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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/09/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 219 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOLCETTA ANDREA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARIO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2183/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
28/12/2022 e notificata in data 2/01/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito.
In integrale riforma della sentenza n. 2183/2022, emessa in data 26.12.2022 dal Tribunale di
Treviso – Sezione Prima Civile – Giudice dott.ssa Daniela Ronzani – pubblicata in data 28.12.2023, previo ogni accertamento e declaratoria necessari, rigettarsi le eccezioni e domande tutte dispiegate da in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, CP_1 per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e condannarsi comunque
l'opponente a corrispondere a la somma euro 124.492,46, ovvero quella CP_1 Parte_1 diversa, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, a titolo di corrispettivo per le forniture e le prestazioni analiticamente indicate nelle fatture n. 495 del 04.12.2017, n. 206 del 30.04.2018, n.
207 del 30.04.2018, n. 496 del 31.10.2018 e n. 517 del 31.10.2018, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi calcolati secondo le seguenti modalità:
- interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, calcolati sulla somma ingiunta di euro 53.122,46, con decorrenza dal 30.06.2018 per l'importo di € 41.480,00 (seconda scadenza fattura n. 206/2018), dal 30.06.2018 per l'importo di € 9.150,00 (seconda scadenza fattura n. 207/2018), dal 10.01.2019 per l'importo di € 1.159,00 (scadenza fattura n. 496/2018), dal
10.01.2019 per l'importo di € 1.333,46 (scadenza fattura n. 517/2018) fino alla data di pagamento di data 19.11.2019 a seguito della dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, calcolati sulla somma di euro 124.492,46 dal 18.01.2023 (data di restituzione del predetto importo da parte di a in Parte_1 CP_1 esecuzione della sentenza n. 2183/2022, emessa in data 26.12.2022) sino al saldo;
oltre all'imposta di registro del decreto ingiuntivo liquidata in euro 574,00.
In via subordinata di merito Condannarsi in ogni caso per le causali tutte di cui all'atto d'appello, alla CP_1 restituzione integrale a della somma di euro 161.590,29 (somma corrisposta da Parte_1
in data 18.01.2023 in esecuzione della sentenza n. 2183/2022, emessa in data Parte_1
26.12.2022), ovvero quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, per le forniture e le prestazioni analiticamente indicate nelle fatture n. 495 del 04.12.2017, n. 206 del 30.04.2018, n. 207 del 30.04.2018, n. 496 del 31.10.2018 e n. 517 del 31.10.2018 e le altre causali indicate in atto di appello, oltre agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, calcolati sulla
2 somma di euro 124.492,46 dal 18.01.2023 sino al saldo. Confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
Con vittoria integrale di spese diritti e onorari, sia giudizio di primo grado, sia del presente giudizio d'appello e con refusione integrale delle spese di consulenza tecnica d'ufficio sia di primo grado sia in grado d'appello, comprensive delle spese per consulenza tecnica di parte siccome documentate.
In via istruttoria. Si insiste per il rinnovo integrale della consulenza tecnica d'ufficio per tutte le ragioni illustrate nella nota di trattazione scritta di data 30.09.2024 presentata in grado d'appello e che qui si intende interamente trascritta. Ancora in via istruttoria, in ordine alla diversità fra lo stato “attuale” del macchinario oggetto della controversia e il suo stato “contrattuale”, si chiede che il Giudice, ai sensi dell'art. 183, comma 8 c.p.c., voglia concedere termine per formulare istanze istruttorie sulle circostanze relative alle condizioni del macchinario al momento della consegna presso e all'attività CP_1 di assistenza sul macchinario eseguita da presso la sede di trattandosi di Parte_1 CP_1 circostanze mai allegate, né contestate in giudizio dall'opponente ed emerse solo in sede di operazioni peritali d'ufficio.”
Per parte appellata
“- nel merito: sia rigettato l'appello di in quanto infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto, con conseguente conferma dell'appellata sentenza;
- in ogni caso: I) sia dichiarata l'inammissibilità e/o inutilizzabilità:
*) del doc. n. 3 (memoria tecnica a firma dell'ing. prodotto da parte Persona_1 appellante a corredo dell'atto di impugnazione;
*) delle note di udienza del 30 settembre 2024 per la parte in cui si risolvono in una memoria difensiva, né prevista, né autorizzata;
*) della memoria a firma del consulente di parte ing. allegata alle note di udienza del Per_1
30 settembre 2024, trattandosi di documento nuovo e come tale inammissibile;
II) sia rigettata la richiesta di parte appellante di rinnovo integrale della consulenza tecnica d'ufficio formulata nelle note di udienza del 30 settembre 2024 e di ogni eventuale nuova istanza
e/o richiesta istruttoria di parte appellante;
III) contributo unificato, oneri di CTU e di CTP (euro 5.372,73) relativi alla consulenza acquisita in grado di appello, spese ed onorari del grado, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA, integralmente rifusi;
in via istruttoria: si richiamano tutti i documenti prodotti in primo grado;
si depositano i documenti afferenti gli oneri di CTU e di CTP.”
3 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 giugno 2019 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 1301/2019, con cui le era stato
[...]
ingiunto dal Tribunale di Treviso su impulso della società il pagamento della Parte_1
somma di € 53.122,46, oltre a interessi e spese di procedura, a saldo di fatture rimaste impagate.
L'attrice opponente esponeva che , con proposta d'ordine del 28 novembre CP_1 Parte_1
2017, si era offerta di realizzare, ad un prezzo iniziale pari a € 85.000,00 oltre IVA, un innovativo impianto per l'asciugatura di montature per occhiali che doveva riproporre lo schema di funzionamento di un modello (c.d. “muletto”) realizzato da società terza (Bichimica s.r.l.) che aveva in comodato d'uso presso la propria sede e il cui funzionamento era stato testato Parte_1
con successo dalla Rappresentava che già in fase di prova dell'impianto costruito da CP_1
emergevano vizi e difetti del macchinario, in quanto le montature uscivano macchiate, Parte_1
e venivano rilevate altresì alcune difformità rispetto al “muletto” (in particolare, l'assenza di un'unità ad ultrasuoni per l'asciugatura), sicché l'impianto non poteva essere positivamente collaudato. Vista l'impossibilità di utilizzare la macchina nonostante gli interventi tecnici di
, aveva sospeso il pagamento della fornitura, già parzialmente saldata, e aveva Parte_1 CP_1
dichiarato di voler risolvere il contratto, diffidando al ritiro dell'impianto e alla Parte_1
restituzione delle somme versate, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Tanto esposto in punto di fatto e dopo aver dato atto di aver incardinato giudizio dinnanzi al Tribunale di Padova per sentir dichiarata la risoluzione del medesimo contratto, in via preliminare eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Treviso e la litispendenza. Nel merito, chiedeva la revoca del
4 decreto ingiuntivo, nonché la risoluzione dell'accordo ex art. 1490 cc e la conseguente restituzione del prezzo corrisposto in ragione dell'inidoneità dell'impianto ad asciugare, senza danneggiarli, i pezzi di occhialeria lavorati. Proponeva, infine, domanda di risarcimento del danno patito ex art. 1494 cc.
2. Con comparsa di risposta si costituiva che instava per la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo e per il rigetto di tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate. Eccepita
la decadenza dell'attrice dal diritto alla garanzia ex art. 1495 cc, nel merito deduceva che la formazione di macchie sugli occhiali non era dovuta ad un malfunzionamento o ad un'errata progettazione dell'impianto, bensì a residui delle lavorazioni precedenti. Quanto all'unità ad ultrasuoni di cui l'attrice lamentava l'assenza, rappresentava che essa non era ricompresa nell'offerta accettata da Evidenziava, inoltre, che l'opponente non aveva dimostrato, CP_1
come suo onere, la sussistenza dei vizi né dei danni lamentati.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si svolgeva l'istruttoria con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di consulenza tecnica.
4. Con la sentenza n. 2183/2022 il Tribunale di Treviso, disattese tutte le eccezioni rispettivamente formulate, accoglieva l'opposizione. In ordine ai vizi lamentati, veniva rilevato che, sebbene né le prove orali acquisite né la CTU fossero state risolutive in ordine alla necessità
degli ultrasuoni per garantire la perfetta asciugatura degli occhiali, dall'istruttoria era in ogni caso emerso che l'impianto progettato e venduto dalla convenuta aveva manifestato sin da subito problemi di funzionamento e che le montature riportavano macchie, mentre uscivano perfette dal ciclo di lavoro del c.d. muletto. Inoltre, la CTU aveva permesso di confermare che l'impianto non era in grado di realizzare il ciclo continuo previsto contrattualmente. Appurata, quindi,
5 l'inidoneità all'uso del macchinario costruito da , che non era in grado di replicare gli Parte_1
esiti positivi ottenuti con il muletto, il Giudice pronunciava la risoluzione del contratto ex art. 1492 cc e condannava la convenuta opposta alla restituzione delle somme percepite, per complessivi € 133.225,72. Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 cc in quanto non sufficientemente coltivata e comunque non provata.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 31 gennaio 2023, Parte_1
impugnava la predetta sentenza, deducendo come motivo di appello la violazione dell'art.
[...]
2697 cc, non avendo dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della sua pretesa (cfr. CP_1
pag. 10 atto d'appello). L'impugnante articolava la suddetta censura sulla base di plurimi profili.
5.1 In primo luogo, lamentava l'erronea e contraddittoria motivazione in punto di necessità,
nel ciclo di asciugatura, dell'impianto ad ultrasuoni. Eccepiva l'inammissibilità del capitolo di prova n. 13 (“Vero che l'unità di ultrasuoni era necessaria per garantire la perfetta asciugatura
delle montature per occhiali anche ove vi fossero state scritte, fori o pertugi dove l'acqua
potesse persistere?”) in quanto valutativo e volto a dimostrare una circostanza di natura tecnica.
Rammentava che in ogni caso le testimonianze rese sul punto si erano dimostrate contraddittorie.
Deduceva, poi, che non era stato dimostrato il nesso tra l'assenza dell'unità ad ultrasuoni e la presenza di macchie e che in ogni caso nell'offerta d'ordine non era prevista la presenza di ultrasuoni nell'impianto.
5.2 In secondo luogo, si doleva dell'erroneità della pronuncia per avere il Giudice posto sull'appellante l'onere della prova liberatoria, posto che l'acquirente non aveva da parte sua dimostrato l'esistenza dei vizi lamentati.
6 5.3 In terzo luogo, lamentava il vizio di ultrapetizione riferibile alla Ctu disposta in primo grado e deduceva l'erroneità delle conclusioni cui era giunto il perito e recepite dal Giudice di prime cure, chiedendo per l'effetto l'integrale rinnovazione della consulenza.
5.4 Infine, contestava l'accertata inidoneità del macchinario all'uso a cui era destinato l'impianto, essendo tale valutazione del Giudice in contraddizione con il quadro probatorio acquisito nel processo.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata , la Controparte_1
quale instava per l'integrale rigetto dell'appello e riproponeva tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado.
7. Con ordinanza del 12 settembre 2023 il Collegio riteneva necessario procedersi alla rinnovazione della CTU in relazione al quesito già posto dal Giudice di primo grado e ciò al fine di verificare, sulla base delle osservazioni svolte dal CTP in primo grado e fatte proprie dal difensore di , se il macchinario potesse essere riattivato, come chiesto dall'appellante, Parte_1
senza modificare lo stesso, avendo il CTU nominato in primo grado ritenuto il macchinario non idoneo senza tuttavia averlo potuto rimettere in funzione.
8. Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza telematica del 24 marzo 2025. Depositate da entrambe le parti le note scritte,
all'esito della predetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi. Con la comparsa conclusionale, parte appellante contestava le conclusioni formulate dal consulente incaricato dalla Corte e chiedeva di disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio.
7 Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10. Preliminarmente deve respingersi il primo profilo di censura formulato dall'appellante,
relativo all'insussistenza di obbligo di consegna degli ultrasuoni e sulla loro non indispensabilità
per il corretto funzionamento dell'impianto. La doglianza, infatti, non si confronta a ben vedere con la motivazione della gravata sentenza, posto che la questione non ha rivestito carattere risolutivo per il giudizio, avendo lo stesso Giudice di prime cure dato conto della non univocità
delle risultanze istruttorie rese sul punto (cfr. pag.
9-11 sentenza impugnata).
11. I rimanenti profili di censura, imperniati sull'assunto secondo cui la società acquirente odierna appellata avrebbe in realtà mancato di dimostrare la sussistenza di vizi lamentati, non sono meritevoli di accoglimento. Infatti, alla luce della disamina delle prove acquisite, va confermata la pronunciata risoluzione del contratto per inadempimento del venditore , Parte_1
potendosi ritenere accertato il mancato funzionamento dell'impianto e la conseguente inidoneità
dello stesso all'uso al quale era destinato ex art. 1490 cc, e ciò per le ragioni di seguito indicate.
11.1 In tema di riparto dell'onere probatorio con riguardo alle azioni edilizie, va premesso che,
secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso appellante,
spetta all'acquirente provare puntualmente l'esistenza degli specifici vizi e difetti del bene oggetto di compravendita, mentre sulla parte venditrice l'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto alla prestazione incombe solo in via eventuale per il caso in cui risulti provato il fatto costitutivo della pretesa.
Applicando tale principio al caso di specie, osserva il Collegio che ha lamentato sin CP_1
8 dall'atto di opposizione la presenza di problemi dell'automazione e ha altresì denunciato l'impossibilità di ottenere un risultato soddisfacente in termini di prodotto finale. Nel corso degli atti del primo grado è stata quindi allegata da parte opponente l'esistenza di molteplici vizi del bene compravenduto, quali - per quanto ancora di interesse- il non corretto funzionamento del macchinario e problemi dell'automazione, nonché la non idoneità del ciclo di lavoro dell'impianto e la conseguente non conformità degli occhiali prodotti (formazione di macchie sugli stessi). La presenza di macchie sugli occhiali è stata poi confermata da tutti i testimoni escussi in primo grado (cfr quanto riportato alle pagine da 11 a 13 della sentenza impugnata, che ha analiticamente analizzato le risultanze dell'istruttoria orale sul punto). Sulla base di questi rilievi, è stata peraltro affermata l'impossibilità di giungere al positivo collaudo del bene compravenduto (vedasi al riguardo quanto esposto con l'atto di citazione in opposizione “In
sintesi: l'asciugatore a solventi fornito dalla convenuta non ha mai funzionato, non è stato
collaudato e si è rivelato totalmente inutilizzabile”, cfr. pag. 12). Ebbene, tali allegazioni risultano adeguatamente suffragate dal compendio probatorio complessivamente acquisito nel corso del giudizio, non solo in relazione all'esito delle prove orali sopra richiamate per
relationem che hanno dato conto delle macchie sugli occhiali e dunque dell'inidoneità della macchina venduta a svolgere adeguatamente e correttamente la sua funzione, ma anche avendo le due consulenze tecniche svolte concordemente riscontrato la totale inoperatività dell'impianto.
Infatti, il perito incaricato nel giudizio di primo grado ha concluso nei termini che di seguito si riportano:
- “È stata accertata la sussistenza del vizio/difetto lamentato 5) Problemi di gestione
dell'automazione. L'automazione della macchina a seguito delle gravi carenze costruttive
9 rilevate ai sopralluoghi imputabili unicamente a descritte al precedente par. 4.0, è Parte_1
risultata essere gravemente difettosa e tale da non consentire l'operatività prevista
contrattualmente alla macchina.” (cfr. CTU primo grado, pag. 36)
- “L'impianto oggetto di causa come riportato e documentato nei verbali dei sopralluoghi
(vedi All. A alla presente relazione) e come esposto al par.
4.0 della presente relazione, NON è
in grado di funzionare per effettuare il ciclo di lavoro e di asciugatura degli occhiali previsto
contrattualmente, in quanto la macchina NON è stata dotata da di tutti i componenti Parte_1
meccanici necessari al suo funzionamento e NON è stato attivato da sul PLC Parte_1
(programmatore logico controllato) della macchina un programma delle movimentazioni
coerente con il funzionamento previsto contrattualmente per consentire il transito (ora
interdetto) delle montature di occhiali dalla postazione di carico alla postazione di scarico. Di
fatto l'impianto è incompleto, non funzionante ed inutilizzabile da parte di a causa CP_1
delle sopra elencate carenze costruttive che sono unicamente attribuibili ad inadempienze
contrattuali di nella realizzazione della macchina. Come riportato al par.
4.1 Parte_1
della presente relazione 7 degli 8 vizi/difetti dedotti in atti dall'attrice opponente e nella
relazione dell'ing. connessi alle prestazioni ed alle modalità di lavoro e Persona_2
funzionamento dell'impianto, non hanno potuto essere oggetto di verifica con le oo.pp. a causa
della totale non operatività dell'impianto derivata dalle gravi carenze costruttive del
macchinario attribuibili unicamente ad elencate al precedente punto 2).” (cfr. CTU Parte_1
primo grado, pag. 41)
- Il CTU ha preso atto esclusivamente di quanto emerso con le oo.pp., la macchina è priva
di componenti essenziali al funzionamento ed esegue un ciclo di lavoro difforme da quanto
10 previsto contrattualmente, è pertanto difforme rispetto al contratto ed eventuali modifiche del
suo attuale stato costituirebbero alterazioni sostanziali che il CTU non può autorizzare” (cfr.
supplemento alla consulenza tecnica d'ufficio, pag. 18).
