Art. 4.
Per la istituzione dei predetti posti di professore di ruolo si provvede mediante utilizzazione di n. 3 posti del numero 70 posti previsti dall' articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Per la istituzione dei predetti posti di professore di ruolo si provvede mediante utilizzazione di n. 3 posti del numero 70 posti previsti dall' articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .