Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 461/2023 avverso la sentenza n. 2539/2022 del
09.11.2022 e pubblicata in data 10.11.2022, emessa dal Tribunale di Genova nella causa
R.G.5874/2018
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Saviotti ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio, in Genova (GE), Via Fiasella n. 3/17
- APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Enrico Toso ed elettivamente domiciliato Controparte_1
presso il suo studio in Genova Via Fiasella n. 10/8
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Venturi ed elettivamente domiciliato CP_2 presso il suo studio in Genova Via I. D'Aste n. 3/3
APPELLATA
E in persona del procuratore pro tempore dott. Controparte_3 CP_4
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluca Giorgi e dall'Avv.to Vincenzo Ferrandino ed
[...]
elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Genova, Via Fiasella n. 10/14
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previi gli incombenti ritenuti opportuni e le declaratorie meglio viste, disattesa ogni contraria istanza e domanda, accogliere i motivi di gravame formulati dall'Avv.
1
2593/2022 pubblicata in data 10 novembre 2022 (causa RG 5874/2018) accogliere tutte le conclusioni svolte nel giudizio di primo grado ed in atti ed in particolare alla luce dei motivi di appello:
1. Accertare e dichiarare, quale effetto dell'accertato e dichiarato inadempimento dei dottori e e comunque della loro esclusiva responsabilità, secondo quanto già Controparte_1 CP_2
accertato dal Tribunale anche con riguardo alle quote di responsabilità, che i danni alla salute subiti dall'Avv. sono quelli indicati a pag. 14 della CTU dell'AT nonché a pag. 13 della Parte_1
CTU espletata nel giudizio di primo grado e che sono pari a complessivi euro 8.900,00 oltre al danno biologico nella misura di 1 punto percentuale oltre all'ITT come accertato dalle CTU in luogo del 4% di danno biologico oltre all'ITT come accertato e dichiarato in sentenza e/o quella diversa somma meglio vista e ritenuta e/o determinata anche in via di equità, con ogni consequenziale statuizione di condanna di pagamento dei dottori e;
Controparte_1 CP_2
2. Per l'effetto condannare i dottori e , secondo le già riconosciute Controparte_1 CP_2 quote di responsabilità, a rifondere integralmente all'avv. le spese e compensi legali Parte_1
del procedimento di AT, del procedimento di mediazione e del giudizio di primo grado, compensi da liquidarsi in conformità al DM 55/2014 e smi in conformità ai parametri già utilizzati dal Tribunale
(valori medi con applicazione della maggiorazione per la pluralità di parti);
3. Condannare i dottori e , secondo le già riconosciute quote di Controparte_1 CP_2 responsabilità, a rifondere integralmente all'avv. le spese di CTU del procedimento Parte_1 di AT pari a complessivi € 3.440,00;
4. Condannare i dottori e , secondo le già riconosciute quote di Controparte_1 CP_2 responsabilità, a rifondere integralmente all'avv. le spese di CTP sostenute pari a Parte_1 complessivi € 1.830,00 come da documentazione in atti;
5. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio da liquidarsi in conformità al DM 55/2014 e s.m.i”.
PER L'APPELLATO Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dall'Avv.
perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni meglio esposte in atti Parte_1
confermando in toto la sentenza impugnata. In subordine il Dottor , nella denegata e Controparte_1
non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, e salvo gravame, voglia dichiarare tenuta, e conseguentemente voglia condannare, la , in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il Dottor CP_1
da ogni onere e spesa fosse tenuto a corrispondere all'attrice a seguito dell'accoglimento delle
[...] domande attoree e a seguito dell'emananda sentenza, condannando conseguentemente la
[...]
[..
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, o a Controparte_6 corrispondere all'attrice ogni importo le fosse riconosciuto come dovuto dall'emananda sentenza o a rimborsare ad esso convenuto ogni importo fosse condannato a corrispondere all'Avv.
[...]
a qualsiasi titolo e/o ragione a fronte dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese ed Pt_1 onorari del presente grado di giudizio”.
