Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
(moglie del de cuius) - in proprio e in qualità di esercente la potestà
genitoriale sui figli minori il sig. (figlio del de cuius), nato in Persona_1
Marocco il 18.07.2005, C.F. , la sig.ra C.F._2 Pt_2
(figlia del de cuius), nata in [...] il [...], C.F.
[...]
, il sig. (figlio del de cuius), nato in C.F._3 Parte_3
Marocco il 04.10.2010, C.F. la sig.ra C.F._4 Parte_4
(figlia del de cuius), nata in [...] il [...], C.F.
, la sig.ra (figlia del de cuius), nata in C.F._5 Parte_5
Marocco il 14.06.2019 C.F. , - il IG. C.F._6 Pt_6
(padre del de cuius), nato in [...] il [...], C.F.
[...]
la IG.ra (madre del de cuius), nata C.F._7 Parte_7
in Marocco il 01.01.1957, C.F. la IG.ra C.F._8 Pt_8
(sorella del de cuius), nata in [...] il [...], C.F.
[...]
, la IG.ra (sorella del de cuius), nata C.F._9 Parte_9
in Marocco il 01.01.1977, C.F. , la IG.ra C.F._10 Per_1
1
, la IG.ra (sorella del de cuius), nata C.F._11 Parte_11
in Marocco 21.12.1986, C.F. , la IG.ra C.F._12 Pt_12
(sorella del de cuius), nata in [...] il [...], C.F.
[...]
, la IG.ra (sorella del de cuius), C.F._13 Parte_13
nata in [...] il [...], C.F. , tutti in qualità C.F._14
di eredi del defunto IG. elettivamente domiciliati in Persona_2
VIALE G. MAZZINI 88 ROMA, presso lo studio dell'avv. CRACAS
GIANLUCA, rappresentato e difeso dall'avv. CRACAS GIANLUCA per procura a margine dell'atto introduttivo
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._15
CONVENUTO CONTUMACE
nei confronti di
- Cod. Fisc., in persona del procuratore CP_2 P.IVA_1
speciale, elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139
presso lo studio dell'Avv. Fabrizio De Santis ) CodiceFiscale_16
con il patrocinio dell'avv. Fabrizio De Santis e dell'avv. Andrea Girardi (CF
; C.F._17
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
2 Come segue:
per parte attrice:
Il sottoscritto procuratore reitera, nuovamente, le richieste istruttorie articolate in sede di memorie ex art 183 6 co c.p.c. n. 2 e, nello specifico, si insiste nella richiesta di concessione di C.T.U. tecnico modale tesa alla compiuta dimostrazione della dinamica del sinistro alla luce delle difese tutte estese dallo scrivente e a mente della perizia redatta dal Prof. depositata dallo scrivente quale Persona_3 allegato n. 5 all'atto introduttivo. Si rileva, anche nella presente sede, come le deduzioni presenti nel richiamato documento suppliscono integralmente alle carenze probatorie evidenti dalla lettura della perizia di parte redatta dall'Ing. u incarico della Procura della Repubblica di Forlì, depositata Per_4 nel procedimento penale R.G.N.R. 5802/19 P.M. Dott. Santangelo e prodotta dalla difesa della convenuta compagnia. Si rammenta come tutti gli assunti ex adverso dedotti dalla controparte, siano stati integralmente contestati e confutati dalla scrivente difesa in ossequio dei termini istruttori concessi dal Giudicante Ad ogni buon conto, per dovere di patrocinio e di completezza e nel pieno rispetto dei familiari del de cuius, si rammenta come l'evento in parola si sia verificato il giorno 27/11/2019, alle ore 19.36 circa, in località Forlì (FC), in via Nuova all'altezza del civ. n. 22 laddove il sig.
, responsabile civile quale conducente dell'autovettura Persona_5
Fiat Uno targata RA428815, circolava su via Nuova con direzione di marcia Forlì - San Zaccaria ad una velocità di 67,9 𝑘𝑚/ℎ - in un tratto viario laddove il limite di velocità imposto agli utenti è di 50 Km/h il quale rispetto avrebbe di certo comportato esiti diversi al de cuius - con lampadine anteriori nonomologate a norme CE – la cui non conformità a standard omogenei di rispondenza ha di fatto impedito al conducente l'avvistamento tempestivo del pedone e la messa in atto di ogni manovra evasiva dell'ostacolo, anche in considerazione delle caratteristiche del tratto stradale interessato quale corsia rettilinea ampia e libera da ogni impedimento, priva di vegetazione sporgente sulla carreggiata, di manufatti posizionati in luoghi anomali e di curvature del tracciato potenzialmente fonte di occlusione alla visuale dell'automobilista - allorquando, giunto in prossimità dell'accesso ai civici 22/24/26, posti alla sua destra, nell'incrociare un veicolo proveniente dal senso opposito di marcia, si accostava verso il margine destro della carreggiata senza avvedersi – a causa appunto della velocità non consona che riduceva di molto il campo visivo, dell'assenza della
3 pubblica illuminazione e dell'inefficienza delle luci proprie – della presenza del pedone il quale, a ridosso del Persona_2 margine destro, con velocipede, travolgendolo. Di poi, ulteriormente e sempre in via istruttoria, si chiede nuovamente ammettersi prova diretta sulla comunione familiare e sull'affectio sussistente tra il de cuius e gli odierni attori, con il teste IG. Tes_1 residente in [...] e con
[...] il teste IG.ra residente in [...]
Pezzana n. 12 (CAP 10026), sulle circostanze articolate in sede delle memorie ex art 183 6 co c.p.c. n.
2. In subordine, il sottoscritto procuratore precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in sede di atto introduttivo, e nei successivi scritti difensivi tutti, chiedendone l'integrale accoglimento, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertato e dichiarato che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente dell'autovettura Fiat Uno Persona_5 targata RA428815 di proprietà del IG. , assicurata con Controparte_1 CP_2
dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al
[...] risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in favore degli istanti. In particolare:
- a (moglie del de cuius) Parte_1
a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante (perdita delle utilità):
a) € 208,00 mensili a titolo di danno già prodotto ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o in via equitativa, con decorrenza dicembre 2019 e sino alla liquidazione effettiva del danno;
b) € 60.000,00 a titolo di danno futuro ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o in via equitativa, in ogni caso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria.
a titolo di danno non patrimoniale (perdita del rapporto parentale): (già defalcato l'importo di Euro 84.125,00 offerto dalla compagnia assicurativa ante causam) la residua somma di Euro 252.375,00 ovvero quella maggiore o minore somma derivante dall'applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, adeguatamente personalizzata in base alle circostanze del caso concreto, ritenuta di giustizia o in via equitativa, in ogni caso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento;
- a (figlio del de cuius), (figlia Persona_1 Parte_2 del de cuius), (figlio del de cuius), (figlia del Parte_3 Parte_4 de cuius), (figlia del de cuius): Parte_5
4 a titolo di danno non patrimoniale (perdita del rapporto parentale): (già defalcati gli importi di Euro 84.125,00 offerti dalla compagnia assicurativa per ciascun soggetto ante causam) la residua somma complessiva di Euro
1.261.875,00 di cui Euro 252.375,00 per Euro 252.375,00 Persona_1 per Euro 252.375,00 per Euro 252.375,00 Parte_2 Parte_3 per ed Euro 252.375,00 per ovvero quelle Parte_4 Parte_5 maggiori o minori somme derivanti dall'applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, adeguatamente personalizzate in base alle circostanze del caso concreto, ritenute di giustizia o in via equitativa, in ogni caso maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento;
- a padre del de cuius) e (madre Parte_6 Parte_7 del de cuius):
a titolo di danno non patrimoniale (perdita del rapporto parentale): (già defalcati gli importi di Euro 84.125,00 offerti dalla compagnia assicurativa per ciascun soggetto ante causam) la residua somma complessiva di Euro
504.750,00 di cui Euro 252.375,00 per ed Euro 252.375,00 Parte_6 per ovvero quelle maggiori o minori somme derivanti Parte_7 dall'applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, adeguatamente personalizzate in base alle circostanze del caso concreto, ritenute di giustizia o in via equitativa, in ogni caso maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento- a (sorella del de cuius), Parte_8 Parte_9
(sorella del de cuius), (sorella del de cuius), Parte_14 Pt_11
(sorella del de cuius), (sorella del de cuius),
[...] Parte_12
(sorella del de cuius): Parte_13
a titolo di danno non patrimoniale (perdita del rapporto parentale): (già defalcati gli importi di Euro 12.175,00 offerti dalla compagnia assicurativa per ciascun soggetto ante causam) la residua somma complessiva di Euro
803.760,00 di cui Euro 133.945,00 per Euro 133.945,00 per Parte_8
, Euro 133.945,00 per Euro 133.945,00 per Parte_9 Parte_14
, Euro 133.945,00 per ed Euro 133.945,00 per Parte_11 Parte_12 ovvero quelle maggiori o minori somme derivanti Parte_13 dall'applicazione delle Tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, adeguatamente personalizzate in base alle circostanze del caso concreto, ritenute di giustizia o in via equitativa, in ogni caso maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quella dell'effettivo pagamento.
- Si chiede, altresì, condannare i convenuti, in solido tra loro, al rimborso degli onorari legali dovuti e non corrisposti nella fase stragiudiziale quantificati in Euro 26.694,95 (somma elaborata in virtù delle tariffe massime previste dal D.M. 55/2014 per l'attività di patrocinio stragiudiziale) in favore del sottoscritto avvocato, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia.
5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca Cracas, procuratore antistatario”.
Per : CP_2
in via principale: accertato e dichiarato il concorso di colpa (prevalente o, in subordine, paritario) della vittima nella causazione del sinistro, rigettare le domande degli attori volte ad ottenere un risarcimento maggiore rispetto a quello erogato (parti ad € 746.800,00) da a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dai danneggiati;
CP_2
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie avanzate con la II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. d.d.
7.04.2023 e non accolte da
Codesto Giudice con ordinanza d.d. 16.08.2023; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori, come in intestazione generalizzati e dettagliati, citavano in giudizio (di seguito anche “la convenuta” o “la Compagnia”) CP_2
nonché (di seguito anche “il convenuto”) per sentire Controparte_1
accertato e dichiarato che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di , conducente della vettura Fiat Uno targata Persona_5
RA 428815 di proprietà del convenuto, assicurata con la Compagnia, e condannati i convenuti in solido al pagamento dei seguenti importi:
- A (moglie del de cuius): a titolo di danno patrimoniale Parte_1
da lucro cessante, euro 208,00 mensili con decorrenza da dicembre
2019 alla liquidazione effettiva, oltre euro 60.000,00 a titolo di danno futuro o maggiore o minore somma di giustizia, oltre rivalutazione e interessi;
euro 252.375,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di
6 giustizia a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
- A (figlio del de cuius), (figlia del Persona_1 Parte_2
de cuius), (figlio del de cuius), (figlia Parte_3 Parte_4
del de cuius, (figlia del de cuius): a titolo di danno Parte_5
non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, euro
1.261.875,00 complessivi ovvero le maggiori o minori somme di giustizia;
- A (padre del de cuius) a (madre Parte_6 Persona_6
del de cuius) euro 504.750,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale o le maggiori o minori somme di giustizia;
- A (sorella del de cuius) (sorella del Parte_8 Parte_9
de cuius) (sorella de cuius), (sorella Parte_12 Parte_13
del de cuius), (sorella del de cuius), Parte_14 Pt_11
(sorella del de cuius) la somma di euro 803.760,00 a titolo di
[...]
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
il tutto tenendo conto delle somme già offerte dalla Compagnia;
oltre alla condanna al rimborso degli onorari legali dovuti e non corrisposti nella fase stragiudiziale quantificati in euro 26.694,95. Il tutto con vittoria di spese,
diritti e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Allegavano gli attori che in data 27.11.2019 alle ore 19,36 circa, in località
Forlì, via Nuova all'altezza del civico 22, il sig. , alla guida del Persona_5
veicolo sopra indicato circolava sulla via Nuova con direzione Forlì – San
7 Zaccaria, allorquando, giunto all'altezza dei civici 22/24/26, posti alla sua destra, incrociava un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia e non si avvedeva della presenza del sig. il quale, in Persona_2
prossimità del margine destro, conduceva a mano il proprio velocipiede, e lo travolgeva. L'urto, di rilevante entità, determinava il decesso del pedone.
Quest'ultimo, nell'occorso, conduceva la bicicletta a mano;
il velocipiede montava un catadiottro rifrangente nella parte posteriore ed inoltre il pedone era dotato di indicatore luminoso LED rinvenuto ed azionato in loco dal medico legale. Il pedone stava camminando lungo il margine destro della carreggiata, trasportando a destra la propria bicicletta. L'investimento avveniva a circa 30 cm dal margine destro.
L'investitore veniva sanzionato ai sensi dell'art. 141 comma 1 Codice della
Strada, per non avere regolato la velocità, in presenza di orario notturno,
condizioni di visibilità limitata, asfalto bagnato e in un tratto di strada di ridotta larghezza e in procinto di incrociare un mezzo. All'ispezione del veicolo, sarebbe emerso che esso montava una lampadina anteriore destra che presentava stampigliatura “non fo use in Europe” evidentemente non rispondente alla normativa UE.
Ad avviso degli attori, dagli elementi raccolti in loco e dalle dichiarazioni spontanee ivi assunte, emergerebbe chiaramente che la responsabilità della causazione del sinistro sarebbe da ascrivere invia esclusiva al conducente del veicolo investitore, che circolava a velocità non adeguata, con lampadine anteriori non omologate e non a norma, tanto da non avvedersi colpevolmente della presenza del pedone alla sua destra.
Allegavano gli attori che per i fatti di causa veniva instaurato procedimento
8 penale che si chiudeva con emissione di sentenza penale di applicazione pena ex art. 444 c.p.p..
In sede stragiudiziale, la Compagnia offriva le seguenti somme:
- euro 505.200,00 a beneficio di moglie e figli del de cuius;
- euro 241.600,00 a beneficio di genitori e sorelle del de cuius;
detti importi presupponevano l'applicazione del concorso paritario di responsabilità nella causazione del sinistro, che gli attori contestavano.
Allegavano gli attori la sussistenza di danni non patrimoniali, per perdita del rapporto parentale, e anche di danni patrimoniali, da lucro cessante, per perdita da parte degli attori delle utilità economiche che avrebbero tratto dalla attività del defunto anche in futuro.
Allegavano gli attori la spettanza, anche allo straniero extracomunitario, dei diritti conseguenti alla azione diretta nei confronti dell'assicuratore, nonché
al risarcimento dei danni, liquidato secondo i parametri tabellari.
Allegavano da ultimo gli attori che nelle somme offerte dalla Compagnia
non erano comprese le somme relative agli onorari dovuti per la attività di assistenza legale.
Si costituiva in giudizio tempestivamente concludendo per il CP_2
rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
Eccepiva la Compagnia l'infondatezza delle domande di (ulteriore)
risarcimento formulate dagli attori, in quanto, a suo avviso, nell'occorso sussisterebbe concorso di colpa maggioritario a carico della vittima. Gli
elementi a sostegno di tale conclusione si evincerebbero già nel rapporto di sinistro stradale redatto dagli agenti intervenuti, oltre che dalla perizia elaborata su incarico della Procura e depositata agli atti del procedimento
9 penale. In particolare: 1) la vittima percorreva a piedi, con la bicicletta in mano, la strada nello stesso senso di marcia del veicolo investitore,
contravvenendo all'obbligo di circolare nel senso opposto;
2) la vittima conduceva un velocipede privo di fanali anteriori e posteriori nonché di dinamo oltre che di dispositivi riflettenti laterali e sui pedali;
3) la vittima, che al momento del sinistro era vestita di scuro, non indossava alcun tipo di abbigliamento riflettente;
4) La vittima circolava trasportando un borsone collocato su due assi perpendicolari al velocipede ancorate al portaoggetti posteriore dello stesso, sporgenti ben 42 cm che, oltre ad essere del tutto irregolari e pericolose per la stessa stabilità del velocipede, non erano segnalate né percepibili dagli automobilisti che si trovavano a transitare sulla
Via Nuova a Forlì.
Evidenziava la Compagnia di avere già provveduto al risarcimento, peraltro prospettando un concorso di colpa paritario, seppure nella fattispecie la responsabilità maggiore sarebbe da ascriversi alla vittima stessa.
In particolare, la Compagnia versava alla moglie, ai genitori e a ciascuno dei
5 figli del IG. a titolo di danno non patrimoniale, Persona_2
l'importo di € 84.200,00 a testa mentre a ciascuna delle 4 sorelle l'importo di € 12.175,00. Complessivamente la Compagnia erogava agli aventi diritto l'importo complessivo di € 746.800,00. Quanto al danno patrimoniale la
Compagnia riconosceva agli attori la somma di € 24.500,00 comprensivo delle spese di assistenza stragiudiziale. Contestava la possibilità di riconoscimento di un lucro cessante, stante che la vittima svolgeva un lavoro saltuario e senza certezza di continuità.
Non si costituiva in giudizio il convenuto , dichiarato Controparte_1
10 contumace alla udienza del 8 febbraio 2023.
La causa è stata istruita documentalmente.
