secondo luogo, si osserva che l'opposizione, in presenza di chiare deduzioni ed eccezioni di parte istante, può essere accolta nei termini che seguono attesa la normativa vigente sia di merito che di legittimità. Infatti resa la lettura di tutti i documenti e di tutti gli atti relativi e la natura della violazione- codice della strada - ed attesa la considerazione che non possono derogarsi gli elementi di legge che obbliga la parte resistente al rispetto della normativa occorre provvedere.
Inoltre, la tesi dell'ente impositore non è qui suffragata da elementi certi;
la documentazione depositata concorre invece alla decisione finale ed induce la causa nella direzione richiesta da parte ricorrente-opponente che ha provato ciò da lei dedotto. Ciò detto si può disattendere la richiesta dell'ente poiché non vi sono tutti i requisiti dettati dalla legge per consentire una diversa decisione.
Ciò posto si deve accogliere il ricorso poiché fondato (e comunque provato)”.
Tanto premesso, richiamati i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità - la quale sottolinea che la sentenza è nulla, in quanto affetta da error in procedendo, quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, e l'iter logico seguito dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/09/2022, n.26618: “La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” e Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, n.28274:
“La motivazione apparente, cioè quella materialmente esistente ma sostanzialmente incapace di descrivere l'iter logico seguito dal giudice, così come la motivazione perplessa e incomprensibile vulnerano il principio costituzionale della motivazione e pertanto, da errores in procedendo, comportano la nullità della sentenza”) - deve riconoscersi che la citata motivazione, nella quale nemmeno sono richiamati i motivi di opposizione, ed in cui le argomentazioni dell'organo giudicante sono obiettivamente non idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sia affetta da nullità.
E tuttavia l'omessa motivazione configura un vizio della sentenza che non determina la retrocessione del processo, sicché il giudice d'appello, pur rilevato detto vizio, non potrà rimettere il procedimento al primo giudice ma dovrà decidere la causa nel merito, posto che le ipotesi di remissione sono
3 tassativamente previste dall'art. 354 cpc, e tra queste non rientra il vizio della sentenza per omessa motivazione.
4. Sull'opposizione proposta in primo grado
Venendo, quindi, al merito, il sig. ricevuta la notifica della cartella di pagamento n. CP_1
09720190074081984000, ha proposto opposizione, deducendo l'omessa notifica del vav
13150065736 del 21.1.2015 (con conseguente estinzione del potere sanzionatorio ex articolo 201 del codice della strada), la prescrizione quinquennale del credito, oltre che vizi formali dell'atto impugnato.
4.1 Quanto alla prima doglianza, essa deve inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n.
150/2011, sub specie di opposizione “recuperatoria”.
Atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 19.11.2021 (cfr. doc. 4 all al fascicolo
), il termine di decadenza di 30 gg (art. 7, comma 3, del D. Lgs 150/2011), scadeva in data CP_4
20.12.2021 (stante la proroga al giorno successivo non festivo, cadendo il 19.12.2021 nella giornata di domenica).
Ciò posto, il ricorso è stato inoltrato a mezzo posta. Sebbene l'atto sia pervenuto presso gli uffici del
Giudice di Pace di in data 23.12.2021, il medesimo è stato tempestivamente inviato in data CP_2
20.12.2021 (cfr. busta contenente il ricorso, inviato a mezzo di raccomandata, ove si legge la data di spedizione, 20.12.2021).
La domanda, tuttavia, seppur ammissibile, è priva di fondamento, risultando che il verbale di contravvenzione sia stato notificato a mezzo servizio postale, con invio di raccomandata a/r, ritirata presso l'Ufficio Postale in data 10.03.2015, entro il termine di 90 gg dall'infrazione.
4.2 Venendo alla seconda questione, inquadrabile nel disposto di cui all'art 615 cpc, con la quale si deduce la prescrizione quinquennale, ex art. 28 L. n. 689/81, dove rilevarsi che dies a quo è quello della notifica del vav, in data 10.3.2015.
Il termine, quindi, scadeva in data 10.3.2020.
