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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3238/2024 R.G. V.G. Oggetto: adozione di maggiorenni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr.ssa Marisella Gatti Presidente rel est.
Dr.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dr.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024,
da
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Sirosi del CodiceFiscale_1
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in
Castell'Arquato (PC), via Caneto 46, in virtù di mandato allegato al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTI -
nei confronti di
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO-
All'udienza del 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione, previa acquisizione delle informazioni sul nucleo familiare dell'adottante e dell'adottanda e delle conclusioni del P.M., alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: “Chiede che il Tribunale adito voglia far luogo all'adozione della signora da parte del signor Controparte_1 Parte_1
con tutte le declaratorie di legge”
[...]
PER IL P. M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”
S E N T E N Z A
Visto il ricorso, relativo all'adozione di persona maggiore d'età, proposto da
[...]
(nato il [...]), con il quale lo stesso chiede di poter Parte_1
adottare (nata il [...]); Controparte_1
sentiti all'udienza del 4 marzo 2025 il ricorrente, che ha confermato il ricorso ed espresso il consenso, e l'adottanda, che, a sua volta, ha manifestato il consenso;
Rilevato:
che il ricorrente ha esposto nel ricorso e confermato in udienza: di voler adottare nei confronti della quale nutre un profondo affetto, essendo Controparte_1
la stessa figlia della moglie e vivendo con il ricorrente e la di lei Controparte_2
madre (sposati dal 2002) da epoca ancora precedente;
di non avere altri figli;
di considerare come una figlia vivendo tutti e tre da anni come una vera CP_1
famiglia; che l'adottanda ha espresso il suo consenso all'adozione da Controparte_1
parte del marito della madre confermando di avere nei confronti dello stesso un affetto filiale;
che anche , madre dell'adottanda e moglie dell'adottante, ha Controparte_2 espresso l'assenso all'adozione della figlia da parte del marito, confermando che tra gli stessi vi è un rapporto come tra padre e figlia;
che nel ricorso si dà atto che non è conosciuto il padre dell'adottanda;
che con relazione in data 15 marzo 2025 i Servizi Sociali Unione dei Comuni
Montani Alta Val D'Arda, all'esito degli accertamenti svolti, hanno dato atto che
“non si rilevano problematiche in merito alla richiesta di adozione visto che a tutti gli effetti i coniugi e la signora si ritengono già una famiglia”, CP_1 evidenziando come l'adottanda, ormai adulta, “…è molto legata alla mamma ed anche al signor che chiama papà e che ritiene essere suo padre in quanto Parte_1
l'ha cresciuta da quando aveva cinque anni creando un rapporto affettivo e di fiducia”;
che dalla relazione datata 18 marzo 2025 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza non emerge alcun elemento ostativo all'adozione;
che, a fronte di ciò – premesso che l'istituto dell'adozione di un maggiorenne, che trova la sua fonte negli artt. 291 e ss. del c.c., non risponde unicamente all'originario scopo di procurare un figlio a chi non l'avesse avuto mediante il matrimonio (ex multis Corte Cost. ord. 170/2003) ed assicurare all'adottante che non abbia figli una discendenza, tendendo oggi più a finalità di solidarietà sociale ed avendo come precipuo scopo quello di ricreare la dimensione dell'unità familiare in situazioni particolari – nel caso di specie, risultano configurabili le condizioni richieste dalla legge affinché si faccia luogo all'adozione, in conformità allo spirito solidaristico e assistenziale che anima l'istituto, ivi compresa la differenza di età prevista dall'art. 291 c.c.;
che, nel caso in esame, rileva evidenziare come possa ritenersi comprovato sia il sentimento profondo e genuino che unisce l'adottante e l'adottanda, sia le condizioni da cui si desume che l'adozione corrisponde all'effettivo interesse dell'adottanda ex art. 312 c.c.;
che ciò, in particolare, si desume dalla valutazione complessiva delle risultanze del giudizio, per cui è del tutto fondato ritenere che effettivamente la domanda di adozione trovi ragione nel sentimento di affetto filiale esistente tra l'adottante ed
, neppure configurandosi interessi economici in capo alle parti tali da CP_1
far dubitare della genuinità della domanda di adozione;
Tutto ciò considerato,
visto il parere favorevole del P.M. all'accoglimento del ricorso e visti gli artt. 291 e segg. del Codice Civile;
P.Q.M.
Dispone di far luogo all'adozione di nata a Controparte_1
Milano il 22 giugno 1993 da parte del ricorrente nato a Parte_1
El FI (Egitto) il 7 gennaio 1975;
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante “ ” e lo Parte_1
anteponga al proprio;
Dispone, altresì, che la presente sentenza, divenuta definitiva, venga a cura del
Cancelliere trascritta nella forma e nei termini di cui all'art. 314 c.c.