Nel merito, giova premettere come risulta incontestato fra le parti che la vittima, nell'occorso, conduceva il proprio velocipiede a mano: la stessa
Compagnia, a pagina 3 della comparsa di risposta, così deduce: “la vittima percorreva a piedi, con la bicicletta in mano, la strada nello stesso senso di marcia del veicolo investitore”; nella stessa perizia depositata dalla
Compagnia sub doc. 3 si afferma che “nel frangente non si Persona_5
avvedeva del velocipiede….condotto a mano da ” (pag. 20 della Per_7
relazione); pertanto, la fattispecie normativa atta a regolare l'occorso non è
l'art. 2054 comma 2 c.c., bensì l'art. 2054 comma 1 c.c., il quale prevede che: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Invero, deve intendersi quale pedone anche la persona che conduce una bicicletta a mano
(Giudice di pace Bari sez. VI, 05/11/2011, n.6152, DeJure), sì che, nella fattispecie, non può parlarsi di scontro fra veicoli, bensì più propriamente di investimento di pedone;
pertanto, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass. Civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); nello stesso senso,
11 la giurisprudenza di legittimità ha precisato recentemente che “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (Cass. Civ.,
sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01).
Occorre, dunque, partire dalla considerazione per cui l'investitore è
presumibilmente responsabile al 100% della causazione del sinistro. Tanto
premesso, e visto quanto eccepito dalla Compagnia, conformemente ai principi di cui all'art. 1227 c.c., occorre prendere in esame la condotta dell'investito, nell'occorso, partendo necessariamente alla analisi del rapporto di sinistro stradale (doc. 2 fascicolo parte convenuta), che, redatto nell'immediatezza dei fatti, riporta informazioni preziose oltre che rilievi e sommarie informazioni assunte a seguito degli eventi: tutti elementi valorizzabili ai fini istruttori come prova documentale o quanto meno come prova “atipica”.
Una prima, rilevante evidenza è costituita dalle dichiarazioni spontaneamente rese da nell'immediatezza dei fatti;
Testimone_3
l'informatore dichiarò infatti che: “la strada è molto buia e priva di illuminazione…preciso che nonostante io abbia incrociato il velocipiede non l'ho visto in quanto era sprovvisto di luci e non era munito di giubbotto rifrangente”; coerentemente, viene contestata al conducente del velocipiede la mancanza dei dispositivi riflettenti laterali e sui pedali. Va evidenziato, sul punto, tuttavia, che gli agenti accertatori sembrano presupporre che la
12 vittima si trovasse “in sella” alla sua bicicletta, quando invero costituisce circostanza acquisita quella per cui il sig. conduceva il proprio Per_1
veicolo a mano;
ciò nondimeno, costituisce condotta certamente pericolosa,
imprudente e negligente quella di circolare, anche a piedi, senza munirsi di dispositivi riflettenti o luminosi per rendersi visibile;
tanto più se si sta conducendo a mano un veicolo, peraltro carico di materiali posizionati con pericolose sporgenze laterali, parimenti privo di dispositivi luminosi (come risulta dagli atti dell'accertamento).
Corretta e condivisibile appare poi la constatazione della Compagnia circa la violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di transitare nel senso di marcia opposto a quello dei veicoli (art. 190 Codice della Strada).
Resta da stabilire se dette negligenze, imputabili al pedone, possano o meno incidere, ed in che misura, a diminuzione della percentuale presuntiva di responsabilità del 100% in capo all'investitore.
Sul punto, la convenuta invoca e valorizza la perizia, redatta da consulente tecnico incaricato dalla Procura nell'ambito del procedimento penale, e prodotta dalla stessa Compagnia sub doc.
3. Dal proprio canto, gli attori affermano che detta perizia, ampiamente contestata, costituirebbe atto meramente di parte e, dunque, si sostanzierebbe in una mera difesa ai fini del riparto dei rispettivi oneri di allegazione;
instano dunque per l'ammissione di ulteriore c.t.u. dinamico ricostruttiva.
La prospettazione degli attori, tuttavia, non appare convincente.
La giurisprudenza di merito si è espressa sul punto, evidenziando che “la perizia collegiale disposta dal P.M. nell'ambito del procedimento penale collegato al procedimento civile (perché a carico delle medesime parti) è, in
13 tutta evidenza, prova atipica che ben può essere posta a fondamento della decisione in sede civile. Si possono infatti definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189
c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità
delle prove non disciplinate dalla legge. tuttavia ciò non esclude che possano ritenersi quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie. Detto
quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova” (Tribunale
Reggio Emilia, 06/02/2020, DeJure). Gli elementi di prova, raccolti in contraddittorio nel procedimento penale, possono essere valorizzati nel processo civile anche qualora il processo penale si sia concluso, come nel nostro caso (doc. attoreo) con sentenza di patteggiamento (cfr., Cassazione
civile sez. III, 21/09/2021, n.25503). Viceversa, costituisce perizia di parte,
ovvero mera difesa, la perizia depositata dagli attori sub doc. 5.
Tanto premesso, si procede con l'analisi degli elaborati sopra citati.
Il perito, ing. nella perizia sub doc. 3 riporta alcuni elementi Per_4
significativi: 1) il ritrovamento nel sacco ove era contenuto il cadavere di una piccola luce LED, spenta;
2) la conferma, sulla scorta dei rilievi, che il velocipiede fosse condotto a mano;
3) nelle conclusioni, il perito attribuisce
14 in via prevalente la responsabilità causale del sinistro alla stessa vittima, per non avere indossato abbigliamento adeguato ad alta visibilità in orario notturno e per avere circolato privo di dispositivi luminosi atti a segnalare la sua presenza sulla carreggiata;
4) il perito imputa poi al conducente della vettura il non avere regolato adeguatamente la velocità, seppure stando ampiamente al di sotto del limite del Codice della Strada.
Ad avviso degli attori, e più specificamente a livello tecnico ad avviso del ctp attoreo, come da perizia allegata sub doc. 5, redatta in occasione degli accertamenti tecnici espletati nel procedimento penale, invece, la responsabilità del sinistro sarebbe addebitabile al conducente, così
argomentando: 1) inefficienza dei dispositivi anabbaglianti in uso alla vettura,
non a norma con le prescrizioni CE;
2) presenza nel velocipiede del catadiottro posteriore e del dispositivo LED, 3) velocità della vettura non adeguata ai luoghi;
4) inesistenza di un obbligo per il pedone di dotarsi di luci o catadiottri o abbigliamento rifrangente, stante la sua condizione di pedone e non di veicolo.
Come si è già evidenziato, vertendosi in tema di investimento di pedone e non di scontro fra veicoli, occorre partire dalla presunzione di responsabilità
al 100% in capo al veicolo, per poi detrarre la quota di responsabilità
imputabile al pedone.
Ad avviso degli attori, nulla si potrebbe rimproverare alla vittima nell'occorso, non essendo tenuto il pedone ad adottare quegli accorgimenti,
anche in tema di dispositivi di illuminazione, che sono prescritti per i veicoli,
non per i pedoni.
Tuttavia, come già si è evidenziato, appare ravvisabile la violazione, da parte
15 del pedone, dell'obbligo di transitare nel senso di marcia opposto a quello dei veicoli;
per quanto concerne l'avvistabilità, preme evidenziare che non c'è prova alcuna (non emergendo neppure dal Rapporto di sinistro, dotato di fede privilegiata, doc.2 fascicolo parte convenuta ) del fatto che nell'occorso il pedone fosse dotato di dispositivo LED attivo e funzionante;
in ogni caso, a prescindere dalla violazione di precise prescrizioni normative,
sussiste senza dubbio, si ritiene diversamente da quanto opinato dal CT
attoreo, una colpa generica in capo al pedone, per non avere fatto in modo,
circolando su sede stradale priva di pubblica illuminazione, aperta al transito veicolare ed in orario notturno, peraltro trascinando a mano un veicolo carico di materiale, di rendersi visibile adottando gli accorgimenti opportuni
(luci, abbigliamento rifrangente, ecc.) e potendo fare affidamento sul solo catadiottro posteriore, in violazione dei generali doveri di solidarietà e autotutela, anche ai sensi dell'art. 2 Costituzione.
Quanto alla colpa specifica, occorre ricordare, come già visto, che “…ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 285/1992 come modificato dal D.L. n.
151/2003 conv. L. n. 214/2003(c.d. Codice della Strada), il velocipede è
considerato a tutti gli effetti un veicolo, nel momento in cui il conducente ne
è alla guida, diversamente da quando il conducente scende dal mezzo e conduce il velocipede a mano, in tal caso risultando assimilabile a tutti gli effetti ad un pedone” (Tribunale Torino sez. IV, 16/04/2021, n.1932,
DeJure). Il richiamo alle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione dei velocipiedi appare così, in effetti, improprio.