Deve tuttavia darsi conto della sospensione dei termini di prescrizione in ragione della normativa emergenziale emanata per far fronte dalla pandemia da COVID 19.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
a) ai sensi dell'art. 67 del DL n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
per il medesimo periodo (83 giorni), atteso il richiamo all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015, è stata disposta la sospensione, anche in favore dell'ente impositore, dei termini di prescrizione e decadenza;
4 b) ai sensi del successivo art. 68, è stata stabilita, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
c) l'art. 68 rinvia inoltre all' art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, il quale così dispone:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo Controparte_5 di sospensione di cui al comma 1”.
Tanto premesso – e pure ove si volesse fare applicazione dell'art. 68 citato, che tuttavia prevede la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, mentre, nel caso di specie, tale termine era già scaduto prima - deve precisarsi che:
a) visto che, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, l' “non procede Controparte_5 alla notifica delle cartelle di pagamento” (cfr. art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2015), il decorso della prescrizione rimane sospeso fino al 31.8.2021 (e ciò, in applicazione delle regole generali che postulano che la prescrizione decorra sempre che il diritto possa essere fatto valere, oltre che dell'esplicita previsione di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2015);
b) l'odierna appellante, nonché l'ente impositore, invocano tuttavia l'applicazione del comma 2 del citato art. 12, con la conseguenza che il termine di prescrizione dovrebbe intendersi prorogato fino al
5 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (e quindi fino al
31.12.2023);
c) con tale interpretazione non può concordarsi, visto che il citato secondo comma si riferisce alle ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione degli “adempimenti e dei versamenti tributari” (mentre, nel caso di specie, viene in rilevo il credito derivante da sanziona amministrava); considerato poi, che una siffatta interpretazione appare difficilmente correlabile con il comma 4 bis del medesimo art. 68
(norma che, per il soli carichi “affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, dispone una proroga di ventiquattro mesi quanto ai termini di prescrizione), ed evidenziato che il precedente art. 67, più chiaramente, nel rinviare all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, richiama i soli commi 1 e 3.
Ciò posto, il termine di prescrizione deve ritenersi, al più, nuovamente cominciato a decorrere in data
1.9.2021, sicché il medesimo, alla data di notifica della cartella (19.11.2021), era già ampiamente spirato.
Il motivo di opposizione, ex art. 615 cpc, è quindi fondato, dovendosi dichiarare l'estinzione del credito portato nella cartella per intervenuta prescrizione.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5 Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese dei due gradi vengono interamente compensate tra le parti, essendo stata la sentenza basata su una normativa di nuova applicazione, di non facile interpretazione, ed in relazione alla quale mancano precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 17254/2023 del Giudice di Pace di per i motivi indicati in motivazione;
CP_2
- decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da dichiarando inefficace la CP_1
cartella di pagamento n. 09720190074081984000 per intervenuta prescrizione del credito;
- compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Roma, 14.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico;
all'esito della camera di consiglio del 14.1.2025; assenti i procuratori allontanatisi dall'aula; visto l'art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 50224/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 14.1.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Ciotola Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Eleonora Ribis CP_1
APPELLATO
NONCHE' con il patrocinio dell'avv. Rita Di Meo CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 17254/2023 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr verbale udienza 14.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sullo svolgimento del processo
1.1 Con ricorso, inoltrato a mezzo posta e pervenuto presso gli uffici del Giudice di Pace di in CP_2
data 23.12.2021, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720190074081984000 CP_1 notificata il 19.11.2021, eccependo l'omessa notifica del verbale prodromico di contravvenzione al
C.d.S., oltre che vizi formali dell'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
1 1.2 Si è costituita l eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inammissibilità della domanda, per intervenuta decadenza, essendo stato il ricorso tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 7 D. Lgs. 150/2011, nonché l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
1.3 Si è costituita altresì evidenziando la regolare notifica del vav. CP_2
1.4 Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 17254/2023, ha accolto l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
1.5 L ha appellato la sentenza per i seguenti motivi: CP_4
a) nullità della sentenza, per difetto della motivazione da considerarsi meramente apparente;
b) erroneità della sentenza, a fronte dell'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente proposta;
c) erroneità della sentenza in ordine alla dichiarata fondatezza del ricorso.
Ha quindi chiesto di dichiarare nulla la sentenza, e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile o comunque infondata l'opposizione proposta dal sig. CP_1
1.6 Il Sig. ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, chiedendone CP_1
comunque la reiezione nel merito, e sostenendo la fondatezza dell'opposizione, siccome proposta in primo grado.
1.7 ha aderito all'appello proposto dall' . CP_2 CP_4
1.8 Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata rinviata alla presente udienza per discussione.
2 Sull'ammissibilità dell'appello
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal sig. CP_1
Ed, infatti, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a verbale di accertamento per infrazione del codice della strada è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 7, comma 10, del d.lgs. n.
150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sotto tale profilo, è pertanto priva di prego.
Inoltre, quanto alle ulteriori domande (non inquadrabili nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n.
150/2011), ai sensi dell'art. 339 cpc, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, cpc, sono comunque appellabili per violazione delle norme sul procedimento, violazione sulla quale si base il primo motivo di appello, nel quale si argomenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
3 Sul primo motivo di appello
2 Il primo motivo di appello, con il quale la parte deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione, deve ritenersi fondato.
Al riguardo, così reca la motivazione del giudice di primo grado: “In primo luogo si osserva che gli atti resi e le copie relative sono stati notificati alle parti come si evince dalla documentazione depositata. In secondo luogo, si osserva che l'opposizione, in presenza di chiare deduzioni ed eccezioni di parte istante, può essere accolta nei termini che seguono attesa la normativa vigente sia di merito che di legittimità. Infatti resa la lettura di tutti i documenti e di tutti gli atti relativi e la natura della violazione- codice della strada - ed attesa la considerazione che non possono derogarsi gli elementi di legge che obbliga la parte resistente al rispetto della normativa occorre provvedere.
Inoltre, la tesi dell'ente impositore non è qui suffragata da elementi certi;
la documentazione depositata concorre invece alla decisione finale ed induce la causa nella direzione richiesta da parte ricorrente-opponente che ha provato ciò da lei dedotto. Ciò detto si può disattendere la richiesta dell'ente poiché non vi sono tutti i requisiti dettati dalla legge per consentire una diversa decisione.
Ciò posto si deve accogliere il ricorso poiché fondato (e comunque provato)”.
Tanto premesso, richiamati i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità - la quale sottolinea che la sentenza è nulla, in quanto affetta da error in procedendo, quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, e l'iter logico seguito dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/09/2022, n.26618: “La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” e Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, n.28274:
“La motivazione apparente, cioè quella materialmente esistente ma sostanzialmente incapace di descrivere l'iter logico seguito dal giudice, così come la motivazione perplessa e incomprensibile vulnerano il principio costituzionale della motivazione e pertanto, da errores in procedendo, comportano la nullità della sentenza”) - deve riconoscersi che la citata motivazione, nella quale nemmeno sono richiamati i motivi di opposizione, ed in cui le argomentazioni dell'organo giudicante sono obiettivamente non idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sia affetta da nullità.
E tuttavia l'omessa motivazione configura un vizio della sentenza che non determina la retrocessione del processo, sicché il giudice d'appello, pur rilevato detto vizio, non potrà rimettere il procedimento al primo giudice ma dovrà decidere la causa nel merito, posto che le ipotesi di remissione sono
3 tassativamente previste dall'art. 354 cpc, e tra queste non rientra il vizio della sentenza per omessa motivazione.
4. Sull'opposizione proposta in primo grado
Venendo, quindi, al merito, il sig. ricevuta la notifica della cartella di pagamento n. CP_1
09720190074081984000, ha proposto opposizione, deducendo l'omessa notifica del vav
13150065736 del 21.1.2015 (con conseguente estinzione del potere sanzionatorio ex articolo 201 del codice della strada), la prescrizione quinquennale del credito, oltre che vizi formali dell'atto impugnato.
4.1 Quanto alla prima doglianza, essa deve inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n.
150/2011, sub specie di opposizione “recuperatoria”.
Atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 19.11.2021 (cfr. doc. 4 all al fascicolo
), il termine di decadenza di 30 gg (art. 7, comma 3, del D. Lgs 150/2011), scadeva in data CP_4
20.12.2021 (stante la proroga al giorno successivo non festivo, cadendo il 19.12.2021 nella giornata di domenica).
Ciò posto, il ricorso è stato inoltrato a mezzo posta. Sebbene l'atto sia pervenuto presso gli uffici del
Giudice di Pace di in data 23.12.2021, il medesimo è stato tempestivamente inviato in data CP_2
20.12.2021 (cfr. busta contenente il ricorso, inviato a mezzo di raccomandata, ove si legge la data di spedizione, 20.12.2021).
La domanda, tuttavia, seppur ammissibile, è priva di fondamento, risultando che il verbale di contravvenzione sia stato notificato a mezzo servizio postale, con invio di raccomandata a/r, ritirata presso l'Ufficio Postale in data 10.03.2015, entro il termine di 90 gg dall'infrazione.
4.2 Venendo alla seconda questione, inquadrabile nel disposto di cui all'art 615 cpc, con la quale si deduce la prescrizione quinquennale, ex art. 28 L. n. 689/81, dove rilevarsi che dies a quo è quello della notifica del vav, in data 10.3.2015.
Il termine, quindi, scadeva in data 10.3.2020.
Deve tuttavia darsi conto della sospensione dei termini di prescrizione in ragione della normativa emergenziale emanata per far fronte dalla pandemia da COVID 19.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
a) ai sensi dell'art. 67 del DL n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), sono stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
per il medesimo periodo (83 giorni), atteso il richiamo all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015, è stata disposta la sospensione, anche in favore dell'ente impositore, dei termini di prescrizione e decadenza;
4 b) ai sensi del successivo art. 68, è stata stabilita, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
c) l'art. 68 rinvia inoltre all' art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, il quale così dispone:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo Controparte_5 di sospensione di cui al comma 1”.
Tanto premesso – e pure ove si volesse fare applicazione dell'art. 68 citato, che tuttavia prevede la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, mentre, nel caso di specie, tale termine era già scaduto prima - deve precisarsi che:
a) visto che, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, l' “non procede Controparte_5 alla notifica delle cartelle di pagamento” (cfr. art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2015), il decorso della prescrizione rimane sospeso fino al 31.8.2021 (e ciò, in applicazione delle regole generali che postulano che la prescrizione decorra sempre che il diritto possa essere fatto valere, oltre che dell'esplicita previsione di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2015);
b) l'odierna appellante, nonché l'ente impositore, invocano tuttavia l'applicazione del comma 2 del citato art. 12, con la conseguenza che il termine di prescrizione dovrebbe intendersi prorogato fino al
5 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (e quindi fino al
31.12.2023);
c) con tale interpretazione non può concordarsi, visto che il citato secondo comma si riferisce alle ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione degli “adempimenti e dei versamenti tributari” (mentre, nel caso di specie, viene in rilevo il credito derivante da sanziona amministrava); considerato poi, che una siffatta interpretazione appare difficilmente correlabile con il comma 4 bis del medesimo art. 68
(norma che, per il soli carichi “affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, dispone una proroga di ventiquattro mesi quanto ai termini di prescrizione), ed evidenziato che il precedente art. 67, più chiaramente, nel rinviare all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, richiama i soli commi 1 e 3.
Ciò posto, il termine di prescrizione deve ritenersi, al più, nuovamente cominciato a decorrere in data
1.9.2021, sicché il medesimo, alla data di notifica della cartella (19.11.2021), era già ampiamente spirato.
Il motivo di opposizione, ex art. 615 cpc, è quindi fondato, dovendosi dichiarare l'estinzione del credito portato nella cartella per intervenuta prescrizione.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5 Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese dei due gradi vengono interamente compensate tra le parti, essendo stata la sentenza basata su una normativa di nuova applicazione, di non facile interpretazione, ed in relazione alla quale mancano precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 17254/2023 del Giudice di Pace di per i motivi indicati in motivazione;
CP_2
- decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da dichiarando inefficace la CP_1
cartella di pagamento n. 09720190074081984000 per intervenuta prescrizione del credito;
- compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Roma, 14.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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