PER APPELLATA CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto, nonché carente di prova, per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, così confermando la sentenza n. 2359/2022 del
Tribunale di Genova, con vittoria di spese a carico del soccombente. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello avversario, dichiarare, in forza della sentenza di primo grado n. 2359/2022, la in persona del Suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, corrente in 41010 S. Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà 53, a tenere indenne e manlevata l'esponente, da ogni somma che fosse tenuta a pagare all'Avv. , Parte_1
nonché a rimborsare le spese di lite anche del secondo grado del giudizio”.
PER L'APPELLATA ASSICURATRICE MILANESE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria respinta, - in via principale nel merito respingere l'appello ex adverso proposto, rigettare in toto tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2539/2022 emessa dal Tribunale di Genova. Con vittoria di Compenso legale, spese non imponibili, Iva (se ed in quanto dovuta) e CPA, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2018 promuoveva – dinanzi al Parte_1
Tribunale di Genova – procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti del dott. Controparte_1
e della dott.ssa per ivi: ‒ accertare e dichiarare di avere corrisposto, per le causali CP_2
indicate in narrativa, al dott. la somma di Euro 2.196,62 e alla dott.ssa Controparte_1 CP_2
a somma di Euro 1.485,43 e/o quelle somme maggiori o minori meglio viste e ritenute o
[...] determinate in via di equità; ‒ accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. e Controparte_1
della dott.ssa e, comunque, la loro esclusiva responsabilità, in solido, e/o come meglio CP_2
tra loro, nella causazione dei danni alla salute dalla medesima subiti e meglio descritti nella narrativa dell'atto introduttivo e così come risultanti dalla perizia espletata in sede di A.T.P.; condannare il dott. e la dott.ssa a rifondere alla stessa le seguenti somme: ‒ in Controparte_1 CP_2 ripetizione alla dott.ssa (s.e.o.) Euro 1.485,43; ‒ in ripetizione al dott. (s.e.o.) CP_2 CP_1
3 Euro 2.196,62 e/o quelle somme anche maggiori corrisposte che sarebbero state quantificate non appena in possesso delle diverse fatture in relazione alle quali aveva formulato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; nonché: ‒ le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio per Euro 3.440,40; ‒ le spese di Consulenza Tecnica di Parte per Euro 1.830,00; ‒ le spese legali per il procedimento di A.T.P.; ‒ le spese legali per il procedimento di mediazione.
La ricorrente lamentava che dall'operato professionale “maldestramente” svolto dai due professionisti sopra nominati (medico chirurgo odontostomatologo il primo, igienista dentale la seconda) le fosse derivata la perdita dei 4 incisivi. In sostanza parte attrice lamentava che era stato iniziato un trattamento ortodontico in una paziente affetta da una patologia (parodontite) del tutto incompatibile con il trattamento stesso e conseguentemente la mancata diagnosi della parodontite (se non a fine 2016) e la mancanza totale di una terapia adeguata, negligenze che avevano determinato un danno irreparabile consistente nella perdita dei 4 incisivi.
Tutto ciò premesso, la chiedeva che le parti convenute fossero condannate ad indennizzarla Pt_1 nella misura determinata in sede di AT o in quella somma che fosse risultata dall'istruttoria svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il convenuto si costituiva in giudizio, e nel Controparte_1 dare atto dell'intercorso procedimento di AT contestava ogni addebito e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice , per essere Controparte_7
dalla stessa tenuto indenne e manlevato in caso di eventuale condanna. Si costituiva anche la Dott.ssa la quale contestava la domanda attorea, deducendo la propria estraneità alle pretese CP_8 risarcitorie e chiedeva anch'essa di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne in caso Controparte_3
di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa di , da parte del dott. Controparte_7
, e di da parte della dott.ssa anche le CP_1 Controparte_3 CP_2 predette Compagnie si costituivano in causa, la prima eccependo l'inoperatività della garanzia e, conseguentemente, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della manleva e la seconda l'inopponibilità della C.T.U. espletata in sede di A.T.P., in quanto assunta in difetto di contraddittorio tra le parti
(stante l'avvenuta notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento a soggetto giuridico differente rispetto alla medesima Compagnia) e l'inadempienza da parte della dott.ssa CP_2 all'obbligo posto a carico della medesima dall'art. 1892 cod. civ., nonché dagli artt. 1 e 17 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
Così definite le posizioni delle parti, acquisito il fascicolo del procedimento di A.T.P. rubricato sub
R.G. n. 3946/2017 e verificato che la terza chiamata non Controparte_3
aveva partecipato al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., veniva disposta la conversione del rito da
4 sommario ad ordinario. La causa veniva, poi, istruita mediante deposito di memorie istruttorie e produzione di documenti, nonché licenziamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice, affidata al dott. Persona_1
Al termine dell'istruttoria il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed alla suddetta udienza concedeva i termini di legge per il deposito di memorie e repliche.
Il Tribunale, con l'appellata sentenza, in parziale accoglimento della domanda così disponeva: “il
Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, – In parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice condanna il dott. nella misura del 40% ‒ e la dott.ssa Parte_2 CP_9 nella misura del 60% ‒ a corrispondere all'avv. la somma di Euro
[...] Parte_1
6.081,06 a titolo di risarcimento danni, oltre a rivalutazione ed interessi calcolati come in parte motiva;
– Condanna, altresì, a restituire all'attrice la somma di: Euro 2.196,62 da parte del dott.
; Euro 1.485,43 da parte della dott.ssa – CONDANNA, inoltre, il dott. CP_1 CP_2 CP_1
e la dott.ssa rispettivamente nella misura del 40% e del 60% secondo le
[...] CP_2
quote di accertata responsabilità, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che – ai sensi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55 – liquida nella quota parte riconosciuta ‒ pari al 50% ‒ in: Euro 210,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.) per compensi per la mediazione ed Euro
25,00 per esborsi;
Euro 1.780,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.) ed Euro 147,00 per esborsi documentati relativi al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (importo aumentato in considerazione del numero di parti e ridotto del 50%); Euro 4.593,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.) ed Euro
275,00 per esborsi documenti relativi al giudizio di merito (importo aumentato in considerazione del numero di parti e ridotto del 50%); con compensazione del restante 50% delle spese di lite;
– Dichiara, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, obbligate a tenere indenne e/o manlevare rispettivamente la dott.ssa e il dott. CP_2
delle somme che verranno dagli stessi corrisposte all'attrice in adempimento Controparte_1
della presente sentenza, quali importi dovuti a titolo di risarcimento danni al netto della franchigia di polizza, di restituzioni importi e rimborso spese di lite;
– Condanna la terza chiamata a rimborsare a parte convenuta dott.ssa le Controparte_3 CP_2
spese di lite che – ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – liquida Euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.) ed esborsi;
– Pone definitivamente a carico dei convenuti, secondo le quote di rispettiva responsabilità, le spese di
C.T.U., già liquidate in corso di causa con separato decreto;
– Compensa interamente le spese della
5 consulenza espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; – Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello impugnando la Parte_1
decisione del Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza e che venissero accertati i danni nella misura indicata a pag. 14 della CTU dell'AT nonché a pag. 13 della CTU espletata nel giudizio di primo grado, pari a complessivi euro 8.900,00 oltre al danno biologico nella misura di 1 punto percentuale, oltre all'ITT come accertato dalle CTU in luogo del 4% di danno biologico oltre all'ITT come accertato e dichiarato in sentenza e/o quella diversa somma meglio vista e ritenuta e/o determinata anche in via di equità, con ogni consequenziale statuizione di condanna di pagamento dei dottori e . Chiedeva altresì la condanna dei convenuti all'integrale Controparte_1 CP_2
rifusione di tutte le spese del procedimento AT.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta eccependo la Controparte_1 mancata notifica dell'appello alla Controparte_10
, insistendo per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo
[...]
grado.
Si costituivano e la Compagnia di assicurazione insistendo CP_2 Controparte_3 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello con ordinanza dell'11.10.2023 riteneva non doversi disporre la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di , parte Controparte_5 del giudizio di primo grado e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 21.1.2025, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc.
Con ordinanza del 22.01.2025 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Negazione del diritto ad ottenere il risarcimento nella misura stimata dalla CTU resa in sede di AT (dr. e Per_2
confermata integralmente nella CTU resa nella fase di merito (dr. ; Violazione di legge Per_3 Per_1
(artt. 115, 116 cpc, 1226 e 2697 c.c.). Erroneità/contraddittorietà/illogicità della motivazione. 2.
Negazione del diritto alla rifusione totale in capo all'Avv. . Violazione di legge (art. 92 cpc). Pt_1
Erroneità/contraddittorietà/illogicità della motivazione.
3. Violazione di legge art 92 c.p.c.;
Erroneità/contraddittorietà/illogicità della motivazione.
La Corte ritiene opportuno richiamare l'istruttoria svolta dal Tribunale che ha disposto il rinnovo della consulenza già svolta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo. Il Giudice affidava al
CTU Dott. l'accertamento peritale formulando lo stesso quesito già posto nel giudizio di Per_1
AT, in particolare:
1. Accertino i CTU, esaminati gli atti, visitato il paziente e compiuta ogni
6 indagine anche specialistica, lo stato dell'apparato dentale del medesimo al momento di inizio delle prestazioni effettuate dai resistenti e lo stato attuale;
2. Descrivano le prestazioni effettuate dalla resistente indicando se le stesse risultino di speciale difficoltà e se siano state o meno eseguite conformemente alle regole dell'art. medico-odontoiatrica nonché alle linee guida eventualmente operanti nel settore ed accreditate dalla comunità scientifica, indicando in caso di risposta negativa i vizi, manchevolezze ed errori in esse riscontrate o le ragioni del discostamento in concreto effettuato da tali linee;
3. Dicano altresì i CTU se dai vizi od errori acclarati siano derivate causalmente, in termini di preponderante probabilità scientifica, conseguenze lesive sul piano dell'inabilità temporanea e/o invalidità permanente indicandone in tal caso l'entità, la percentuale;
4. Indichino inoltre gli interventi occorrenti per rimuovere la situazione lesiva accertata specificando se gli stessi appaiono idonei ad emendarla totalmente o parzialmente e con indicazione dei presumibili costi necessari;
5. Tentino infine prima del deposito della relazione di consulenza la conciliazione tra le parti.
Il Consulente incaricato Dott. con argomentazioni congruamente motivate e condivisibili, Per_1
ha fatto proprie le considerazioni cui erano pervenuti i CC.TT.UU nominati nel procedimento per
AT (Dott. e Prof. , in ordine all'inadeguata diagnosi, all'omissione di Persona_4 Persona_5 necessarie terapie e all'inadeguatezza delle terapie poste in atto. Nelle conclusioni il consulente del giudizio ordinario, Dott. ha ripartito la responsabilità tra i due professionisti, attribuendo il Per_1
40% della responsabilità della causazione dell'evento al dott. ed il 60% alla dott.ssa CP_1 CP_2
ciò in quanto proprio la dott.ssa “non si è mai premurata di segnalare al curante lo stato CP_2
parodontale della paziente, senza porre eccessiva attenzione alle condizioni di non miglioramento, anzi di un trend negativo che avrebbe portato, come poi è avvenuto, ad una perdita di tessuto osseo con compromissione di tutto il parodonto. Non ha mai richiesto un supporto terapeutico con antibiotici, né esami radiografici, né un confronto col dott. per segnalargli l'evoluzione dello CP_1 stato parodontale”.
Il Tribunale ha poi provveduto alla liquidazione dei danni subiti e tale liquidazione è contestata dall'appellante in quanto la sentenza avrebbe omesso di calcolare nella quantificazione del danno anche quanto indicato nella relazione del CTU, e quindi la somma di € 8.900,00 (€ 4.000,00 spese di ripristino, ed € 4.900,00 costo relativo all'impianto protesi da 12 a 22 come indicato nella precedente
CTU) e di punti 1% di invalidità permanente oltre alla inabilità temporanea riconosciuta.
Orbene, l'integrale accoglimento dell'appello verrebbe a determinare una duplicazione risarcitoria, salvo per quanto concerne le osservazioni che seguono, che ne determinano un limitato accoglimento.
Ciò in quanto l'integrale corresponsione dei costi di rispristino all'evidenza fa venire meno la totalità dei postumi permanenti accertati.
7 La sentenza appellata ha parametrato la liquidazione risarcitoria al danno biologico iatrogeno accertato dal CTU, che ha così determinato il danno: “le lesioni sopra descritte, tenuto conto della situazione preesistente (malattia parodontale con perdita ossea di ca il 50% negli elementi,
12,11,21,22) e delle terapie di ripristino già avviate, configurano la sussistenza di un danno biologico iatrogeno valutabile in misura del 4%, tenuto conto della situazione topografica del danno di valenza estetica (elementi frontali)”, quindi la indicata percentuale del 4% è già al netto dei postumi permanenti, che, comunque, indipendentemente dall'intervento dei professionisti sarebbero residuati all'appellante”.
Dal momento che nell'individuare i postumi permanenti nella misura del 4%, il ctu dà atto di
“interventi di ripristino già avviati” si stima equo a fronte dei costi per il rispristino di €4000,00 complessivamente intesi, riconoscerne la metà nella misura di € 2000,00.
Va, altresì, accolta la richiesta di rimborso integrale delle spese sostenute per CTU, per il procedimento di AT e per CTP, tutte documentate nel giudizio, che, invece, la sentenza ha compensato nella misura del 50%, in considerazione della riduzione delle pretese risarcitorie.
L'accoglimento della domanda in misura ridotta non implica infatti soccombenza: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass 32061/2022).
La fondatezza del motivo determina quindi la riforma della sentenza appellata sul punto seppure nei limiti che si vanno ad indicare, dato atto che in riforma della sentenza appellata gli appellati vanno condannati al pagamento delle spese.
Infatti, considerato l'esito complessivo della lite, devono essere condannati al pagamento delle spese di ripristino nella misura rideterminata di euro 2.000,00 ed all'integrale rifusione delle spese sostenute dall'appellante per il procedimento di AT, (CTU, CTP e spese di lite), nonché, considerato l'esito complessivo della lite, alla rifusione di ¾ delle spese di lite di entrambi i gradi con compensazione di
¼.
va condannata poi alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 CP_2
liquidate come in dispositivo.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
8 LA CORTE DI APPELLO ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 461/2023 avverso la sentenza 2539/2022 del 10.11.2022, emessa dal Tribunale di
Genova, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_1
della sentenza impugnata così decide: ridetermina il risarcimento in favore liquidando l'ulteriore importo di euro 2.000,00 Parte_1
oltre accessori;
Compensa per un quarto le spese di lite tra , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
condannando e rispettivamente nella misura del 40% e del 60% secondo Controparte_1 CP_2
le quote di accertata responsabilità, a rimborsare a. i tre quarti delle seguenti Parte_1
somme:
euro 420,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, IVA e CPA) per compensi per la mediazione ed euro 50,00 per esborsi;
euro 3.560,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, IVA
e CPA) ed euro 259,00 per esborsi relativi al procedimento ex art. 696 bis cpc;
euro 9.186,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, IVA
e CPA) ed euro 259,00 per esborsi relativi al giudizio di merito di primo grado;
Pone definitivamente le spese di CTU comprensive delle spese di AT a carico degli appellati secondo la quota di responsabilità accertata ed euro 1.830,00 per le spese di CTP svolta nel procedimento AT;
Conferma per il resto, comprese le statuizioni di manleva;
Compensa per un quarto le spese di lite del presente grado di giudizio, condannando Controparte_1
e rispettivamente nella misura del 40% e del 60% secondo le quote di accertata CP_2
responsabilità a rimborsare a i restanti tre quarti che liquida nella misura di già Parte_1 ridotta complessivi euro 2.974,50 (DM 55/2014: Fase di studio della controversia: € 850,50; Fase introduttiva del giudizio: € 690,75; Fase di decisione € 1.433,25) oltre Iva (se dovuta) e Cpa e spese forfettarie al 15%;
Condanna l'assicuratrice appellata a manlevare la parte assicurata di quanto da versarsi in esecuzione della presente pronuncia;
Condanna alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore Controparte_3
di che liquida in euro 1.458,00 per compensi, oltre spese generale e accessori di legge. CP_2
Genova, 9 maggio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott. Marcello Bruno
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