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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 753 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA TI Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra nato a [...] il [...] - (c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Giovinazzo
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/09/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/10/1994 in CI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 31 , parte II serie A anno 1994 ) e che dall'unione nascevano i figli (02/06/1996), Persona_1
( 07/07/1997) e (14/03/2002), hanno riferito che con Persona_2 Persona_3 provvedimento del 19/10/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso che qui si riportano di seguito integralmente:
1 1) “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in data 16.10.1994, unitamente all'ordine agli Ufficiali di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di CI (RC), dove è stato registrato l'atto di matrimonio (atto
n. 31 dell'anno 1994 parte II Serie A), oltre a procedere a tutti gli incombenti necessari;
2) disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
sita in CI (RC) alla Via Circonvallazione Est, nr. 8, rimarrà CP_1 nel possesso della sig.ra ; Controparte_1
3) disporre che i figli e continueranno a Persona_1 Persona_3 vivere ed a coabitare con la madre presso la casa coniugale in CI (RC) alla Via Circonvallazione Est, nr. 8;
4) disporre che alcun reciproco mantenimento è dovuto tra la sig.ra
[...] ed il sig. , attesa la rinuncia in tal senso, per come CP_1 CP_2 già omologata nella sentenza di separazione e che, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, avendo le parti, tra l'altro, provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza e, dunque, non avere hanno nulla a pretendere l'una dall'altro;
5) disporre che il contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 [...]
, maggiorenni non autosufficienti economicamente, sia a carico Persona_3 del padre, sig. , il quale si impegna a versare alla sig.ra CP_2
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di €. Controparte_1
300,00, da corrispondersi con le modalità che le parti riterranno di adottare.
6) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie, da sostenersi in favore dei figli e , siano a carico di Persona_1 Persona_3 entrambi i sig.ri e , nella misura del 50% Controparte_1 CP_2 cadauno, dietro l'esibizione della relativa documentazione e previo accordo preventivo delle parti”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 16/10/1994 in CI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 31,
2 parte II serie A anno 1994 ) e che dall'unione nascevano i figli Persona_1
(02/06/1996), ( 07/07/1997) e (14/03/2002), hanno Persona_2 Persona_3 riferito che con provvedimento del 19/10/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
16/10/1994 in CI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 31, parte II serie A anno 1994 ) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
1) “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in data 16.10.1994, unitamente all'ordine agli Ufficiali di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di CI (RC), dove è stato registrato l'atto di matrimonio (atto
n. 31 dell'anno 1994 parte II Serie A), oltre a procedere a tutti gli incombenti necessari;
2) disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
sita in CI (RC) alla Via Circonvallazione Est, nr. 8, rimarrà CP_1 nel possesso della sig.ra ; Controparte_1
3) disporre che i figli e continueranno a Persona_1 Persona_3 vivere ed a coabitare con la madre presso la casa coniugale in CI (RC) alla Via Circonvallazione Est, nr. 8;
3 4) disporre che alcun reciproco mantenimento è dovuto tra la sig.ra
[...] ed il sig. , attesa la rinuncia in tal senso, per come CP_1 CP_2 già omologata nella sentenza di separazione e che, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, avendo le parti, tra l'altro, provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza e, dunque, non avere hanno nulla a pretendere l'una dall'altro;
5) disporre che il contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 [...]
, maggiorenni non autosufficienti economicamente, sia a carico Persona_3 del padre, sig. , il quale si impegna a versare alla sig.ra CP_2
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di €. Controparte_1
300,00, da corrispondersi con le modalità che le parti riterranno di adottare.
6) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie, da sostenersi in favore dei figli e , siano a carico di Persona_1 Persona_3 entrambi i sig.ri e , nella misura del 50% Controparte_1 CP_2 cadauno, dietro l'esibizione della relativa documentazione e previo accordo preventivo delle parti”. Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Presidente
NA TI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA TI Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra nato a [...] il [...] - (c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Giovinazzo
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/09/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/10/1994 in CI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 31 , parte II serie A anno 1994 ) e che dall'unione nascevano i figli (02/06/1996), Persona_1
( 07/07/1997) e (14/03/2002), hanno riferito che con Persona_2 Persona_3 provvedimento del 19/10/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle condizioni di cui al ricorso che qui si riportano di seguito integralmente:
1 1) “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in data 16.10.1994, unitamente all'ordine agli Ufficiali di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di CI (RC), dove è stato registrato l'atto di matrimonio (atto
n. 31 dell'anno 1994 parte II Serie A), oltre a procedere a tutti gli incombenti necessari;
2) disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
sita in CI (RC) alla Via Circonvallazione Est, nr. 8, rimarrà CP_1 nel possesso della sig.ra ; Controparte_1
3) disporre che i figli e continueranno a Persona_1 Persona_3 vivere ed a coabitare con la madre presso la casa coniugale in CI (RC) alla Via Circonvallazione Est, nr. 8;
4) disporre che alcun reciproco mantenimento è dovuto tra la sig.ra
[...] ed il sig. , attesa la rinuncia in tal senso, per come CP_1 CP_2 già omologata nella sentenza di separazione e che, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, avendo le parti, tra l'altro, provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza e, dunque, non avere hanno nulla a pretendere l'una dall'altro;
5) disporre che il contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 [...]
, maggiorenni non autosufficienti economicamente, sia a carico Persona_3 del padre, sig. , il quale si impegna a versare alla sig.ra CP_2
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di €. Controparte_1
300,00, da corrispondersi con le modalità che le parti riterranno di adottare.
6) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie, da sostenersi in favore dei figli e , siano a carico di Persona_1 Persona_3 entrambi i sig.ri e , nella misura del 50% Controparte_1 CP_2 cadauno, dietro l'esibizione della relativa documentazione e previo accordo preventivo delle parti”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 16/10/1994 in CI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 31,
2 parte II serie A anno 1994 ) e che dall'unione nascevano i figli Persona_1
(02/06/1996), ( 07/07/1997) e (14/03/2002), hanno Persona_2 Persona_3 riferito che con provvedimento del 19/10/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
16/10/1994 in CI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 31, parte II serie A anno 1994 ) alle condizioni di cui al ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente:
1) “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in data 16.10.1994, unitamente all'ordine agli Ufficiali di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di CI (RC), dove è stato registrato l'atto di matrimonio (atto
n. 31 dell'anno 1994 parte II Serie A), oltre a procedere a tutti gli incombenti necessari;
2) disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
sita in CI (RC) alla Via Circonvallazione Est, nr. 8, rimarrà CP_1 nel possesso della sig.ra ; Controparte_1
3) disporre che i figli e continueranno a Persona_1 Persona_3 vivere ed a coabitare con la madre presso la casa coniugale in CI (RC) alla Via Circonvallazione Est, nr. 8;
3 4) disporre che alcun reciproco mantenimento è dovuto tra la sig.ra
[...] ed il sig. , attesa la rinuncia in tal senso, per come CP_1 CP_2 già omologata nella sentenza di separazione e che, pertanto, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, avendo le parti, tra l'altro, provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza e, dunque, non avere hanno nulla a pretendere l'una dall'altro;
5) disporre che il contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 [...]
, maggiorenni non autosufficienti economicamente, sia a carico Persona_3 del padre, sig. , il quale si impegna a versare alla sig.ra CP_2
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di €. Controparte_1
300,00, da corrispondersi con le modalità che le parti riterranno di adottare.
6) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie, da sostenersi in favore dei figli e , siano a carico di Persona_1 Persona_3 entrambi i sig.ri e , nella misura del 50% Controparte_1 CP_2 cadauno, dietro l'esibizione della relativa documentazione e previo accordo preventivo delle parti”. Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Presidente
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