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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12146 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Parisi Giovanni); Parte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Anselmo Salvatore); CP_1
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note scritte per l'udienza cartolare del 17/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della emissione della sentenza non definitiva n. 2149/2023 del 7 maggio
2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi che con nota di deposito del 14/11/2025, in vista dell'udienza del 17/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente di omologare l'accordo raggiunto.
In particolare:
“a) La figlia minorenne oggi ultra 17enne, resterà affidata ad entrambi i genitori Persona_1 in modalità condivisa, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggiore interesse, e con domicilio prevalente presso la residenza materna, sita in Palermo, via
Sciuti n. 31, ad oggi assegnata in uso a e di proprietà esclusiva di . CP_1 Parte_1
Il padre avrà facoltà di incontrare la figlia ogni qualvolta quest'ultima ne avrà desiderio, pernottamenti inclusi, previa comunicazione tra le parti (da effettuarsi con ampia libertà di forma), e compatibilmente con gli impegni di studio, le attività scolastiche ed extrascolastiche della minore.
b) Per quel che attiene all'obbligo di contribuzione indiretto posto a carico del padre per il mantenimento della figlia, a modifica delle previgenti statuizioni decise in sede di separazione personale, si conviene che una volta raggiunta la maggiore età da parte di quest'ultima, e comunque entro e non oltre il mese di luglio 2026, , a parziale assolvimento del Parte_1 predetto dovere e a definizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, trasferirà in favore di la nuda proprietà dei due immobili siti in Palermo, via Sciuti n. 31, piano I, Persona_1 identificati al Catasto dei Fabbricati rispettivamente al foglio 43, particella 466, subalterno 22, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 8, mq. 194 (immobile questo oggi adibito a residenza familiare), e l'altro al foglio 43, particella 466, subalterno 21, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 3, mq. 61. Al contempo, con decorrenza a far data dalla stipula del rogito dei suddetti trasferimenti innanzi al Notaio incaricato, da effettuarsi quale termine essenziale entro e non oltre il mese di luglio 2026, corrisponderà a ad Parte_1 CP_1 integrazione del proprio obbligo contributivo realizzato mediante le cessioni immobiliari sopra menzionate, unicamente l'importo di €. 700,00 entro giorno 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia . Persona_1
Per il periodo antecedente ai trasferimenti di cui al presente punto e al seguente, Parte_1 continuerà a corrispondere a l'importo mensile di €. 1.500,00, di cui €. 1.000,00 CP_1 per il mantenimento della figlia e €. 500,00 in favore della stessa CP_1
c) Contestualmente ai trasferimenti di cui al punto b), la cui natura onerosa si specifica anche per le finalità di definizione dei rapporti patrimoniali nell'ambito e in occasione del divorzio,
si obbliga a trasferire in favore dell'ex coniuge a titolo di Parte_1 CP_1 corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione, o “una tantum” (e dunque con espressa rinuncia da parte di quest'ultima a ogni diversa, pregressa e futura richiesta di natura economica, ivi compresa ogni forma di assegno divorzile periodico), il diritto reale di usufrutto vitalizio su entrambi gli immobili di via Sciuti n. 31 piano I, menzionati al precedente punto, e meglio identificati, rispettivamente, uno al foglio 43, particella 466, subalterno 22, categoria
A/2, classe 4, consistenza vani 8, mq. 194 (immobile questo oggi adibito a residenza familiare),
e l'altro al foglio 43, particella 466, subalterno 21, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 3, mq. 61. Su tale ultimo immobile, attualmente concesso in locazione a terzi, la Sig.ra CP_1
a far data dal trasferimento immobiliare, in qualità di usufruttuaria subentrerà nel
[...] contratto come locatrice e percepirà i relativi canoni mensili sino alla scadenza di esso (ovvero al suo rinnovo tacito);
d) Gli immobili di cui al punto b), sulla cui regolarità urbanistica e catastale le parti sono consapevoli, saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e pertanto nessuna spesa a titolo di ristrutturazioni, addizioni, migliorie o altro sarà a carico di già Parte_1
a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. In proposito, si precisa che gli oneri condominiali di natura straordinaria già deliberati prima della cessione rimarranno a carico di
, così come eventuali spese derivanti da danni pregressi procurati a terzi da Parte_1 infiltrazioni successivamente scoperte;
e) Le parti, salvo diversi e successivi accordi, conferiscono incarico per il rogito dei suddetti trasferimenti al Notaio con studio in Palermo, via Catania n. 166. In ogni Persona_2 caso, tutte le spese, gli oneri, le imposte e gli onorari da corrispondere al Notaio rogante e derivanti dai trasferimenti di cui ai punti sub b) e c) rimarranno ad esclusivo carico della Sig.ra
; CP_1
e) Le spese di natura straordinaria da affrontarsi nell'interesse della figlia, ivi comprese quelle universitarie, rimarranno ripartite a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, in ossequio al protocollo seguito dal Tribunale di Palermo e recante data 04/07/2019, a cui integralmente si rimanda anche per quel che attiene alla distinzione tra le spese che non richiedano il preventivo accordo di entrambi i genitori e quelle che invece lo prevedano;
f) Solamente nella remota ipotesi in cui non si procederà ai trasferimenti di cui ai punti sub b)
e c) entro i termini stabiliti per cause non imputabili direttamente a , le parti Parte_1 stabiliscono che rimarrà comunque obbligato a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo di €. 1.000,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria per come descritte al punto e). Nessun assegno divorzile, viceversa, sarà previsto in favore di . CP_1
g) Le previsioni contenute nel presente accordo, benché sottoposte al vaglio decisionale del
Tribunale, e la loro efficacia differita ad un momento successivo (ossia il raggiungimento della maggiore età di e/o comunque entro il mese di luglio 2026), si intendono Persona_1 vincolanti tra le parti già a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
h) Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni altra e diversa domanda e/o pretesa formulata nei precedenti scritti difensivi di cui al presente giudizio, rimettendosi, per quant'altro non previsto nel presente accordo, alle disposizioni di legge vigenti in materia;
i) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti, e a tale fine i procuratori costituiti dichiarano di volere rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma VIII, Legge n. 247/2012.” (cfr. accordo depositato in atti).
Le condizioni concordemente stabilite dalle parti e sottoposte a questo Tribunale non appaiono manifestamente illegittime e contrarie all'interesse della prole e vanno, pertanto, integralmente recepite nella pronunzia della presente sentenza.
In virtù del fatto che le parti hanno concordemente rinunciato alle domande proposte nell'ambito del presente giudizio, giungendo ad una definizione concordata della vicenda contenziosa, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali che vanno, pertanto, integralmente compensate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che gli ulteriori rapporti tra le parti successivi divorzio sono regolati come da accordo depositato in data 14/11/2025, il cui contenuto si richiama integralmente;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, in data 17/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12146 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Parisi Giovanni); Parte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Anselmo Salvatore); CP_1
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note scritte per l'udienza cartolare del 17/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della emissione della sentenza non definitiva n. 2149/2023 del 7 maggio
2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi che con nota di deposito del 14/11/2025, in vista dell'udienza del 17/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni di divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente di omologare l'accordo raggiunto.
In particolare:
“a) La figlia minorenne oggi ultra 17enne, resterà affidata ad entrambi i genitori Persona_1 in modalità condivisa, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggiore interesse, e con domicilio prevalente presso la residenza materna, sita in Palermo, via
Sciuti n. 31, ad oggi assegnata in uso a e di proprietà esclusiva di . CP_1 Parte_1
Il padre avrà facoltà di incontrare la figlia ogni qualvolta quest'ultima ne avrà desiderio, pernottamenti inclusi, previa comunicazione tra le parti (da effettuarsi con ampia libertà di forma), e compatibilmente con gli impegni di studio, le attività scolastiche ed extrascolastiche della minore.
