Versione
30 ottobre 1971
30 ottobre 1971
>
Versione
11 giugno 1981
11 giugno 1981
>
Versione
1 maggio 1983
1 maggio 1983
Art. 6.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , al personale indicato dallo articolo 4 della legge stessa, e' a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonche' gli enti erogatori delle indennita' di buonuscita o di previdenza o di anzianita' comunque denominata, fermo restando il diritto al consequenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e cio' in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.
Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , sul trattamento di pensione, nonche' il maggiore importo corrisposto a titolo di indennita' di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.
Il collocamento a riposo ai sensi dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
((All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi)) (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 9 aprile -8 giugno 1981 n. 92 (in G.U. 1a s.s 10/06/1981 n. 158)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 , nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;"
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , al personale indicato dallo articolo 4 della legge stessa, e' a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonche' gli enti erogatori delle indennita' di buonuscita o di previdenza o di anzianita' comunque denominata, fermo restando il diritto al consequenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e cio' in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.
Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 , sul trattamento di pensione, nonche' il maggiore importo corrisposto a titolo di indennita' di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.
Il collocamento a riposo ai sensi dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
((All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi)) (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 9 aprile -8 giugno 1981 n. 92 (in G.U. 1a s.s 10/06/1981 n. 158)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 , nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;"
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Commentari • 2
- 1. Cassazione civile n. 7402/1991https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Nell'ambito delle controversie previdenziali di cui all'art. 442 c.p.c. rientrano anche le ipotesi nelle quali non si discuta propriamente di obblighi contributivi ma di obblighi intercorrenti fra enti previdenziali e datori di lavoro in base a norme aventi rilevanza previdenziale o assistenziale e, pertanto, anche la controversia attinente all'obbligo del consorzio di bonifica datore di lavoro di rimborsare l'Inps, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 824 del 1971, del maggior onere pensionistico derivato dall'applicazione dei benefici «combattentistici» (L. n. 336 del 1970) sulla pensione dell'assicurazione generale corrisposta ad un dipendente del predetto consorzio, con …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 121
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5243Provvedimento: […] Consorzio Trasporti e Mobilità di Cagliari (già A.C.T., Azienda Consorziale Trasporti di Cagliari) avverso la decisione del locale Pretore dell'11 giugno/18 settembre 1998, che aveva condannato il Consorzio a corrispondere gli interessi sulle somme dovute ai sensi dell'art. 6 della legge 824 del 1971 (relativi agli oneri conseguenti al riconoscimento dei benefici combattentistici sui trattamenti di pensione agli ex dipendenti). […] posto che la sentenza della Corte Costituzionale, n. 92 del 1981, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971 - istitutivo dell'obbligo dei Comuni, […]Leggi di più...
- insussistenza·
- nascita "ex novo" dell'obbligazione di rimborso dei benefici in argomento·
- conseguenze·
- art. 30 bis d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983·
- fattispecie·
- effetti·
- sentenza n. 92 del 1981 della corte cost·
- sussistenza·
- impiegati dello stato·
- impiego pubblico·
- benefici combattentistici