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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GUZZIO GIUSEPPE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/11/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_2
che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, nonché
CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 06/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_2
d'addebito n. 596202300044659 04000, dovuto all'omesso versamento dei contributi alla gestione commercianti per l'anno 2017, deducendone CP_2
l'illegittimità per intercorsa prescrizione ex art. 3 comma 9° della L. n.
335/1995, chiedendone per questo l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando l'avvenuta prescrizione e così la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
La parte ricorrente, quale unico motivo di opposizione eccepisce l'intercorsa prescrizione estintiva del credito ex art. 3 comma 9° della L.
335/1995; la parte resistente deduce l'interruzione della stessa a mezzo di avviso bonario inviato a mezzo posta raccomandata al ricorrente in data
6.6.2022 (in atti).
Apparendo così all'evidenza l'interruzione della prescrizione;
in mancanza di altri motivi di opposizione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28/11/2024
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 28/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GUZZIO GIUSEPPE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/11/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_2
che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali, nonché
CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 06/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_2
d'addebito n. 596202300044659 04000, dovuto all'omesso versamento dei contributi alla gestione commercianti per l'anno 2017, deducendone CP_2
l'illegittimità per intercorsa prescrizione ex art. 3 comma 9° della L. n.
335/1995, chiedendone per questo l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando l'avvenuta prescrizione e così la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
La parte ricorrente, quale unico motivo di opposizione eccepisce l'intercorsa prescrizione estintiva del credito ex art. 3 comma 9° della L.
335/1995; la parte resistente deduce l'interruzione della stessa a mezzo di avviso bonario inviato a mezzo posta raccomandata al ricorrente in data
6.6.2022 (in atti).
Apparendo così all'evidenza l'interruzione della prescrizione;
in mancanza di altri motivi di opposizione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 28/11/2024
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini