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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19128/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19128/2024 promossa da:
, CP_1
e
, Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRACCHIA LUCIANA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza del 18.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il 19/06/2000. CP_1 Controparte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.04.2001, il 07.10.2003 e il Per_1 Persona_2 Per_3
22.11.2007.
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale Per_3 presso la madre in Torino, Via Isonzo 90.
DISPONE che la casa familiare sita in Torino Via Isonzo 90, di proprietà (Foglio 1236 Particella 406 sub 4 di e Particella 406 sub 3 di , è assegnata, con gli arredi che CP_1 Controparte_3 la compongono, alla moglie, che vi rimarrà con i tre figli che vi mantengono residenza e dimora abituale;
dando atto che il marito se ne è già allontanato.
PRENDE ATTO che il sig. , CF si impegna a trasferire Controparte_2 CP_3 C.F._1 la proprietà dell'immobile sito in Torino, via Isonzo 90, censito a catasto a NCEU Foglio 80, Particella 2738 sub 3, al corrispettivo dilazionato di euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila,00) alla sig,ra CP_1
CF che accetta;
i coniugi si impegnano a tal fine a comparire avanti lo studio
[...] C.F._2 notarile Lazzerini-Maccarone in Torino, Via Pietro Micca 9, entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza e danno atto che il trasferimento rappresenta elemento funzionale e indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti patrimoniali tra di loro.
DISPONE che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto dei figli nei periodi, anche di vacanza, in cui li avrà con sé. Il sig. corrisponderà alla moglie a Controparte_3 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 690,00 mensile (€ 230,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, ivi comprese quelle relative a terapie psicologiche, spese scolastiche, anche relative a frequenza universitaria o tirocini all'estero (comprese le spese di alloggio e vitto) ed extrascolastiche, sportive, ricreative e in generale secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15 marzo 2016.
DISPONE che il padre possa vedere e restare con il figlio minore liberamente, secondo la volontà del medesimo e gli accordi che via via gli stessi prenderanno.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico verrà percepito dai genitori a metà.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che l'autovettura Opel Corsa tg. ES675MG resterà in uso al sig. , e la Fiat 500L CP_2 tg. ET665YA alla sig.ra CP_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19128/2024 promossa da:
, CP_1
e
, Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FRACCHIA LUCIANA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza del 18.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il 19/06/2000. CP_1 Controparte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.04.2001, il 07.10.2003 e il Per_1 Persona_2 Per_3
22.11.2007.
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale Per_3 presso la madre in Torino, Via Isonzo 90.
DISPONE che la casa familiare sita in Torino Via Isonzo 90, di proprietà (Foglio 1236 Particella 406 sub 4 di e Particella 406 sub 3 di , è assegnata, con gli arredi che CP_1 Controparte_3 la compongono, alla moglie, che vi rimarrà con i tre figli che vi mantengono residenza e dimora abituale;
dando atto che il marito se ne è già allontanato.
PRENDE ATTO che il sig. , CF si impegna a trasferire Controparte_2 CP_3 C.F._1 la proprietà dell'immobile sito in Torino, via Isonzo 90, censito a catasto a NCEU Foglio 80, Particella 2738 sub 3, al corrispettivo dilazionato di euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila,00) alla sig,ra CP_1
CF che accetta;
i coniugi si impegnano a tal fine a comparire avanti lo studio
[...] C.F._2 notarile Lazzerini-Maccarone in Torino, Via Pietro Micca 9, entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza e danno atto che il trasferimento rappresenta elemento funzionale e indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti patrimoniali tra di loro.
DISPONE che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto dei figli nei periodi, anche di vacanza, in cui li avrà con sé. Il sig. corrisponderà alla moglie a Controparte_3 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 690,00 mensile (€ 230,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, ivi comprese quelle relative a terapie psicologiche, spese scolastiche, anche relative a frequenza universitaria o tirocini all'estero (comprese le spese di alloggio e vitto) ed extrascolastiche, sportive, ricreative e in generale secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15 marzo 2016.
DISPONE che il padre possa vedere e restare con il figlio minore liberamente, secondo la volontà del medesimo e gli accordi che via via gli stessi prenderanno.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico verrà percepito dai genitori a metà.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che l'autovettura Opel Corsa tg. ES675MG resterà in uso al sig. , e la Fiat 500L CP_2 tg. ET665YA alla sig.ra CP_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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