Analoghe considerazioni sono state formulate dal consulente all'esito delle indagini peritali svolte nel presente giudizio, avendo questi confermato l'effettiva impossibilità di avviare il macchinario e dunque l'impossibilità di procedere con il collaudo dell'impianto (secondo quanto riferito essere occorso durante le indagini: “Si procede all'attivazione della macchina
riscontrando un malfunzionamento risolto con la pulizia dei sensori laser del manipolatore.
Dopo alcune prove di avvio del ciclo di prova durante il quale si procede allo spostamento delle
bilancelle nelle varie vasche, il sistema va in allarme e vengono sospese le prove”, cfr. perizia pag. 21-22). Anche in questo caso giova poi riportare testualmente le conclusioni formulate dal
CTU, il quale, in disparte il rilievo per cui l'avviamento dell'impianto avrebbe interferito con la produzione di ha osservato che: “[…] Ad avviso del sottoscritto la “Procedura di CP_1
controllo e prova dell'impianto” pur completa nella sua definizione non risulta applicabile. I
tempi, circa 4 giorni, previsti non sono compatibili con la normale attività produttiva della ditta
La procedura è complessa e richiede il controllo da parte di lavoratori della ditta CP_1
che dovrebbero essere informati e formati per tali compiti. I rischi di interferenza con le CP_1
attività svolte all'interno dello stabilimento espongono i lavoratori ad oggettivi pericoli
mancando componenti fondamentali di sicurezza sulla macchina asciugatrice (cappe di
aspirazione, protezioni). Si ritiene inoltre che anche nell'eventualità di realizzare le procedure,
lo stato della macchina non permetta di effettuare il collaudo funzionale e prestazionale. Tutto
ciò premesso, il sottoscritto evidenzia l'inidoneità dell'impianto all'asciugatura delle
11 montature per occhiali prodotte da installato da e la non CP_1 Parte_1
collaudabilità dello stesso all'interno dello stabilimento della Ditta Biemme” (cfr. pag. 44).
Ebbene, ad avviso del Collegio, avendo la parte attrice opponente provato mediante l'istruttoria orale l'inadeguatezza del risultato finale ottenuto con la macchina venduta, l'onere di provare il corretto funzionamento della stessa e l'insussistenza dei vizi lamentati gravava sull'opposta
, con la conseguenza che l'impossibilità di mettere in funzione il macchinario riferita Parte_1
nei termini sopra esposti non ha consentito di assolvere a tale onere. Peraltro deve osservarsi che l'impossibilità di far funzionare l'impianto all'attualità, con conseguente totale inservibilità dello stesso, costituisce un ulteriore insanabile vizio tale da renderlo definitivamente inidoneo all'uso cui era destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 cc.
11.2 Tanto esposto, si osserva che l'appellante assume in atti che le conclusioni cui sono giunti i consulenti sarebbero in realtà inconferenti, posto che le evidenze emerse in sede peritale confliggerebbero con quanto esposto in atti da che dal canto suo mai aveva lamentato il CP_1
mancato funzionamento del macchinario bensì solo un non corretto funzionamento dello stesso.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il non corretto funzionamento non potrebbe equipararsi al mancato funzionamento, sicché in definitiva, non avendo le consulenze in realtà approfondito la sussistenza dei vizi dedotti dalla società acquirente, non possono ritenersi provati i fatti costitutivi dell'azione redibitoria. La censura, tuttavia, non coglie nel segno, poiché non tiene conto del fatto che il mancato funzionamento del macchinario costituisce un “difetto”
riconducibile al “vizio dell'automazione” già allegato dall'attore in primo grado. Pertanto,
l'accertamento dell'esistenza del suddetto vizio in termini più gravi di quelli inizialmente prospettati non inficia il giudizio relativo all'assolvimento dell'onere probatorio da parte di
12 che può infatti ritenersi certamente rispettato alla luce degli esiti delle prove orali CP_1
acquisite in giudizio - come riportate alle pagine da 11 a 13 della sentenza e qui da intendersi integralmente richiamate - e degli accertamenti peritali svolti dai consulenti - già richiamati nei paragrafi che precedono - e che il Collegio ritiene di condividere, anche tenuto conto della convergenza delle valutazioni di entrambi i CTU nominati e dell'esaustività delle motivazioni addotte sulle questioni sollevate.
Alla luce di tutto quanto esposto, va confermata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento di , con conseguente accertamento dell'obbligo della venditrice di Parte_1
restituire il prezzo pagato da CP_1
11.3 Infine, giova precisare che alcuna violazione dell'art. 2697 cc è ravvisabile. Infatti, tale ipotesi può configurarsi solo nel caso in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata, mentre nel caso di specie il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ritenendo correttamente dimostrata la sussistenza dei presupposti applicativi per l'esercizio dell'azione redibitoria (presenza dei difetti consistenti nelle macchi esugli occhiali lavorati) e considerando che , alla luce delle risultanze istruttorie Parte_1
complessive acquisite, non era riuscita a fornire la prova liberatoria.
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie del valore del disputatum. Parimenti a carico dell'appellante soccombente vanno poste le spese della CTU svolta nel presente giudizio.
13 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna la parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 10.750,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese della Parte_1
CTU del presente grado di giudizio, come già liquidate, con condanna di Parte_1
alla rifusione a delle somme da questa corrisposte al CTU a tale titolo.
[...] CP_1
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 219 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOLCETTA ANDREA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARIO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2183/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
28/12/2022 e notificata in data 2/01/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito.
In integrale riforma della sentenza n. 2183/2022, emessa in data 26.12.2022 dal Tribunale di
Treviso – Sezione Prima Civile – Giudice dott.ssa Daniela Ronzani – pubblicata in data 28.12.2023, previo ogni accertamento e declaratoria necessari, rigettarsi le eccezioni e domande tutte dispiegate da in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, CP_1 per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto, e condannarsi comunque
l'opponente a corrispondere a la somma euro 124.492,46, ovvero quella CP_1 Parte_1 diversa, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, a titolo di corrispettivo per le forniture e le prestazioni analiticamente indicate nelle fatture n. 495 del 04.12.2017, n. 206 del 30.04.2018, n.
207 del 30.04.2018, n. 496 del 31.10.2018 e n. 517 del 31.10.2018, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi calcolati secondo le seguenti modalità:
- interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, calcolati sulla somma ingiunta di euro 53.122,46, con decorrenza dal 30.06.2018 per l'importo di € 41.480,00 (seconda scadenza fattura n. 206/2018), dal 30.06.2018 per l'importo di € 9.150,00 (seconda scadenza fattura n. 207/2018), dal 10.01.2019 per l'importo di € 1.159,00 (scadenza fattura n. 496/2018), dal
10.01.2019 per l'importo di € 1.333,46 (scadenza fattura n. 517/2018) fino alla data di pagamento di data 19.11.2019 a seguito della dichiarazione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, calcolati sulla somma di euro 124.492,46 dal 18.01.2023 (data di restituzione del predetto importo da parte di a in Parte_1 CP_1 esecuzione della sentenza n. 2183/2022, emessa in data 26.12.2022) sino al saldo;
oltre all'imposta di registro del decreto ingiuntivo liquidata in euro 574,00.
In via subordinata di merito Condannarsi in ogni caso per le causali tutte di cui all'atto d'appello, alla CP_1 restituzione integrale a della somma di euro 161.590,29 (somma corrisposta da Parte_1
in data 18.01.2023 in esecuzione della sentenza n. 2183/2022, emessa in data Parte_1
26.12.2022), ovvero quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia, per le forniture e le prestazioni analiticamente indicate nelle fatture n. 495 del 04.12.2017, n. 206 del 30.04.2018, n. 207 del 30.04.2018, n. 496 del 31.10.2018 e n. 517 del 31.10.2018 e le altre causali indicate in atto di appello, oltre agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, calcolati sulla
2 somma di euro 124.492,46 dal 18.01.2023 sino al saldo. Confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
Con vittoria integrale di spese diritti e onorari, sia giudizio di primo grado, sia del presente giudizio d'appello e con refusione integrale delle spese di consulenza tecnica d'ufficio sia di primo grado sia in grado d'appello, comprensive delle spese per consulenza tecnica di parte siccome documentate.
In via istruttoria. Si insiste per il rinnovo integrale della consulenza tecnica d'ufficio per tutte le ragioni illustrate nella nota di trattazione scritta di data 30.09.2024 presentata in grado d'appello e che qui si intende interamente trascritta. Ancora in via istruttoria, in ordine alla diversità fra lo stato “attuale” del macchinario oggetto della controversia e il suo stato “contrattuale”, si chiede che il Giudice, ai sensi dell'art. 183, comma 8 c.p.c., voglia concedere termine per formulare istanze istruttorie sulle circostanze relative alle condizioni del macchinario al momento della consegna presso e all'attività CP_1 di assistenza sul macchinario eseguita da presso la sede di trattandosi di Parte_1 CP_1 circostanze mai allegate, né contestate in giudizio dall'opponente ed emerse solo in sede di operazioni peritali d'ufficio.”
Per parte appellata
“- nel merito: sia rigettato l'appello di in quanto infondato sia in fatto che in Parte_1 diritto, con conseguente conferma dell'appellata sentenza;
- in ogni caso: I) sia dichiarata l'inammissibilità e/o inutilizzabilità:
*) del doc. n. 3 (memoria tecnica a firma dell'ing. prodotto da parte Persona_1 appellante a corredo dell'atto di impugnazione;
*) delle note di udienza del 30 settembre 2024 per la parte in cui si risolvono in una memoria difensiva, né prevista, né autorizzata;
*) della memoria a firma del consulente di parte ing. allegata alle note di udienza del Per_1
30 settembre 2024, trattandosi di documento nuovo e come tale inammissibile;
II) sia rigettata la richiesta di parte appellante di rinnovo integrale della consulenza tecnica d'ufficio formulata nelle note di udienza del 30 settembre 2024 e di ogni eventuale nuova istanza
e/o richiesta istruttoria di parte appellante;
III) contributo unificato, oneri di CTU e di CTP (euro 5.372,73) relativi alla consulenza acquisita in grado di appello, spese ed onorari del grado, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA, integralmente rifusi;
in via istruttoria: si richiamano tutti i documenti prodotti in primo grado;
si depositano i documenti afferenti gli oneri di CTU e di CTP.”
3 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 giugno 2019 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 1301/2019, con cui le era stato
[...]
ingiunto dal Tribunale di Treviso su impulso della società il pagamento della Parte_1
somma di € 53.122,46, oltre a interessi e spese di procedura, a saldo di fatture rimaste impagate.
