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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 2190/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a in Parte_1 C.F._1 CECOSLOVACCHIA, il 14/11/1979 con l'avv. STEFANIA MUGGIOLI
e
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il Controparte_1 C.F._2 1/07/1979 con l'avv. ALESSANDRA GOBBIS
entrambi con l'avv. MUGGIOLI STEFANIA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 9/04/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a CECOSLOVACCHIA, il 14/11/1979 Parte_1
e nato/a a TREVISO (TV), il 1/07/1979, Controparte_1 uniti in matrimonio il 06/09/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SPRESIANO (TV) dell'anno 2008 n. 27, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con previsione dei seguenti tempi di permanenza coi genitori e fatti salvi diversi accordi tra loro:
- col padre il martedì ed il giovedì dalle ore 16.30 alle 21.15, oltre ad un altro pomeriggio una volta al mese, previo avviso ed accordo con la madre entro il venerdì della settimana precedente ed a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica sera alle 21.15; il restante tempo con la madre;
- nel periodo estivo di chiusura della scuola i figli potranno trascorrere due/tre settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di aprile.
Nel periodo natalizio dovrà rispettarsi l'alternanza di anno in anno della settimana comprendente Natale e di quella comprendente Capodanno;
il periodo pasquale sarà suddiviso a metà fra i genitori;
i genitori prestano reciproco assenso/consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore dei figli e . Il padre Per_1 Per_2 acconsente che la madre, nei periodi in cui ha con sé i figli, possa recarsi in
Slovacchia;
- nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro genitore è garantito alme - no un contatto telefonico giornaliero. In caso di impedimento di un genitore a restare con i figli nei propri tempi di permanenza, verrà richiesta la disponibilità dell'altro, prima di ricorrere all'aiuto di terze persone, delle quali dovrà essere fornito un recapito telefonico all'altro genitore.
I genitori riconoscono che il calendario è stato concordato nel rispetto delle esigenze organizzative di entrambi ed allo scopo di assicurare ai figli la necessaria stabilità per adempiere agli impegni scolastici ed in modo da conciliarli proficuamente con quelli extrascolastici, in particolare lo sport. In ragione di ciò, ogni variazione del predetto calendario dovrà essere decisa tra loro, rispettata e comunicata ai figli in modo concorde, in modo da evitare che le comunicazioni tra genitori avvengano tramite i figli;
2) la casa familiare viene assegnata alla RA;
Parte_1
3) il padre contribuirà al mantenimento dei figli col versamento della somma di € 250,00 mensile per ciascun figlio (complessivamente € 500,00) entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile annualmente con calcolo della prima rivalutazione nel mese di febbraio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, noto alle parti;
le spese verranno anticipate da ciascun genitore in modo equo ed il calcolo e versamento di eventuali somme a conguaglio, previa tempestiva comunicazione e documentazione della spesa da parte del genitore che l'ha eseguita, avverrà entro il giorno dieci del mese successivo;
il signor si impegna a Parte_1 richiedere alla RA solo la parte eccedente l'eventuale rimborso Parte_1 ricevuto tramite il sistema di welfare aziendale: le parti concorderanno di stipulare la polizza sanitaria di estensione ai familiari, suddividendosi i costi per la metà;
4) l'assegno unico universale, attualmente ammontante ad € 470,00, ora ed in futuro, verrà richiesto e percepito al 70% dalla RA e per il 30% dal
Parte_1 signor (se non suddivisibile in tale percentuale al momento della
Parte_1 richiesta, sarà la RA a chiederlo e percepirlo e successivamente
Parte_1 verserà al padre la percentuale del 30%); i figli saranno fiscalmente a carico dei genitori al 50%, mentre le spese mediche, sportive ad altre detraibili riguardanti i figli verranno fiscalmente detratte dal signor che si impegna a
Parte_1 rimborsare alla RA il 50% entro 20 giorni dal percepimento del
Parte_1 rimborso;
5) entrambi i ricorrenti continueranno a pagare la propria quota del 50% della rata di mutuo gravante sull'immobile fino all'estinzione dello stesso;
anche il prestito di € 150,00 mensile verrà suddiviso a metà; i ricorrenti manterranno il conto cointestato esclusivamente per le suddette operazioni e non effettueranno prelievi o pagamenti ulteriori dal predetto conto;
6) il rimborso fiscale percepito per la ristrutturazione della casa familiare verrà suddiviso al 50%, impegnandosi il signor a documentare l'importo del Parte_1 rimborso annuale ed a versarlo alla RA entro 20 giorni del Parte_1 percepimento;
7) l'autovettura intestata al signor viene lasciata in uso alla Controparte_1 RA che ne sosterrà le spese di assicurazione, bollo, Parte_1 manutenzione ed eventuali contravvenzioni;
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
9) le spese del presente giudizio sono compensate”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci