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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ER
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2236/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]E_
novembre n. 4 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Forlani del Foro di C.F._1
FE ) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avvocato C.F._2
medesimo in Ostellato (FE), Piazza della Repubblica n. 4, giusta mandato in atti, con dichiarazione del difensore di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni al numero di fax 0533 680365, indirizzo mail e indirizzo PEC Email_1 Email_2
RICORRENTE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ER PRESSO IL TRIBUNALE DI ER
RESISTENTE
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Chiede all'Ecc.mo Tribunale ricevente di voler autorizzare, ai sensi dell'art. 31 D. LGS. 150/2011 l'operazione di cambio del sesso alla IG.ra ; nello E_
specifico voglia il Tribunale adito autorizzare la ricorrente ad affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile desiderato attraverso l'intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva, isteroannessiectomia ed eventuale ricostruzione di genitali
pagina 1 di 6 maschili (sacca scrotale con protesi testicolari e neofallo) ed ogni altra operazione ritenuta utile allo scopo prefissato nel presente ricorso. Contestualmente autorizzare la IG.ra , a E_
completamento del percorso di transizione, a cambiare il proprio nome adeguandolo al gender scelto, ovvero autorizzare la IG.ra a recarsi nei competenti uffici per modifica il proprio E_
nome da a (o altro nome maschile scelto sul momento) e a tale scopo ordinare agli E_ Per_1
ufficiali di stato civile di procedere alle rettifiche nel senso indicato nonché alla rettifica del genere sessuale da femminile a maschile”.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, ritualmente notificato, non E_
coniugata e senza prole, esponeva di avere sempre manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla propria psiche, ella ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, ella vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
che la propria condizione di disforia di genere è stata accertata con relazione medico psicologica prodotta in atti e di aver ormai assunto, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, l'aspetto esteriore di un uomo;
di riscontrare, a causa degli evidenti e riconosciuti problemi derivanti da una disforia tra aspetto fisico e attribuzione anagrafica, difficoltà in alcuni ambiti della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica.
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto;
nonché di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte attrice è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
pagina 2 di 6 La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
E', infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte Costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che parte ricorrente ha intrapreso, fin dall'anno 2018, il percorso di affermazione di genere e che tale percorso le ha conferito maggior benessere alla persona riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Disforia di genere.
“La storia clinica di alias ha permesso di formulare la diagnosi di Disforia E_ Per_1
di Genere (DSM-5 - Manuale Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali) o comunque di rilevare una condizione di incongruenza di genere. Sulla base delle informazioni in mio possesso non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo attivi e il funzionamento della personalità appare in relativo compenso. alias da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è E_ Per_1
pagina 3 di 6 conosciuto come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale. Dal mese di febbraio dell'anno 2020 la persona assume terapia ormonale affermativa che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. La terapia ormonale è assunta in modo regolare
e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance. In sintesi, la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto E_ Per_1 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nella quotidianità” (cfr. relazione dott.ssa , Psicologa e Consulente MIT di Persona_2
Bologna, allegata quale doc. 4 al ricorso).
Anche la Prof.ssa dell'Azienda Osp. Univ. di Bologna nel proprio elaborato Testimone_1 ha evidenziato: “L'utente alias giunge alla mia attenzione il giorno E_ Per_1
12/02/2018. Il colloquio con l'utente indica un profondo sentimento presente sin dall'infanzia, di appartenere al sesso maschile. Dalla giovane età riferisce di sentire il desiderio di essere Pt_1
considerato e trattato al maschile e di preferire abbigliamento maschile. Evidente è il disagio comportamentale derivante dall'attuale aspetto femminile e dalla presenza di genitali femminili. (…)
Dopo questo periodo di follow-up medico-endocrinologico e dall'osservazione dello sviluppo- trasformazione fisica, ritengo che l'utente sia clinicamente e fisicamente pronto ad affrontare Pt_1 un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile desiderato anche attraverso l'intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva, isteroannessiectomia ed eventuale ricostruzione di genitali maschili (sacca scrotale con protesi testicolari e neofallo). La terapia medica seguita in questi anni testimonia la ferma volontà del di vivere in conformità al ruolo di Pt_1
genere maschile e ha prodotto modificazioni significative del fenotipo de facto irreversibili. Per tale motivo ritengo che sia necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere maschile a cui
l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale vive da diversi anni ed è riconosciuto dalla famiglia e dalla società. In questo modo adeguerà ulteriormente la sua vita sociale e Pt_1 lavorativa al sesso maschile potendo ricostruire così il suo equilibrio psicoemotivo” (cfr. relazione dott.ssa dell'Azienda Osp. Univ. di Bologna, allegata quale doc. 3 al Testimone_1
ricorso).
pagina 4 di 6 All'udienza in data 5 febbraio 2025 parte ricorrente, sentita dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, ha insistito nella domanda precisando: “Più o meno da 14 anni ho avuto un risveglio, un
, non mi ritrovavo più nel mio corpo, all'inizio non capivo bene cosa fosse, ero in sovrappeso e Per_3
ho perso molti chili, più o meno 40; poi trovai una psicologa del MIT specializzata in disforia di genere, da lì ho iniziato a vedere questa psicologa e a capire bene la mia situazione;
ho voluto intensificare questo percorso fino ad oggi;
ho l'appoggio dei miei genitori. Una volta che io ho capito chi ero e cosa volevo fare della mia vita l'ho detto ai miei genitori e loro mi hanno sempre supportato.
La terapia ormonale prosegue ancora oggi;
l'ho iniziata nel 2020 e sto meglio di prima. Io sono già pronto per l'intervento”.
In conclusione, la documentazione dianzi richiamata, confermata dall'audizione personale di parte ricorrente, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire ad , la E_ Persona_4 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza , nata a GG (FE) il [...] ad [...] il E_
trattamento medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili.
2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di E_
, nata a [...] il [...], mediante attribuzione di sesso
[...]
maschile in luogo di sesso femminile e conseguente modifica dell'attuale prenome
EN in quello di . Per_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a , nata a [...] il E_
pagina 5 di 6 01/01/1997 in conformità alla presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di in luogo di (atto di nascita – Comune di GG anno 1997, n. Per_1 E_
5, Parte I Serie A).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in FE il 5 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ER
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2236/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]E_
novembre n. 4 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Forlani del Foro di C.F._1
FE ) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avvocato C.F._2
medesimo in Ostellato (FE), Piazza della Repubblica n. 4, giusta mandato in atti, con dichiarazione del difensore di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni al numero di fax 0533 680365, indirizzo mail e indirizzo PEC Email_1 Email_2
RICORRENTE
Nei confronti della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ER PRESSO IL TRIBUNALE DI ER
RESISTENTE
OGGETTO: Domanda di rettificazione di sesso
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Chiede all'Ecc.mo Tribunale ricevente di voler autorizzare, ai sensi dell'art. 31 D. LGS. 150/2011 l'operazione di cambio del sesso alla IG.ra ; nello E_
specifico voglia il Tribunale adito autorizzare la ricorrente ad affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile desiderato attraverso l'intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva, isteroannessiectomia ed eventuale ricostruzione di genitali
pagina 1 di 6 maschili (sacca scrotale con protesi testicolari e neofallo) ed ogni altra operazione ritenuta utile allo scopo prefissato nel presente ricorso. Contestualmente autorizzare la IG.ra , a E_
completamento del percorso di transizione, a cambiare il proprio nome adeguandolo al gender scelto, ovvero autorizzare la IG.ra a recarsi nei competenti uffici per modifica il proprio E_
nome da a (o altro nome maschile scelto sul momento) e a tale scopo ordinare agli E_ Per_1
ufficiali di stato civile di procedere alle rettifiche nel senso indicato nonché alla rettifica del genere sessuale da femminile a maschile”.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, ritualmente notificato, non E_
coniugata e senza prole, esponeva di avere sempre manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla propria psiche, ella ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, ella vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
che la propria condizione di disforia di genere è stata accertata con relazione medico psicologica prodotta in atti e di aver ormai assunto, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, l'aspetto esteriore di un uomo;
di riscontrare, a causa degli evidenti e riconosciuti problemi derivanti da una disforia tra aspetto fisico e attribuzione anagrafica, difficoltà in alcuni ambiti della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica.
Tanto premesso, chiedeva la rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire il riconoscimento della propria identità di genere maschile e superare così fin da subito, in attesa dell'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, lo stato di significativo disallineamento tra le risultanze dei documenti e l'appartenenza psicosociale al genere internamente percepito e vissuto;
nonché di essere autorizzata all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico- chirurgici.
All'esito dell'istruttoria documentale risulta comprovato che parte attrice è affetta da Disforia di genere, cioè da un disturbo dell'identità di genere.
Per valutare il merito della domanda, giova ricordare che il 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(«controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») stabilisce che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
pagina 2 di 6 La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito, valorizzando il dato testuale «quando risulta necessario» contenuto nella predetta disposizione, che per la rettificazione di attribuzione di sesso non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari.
E', infatti, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 05/11/2015 e sentenza n. 180/23017;
Cass. sentenza n. 15138/2015).
Nella prima pronuncia citata si evidenzia che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio: in quei casi, cioè, nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La seconda pronuncia della Corte Costituzionale sopra indicata ha poi sottolineato «la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione».
Ciò che, pertanto, si richiede ai fini dell'accoglimento della domanda è una corretta e puntuale allegazione e prova dell'esistenza di una disforia di genere della persona, medicalmente accertata,
l'irreversibile immedesimazione nel genere percepito e l'eventuale trasformazione corporea avvenuta.
Ciò premesso, valutando il merito della odierna domanda può ritenersi sufficientemente allegato e provato documentalmente che parte ricorrente ha intrapreso, fin dall'anno 2018, il percorso di affermazione di genere e che tale percorso le ha conferito maggior benessere alla persona riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Disforia di genere.
“La storia clinica di alias ha permesso di formulare la diagnosi di Disforia E_ Per_1
di Genere (DSM-5 - Manuale Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali) o comunque di rilevare una condizione di incongruenza di genere. Sulla base delle informazioni in mio possesso non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo attivi e il funzionamento della personalità appare in relativo compenso. alias da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è E_ Per_1
pagina 3 di 6 conosciuto come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale. Dal mese di febbraio dell'anno 2020 la persona assume terapia ormonale affermativa che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. La terapia ormonale è assunta in modo regolare
e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance. In sintesi, la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto E_ Per_1 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nella quotidianità” (cfr. relazione dott.ssa , Psicologa e Consulente MIT di Persona_2
Bologna, allegata quale doc. 4 al ricorso).
Anche la Prof.ssa dell'Azienda Osp. Univ. di Bologna nel proprio elaborato Testimone_1 ha evidenziato: “L'utente alias giunge alla mia attenzione il giorno E_ Per_1
12/02/2018. Il colloquio con l'utente indica un profondo sentimento presente sin dall'infanzia, di appartenere al sesso maschile. Dalla giovane età riferisce di sentire il desiderio di essere Pt_1
considerato e trattato al maschile e di preferire abbigliamento maschile. Evidente è il disagio comportamentale derivante dall'attuale aspetto femminile e dalla presenza di genitali femminili. (…)
Dopo questo periodo di follow-up medico-endocrinologico e dall'osservazione dello sviluppo- trasformazione fisica, ritengo che l'utente sia clinicamente e fisicamente pronto ad affrontare Pt_1 un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile desiderato anche attraverso l'intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva, isteroannessiectomia ed eventuale ricostruzione di genitali maschili (sacca scrotale con protesi testicolari e neofallo). La terapia medica seguita in questi anni testimonia la ferma volontà del di vivere in conformità al ruolo di Pt_1
genere maschile e ha prodotto modificazioni significative del fenotipo de facto irreversibili. Per tale motivo ritengo che sia necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere maschile a cui
l'utente sente di appartenere e in accordo con il quale vive da diversi anni ed è riconosciuto dalla famiglia e dalla società. In questo modo adeguerà ulteriormente la sua vita sociale e Pt_1 lavorativa al sesso maschile potendo ricostruire così il suo equilibrio psicoemotivo” (cfr. relazione dott.ssa dell'Azienda Osp. Univ. di Bologna, allegata quale doc. 3 al Testimone_1
ricorso).
pagina 4 di 6 All'udienza in data 5 febbraio 2025 parte ricorrente, sentita dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, ha insistito nella domanda precisando: “Più o meno da 14 anni ho avuto un risveglio, un
, non mi ritrovavo più nel mio corpo, all'inizio non capivo bene cosa fosse, ero in sovrappeso e Per_3
ho perso molti chili, più o meno 40; poi trovai una psicologa del MIT specializzata in disforia di genere, da lì ho iniziato a vedere questa psicologa e a capire bene la mia situazione;
ho voluto intensificare questo percorso fino ad oggi;
ho l'appoggio dei miei genitori. Una volta che io ho capito chi ero e cosa volevo fare della mia vita l'ho detto ai miei genitori e loro mi hanno sempre supportato.
La terapia ormonale prosegue ancora oggi;
l'ho iniziata nel 2020 e sto meglio di prima. Io sono già pronto per l'intervento”.
In conclusione, la documentazione dianzi richiamata, confermata dall'audizione personale di parte ricorrente, consente di appurare, in maniera certa, completa, coerente ed univoca che sussiste, ed è stata medicalmente accertata, una disforia di genere della persona;
l'irreversibile immedesimazione dell'interessata nel genere percepito;
la trasformazione corporea avvenuta;
il percorso di affermazione di genere;
la volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico, la immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio;
l'assenza di patologie tali da invalidare la capacità di autodeterminazione del soggetto interessato.
La domanda è, dunque, fondata atteso che risulta confermata la necessità di procedere ad una riassegnazione dell'identità sessuale, al fine di consentire ad , la E_ Persona_4 risoluzione del conflitto tra la sua percezione sessuale e l'aspetto esteriore.
Va, altresì, disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei Registri dello stato civile.
Tenuto conto della natura della causa, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree:
1) Autorizza , nata a GG (FE) il [...] ad [...] il E_
trattamento medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili.
2) Dispone che si proceda alla rettifica di attribuzione di sesso nei confronti di E_
, nata a [...] il [...], mediante attribuzione di sesso
[...]
maschile in luogo di sesso femminile e conseguente modifica dell'attuale prenome
EN in quello di . Per_1
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG di procedere alla rettifica dell'atto di nascita relativo a , nata a [...] il E_
pagina 5 di 6 01/01/1997 in conformità alla presente sentenza, ai sensi dell'art. 2 L. 14 aprile 1982 n. 164, attribuendo alla medesima sesso maschile in luogo di sesso femminile ed il prenome di in luogo di (atto di nascita – Comune di GG anno 1997, n. Per_1 E_
5, Parte I Serie A).
4) Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in FE il 5 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6