Piacenza, 28 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr.ssa Marisella Gatti Presidente rel est.
Dr.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dr.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024,
da
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Sirosi del CodiceFiscale_1
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in
Castell'Arquato (PC), via Caneto 46, in virtù di mandato allegato al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTI -
nei confronti di
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO-
All'udienza del 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione, previa acquisizione delle informazioni sul nucleo familiare dell'adottante e dell'adottanda e delle conclusioni del P.M., alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: “Chiede che il Tribunale adito voglia far luogo all'adozione della signora da parte del signor Controparte_1 Parte_1
con tutte le declaratorie di legge”
[...]
PER IL P. M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”
S E N T E N Z A
Visto il ricorso, relativo all'adozione di persona maggiore d'età, proposto da
[...]
(nato il [...]), con il quale lo stesso chiede di poter Parte_1
adottare (nata il [...]); Controparte_1
sentiti all'udienza del 4 marzo 2025 il ricorrente, che ha confermato il ricorso ed espresso il consenso, e l'adottanda, che, a sua volta, ha manifestato il consenso;
Rilevato:
che il ricorrente ha esposto nel ricorso e confermato in udienza: di voler adottare nei confronti della quale nutre un profondo affetto, essendo Controparte_1
la stessa figlia della moglie e vivendo con il ricorrente e la di lei Controparte_2
madre (sposati dal 2002) da epoca ancora precedente;
di non avere altri figli;
di considerare come una figlia vivendo tutti e tre da anni come una vera CP_1
famiglia; che l'adottanda ha espresso il suo consenso all'adozione da Controparte_1
parte del marito della madre confermando di avere nei confronti dello stesso un affetto filiale;
che anche , madre dell'adottanda e moglie dell'adottante, ha Controparte_2 espresso l'assenso all'adozione della figlia da parte del marito, confermando che tra gli stessi vi è un rapporto come tra padre e figlia;
che nel ricorso si dà atto che non è conosciuto il padre dell'adottanda;
che con relazione in data 15 marzo 2025 i Servizi Sociali Unione dei Comuni
Montani Alta Val D'Arda, all'esito degli accertamenti svolti, hanno dato atto che
“non si rilevano problematiche in merito alla richiesta di adozione visto che a tutti gli effetti i coniugi e la signora si ritengono già una famiglia”, CP_1 evidenziando come l'adottanda, ormai adulta, “…è molto legata alla mamma ed anche al signor che chiama papà e che ritiene essere suo padre in quanto Parte_1
l'ha cresciuta da quando aveva cinque anni creando un rapporto affettivo e di fiducia”;
che dalla relazione datata 18 marzo 2025 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza non emerge alcun elemento ostativo all'adozione;
che, a fronte di ciò – premesso che l'istituto dell'adozione di un maggiorenne, che trova la sua fonte negli artt. 291 e ss. del c.c., non risponde unicamente all'originario scopo di procurare un figlio a chi non l'avesse avuto mediante il matrimonio (ex multis Corte Cost. ord. 170/2003) ed assicurare all'adottante che non abbia figli una discendenza, tendendo oggi più a finalità di solidarietà sociale ed avendo come precipuo scopo quello di ricreare la dimensione dell'unità familiare in situazioni particolari – nel caso di specie, risultano configurabili le condizioni richieste dalla legge affinché si faccia luogo all'adozione, in conformità allo spirito solidaristico e assistenziale che anima l'istituto, ivi compresa la differenza di età prevista dall'art. 291 c.c.;
che, nel caso in esame, rileva evidenziare come possa ritenersi comprovato sia il sentimento profondo e genuino che unisce l'adottante e l'adottanda, sia le condizioni da cui si desume che l'adozione corrisponde all'effettivo interesse dell'adottanda ex art. 312 c.c.;
che ciò, in particolare, si desume dalla valutazione complessiva delle risultanze del giudizio, per cui è del tutto fondato ritenere che effettivamente la domanda di adozione trovi ragione nel sentimento di affetto filiale esistente tra l'adottante ed
, neppure configurandosi interessi economici in capo alle parti tali da CP_1
far dubitare della genuinità della domanda di adozione;
Tutto ciò considerato,
visto il parere favorevole del P.M. all'accoglimento del ricorso e visti gli artt. 291 e segg. del Codice Civile;
P.Q.M.
Dispone di far luogo all'adozione di nata a Controparte_1
Milano il 22 giugno 1993 da parte del ricorrente nato a Parte_1
El FI (Egitto) il 7 gennaio 1975;
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante “ ” e lo Parte_1
anteponga al proprio;
Dispone, altresì, che la presente sentenza, divenuta definitiva, venga a cura del
Cancelliere trascritta nella forma e nei termini di cui all'art. 314 c.c.
Piacenza, 28 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti