Sentenza 28 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 28/01/2021, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00117/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2019, proposto da
MA DU, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Olivo, Massimo Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Pavan in Dolo, via Garibaldi 45;
contro
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Province Bl - Pd e Tv, Regione del Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. 2162/2019 di data 2 agosto 2019 con il quale il Responsabile amministrativo - in vacanza del Direttore dell’Ente - ha denegato la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativamente alla pratica edilizia di ampliamento del laboratorio ittico gestito dall’Azienda Agricola DU formulata ai sensi della L.R. 14/09 pratica Unipass n. DRGMNL25H131M-29032019-1616
- del presupposto parere negativo prot. 190112 Cl 34.10.02 del 17 luglio 2019 reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’azienda ricorrente è titolare di un allevamento ittico con annesso laboratorio di trasformazione del prodotto allevato, sito in un’area posta all’interno del perimetro del Parco del fiume Sile, censita dal Piano Ambientale del Parco alla Scheda QU-02 dell’allegato K.
In data 31.01.2017 ha presentato al Comune di Quinto di Treviso una S.C.I.A. ai sensi della L.R. 14/2009 per l’ampliamento del laboratorio ittico, al fine di svolgervi l’attività di preparazione e confezionamento del pescato.
Con provvedimento del 8/8/2017, prot. 2335/2017, l’Ente Parco ha negato l’autorizzazione paesaggistica.
In data 29.03.2019 il ricorrente ha presentato al Comune di Quinto di Treviso un’istanza di permesso di costruire per un nuovo progetto di ampliamento del laboratorio ittico, ai sensi della L.R. 14/2009.
Predisposto il progetto e depositato presso il Comune di Quinto, esso veniva trasmesso all’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile per il parere ambientale.
L’Ente Parco concludeva il procedimento esprimendosi in senso favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
La pratica veniva trasmessa alla Soprintendenza la quale, con nota prot. 15342 –34.10.02 del 12 giugno 2019, inviava, invece, un preavviso di parere negativo.
Seguivano le controdeduzioni del ricorrente ed il parere negativo della Soprintendenza reso con nota prot. 190112 Cl 34.10.02 del 17 luglio 2019, che confermava le argomentazioni svolte nel preavviso di diniego.
Con provvedimento in data 2 agosto 2019, prot. 2162/2019, l’Ente Parco, conformandosi al parere della Soprintendenza, ha negato l’autorizzazione di sua competenza.
Con il ricorso all’esame sono impugnati i due provvedimenti con i seguenti motivi:
- quanto al parere reso dalla Soprintendenza:
1) violazione di legge – mancata applicazione dell’art. 146 comma VII, D.Lgs 42/2004–violazione dell’art. 10 bis L.241/1998 - eccesso di potere sviamento dalla causa tipica;
- quanto al parere reso dalla Soprintendenza ed al diniego dell’Ente Parco:
2) eccesso di potere – manifesta illogicità – travisamento dei fatti;
3) violazione di legge – errata applicazione degli artt. 2 e 3 bis L.R. 8.7.2009 n.14, come modificato dalla L.R. 29.11.2013 n. 32 – contraddittorietà con precedenti manifestazioni;
4) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni e difetto di istruttoria;
5) eccesso di potere per difetto di presupposto - illegittimità derivata;
Il ricorrente ha anche proposto domanda di condanna al risarcimento del danno.
Si sono costituiti l’Ente Parco e la Soprintendenza.
DIRITTO
1. Con i primi due motivi si censura il parere della Soprintendenza nella parte in cui, premettendo la sussistenza di un difetto di istruttoria della pratica che le è stata trasmessa dall’Ente Parco ha poi, contraddittoriamente, espresso un parere nel merito.
Il motivo non è fondato. Come emerge dal parere del 17/7/2019, la Soprintendenza non lamenta la mancanza di sufficienti elementi istruttori per istruire la pratica inviatale, ma stigmatizza il giudizio espresso dall’Ente Parco, ritenendolo privo di elementi sufficienti a dimostrare la compatibilità ambientale dell’intervento edilizio. Non è, pertanto, in contraddizione con tali premesse, l’esame nel merito della pratica.
2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che, pur avendo la Soprintendenza correttamente affermato che le deroghe di cui alla L.R. 14/09 sono ammissibili anche per le prescrizioni dei piani ambientali che non abbiano rilevanza paesaggistica, ha poi contraddittoriamente opposto, nel proprio parere negativo, motivazioni afferenti a profili meramente edilizi. Il motivo non è fondato.
Il parere della Soprintendenza è motivato in relazione all’impatto volumetrico dell’ampliamento e delle modalità realizzative dell’intervento sul paesaggio (si afferma che l’intervento prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica con copertura a doppia falda che andrebbe ad addossarsi ai restanti corpi di fabbrica esistenti, che presentano profondità meno estese, che il corpo di fabbrica in progetto non presenta alcuna qualità architettonica, né elementi che possano mitigarne l’impatto volumetrico, “cosicchè la sua realizzazione appare dichiaratamente peggiorativa della situazione esistente, poiché corrisponderebbe all’edificazione di un capannone produttivo in un ambito vocato alla massima qualità paesaggistica”). Mentre i riferimenti alle NTA del Piano Ambientale del Parco (ed, in particolare, alla scheda urbanistica in cui è compreso l’allevamento, nella parte in cui prevede il blocco degli ampliamenti, consentendo la sola manutenzione ordinaria dell’esistente) costituiscono soltanto un’argomentazione aggiuntiva delle ragioni di contrasto dell’intervento con le finalità di tutela dell’ambito.
3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che il diniego dell’Ente Parco si sia appiattito sul parere della Soprintendenza senza colmare le carenze istruttorie in esso evidenziate.
La censura si fonda sull’erroneo presupposto che la Soprintendenza abbia affermato di non avere a disposizione documentazione sufficiente ad esprimersi sulla pratica. Come si è innanzi evidenziato, tuttavia, non è questo il senso delle affermazioni dell’autorità tutoria, la quale ha, invece, stigmatizzato la carenza di motivazione della valutazione positiva originariamente espressa dall’Ente Parco sul progetto, esprimendosi, poi, senza riserve, su di esso.
4. Il quinto motivo, con cui sono richiamate, quali vizi di illegittimità derivata del diniego di autorizzazione, le censure formulate nei confronti del parere della Soprintendenza è infondato, essendo le suddette censure non meritevoli di condivisione.
5. Dal rigetto delle censure di legittimità dei provvedimenti impugnati discende l’infondatezza della domanda risarcitoria.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA nei confronti di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 3 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO