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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/08/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 951 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Leonilda A. Parte_1 C.F._1
Marzano, presso il cui studio, in Tuglie alla via Cesare Battisti n. 70, è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
( – già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
pro tempore e per essa, quale mandataria, ( ) già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi,
[...]
presso il cui studio in Verona al v.lo S. Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 21/06/2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 1306/2021 del
28/04/2021, pubbl. in pari data: “Con atto di citazione del 18 giugno 2018, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1146/18 notificato in data 08.05.2018, con il quale la , in CP_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ingiungeva il pagamento dell'importo di € 21.221,18 oltre interessi e spese della fase monitoria a titolo di mancato pagamento di rate mensili per finanziamento contratto.
L'opponente nel costituirsi eccepiva la illegittimità del metodo di ammortamento degli interessi applicati e la natura usuraria degli stessi.
Costituitasi la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed esperito il procedimento di CP_4
mediazione, veniva disposta CTU contabile.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale previo deposito di note conclusionali.”
Con la suddetta sentenza n. 1306/2021, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione promossa da e, per l'effetto confermava il D.I. n. 1146/18 del 08.05.2018. Parte_1
Il Tribunale così motivava: “Tale metodo, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata”.
… “Nel caso, invece, di inadempimento della singola rata, il tasso moratorio è un tasso che si applica, sempre in ragione di anno, non al credito concesso bensì alla singola rata scaduta;
esso, pertanto, non essendo espresso in una percentuale applicata al credito concesso, non può essere raffrontato tuot cort al tasso soglia né tanto meno può essere sommato al tasso corrispettivo.” …. “D'altro canto non ignorarsi la diversa natura dei due tipi di interesse, essendo quelli corrispettivi destinati
a retribuire l'Istituto di cr3edito per il finanziamento concesso, mentre quelli moratori assolvono ad una funzione risarcitoria preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che l'unico contratto presenta in sé due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati a trovare applicazione in via alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni, l'uno nella fisiologia del rapporto (fecondità del credito), l'atro in ipoteso di patologia dello stesso per inadempimento;
pertanto, l'eventuale nullità del secondo schema negoziale non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa allo svolgimento fisiologico del rapporto.”
…..“Il CTU dopo aver esaminato la documentazione prodotta ha concluso escludendo che per quanto attiene la verifica del
TEG, sui rapporti n.4301528512040443 e n.5432518730242755, sulla scorta delle istruzioni della Banca D'Italia tempo per tempo vigenti, non si è riscontrato alcun superamento del tasso soglia durante il prosieguo del rapporto. Per quanto attiene la verifica del tasso di interesse di mora pari al 18% annuo, alla data di stipula di entrambi i contratti, non si è
2 riscontrato il superamento del tasso soglia. Inoltre, il tasso di mora pattuito nella misura del 18% annuo è stato costantemente inferiore rispetto al tasso soglia tempo per tempo vigente..”
Il sig. ha proposto appello avverso la predetta sentenza, per i motivi che saranno di seguito esposti. Pt_1
Si è costituita quale mandataria di cessionaria del credito Controparte_1 Controparte_2
originariamente vantato da ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_4
Precisate le conclusioni all'udienza del 21/06/2023, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
B. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta “In diritto questa difesa ribadisce la nullità delle clausole vessatorie contenute nei contratti di finanziamento posti alla
3 base dell'ingiunzione di pagamento”. Richiamata la disciplina dell'art.1341 cod.civ. (approvazione per iscritto delle clausole vessatorie nei contratti per adesione) e, in particolare, la disciplina del codice del consumo
(artt.da 33 a 37), l'appellante denuncia la nullità delle clausole nn.17-21-22 del contratto per contrasto con l'art.33 comma 1 codice del consumo, perché determinanti “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Aggiunge che le clausole richiamate sarebbero in contrasto con l'art.33 comma 2 lett.f) e lett.l) perché;
- Imporrebbero al consumatore “in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo”
- Prevederebbero “l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, la corte rileva che le clausole vessatorie sono tutte specificatamente indicate nel contratto di finanziamento con il numero e con l'oggetto e firmate dal sig. , così come richiesto dall'art. 1341 Pt_1
c.c. ("… non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, ...".
