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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11555/2020 R.G. promossa da
(avv. MAURO BELTRAMI) Parte_1
ATTORE contro avv. DARIO ALLOCCO) Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di fondi finitimi siti a Lumezzane, via Brescia.
Il fondo di parte attrice – costituito da alcune unità di tipo industriale/artigianale e da unità residenziali tutte contornate da area esclusiva – si trova a nord e vi si accede da una strada carraia privata. Esso è censito al Catasto dei Fabbricati, sezione urbana NCT, foglio di mappa 10 mappale 142 subalterni 1, 2, 3, 4, 11 e 12.
La proprietà della parte convenuta si trova direttamente su Via Brescia, è a sud del fondo attoreo e consta di unità residenziali e accessorie all'abitazione. Il mappale di
1 riferimento è sempre il 142, mentre i subalterni sono contraddistinti dai numeri 6, 7, 8, 9
e 101.
L'attore ha esercitato azione ex art. 950 c.c. volta ad «accertare e dichiarare che il confine esistente tra le due proprietà per cui è causa è quello determinato dalle mappe catastali, segnatamente quello identificato dall'estratto di mappa del foglio 10 del Catasto
Terreni e descritto come linea di confine tra le schede 142, subalterno 1 e 142 subalterno 5».
La convenuta ha eccepito che il confine coinciderebbe con un muraglione con sovrastante rete metallica, presente in loco da oltre quarant'anni e, in via riconvenzionale, ha domandato la declaratoria di usucapione della «porzione di terreno ubicata in Comune di Lumezzane (BS) interposta tra il muro di confine esistente da oltre 40 anni con sovrastante rete metallica e la linea della mappa catastale dividente i mappali 142/1 e 142/10 del foglio 10 NCT».
La causa è stata istruita:
- mediante l'espletamento di c.t.u. a cura dell'ing. il quale ha Persona_1
depositato il proprio elaborato peritale in data 27 giugno 2023;
- con l'escussione di tre testimoni sui capitoli di parte convenuta ammessi con ordinanza del 19 ottobre 2023.
Dopo l'assunzione delle prove costituende, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Il c.t.u. ha ritenuto di determinare il confine tra i fondi in conformità alle schede catastali, poiché richiamate negli atti notarili esaminati (v. pag. 8 dell'elaborato peritale).
Il confine così individuato è rappresentato fotograficamente e graficamente, rispettivamente, alle pagg. 9 e 15 della perizia. 1 I subalterni 8, 9 e 10 derivano dalla soppressione del subalterno 5, operata «per divisione, variazione della destinazione da appartamento a negozio» (cfr. pag. 2 del contratto di vendita in data 27 giugno 2017 a ministero del notaio dott.ssa . Persona_2 2 È pacifico che esso non corrisponda, in modo pieno, con il confine che, materialmente, divide oggi i due fondi, il quale va identificato con il muro di contenimento visibile, dal piano stradale, nella fotografia posta a pag. 6 dell'elaborato peritale.
Il tema centrale della causa è stabilire se debba prevalere il confine risultante dai titoli di acquisto (coincidente con le schede catastali), ovvero quello materializzato in loco
(coincidente col muraglione). Per brevità, chiameremo il primo “confine reale” e il secondo
“confine apparente”2.
Di regola, la prevalenza va assegnata al confine reale, ricavabile dai titoli di acquisto. L'azione di cui all'art. 950 c.c., infatti, ha proprio la finalità di allineare il confine apparente a quello reale. Nondimeno, quest'ordine di prevalenza non è assoluto, perché incontra il limite dell'usucapione. Quando il confine apparente è rimasto evidente, fisso ed immutato per il tempo necessario all'usucapione, si realizza un'inversione di prospettiva, perché è il confine reale a doversi uniformare a quello apparente. In questi casi, per effetto dell'usucapione, il confine apparente diviene il nuovo confine reale, che supera quello in precedenza risultante dai titoli di acquisto.
Quanto appena descritto è ciò che è avvenuto nella fattispecie concreta. Il c.t.u. ha affermato che «il muraglione con andamento analogo allo stato di fatto odierno nella sua parte sommitale risale in data antecedente al 1991», ossia ben oltre vent'anni fa. Anche le testimonianze rese all'udienza del 15 marzo 2024 corroborano questa conclusione. Si veda, in particolare, quanto dichiarato da:
- «ho sempre visto il muraglione con la rete metallica sovrastante di Persona_3
cui alla documentazione fotografica n. 2 di parte convenuta dal 1986 in poi, ovvero da quando abbiamo costruito la nostra azienda;
ADR preciso che quanto rappresentato dalle fotografie n 2 di parte convenuta corrisponde a quello che ho sempre visto»;
- «il muraglione raffigurato nelle fotografie n 2 di parte convenuta Testimone_1
l'ho sempre visto lì; è quello che sorregge la strada;
così anche la rete metallica;
il muraglione con la rete rappresentato nelle fotografie n 2 di parte convenuta corrisponde a quello che ho visto sino a quando ho vissuto nei luoghi di causa»; - «quel muro lì c'è anche da più di quaranta anni;
lo so Tes_2 CP_2
perché ho sempre avuto l'orto sul confine, sin da ragazzo e l'ho ancora adesso;
l'ho sempre visto;
preciso che quello rappresentato nelle fotografie n. 2 di parte convenuta è sempre stato così».
La stabilità ultraventennale della divisione fisica fra i fondi, identificabile col muraglione, integra, all'evidenza, i requisiti dell'usucapione che, per la precisione, investirà le aree raffigurate nell'elaborato di pag. 16 della c.t.u., denominato «individuazione metrica usucapione convenuta».
Ciò comporta, altresì, il rigetto della domanda dell'attore, il quale avrebbe voluto fissare il confine in una posizione – quella catastale – ormai superata dall'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Non contrasta, con queste conclusioni, l'atto del notaio dott.ssa Persona_2
del 23 febbraio 2017 per. N. 50800 (doc. 5 allegato al ricorso), intervenuto all'epoca tra i danti causa delle attuali parti. Il riferimento, ivi contenuto, «alle planimetrie regolarmente depositate in catasto, alle mappe censuarie e catastali», potrebbe, al più, assumere la portata di atto interruttivo del termine utile ad usucapire;
tuttavia, a quel tempo,
l'usucapione era già largamente maturata, sicché una simile portata interruttiva va esclusa.
Né sarebbe possibile ravvisare, in tale sintetica clausola, una rinunzia ad una usucapione già perfezionata, la quale abbisogna di un tasso di chiarezza e univocità senz'altro assenti nel negozio citato3. Non vi sono, dunque, ostacoli all'usucapione invocata dalla convenuta.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni) per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Vi si aggiungono competenze e spese per il procedimento di mediazione, anch'esse da regolamentare secondo soccombenza (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 5389/2024).
Il costo della c.t.u. graverà in via definitiva sulla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che la parte convenuta ha acquistato, per usucapione ultraventennale, la piena ed esclusiva proprietà delle aree graficamente rappresentate nell'elaborato di pag.
16 della c.t.u., denominato «individuazione metrica usucapione convenuta»; per l'effetto,
2. dichiara che il confine fra i fondi delle parti coincide con il muraglione di contenimento con sovrastante rete metallica, meglio descritto nella c.t.u.;
3. rigetta le domande attoree;
4. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro
259,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cassa, per lo svolgimento del giudizio, nonché in euro 536,80 per esborsi ed euro 1.607,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il procedimento di mediazione;
5. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico dell'attore;
6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Brescia, 4 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Per “reale” s'intende “giuridicamente reale”, ossia un confine che è stabilito come tale per il diritto, a prescindere dal fatto che esso corrisponda, o meno, a quello concretamente riscontrabile presso i fondi interessati. L'aggettivo “apparente” non va qui preso nel senso di “che pare ma non è (contrapposto a reale)”, bensì in quello di “chiaro, visibile, manifesto”. Di regola, infatti, il confine apparente altro non è che il confine (giuridicamente) reale.
3 3 Nel senso che l'efficacia della rinuncia ad una usucapione già maturata postula «la inequivocità della volontà del rinunciante», si veda Cass Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20565 del 12/10/2016.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11555/2020 R.G. promossa da
(avv. MAURO BELTRAMI) Parte_1
ATTORE contro avv. DARIO ALLOCCO) Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di fondi finitimi siti a Lumezzane, via Brescia.
Il fondo di parte attrice – costituito da alcune unità di tipo industriale/artigianale e da unità residenziali tutte contornate da area esclusiva – si trova a nord e vi si accede da una strada carraia privata. Esso è censito al Catasto dei Fabbricati, sezione urbana NCT, foglio di mappa 10 mappale 142 subalterni 1, 2, 3, 4, 11 e 12.
La proprietà della parte convenuta si trova direttamente su Via Brescia, è a sud del fondo attoreo e consta di unità residenziali e accessorie all'abitazione. Il mappale di
1 riferimento è sempre il 142, mentre i subalterni sono contraddistinti dai numeri 6, 7, 8, 9
e 101.
L'attore ha esercitato azione ex art. 950 c.c. volta ad «accertare e dichiarare che il confine esistente tra le due proprietà per cui è causa è quello determinato dalle mappe catastali, segnatamente quello identificato dall'estratto di mappa del foglio 10 del Catasto
Terreni e descritto come linea di confine tra le schede 142, subalterno 1 e 142 subalterno 5».
La convenuta ha eccepito che il confine coinciderebbe con un muraglione con sovrastante rete metallica, presente in loco da oltre quarant'anni e, in via riconvenzionale, ha domandato la declaratoria di usucapione della «porzione di terreno ubicata in Comune di Lumezzane (BS) interposta tra il muro di confine esistente da oltre 40 anni con sovrastante rete metallica e la linea della mappa catastale dividente i mappali 142/1 e 142/10 del foglio 10 NCT».
La causa è stata istruita:
- mediante l'espletamento di c.t.u. a cura dell'ing. il quale ha Persona_1
depositato il proprio elaborato peritale in data 27 giugno 2023;
- con l'escussione di tre testimoni sui capitoli di parte convenuta ammessi con ordinanza del 19 ottobre 2023.
Dopo l'assunzione delle prove costituende, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Il c.t.u. ha ritenuto di determinare il confine tra i fondi in conformità alle schede catastali, poiché richiamate negli atti notarili esaminati (v. pag. 8 dell'elaborato peritale).
Il confine così individuato è rappresentato fotograficamente e graficamente, rispettivamente, alle pagg. 9 e 15 della perizia. 1 I subalterni 8, 9 e 10 derivano dalla soppressione del subalterno 5, operata «per divisione, variazione della destinazione da appartamento a negozio» (cfr. pag. 2 del contratto di vendita in data 27 giugno 2017 a ministero del notaio dott.ssa . Persona_2 2 È pacifico che esso non corrisponda, in modo pieno, con il confine che, materialmente, divide oggi i due fondi, il quale va identificato con il muro di contenimento visibile, dal piano stradale, nella fotografia posta a pag. 6 dell'elaborato peritale.
Il tema centrale della causa è stabilire se debba prevalere il confine risultante dai titoli di acquisto (coincidente con le schede catastali), ovvero quello materializzato in loco
(coincidente col muraglione). Per brevità, chiameremo il primo “confine reale” e il secondo
“confine apparente”2.
Di regola, la prevalenza va assegnata al confine reale, ricavabile dai titoli di acquisto. L'azione di cui all'art. 950 c.c., infatti, ha proprio la finalità di allineare il confine apparente a quello reale. Nondimeno, quest'ordine di prevalenza non è assoluto, perché incontra il limite dell'usucapione. Quando il confine apparente è rimasto evidente, fisso ed immutato per il tempo necessario all'usucapione, si realizza un'inversione di prospettiva, perché è il confine reale a doversi uniformare a quello apparente. In questi casi, per effetto dell'usucapione, il confine apparente diviene il nuovo confine reale, che supera quello in precedenza risultante dai titoli di acquisto.
Quanto appena descritto è ciò che è avvenuto nella fattispecie concreta. Il c.t.u. ha affermato che «il muraglione con andamento analogo allo stato di fatto odierno nella sua parte sommitale risale in data antecedente al 1991», ossia ben oltre vent'anni fa. Anche le testimonianze rese all'udienza del 15 marzo 2024 corroborano questa conclusione. Si veda, in particolare, quanto dichiarato da:
- «ho sempre visto il muraglione con la rete metallica sovrastante di Persona_3
cui alla documentazione fotografica n. 2 di parte convenuta dal 1986 in poi, ovvero da quando abbiamo costruito la nostra azienda;
ADR preciso che quanto rappresentato dalle fotografie n 2 di parte convenuta corrisponde a quello che ho sempre visto»;
- «il muraglione raffigurato nelle fotografie n 2 di parte convenuta Testimone_1
l'ho sempre visto lì; è quello che sorregge la strada;
così anche la rete metallica;
il muraglione con la rete rappresentato nelle fotografie n 2 di parte convenuta corrisponde a quello che ho visto sino a quando ho vissuto nei luoghi di causa»; - «quel muro lì c'è anche da più di quaranta anni;
lo so Tes_2 CP_2
perché ho sempre avuto l'orto sul confine, sin da ragazzo e l'ho ancora adesso;
l'ho sempre visto;
preciso che quello rappresentato nelle fotografie n. 2 di parte convenuta è sempre stato così».
La stabilità ultraventennale della divisione fisica fra i fondi, identificabile col muraglione, integra, all'evidenza, i requisiti dell'usucapione che, per la precisione, investirà le aree raffigurate nell'elaborato di pag. 16 della c.t.u., denominato «individuazione metrica usucapione convenuta».
Ciò comporta, altresì, il rigetto della domanda dell'attore, il quale avrebbe voluto fissare il confine in una posizione – quella catastale – ormai superata dall'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Non contrasta, con queste conclusioni, l'atto del notaio dott.ssa Persona_2
del 23 febbraio 2017 per. N. 50800 (doc. 5 allegato al ricorso), intervenuto all'epoca tra i danti causa delle attuali parti. Il riferimento, ivi contenuto, «alle planimetrie regolarmente depositate in catasto, alle mappe censuarie e catastali», potrebbe, al più, assumere la portata di atto interruttivo del termine utile ad usucapire;
tuttavia, a quel tempo,
l'usucapione era già largamente maturata, sicché una simile portata interruttiva va esclusa.
Né sarebbe possibile ravvisare, in tale sintetica clausola, una rinunzia ad una usucapione già perfezionata, la quale abbisogna di un tasso di chiarezza e univocità senz'altro assenti nel negozio citato3. Non vi sono, dunque, ostacoli all'usucapione invocata dalla convenuta.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni) per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Vi si aggiungono competenze e spese per il procedimento di mediazione, anch'esse da regolamentare secondo soccombenza (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 5389/2024).
Il costo della c.t.u. graverà in via definitiva sulla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che la parte convenuta ha acquistato, per usucapione ultraventennale, la piena ed esclusiva proprietà delle aree graficamente rappresentate nell'elaborato di pag.
16 della c.t.u., denominato «individuazione metrica usucapione convenuta»; per l'effetto,
2. dichiara che il confine fra i fondi delle parti coincide con il muraglione di contenimento con sovrastante rete metallica, meglio descritto nella c.t.u.;
3. rigetta le domande attoree;
4. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro
259,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cassa, per lo svolgimento del giudizio, nonché in euro 536,80 per esborsi ed euro 1.607,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il procedimento di mediazione;
5. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico dell'attore;
6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Brescia, 4 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Per “reale” s'intende “giuridicamente reale”, ossia un confine che è stabilito come tale per il diritto, a prescindere dal fatto che esso corrisponda, o meno, a quello concretamente riscontrabile presso i fondi interessati. L'aggettivo “apparente” non va qui preso nel senso di “che pare ma non è (contrapposto a reale)”, bensì in quello di “chiaro, visibile, manifesto”. Di regola, infatti, il confine apparente altro non è che il confine (giuridicamente) reale.
3 3 Nel senso che l'efficacia della rinuncia ad una usucapione già maturata postula «la inequivocità della volontà del rinunciante», si veda Cass Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20565 del 12/10/2016.
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