b) Per quel che attiene all'obbligo di contribuzione indiretto posto a carico del padre per il mantenimento della figlia, a modifica delle previgenti statuizioni decise in sede di separazione personale, si conviene che una volta raggiunta la maggiore età da parte di quest'ultima, e comunque entro e non oltre il mese di luglio 2026, , a parziale assolvimento del Parte_1 predetto dovere e a definizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, trasferirà in favore di la nuda proprietà dei due immobili siti in Palermo, via Sciuti n. 31, piano I, Persona_1 identificati al Catasto dei Fabbricati rispettivamente al foglio 43, particella 466, subalterno 22, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 8, mq. 194 (immobile questo oggi adibito a residenza familiare), e l'altro al foglio 43, particella 466, subalterno 21, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 3, mq. 61. Al contempo, con decorrenza a far data dalla stipula del rogito dei suddetti trasferimenti innanzi al Notaio incaricato, da effettuarsi quale termine essenziale entro e non oltre il mese di luglio 2026, corrisponderà a ad Parte_1 CP_1 integrazione del proprio obbligo contributivo realizzato mediante le cessioni immobiliari sopra menzionate, unicamente l'importo di €. 700,00 entro giorno 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia . Persona_1
Per il periodo antecedente ai trasferimenti di cui al presente punto e al seguente, Parte_1 continuerà a corrispondere a l'importo mensile di €. 1.500,00, di cui €. 1.000,00 CP_1 per il mantenimento della figlia e €. 500,00 in favore della stessa CP_1
c) Contestualmente ai trasferimenti di cui al punto b), la cui natura onerosa si specifica anche per le finalità di definizione dei rapporti patrimoniali nell'ambito e in occasione del divorzio,
si obbliga a trasferire in favore dell'ex coniuge a titolo di Parte_1 CP_1 corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione, o “una tantum” (e dunque con espressa rinuncia da parte di quest'ultima a ogni diversa, pregressa e futura richiesta di natura economica, ivi compresa ogni forma di assegno divorzile periodico), il diritto reale di usufrutto vitalizio su entrambi gli immobili di via Sciuti n. 31 piano I, menzionati al precedente punto, e meglio identificati, rispettivamente, uno al foglio 43, particella 466, subalterno 22, categoria
A/2, classe 4, consistenza vani 8, mq. 194 (immobile questo oggi adibito a residenza familiare),
e l'altro al foglio 43, particella 466, subalterno 21, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 3, mq. 61. Su tale ultimo immobile, attualmente concesso in locazione a terzi, la Sig.ra CP_1
a far data dal trasferimento immobiliare, in qualità di usufruttuaria subentrerà nel
[...] contratto come locatrice e percepirà i relativi canoni mensili sino alla scadenza di esso (ovvero al suo rinnovo tacito);
d) Gli immobili di cui al punto b), sulla cui regolarità urbanistica e catastale le parti sono consapevoli, saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e pertanto nessuna spesa a titolo di ristrutturazioni, addizioni, migliorie o altro sarà a carico di già Parte_1
a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. In proposito, si precisa che gli oneri condominiali di natura straordinaria già deliberati prima della cessione rimarranno a carico di
, così come eventuali spese derivanti da danni pregressi procurati a terzi da Parte_1 infiltrazioni successivamente scoperte;
e) Le parti, salvo diversi e successivi accordi, conferiscono incarico per il rogito dei suddetti trasferimenti al Notaio con studio in Palermo, via Catania n. 166. In ogni Persona_2 caso, tutte le spese, gli oneri, le imposte e gli onorari da corrispondere al Notaio rogante e derivanti dai trasferimenti di cui ai punti sub b) e c) rimarranno ad esclusivo carico della Sig.ra
; CP_1
e) Le spese di natura straordinaria da affrontarsi nell'interesse della figlia, ivi comprese quelle universitarie, rimarranno ripartite a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, in ossequio al protocollo seguito dal Tribunale di Palermo e recante data 04/07/2019, a cui integralmente si rimanda anche per quel che attiene alla distinzione tra le spese che non richiedano il preventivo accordo di entrambi i genitori e quelle che invece lo prevedano;
f) Solamente nella remota ipotesi in cui non si procederà ai trasferimenti di cui ai punti sub b)
e c) entro i termini stabiliti per cause non imputabili direttamente a , le parti Parte_1 stabiliscono che rimarrà comunque obbligato a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo di €. 1.000,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria per come descritte al punto e). Nessun assegno divorzile, viceversa, sarà previsto in favore di . CP_1
g) Le previsioni contenute nel presente accordo, benché sottoposte al vaglio decisionale del
Tribunale, e la loro efficacia differita ad un momento successivo (ossia il raggiungimento della maggiore età di e/o comunque entro il mese di luglio 2026), si intendono Persona_1 vincolanti tra le parti già a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
h) Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni altra e diversa domanda e/o pretesa formulata nei precedenti scritti difensivi di cui al presente giudizio, rimettendosi, per quant'altro non previsto nel presente accordo, alle disposizioni di legge vigenti in materia;
i) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti, e a tale fine i procuratori costituiti dichiarano di volere rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma VIII, Legge n. 247/2012.” (cfr. accordo depositato in atti).
Le condizioni concordemente stabilite dalle parti e sottoposte a questo Tribunale non appaiono manifestamente illegittime e contrarie all'interesse della prole e vanno, pertanto, integralmente recepite nella pronunzia della presente sentenza.
In virtù del fatto che le parti hanno concordemente rinunciato alle domande proposte nell'ambito del presente giudizio, giungendo ad una definizione concordata della vicenda contenziosa, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali che vanno, pertanto, integralmente compensate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che gli ulteriori rapporti tra le parti successivi divorzio sono regolati come da accordo depositato in data 14/11/2025, il cui contenuto si richiama integralmente;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, in data 17/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.