Sul punto, si richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 32731 del 24/11/2023: “La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati".
Quanto alla dedotta nullità delle clausole nn.17-21-22 le stesse prevedevano, rispettivamente, la facoltà discrezionale del mutuante di variare le condizioni del contratto con conseguente facoltà del mutuatario di recedere, l'addebito di un costo pari all'1,5% mensile sull'importo della rata in caso di inadempimento o ritardato adempimento, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di due rate.
Orbene, con il decreto opposto è stato richiesto il pagamento
4 - in merito al contratto n. 4301528512040443, di € 4.720,80 per capitale residuo e di € 4.574,56 a titolo di interessi di mora sul suddetto capitale residuo;
- in merito al contratto n. 5432518730242755, di € 6.105,63 per capitale residuo e di € 5.820,19 a titolo di interessi di mora sul suddetto capitale residuo.
In concreto, quindi, la clausola n.17 non risulta che abbia avuto applicazione nel corso del rapporto, e, in aggiunta agli interessi di mora nella misura pattuita, non è stata addebitata al sig. alcuna penale per Pt_1
ritardo nei pagamenti e/o inadempimento.
Quanto alla facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine – facoltà prevista in via generale in favore del creditore dall'art.1186 cod.civ. – l'appellante non fornisce alcuna ragione per cui la previsione, ancorata al mancato pagamento di almeno due rate, comporterebbe il pregiudizio, sanzionato di nullità dal legislatore, di determinare “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
C. Con il secondo motivo di appello, l'appellante “insiste poi nell'eccezione dell'illegittimità del metodo di ammortamento e degli interessi applicati. L'art. 1283 c.c. detta i principi in funzione dell'anatocismo, mentre l'art. 1284
Cod. Civ. stabilisce che la mancata determinazione e specificazione o incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento, impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello indeterminato e incerto.”
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, la corte precisa che la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Nei mutui con ammortamento alla francese, non esiste alcuna capitalizzazione infra-annuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, in quanto ogni rata è di importo costante ed
è composta da una quota di capitale che progressivamente aumenta e dalla quota interessi che proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
In sostanza, quindi, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente.
La sentenza della Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130, offre una dettagliata descrizione del piano di ammortamento "alla francese", caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli
5 interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti», sempre identiche comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente. In detta sentenza si legge che: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;
“deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese»
e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'alt. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.
Orbene, ciò premesso, la corte rileva che nella fattispecie, come anche evidenziato dal ctu entrambi i contratti di finanziamento sono rispondenti alle norme di legge e l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del finanziamento e il relativo costo.
Il piano di ammortamento è stato verificato dal CTU che non ha rilevato alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, non ha rilevato alcuna applicazione di interessi su interessi, e soprattutto ha precisato che i tassi applicati dalla banca sia corrispettivi che moratori sono tutti entro i limiti di cui alla legge antiusura, né ha rilevato ipotesi di usura sopravvenuta. CP D. A questo punto, va esaminato l'appello incidentale con il quale “impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice, visto “l'esito del giudizio e la novità della questione giurisprudenziale trattata”, ha disposto la compensazione delle spese di lite e lasciato a carico dell'ente creditizio opposto le spese della CTU”.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, la corte rileva che le questioni trattate dal primo giudice non hanno ad oggetto alcuna novità giurisprudenziale.
6 Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, ritiene di dover condannare l'appellante al CP_ rimborso delle spese di lite in favore di , essendo stata rigettata, anche all'esito di questo grado,
l'opposizione e confermato il DI opposto.
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione principale si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento, da parte del sig. , di un'ulteriore Pt_1
somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M
.
La Corte, rigetta l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo Controparte_1
grado in € 1.700,00 e per il presente grado, in complessivi € 3.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Pone le spese di ctu a carico dell'appellante principale.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante principale sig. di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di Pt_1
contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 10.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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