L'attrice opponente esponeva che , con proposta d'ordine del 28 novembre CP_1 Parte_1
2017, si era offerta di realizzare, ad un prezzo iniziale pari a € 85.000,00 oltre IVA, un innovativo impianto per l'asciugatura di montature per occhiali che doveva riproporre lo schema di funzionamento di un modello (c.d. “muletto”) realizzato da società terza (Bichimica s.r.l.) che aveva in comodato d'uso presso la propria sede e il cui funzionamento era stato testato Parte_1
con successo dalla Rappresentava che già in fase di prova dell'impianto costruito da CP_1
emergevano vizi e difetti del macchinario, in quanto le montature uscivano macchiate, Parte_1
e venivano rilevate altresì alcune difformità rispetto al “muletto” (in particolare, l'assenza di un'unità ad ultrasuoni per l'asciugatura), sicché l'impianto non poteva essere positivamente collaudato. Vista l'impossibilità di utilizzare la macchina nonostante gli interventi tecnici di
, aveva sospeso il pagamento della fornitura, già parzialmente saldata, e aveva Parte_1 CP_1
dichiarato di voler risolvere il contratto, diffidando al ritiro dell'impianto e alla Parte_1
restituzione delle somme versate, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Tanto esposto in punto di fatto e dopo aver dato atto di aver incardinato giudizio dinnanzi al Tribunale di Padova per sentir dichiarata la risoluzione del medesimo contratto, in via preliminare eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Treviso e la litispendenza. Nel merito, chiedeva la revoca del
4 decreto ingiuntivo, nonché la risoluzione dell'accordo ex art. 1490 cc e la conseguente restituzione del prezzo corrisposto in ragione dell'inidoneità dell'impianto ad asciugare, senza danneggiarli, i pezzi di occhialeria lavorati. Proponeva, infine, domanda di risarcimento del danno patito ex art. 1494 cc.
2. Con comparsa di risposta si costituiva che instava per la conferma del Parte_1
decreto ingiuntivo e per il rigetto di tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate. Eccepita
la decadenza dell'attrice dal diritto alla garanzia ex art. 1495 cc, nel merito deduceva che la formazione di macchie sugli occhiali non era dovuta ad un malfunzionamento o ad un'errata progettazione dell'impianto, bensì a residui delle lavorazioni precedenti. Quanto all'unità ad ultrasuoni di cui l'attrice lamentava l'assenza, rappresentava che essa non era ricompresa nell'offerta accettata da Evidenziava, inoltre, che l'opponente non aveva dimostrato, CP_1
come suo onere, la sussistenza dei vizi né dei danni lamentati.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si svolgeva l'istruttoria con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento di consulenza tecnica.
4. Con la sentenza n. 2183/2022 il Tribunale di Treviso, disattese tutte le eccezioni rispettivamente formulate, accoglieva l'opposizione. In ordine ai vizi lamentati, veniva rilevato che, sebbene né le prove orali acquisite né la CTU fossero state risolutive in ordine alla necessità
degli ultrasuoni per garantire la perfetta asciugatura degli occhiali, dall'istruttoria era in ogni caso emerso che l'impianto progettato e venduto dalla convenuta aveva manifestato sin da subito problemi di funzionamento e che le montature riportavano macchie, mentre uscivano perfette dal ciclo di lavoro del c.d. muletto. Inoltre, la CTU aveva permesso di confermare che l'impianto non era in grado di realizzare il ciclo continuo previsto contrattualmente. Appurata, quindi,
5 l'inidoneità all'uso del macchinario costruito da , che non era in grado di replicare gli Parte_1
esiti positivi ottenuti con il muletto, il Giudice pronunciava la risoluzione del contratto ex art. 1492 cc e condannava la convenuta opposta alla restituzione delle somme percepite, per complessivi € 133.225,72. Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno ex art. 1494 cc in quanto non sufficientemente coltivata e comunque non provata.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 31 gennaio 2023, Parte_1
impugnava la predetta sentenza, deducendo come motivo di appello la violazione dell'art.
[...]
2697 cc, non avendo dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della sua pretesa (cfr. CP_1
pag. 10 atto d'appello). L'impugnante articolava la suddetta censura sulla base di plurimi profili.
5.1 In primo luogo, lamentava l'erronea e contraddittoria motivazione in punto di necessità,
nel ciclo di asciugatura, dell'impianto ad ultrasuoni. Eccepiva l'inammissibilità del capitolo di prova n. 13 (“Vero che l'unità di ultrasuoni era necessaria per garantire la perfetta asciugatura
delle montature per occhiali anche ove vi fossero state scritte, fori o pertugi dove l'acqua
potesse persistere?”) in quanto valutativo e volto a dimostrare una circostanza di natura tecnica.
Rammentava che in ogni caso le testimonianze rese sul punto si erano dimostrate contraddittorie.
Deduceva, poi, che non era stato dimostrato il nesso tra l'assenza dell'unità ad ultrasuoni e la presenza di macchie e che in ogni caso nell'offerta d'ordine non era prevista la presenza di ultrasuoni nell'impianto.
5.2 In secondo luogo, si doleva dell'erroneità della pronuncia per avere il Giudice posto sull'appellante l'onere della prova liberatoria, posto che l'acquirente non aveva da parte sua dimostrato l'esistenza dei vizi lamentati.
6 5.3 In terzo luogo, lamentava il vizio di ultrapetizione riferibile alla Ctu disposta in primo grado e deduceva l'erroneità delle conclusioni cui era giunto il perito e recepite dal Giudice di prime cure, chiedendo per l'effetto l'integrale rinnovazione della consulenza.
5.4 Infine, contestava l'accertata inidoneità del macchinario all'uso a cui era destinato l'impianto, essendo tale valutazione del Giudice in contraddizione con il quadro probatorio acquisito nel processo.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata , la Controparte_1
quale instava per l'integrale rigetto dell'appello e riproponeva tutto quanto dedotto ed eccepito in primo grado.
7. Con ordinanza del 12 settembre 2023 il Collegio riteneva necessario procedersi alla rinnovazione della CTU in relazione al quesito già posto dal Giudice di primo grado e ciò al fine di verificare, sulla base delle osservazioni svolte dal CTP in primo grado e fatte proprie dal difensore di , se il macchinario potesse essere riattivato, come chiesto dall'appellante, Parte_1
senza modificare lo stesso, avendo il CTU nominato in primo grado ritenuto il macchinario non idoneo senza tuttavia averlo potuto rimettere in funzione.
8. Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza telematica del 24 marzo 2025. Depositate da entrambe le parti le note scritte,
all'esito della predetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi. Con la comparsa conclusionale, parte appellante contestava le conclusioni formulate dal consulente incaricato dalla Corte e chiedeva di disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio.
7 Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10. Preliminarmente deve respingersi il primo profilo di censura formulato dall'appellante,
relativo all'insussistenza di obbligo di consegna degli ultrasuoni e sulla loro non indispensabilità
per il corretto funzionamento dell'impianto. La doglianza, infatti, non si confronta a ben vedere con la motivazione della gravata sentenza, posto che la questione non ha rivestito carattere risolutivo per il giudizio, avendo lo stesso Giudice di prime cure dato conto della non univocità
delle risultanze istruttorie rese sul punto (cfr. pag.
9-11 sentenza impugnata).
11. I rimanenti profili di censura, imperniati sull'assunto secondo cui la società acquirente odierna appellata avrebbe in realtà mancato di dimostrare la sussistenza di vizi lamentati, non sono meritevoli di accoglimento. Infatti, alla luce della disamina delle prove acquisite, va confermata la pronunciata risoluzione del contratto per inadempimento del venditore , Parte_1
potendosi ritenere accertato il mancato funzionamento dell'impianto e la conseguente inidoneità
dello stesso all'uso al quale era destinato ex art. 1490 cc, e ciò per le ragioni di seguito indicate.
11.1 In tema di riparto dell'onere probatorio con riguardo alle azioni edilizie, va premesso che,
secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso appellante,
spetta all'acquirente provare puntualmente l'esistenza degli specifici vizi e difetti del bene oggetto di compravendita, mentre sulla parte venditrice l'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto alla prestazione incombe solo in via eventuale per il caso in cui risulti provato il fatto costitutivo della pretesa.
Applicando tale principio al caso di specie, osserva il Collegio che ha lamentato sin CP_1
8 dall'atto di opposizione la presenza di problemi dell'automazione e ha altresì denunciato l'impossibilità di ottenere un risultato soddisfacente in termini di prodotto finale. Nel corso degli atti del primo grado è stata quindi allegata da parte opponente l'esistenza di molteplici vizi del bene compravenduto, quali - per quanto ancora di interesse- il non corretto funzionamento del macchinario e problemi dell'automazione, nonché la non idoneità del ciclo di lavoro dell'impianto e la conseguente non conformità degli occhiali prodotti (formazione di macchie sugli stessi). La presenza di macchie sugli occhiali è stata poi confermata da tutti i testimoni escussi in primo grado (cfr quanto riportato alle pagine da 11 a 13 della sentenza impugnata, che ha analiticamente analizzato le risultanze dell'istruttoria orale sul punto). Sulla base di questi rilievi, è stata peraltro affermata l'impossibilità di giungere al positivo collaudo del bene compravenduto (vedasi al riguardo quanto esposto con l'atto di citazione in opposizione “In
sintesi: l'asciugatore a solventi fornito dalla convenuta non ha mai funzionato, non è stato
collaudato e si è rivelato totalmente inutilizzabile”, cfr. pag. 12). Ebbene, tali allegazioni risultano adeguatamente suffragate dal compendio probatorio complessivamente acquisito nel corso del giudizio, non solo in relazione all'esito delle prove orali sopra richiamate per
relationem che hanno dato conto delle macchie sugli occhiali e dunque dell'inidoneità della macchina venduta a svolgere adeguatamente e correttamente la sua funzione, ma anche avendo le due consulenze tecniche svolte concordemente riscontrato la totale inoperatività dell'impianto.
Infatti, il perito incaricato nel giudizio di primo grado ha concluso nei termini che di seguito si riportano:
- “È stata accertata la sussistenza del vizio/difetto lamentato 5) Problemi di gestione
dell'automazione. L'automazione della macchina a seguito delle gravi carenze costruttive
9 rilevate ai sopralluoghi imputabili unicamente a descritte al precedente par. 4.0, è Parte_1
risultata essere gravemente difettosa e tale da non consentire l'operatività prevista
contrattualmente alla macchina.” (cfr. CTU primo grado, pag. 36)
- “L'impianto oggetto di causa come riportato e documentato nei verbali dei sopralluoghi
(vedi All. A alla presente relazione) e come esposto al par.
4.0 della presente relazione, NON è
in grado di funzionare per effettuare il ciclo di lavoro e di asciugatura degli occhiali previsto
contrattualmente, in quanto la macchina NON è stata dotata da di tutti i componenti Parte_1
meccanici necessari al suo funzionamento e NON è stato attivato da sul PLC Parte_1
(programmatore logico controllato) della macchina un programma delle movimentazioni
coerente con il funzionamento previsto contrattualmente per consentire il transito (ora
interdetto) delle montature di occhiali dalla postazione di carico alla postazione di scarico. Di
fatto l'impianto è incompleto, non funzionante ed inutilizzabile da parte di a causa CP_1
delle sopra elencate carenze costruttive che sono unicamente attribuibili ad inadempienze
contrattuali di nella realizzazione della macchina. Come riportato al par.
4.1 Parte_1
della presente relazione 7 degli 8 vizi/difetti dedotti in atti dall'attrice opponente e nella
relazione dell'ing. connessi alle prestazioni ed alle modalità di lavoro e Persona_2
funzionamento dell'impianto, non hanno potuto essere oggetto di verifica con le oo.pp. a causa
della totale non operatività dell'impianto derivata dalle gravi carenze costruttive del
macchinario attribuibili unicamente ad elencate al precedente punto 2).” (cfr. CTU Parte_1
primo grado, pag. 41)
- Il CTU ha preso atto esclusivamente di quanto emerso con le oo.pp., la macchina è priva
di componenti essenziali al funzionamento ed esegue un ciclo di lavoro difforme da quanto
10 previsto contrattualmente, è pertanto difforme rispetto al contratto ed eventuali modifiche del
suo attuale stato costituirebbero alterazioni sostanziali che il CTU non può autorizzare” (cfr.
supplemento alla consulenza tecnica d'ufficio, pag. 18).
