Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/11/1984, n. 5620
CASS
Sentenza 6 novembre 1984

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La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui, in violazione del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo alla applicazione dei benefici "combattentistici" contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336; infatti, pur creando un vuoto legislativo l'anzidetta dichiarazione di incostituzionalità - che attiene soltanto ai rapporti fra gli enti rientranti nella così detta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuite dalla citata legge n. 336 del 1970 e non esclude che detti enti debbano sopportare gli oneri derivanti dall'applicazione dei menzionati benefici. ( Conf 4006/84, mass n 435973; ( Conf 928/84, mass n 433123; ( Conf 289/83, mass n 425098; ( Conf 6524/82, mass n 424232).*

L'indennità di trasferta ha carattere risarcitorio o retributivo a seconda che essa riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi in luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato come la destinazione stabile e continuativa del datore di lavoro, o, invece, quelle (riconducibili nell'ambito dei reciproci obblighi contrattuali) sostenute dal lavoratore medesimo per trasferirsi da un luogo ad un altro per lo svolgimento delle abituali mansioni. Poiché nell'indennità di trasferta corrisposta per il trasferimento del lavoratore in un luogo di lavoro diverso da quello abituale può ravvisarsi, oltre la componente risarcitoria, anche una (residuale) componente retributiva, spetta al giudice del merito lo stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva. ( V 2719/84, mass n 434763; ( Conf 4006/84, mass n 435976; ( Conf 718/83, mass n 425458; ( Conf 928/84, mass n 433126).*

I compensi per lavoro straordinario che, di regola, per la loro transitorietà e mera eventualità, non costituiscono elementi integrativi della retribuzione computabili ai fini degli emolumenti che a quest'ultima debbono essere riferiti (come, ex art. 2121 cod. civ., l'indennità di anzianità), sono, invece, computabili agli stessi fini ove perdano i caratteri suindicati ed assumano, al contrario, quelli della continuità e della determinatezza (o determinabilità), anche soltanto di fatto e senza necessità di espresse pattuizioni, per effetto della costanza ed uniformità delle relative prestazioni, richieste dal datore di lavoro. ( Conf 928/84, mass n 433128; ( Conf 406/84, mass n 435977; ( Conf 718/83, mass n 425460; ( Conf 295/83, mass n 425106).*

A norma dell'art. 2033 cod. civ., il diritto del solvens di ripetere quanto pagato per estinguere un debito inesistente prescinde del tutto, a differenza dell'indebito soggettivo (art. 2036 cod. civ.), dalla scusabilità dell'errore - relativo, eventualmente, all'interpretazione di una norma giuridica - in base al quale il pagamento è stato effettuato, essendo sufficiente l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima causa solvendi. Pertanto, nel caso in cui l'ente datore di lavoro assuma di avere erogato ai dipendenti ex combattenti, per effetto di erronea interpretazione di Disposizioni delle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971, somme superiori a quelle loro spettanti, l'esperibilità dell'Azione di ripetizione dell'indebito oggettivo va ammessa, indipendentemente dalla scusabilità o meno dello eventuale errore interpretativo, sempre che il pagamento sia frutto di una autonoma Determinazione dell'ente erogatore, restando invece esclusa ove il pagamento sia stato effettuato in base ad un'intesa negoziale intervenuta fra detto ente ed i suoi dipendenti. ( Conf 4006/84, mass n 435974; ( Conf 928/84, mass n 433124).*

I contratti di lavoro aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, anche se di applicazione ristretta in relazione a peculiari situazioni aziendali, e ad essi non si applica la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, sicché il rapporto fra un contratto aziendale ed un contratto nazionale non si pone necessariamente in termini di subordinazione, salva la possibilità, nei singoli casi, di un collegamento tra le due fonti di regolamentazione degli interessi collettivi, in virtù della previsione, nell'uno o nell'altro contratto, di specifiche Disposizioni di rinvio. ( V 2088/84, mass n 434843; ( V 718/83, mass n 425456; ( Conf 928/84, mass n 433125).*

L'indennità sostitutiva di mensa, essendo l'equivalente della retribuzione in natura cui il lavoratore avrebbe altrimenti diritto, costituisce, di norma, non un rimborso di spese, ma un elemento integrativo della retribuzione, salvo che sussista la struttura aziendale della mensa ed il lavoratore sia libero di usufruirne o meno, giacché, in tal caso, l'erogazione è condizionata ad un comportamento facoltativo del dipendente, che vale ad escludere la corrispettività del compenso, ponendolo al di fuori del sinallagma contrattuale. ( Conf 4006/84, mass n 435975; ( Conf 928/84, mass n 433127; ( Conf 718/83, mass n 425459).*

In tema di indennità di anzianità, l'adozione, in deroga al principio generale stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2120 cod. civ., del criterio di calcolo (media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) dettato dal secondo comma (divenuto terzo nel testo introdotto dal d.l. 1 febbraio 1977 n. 12) dell'art. 2121 dello stesso codice trova la sua giustificazione in una incertezza degli emolumenti stessi, la quale dipenda, anziché dalla quantità dell'attività lavorativa, dal risultato mediato (partecipazione agli utili) o immediato (cottimo, provvigioni, ecc.) di essa. Pertanto, la seconda di dette Disposizioni non può trovare applicazione per quanto riguarda il computo del compenso per lavoro straordinario che, pur variabile nella sua entità, debba essere considerato, rivestendo i caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità), elemento fisso della retribuzione da calcolare, quindi, in base all'ammontare compreso nell'ultima retribuzione. ( V 718/83, mass n 425461; ( Conf 4006/84, mass n 435978; ( Conf 928/84, mass n 433129).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/11/1984, n. 5620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5620
    Data del deposito : 6 novembre 1984

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