Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5265 del 2025, proposto da
GN AM NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti perfezionatosi il 25.09.2025 sull’istanza inviata a mezzo p.e..c il 26.08.2025 e ricevuta dalla PA in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, parte ricorrente ha agito ex art.116 c.p.a. avverso il silenzio-diniego sulla sua istanza di accesso agli atti del 26 agosto 2025, con cui, dopo aver presentato memoria e documentazione a seguito del preavviso di rigetto relativamente alla sua istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia “dei documenti facenti parte del relativo fascicolo, compresa l’eventuale notifica di una nuova comunicazione ex art. 10bis della L. 241/1990, e\o di un provvedimento conclusivo del procedimento”;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che, in data 26 novembre 2025, ha depositato la nota della Questura di Napoli e relativa documentazione da cui si evince che, in data 14 novembre 2025, la Questura ha invitato il procuratore del ricorrente a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione, in data 24 novembre 2025, per esercitare il diritto di accesso agli atti presenti nel fascicolo in questione e che, in data 24 novembre 2025, il delegato del difensore del ricorrente ha visionato gli atti disponibili al fascicolo e ha deciso di non estrarre copia in quanto non sussisteva un provvedimento definitorio dell’istanza (come da verbale di accesso depositato);
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere avendo l’Amministrazione comprovato di aver soddisfatto l’istanza ostensiva di parte ricorrente oggetto del presente ricorso. Si ricorda, infatti, che, come da costante giurisprudenza anche di questo Tar, nel caso di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso. Il documento amministrativo accessibile, infatti, è innanzitutto un documento già formato (e dunque esistente), determinato o quanto meno determinabile, ed in possesso dell'amministrazione (in tal senso, tra le altre, cfr. Tar Napoli, sent. n. 3223 del 2021 e 4589 del 2022, con la giurisprudenza ivi citata);
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate, tenuto conto delle peculiarità della controversia e di tutte le circostanze del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN LL, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | IN LL |
IL SEGRETARIO