Analoghe considerazioni sono state formulate dal consulente all'esito delle indagini peritali svolte nel presente giudizio, avendo questi confermato l'effettiva impossibilità di avviare il macchinario e dunque l'impossibilità di procedere con il collaudo dell'impianto (secondo quanto riferito essere occorso durante le indagini: “Si procede all'attivazione della macchina
riscontrando un malfunzionamento risolto con la pulizia dei sensori laser del manipolatore.
Dopo alcune prove di avvio del ciclo di prova durante il quale si procede allo spostamento delle
bilancelle nelle varie vasche, il sistema va in allarme e vengono sospese le prove”, cfr. perizia pag. 21-22). Anche in questo caso giova poi riportare testualmente le conclusioni formulate dal
CTU, il quale, in disparte il rilievo per cui l'avviamento dell'impianto avrebbe interferito con la produzione di ha osservato che: “[…] Ad avviso del sottoscritto la “Procedura di CP_1
controllo e prova dell'impianto” pur completa nella sua definizione non risulta applicabile. I
tempi, circa 4 giorni, previsti non sono compatibili con la normale attività produttiva della ditta
La procedura è complessa e richiede il controllo da parte di lavoratori della ditta CP_1
che dovrebbero essere informati e formati per tali compiti. I rischi di interferenza con le CP_1
attività svolte all'interno dello stabilimento espongono i lavoratori ad oggettivi pericoli
mancando componenti fondamentali di sicurezza sulla macchina asciugatrice (cappe di
aspirazione, protezioni). Si ritiene inoltre che anche nell'eventualità di realizzare le procedure,
lo stato della macchina non permetta di effettuare il collaudo funzionale e prestazionale. Tutto
ciò premesso, il sottoscritto evidenzia l'inidoneità dell'impianto all'asciugatura delle
11 montature per occhiali prodotte da installato da e la non CP_1 Parte_1
collaudabilità dello stesso all'interno dello stabilimento della Ditta Biemme” (cfr. pag. 44).
Ebbene, ad avviso del Collegio, avendo la parte attrice opponente provato mediante l'istruttoria orale l'inadeguatezza del risultato finale ottenuto con la macchina venduta, l'onere di provare il corretto funzionamento della stessa e l'insussistenza dei vizi lamentati gravava sull'opposta
, con la conseguenza che l'impossibilità di mettere in funzione il macchinario riferita Parte_1
nei termini sopra esposti non ha consentito di assolvere a tale onere. Peraltro deve osservarsi che l'impossibilità di far funzionare l'impianto all'attualità, con conseguente totale inservibilità dello stesso, costituisce un ulteriore insanabile vizio tale da renderlo definitivamente inidoneo all'uso cui era destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 cc.
11.2 Tanto esposto, si osserva che l'appellante assume in atti che le conclusioni cui sono giunti i consulenti sarebbero in realtà inconferenti, posto che le evidenze emerse in sede peritale confliggerebbero con quanto esposto in atti da che dal canto suo mai aveva lamentato il CP_1
mancato funzionamento del macchinario bensì solo un non corretto funzionamento dello stesso.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il non corretto funzionamento non potrebbe equipararsi al mancato funzionamento, sicché in definitiva, non avendo le consulenze in realtà approfondito la sussistenza dei vizi dedotti dalla società acquirente, non possono ritenersi provati i fatti costitutivi dell'azione redibitoria. La censura, tuttavia, non coglie nel segno, poiché non tiene conto del fatto che il mancato funzionamento del macchinario costituisce un “difetto”
riconducibile al “vizio dell'automazione” già allegato dall'attore in primo grado. Pertanto,
l'accertamento dell'esistenza del suddetto vizio in termini più gravi di quelli inizialmente prospettati non inficia il giudizio relativo all'assolvimento dell'onere probatorio da parte di
12 che può infatti ritenersi certamente rispettato alla luce degli esiti delle prove orali CP_1
acquisite in giudizio - come riportate alle pagine da 11 a 13 della sentenza e qui da intendersi integralmente richiamate - e degli accertamenti peritali svolti dai consulenti - già richiamati nei paragrafi che precedono - e che il Collegio ritiene di condividere, anche tenuto conto della convergenza delle valutazioni di entrambi i CTU nominati e dell'esaustività delle motivazioni addotte sulle questioni sollevate.
Alla luce di tutto quanto esposto, va confermata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento di , con conseguente accertamento dell'obbligo della venditrice di Parte_1
restituire il prezzo pagato da CP_1
11.3 Infine, giova precisare che alcuna violazione dell'art. 2697 cc è ravvisabile. Infatti, tale ipotesi può configurarsi solo nel caso in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata, mentre nel caso di specie il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ritenendo correttamente dimostrata la sussistenza dei presupposti applicativi per l'esercizio dell'azione redibitoria (presenza dei difetti consistenti nelle macchi esugli occhiali lavorati) e considerando che , alla luce delle risultanze istruttorie Parte_1
complessive acquisite, non era riuscita a fornire la prova liberatoria.
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie del valore del disputatum. Parimenti a carico dell'appellante soccombente vanno poste le spese della CTU svolta nel presente giudizio.
13 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna la parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 10.750,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese della Parte_1
CTU del presente grado di giudizio, come già liquidate, con condanna di Parte_1
alla rifusione a delle somme da questa corrisposte al CTU a tale titolo.
[...] CP_1
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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