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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 728/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Difensore_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Difensore_3 Comune
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2739 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5243 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5527/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato gli avvisi n. 2739 del 22.11.2024 e n. 5243 del 23.11.2024 con cui il Comune di Difensore_3 ha accertato la tassa sui rifiuti dovuta (pretesa) per gli anni 2019 e 2020, con i relativi interessi, e comminato le sanzioni.
Il Comune di Difensore_3, costituitosi, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata materia del contendere.
Le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad una conciliazione stragiudiziale: la circostanza è incontestata, nonché documentata.
L'art. 48 del d.lgs. n. 546/92 prevede che, se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo al di fuori dell'udienza, viene pronunciata «sentenza di cessazione della materia del contendere
».
Pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese sono da compensare, considerato che l'epilogo è stato determinato da un fatto sopravvenuto e che la controversia presentava aspetti di complessità in concreto.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 728/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Difensore_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Difensore_3 Comune
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2739 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5243 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5527/2025 depositato il
06/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato gli avvisi n. 2739 del 22.11.2024 e n. 5243 del 23.11.2024 con cui il Comune di Difensore_3 ha accertato la tassa sui rifiuti dovuta (pretesa) per gli anni 2019 e 2020, con i relativi interessi, e comminato le sanzioni.
Il Comune di Difensore_3, costituitosi, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata materia del contendere.
Le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad una conciliazione stragiudiziale: la circostanza è incontestata, nonché documentata.
L'art. 48 del d.lgs. n. 546/92 prevede che, se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo al di fuori dell'udienza, viene pronunciata «sentenza di cessazione della materia del contendere
».
Pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese sono da compensare, considerato che l'epilogo è stato determinato da un fatto sopravvenuto e che la controversia presentava aspetti di complessità in concreto.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.