Più propriamente, invero, giova richiamare l'art. 140 del Codice della
Strada, il quale, fornendo il principio generale di disposizione della
16 circolazione, così prevede: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”: il comportamento imprudente della vittima appare così rimproverabile, oltre che sotto il profilo della colpa generica aspecifica, anche in relazione alla norma richiamata,
avendo costituito la condotta del pedone nell'occorso, senza dubbio,
pericolo e intralcio alla sicurezza stradale (ivi inclusa ed innanzi tutto la propria).
Vi è poi l'art. 190 Codice della Strada, già richiamato, nel caso di specie applicabile e non rispettato dalla vittima, per cui “fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”, costituendo dunque profilo di colpa specifica imputabile alla vittima.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si condivide solo in parte quanto opinato dal perito ing. laddove addebita in massima parte alla Per_4
vittima la responsabilità del sinistro;
il perito sembra non tenere conto del fatto che la vittima, conducendo il proprio veicolo a mano, non poteva essere considerato un “veicolo” bensì un pedone, non trovando così
applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. in tema di scontro fra veicoli né le disposizioni del Codice della Strada specificamente riservate ai velocipiedi;
pur ravvisandosi con certezza un concorso di responsabilità del pedone nell'occorso, per tutti i motivi sopra riportati, tuttavia esso non può
essere individuato in misura prevalente a carico del pedone (e ciò anche in forza della richiamata presunzione di responsabilità “di partenza” a carico dell'automobilista), e la percentuale di responsabilità a carico del pedone
17 (non veicolo) deve essere ridotta, sino a raggiungere una quota paritaria rispetto alla responsabilità ascritta al conducente dell'automobile.
Tanto considerato, occorre interrogarsi se il risarcimento già riconosciuto dalla Compagnia agli attori sia sufficiente, e se invero esso debba essere integrato.
Gli attori stessi allegano in atti di avere già ottenuto dalla Compagnia offerta dei seguenti importi: “- Euro 505.200,00 a beneficio di Parte_1
(moglie del de cuius), (figlio del de cuius), Persona_1
(figlia del de cuius), (figlio del Parte_2 Parte_3
de cuius), (figlia del de cuius), Parte_4 Parte_5
(figlia del de cuius). La Compagnia, nel proprio atto di transazione e quietanza, specifica che detti importi sono stati individuati applicando i valori base delle tabelle milanesi e operando una riduzione del 50% sul presupposto di un concorso paritario di responsabilità; - Euro 241.600,00 a beneficio di (padre del de cuius), Parte_6 Pt_7
(madre del de cuius), (sorella del de
[...] Parte_8
cuius), (sorella del de cuius), Parte_9 Pt_14
(sorella del de cuius), (sorella del de
[...] Parte_11
cuius), (sorella del de cuius), Parte_12 Parte_13
(sorella del de cuius)”; in particolare, la convenuta così dettaglia le somme offerte: “alla moglie, ai genitori e a ciascuno dei 5 figli del IG. Persona_2
a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di € 84.200,00 a
[...]
testa mentre a ciascuna delle 4 sorelle è stato versato l'importo di €
12.175,00. Complessivamente la Compagnia ha erogato agli aventi diritto l'importo complessivo di € 746.800,00”; il pagamento delle predette somme
18 non costituisce oggetto di contestazione. La Compagnia rileva altresì che
“l'importo del risarcimento del danno iure proprio è stato calcolato nella misura del 50% dei valori riportati nelle tabelle di Milano in vigore alla data della liquidazione (giugno-novembre 2021)”.
Gli attori contestano detta quantificazione, in primo luogo, essenzialmente sotto il profilo della decurtazione della quota del 50%, operata dalla
Compagnia sulla scorta del concorso di colpa nella dinamica del sinistro,
mentre le tabelle1 riportate a pagina 11 dell'atto di citazione essenzialmente sono coerenti con gli importi effettivamente riconosciuti, salva la decurtazione del 50%; solo in sede di conclusionale, gli attori elaborano ulteriori conteggi sulla base dei parametri tabellari a punti di attuale vigenza;
tuttavia, stante che la liquidazione da parte della Compagnia è avvenuta incontestatamente nella vigenza dei parametri di liquidazione ante 2022, per verificarne l'adeguatezza occorre certamente fare riferimento ai parametri
2021 di cui sopra.
Si contesta, da parte degli attori, in secondo luogo, la scelta della
Compagnia di applicare i minimi tabellari.
Sotto il primo profilo si è già detto: posto che non si condivide l'affermazione di responsabilità prevalente della vittima, espressa dal perito nella relazione redatta su incarico del PM, tuttavia la liquidazione da parte della Compagnia è avvenuta sulla presunzione di una corresponsabilità al
50%, e dunque coerentemente con le conclusioni che si sono sopra raggiunte ed in modo adeguato ai parametri tabellari applicabili ratione temporis.
19 Per quanto concerne la scelta di applicare i minimi tabellari, va precisato che
“in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì
tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. Civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023).
Posto che incontestata appare la correttezza dell'applicazione dei parametri tabellari ante 2021, come si è detto, va precisato, come evidenziato dalla
Suprema Corte, come i parametri scelti dalla Compagnia non costituiscano un minimo risarcitorio, ma un importo medio, che già ingloba in sé le conseguenze dannose presuntivamente e normalmente correlate all'evento morte nella prospettiva dei prossimi congiunti;
già i parametri tabellari applicati tengono conto del dolore, dello sconvolgimento conseguente alla gravissima perdita subita, che non viene minimizzato dalla applicazione di un “minimo” che invero costituisce un valore medio, personalizzabile in base ad elementi peculiari, che, nel caso di specie, in effetti non risultano specificamente dedotti.
Anche sotto questo secondo profilo, dunque, l'offerta risarcitoria della
Compagnia appare adeguata.
Gli attori deducono, poi, un lucro cessante quantificato nella cifra arrotondata di Euro 2.500,00 annui = Euro 208,00 mensili decorrenti da dicembre 2019 e sino alla liquidazione effettiva del danno, come danno che consegue alla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe
20 assicurato alle esigenze familiari. La voce di danno è tuttavia oggetto di contestazione, in quanto del tutto incerta. Il danno, invero, non risulta dimostrato, essendosi gli attori limitati a produrre una elencazione di supposti trasferimenti pecuniari (doc. 9 attoreo), non meglio comprovati e privi di riscontri oggettivi – anche in punto alla effettiva destinazione delle supposte somme - senza nulla specificamente dedurre e provare in ordine alla capacità lavorativa e reddituale ed al reddito effettivamente prodotto della vittima e alla regolarità, anche sotto il versante temporale, dei guadagni e della loro destinazione;
non risulta neppure possibile procedere ad una liquidazione in via equitativa, posto che la liquidazione equitativa non può
sopperire alla carenza di prova della sussistenza del danno cui la parte è
onerata e che comunque, nel caso di specie, difettano anche precisi criteri e parametri cui ancorare l'eventuale liquidazione.
Per quanto concerne il restante danno patrimoniale, lamentano gli attori che la convenuta non avrebbe riconosciuto gli onorari corrispondenti alla somma di euro 26.649,95 per le attività di assistenza legale stragiudiziale.
Tuttavia, la convenuta afferma in comparsa di avere provveduto al pagamento agli attori, a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro
24.500,00 (pag. 8 comparsa di risposta), comprensive delle spese di assistenza stragiudiziale. La circostanza non viene tempestivamente né
precisamente contestata dagli attori entro il termine per le preclusioni assertive e dunque, considerata anche la decurtazione compiuta in corrispondenza della quota di corresponsabilità del 50%, l'importo già
riconosciuto appare certamente esaustivo anche sotto questo profilo.
Ne deriva che, accertato e dichiarato che il sinistro de quo si è verificato per
21 fatto e colpa eguali e concorrenti del sig. , conducente Persona_5
CP_ dell'autovettura Fiat Uno targata RA428815 di proprietà del IG.
[...]
, assicurata con e del sig. le CP_1 CP_2 Persona_2
richieste risarcitorie avanzate in questa sede dagli attori devono essere respinte, apparendo quanto già liquidato e corrisposto dalla Compagnia
sufficiente ed esaustivo di ogni pretesa.
Attese le rispettive qualità delle parti e l'esito del giudizio, con parziale accoglimento delle contestazioni in ordine alle asserzioni di responsabilità
prevalente della vittima del sinistro, per tutte le ragioni sopra elencate, tenuto conto della qualità soggettiva dei danneggiati e delle peculiarità del caso concreto, deve addivenirsi ad una valutazione di totale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2022 del 2022 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa eguali e concorrenti del sig. , conducente Persona_5
dell'autovettura Fiat Uno targata RA428815 di proprietà del IG.
, assicurata con e del sig. Controparte_1 CP_2 Persona_2
e dunque per la quota di responsabilità del 50%
[...]
ciascuno;
2) respinge le richieste risarcitorie in questa sede formulate dagli attori,
come sopra generalizzati, per tutti i motivi di cui in premessa;
22 3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Forlì, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021