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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9757 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. RG. 14398/2022, avente per oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Giampiero Cozzolino, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Erra e dall'avv. CP_1 Donatella Rosa Graziuso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 10.6.2025, i procuratori hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.6.2022, la sign.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. in data 23.4.1995 dal quale non erano nati figli – esponeva che con CP_1 sentenza di separazione del 15.9.2008 il Tribunale di Napoli aveva posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento. Deduceva che il – operatore CP_1 ecologico presso la Asia – era stato collocato in pensione ed ha chiesto conferma del mantenimento nella maggiore somma di € 250 mensili.
Alla prima udienza presidenziale del 20.3.2023, rinviata dal 9.1.2023, sentita la sola ricorrente che ha dichiarato che il marito era inadempiente e che pendeva procedimento di espropriazione presso terzi dinanzi alla 14° Sezione – si riportava al ricorso. Il Presidente del Tribunale – dato atto dell'assenza del resistente – ha statuito come segue: Preliminarmente si rileva che, non sussistendo i presupposti per la temporanea modifica dei provvedimenti, emessi in sede di separazione giudiziale, allo stato, vanno confermate le condizioni della separazione. CP_ Va accolta la richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' quale ente erogatore del trattamento pensionistico in favore di atteso che dagli atti di causa emerge che il resistente non ha CP_1 provveduto spontaneamente, fin dal luglio 2015, al pagamento del contributo del mantenimento, pari a Euro 200,00 al mese, oltre aggiornamento ISTAT, disposto, in favore di , in sede di separazione giudiziale con sentenza Parte_1 n. 9423/2008 del Tribunale di Napoli. Si osserva infatti che, come dichiarato a verbale dal procuratore della ricorrente, stante il perdurante inadempimento di
è stato necessario, notificargli previamente un precetto per oltre Euro 10.000,00, e, quindi, procedere a CP_1 pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo col n. 2079/2023 R.Es. dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione 14^. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti, deve ordinarsi all' , in qualità ente Controparte_3 erogatore del trattamento pensionistico in favore di di versare direttamente a , a far data CP_1 Parte_1 dal mese di aprile 2023, la somma mensile di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita, prelevandola dalla pensione dovuta al . CP_1 CP_ La sig. provvederà a inoltrare ogni anno all' comunicazione dell'integrazione dovuta a titolo di Pt_1 rivalutazione Istat. Successivamente, rimessi gli atti al Giudice relatore, dott.ssa Carla Hubler per l'udienza dell'11.7.2023, il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183 – 6° co.cpc.
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Si è costituito il il quale, non opponendosi al divorzio, ha dedotto:
CP_1 (…) a differenza di quanto rappresentato da controparte, nel 2015 il sig. non interrompeva
CP_1 bruscamente il versamento dell'assegno di mantenimento, bensì vi era stato un accordo verbale con cui la sig. ra , rendendosi conto delle difficoltà dell'ex coniuge, aveva concesso allo stesso la Pt_1 possibilità di non attendere a quanto statuito con la sentenza di separazione, condizioni mai trasfuse in un documento ufficiale a causa delle condizioni di difficoltà di parte resistente. A comprova di ciò basti pensare che l'atto di precetto per il recupero degli importi che il sig. avrebbe dovuto
CP_1 corrispondere a titolo di mantenimento dal 2015 al 2022 è stato notificato in data 28.4.2022, momento in cui la ricorrente evidentemente aveva bisogno di liquidità. In altre parole, la sig.ra per 7 anni Pt_1 non ha chiesto la corresponsione dell'assegno di mantenimento perché consapevole dello stato di disagio in cui versava l'ex marito. A ciò si aggiunga che il sig. è tutt'ora assistito da “
CP_1 [...]
persona giuridica che sin dal 1999 si occupa Controparte_4 sull'intero territorio del Comune di Napoli di persone senza dimora e migranti, portando loro aiuto e sostegno e orientandoli verso i servizi dedicati, visite mediche, ricoveri, accoglienza presso dormitori, docce o mense, offrendo loro supporto legale e psicologico e assistendoli nella riacquisizione dei diritti di cittadinanza. Solo dall'1.6.2023, con l'aiuto degli assistenti sociali della , il sig. è CP_4 CP_1 stato indirizzato verso una casa di cura e riposo, dato che la vita in strada era diventata insostenibile per un 75enne. Ciò posto, con il ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'incremento dell'importo dell'assegno di mantenimento/divorzile da € 200,00 ad € 250,00, dimostrando un “accanimento” francamente poco giustificabile se si considera che ad oggi la stessa già percepisce un reddito mensile pari ad oltre € 900,00, risiede gratuitamente nell'immobile sito a Portici (NA) - Via Arlotta n. 28 ed è comproprietaria di un immobile concesso in locazione a terzi sito a Portici (NA) – Via Michelangelo Naldi, 37. (…) è necessario comparare le condizioni economiche patrimoniali dei coniugi. Ebbene, il sig. è sprovvisto di beni immobili e CP_1 mobili registrati poiché ha vissuto fino a pochi mesi fa in qualità di persona senza fissa dimora e percepisce un assegno pensionistico per un importo complessivo annuo lordo pari a circa € 24.000,00, corrispondente ad un assegno mensile netto, pari ad € 1.500/1.600. A ciò deve aggiungersi che lo stesso deve corrispondere circa € 1.050,00 per il ricovero nella casa di cura e riposo “Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria”, con la conseguenza che allo stesso residua un importo mensile pari a circa € 500,00 per poter autodeterminarsi e vivere dignitosamente. Invece, la sig. ra risiede Pt_1 gratuitamente nell'immobile in cui vive, è comproprietaria dell'immobile da cui percepisce un canone di locazione e percepisce un reddito mensile pari a circa € 900,00. Quindi, le condizioni economiche dei coniugi impediscono di far assumere alla ricorrente la qualifica di coniuge “debole” a cui potrebbe spettare l'assegno divorzile nell'ottica della funzione assistenziale dello stesso. Rispetto alla verifica in ordine alla possibilità del richiedente di procurarsi autonomamente mezzi di sostentamento si consideri, preliminarmente, che per ben 7 anni (dal 2015 al 2022) la sig.ra , dopo essersi accordata Pt_1 verbalmente con il sig. , ha vissuto serenamente senza percepire l'assegno di mantenimento. CP_1 Inoltre, con un immobile in cui risiedere gratuitamente e circa € 900,00 di reddito mensile la sig.ra può tranquillamente attendere ai propri bisogni senza gravare sull'ex coniuge, persona fragile. Pt_1 (…) Ebbene, non vi sono dubbi che la sig. ra abbia ormai da anni raggiunto una propria Pt_1 indipendenza economica che rende ultronea la domanda di assegno divorzile, avendo la stessa una chiara serenità abitativa ed un reddito di circa € 900,00 mensili. Il sig. percepisce circa € CP_1 1.500/1.600,00 netti al mese a titolo di pensione, di cui € 1.050,00 impiegati per risiedere nella casa di cura e riposo, € 150,00 in forza del pignoramento presso terzi summenzionato, mentre la sig.ra Pt_1 percepisce un reddito mensile pari a circa € 900,00 e non è tenuta a sopportare alcun costo a titolo di locazione. Dunque, paradossalmente la ricorrente si trova in una condizione più vantaggiosa rispetto al resistente. È bene considerare che quando il Tribunale in sede di separazione ha fissato l'assegno di mantenimento in € 200,00 mensili, il resistente percepiva un reddito da lavoro analogo al reddito pensionistico oggi percepito mentre la ricorrente aveva un reddito pari ad € 0,00, mentre oggi la ricorrente percepisce un reddito pari a circa € 900,00 mensili. Ne consegue la sproporzione del versamento di un importo pari ad € 200,00 dal sig. , dato che la sig.ra ha incremento il CP_1 Pt_1 proprio reddito da € 0,00 ad € 900,00 successivamente alla separazione. In ordine al contributo che il richiedente l'assegno ha apportato al nucleo familiare e al patrimonio, deve rappresentarsi che lo stesso è pressocchè nullo, dato che il sig. lavorava già prima di contrarre matrimonio e la “serenità CP_1 familiare” non gli ha recato alcun beneficio in termini di avanzamento di carriera. Quindi, era la sig.ra
, casalinga disoccupata, a trovare giovamento dal contributo economico del sig. , umile Pt_1 CP_1 operatore ecologico. In sostanza, nessuna delle parti ha tratto un particolare beneficio dall'unione, se non l'ordinaria condivisione dei compiti quotidiani. (…) Rispetto alla verifica circa i sacrifici del richiedente relativi alle proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia, deve rappresentarsi che la ricorrente prima di contrarre il matrimonio era disoccupata e l'unione con il sig.
non ha assolutamente rallentato/ostacolato la ricerca di un lavoro, dato che dal matrimonio non CP_1 sono neppure nati figli da accudire. Quindi, la sig. ra semplicemente in costanza di Pt_1
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matrimonio non ha dovuto operare alcuna rinuncia per il bene della coppia. È noto che la natura perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In ordine alle condizioni personali del richiedente e dell'altro coniuge, si ribadisce che la sig.ra risiede in Portici (NA) via Arlotta n. 28 e riceve il pagamento di un Pt_1 canone di locazione rispetto ad un diverso immobile di cui è comproprietaria sito in Portici alla Via Michelangelo Naldi, 37, mentre il sig. non solo non è proprietario di alcun immobile ma ha CP_1 affrontato momenti difficili che lo hanno costretto a vivere in strada, danneggiandolo emotivamente e psicologicamente. Rispetto al parametro della durata del vincolo matrimoniale e del tempo trascorso dalla sentenza di separazione, si rappresenta che la coppia è stata sposata per 13 anni (1995-2008) e che dalla separazione sono trascorsi ben 15 anni, ben potendo la sig.ra riorganizzare la propria Pt_1 vita con tranquillità, considerando che sino al 2015 il ricorrente ha versato l'assegno di mantenimento. Dal 2015 in poi la resistente aveva verbalmente concesso “una tregua” al resistente per poi richiedere ex abrupto gli arretrati ben 7 anni dopo (aprile 2022). È chiaro che negli ultimi 15 anni la sig.ra Pt_1 poteva adoperarsi per ottenere un sostentamento, ed evidentemente è anche riuscita a raggiungere lo scopo, dato che oggi si trova in una condizione economiche “tranquilla”, come dimostrato supra. In conclusione, alla ricorrente non potrà essere riconosciuto alcun assegno divorzile.
Con ordinanza del 29.2.2024 (condivisa dal Collegio) il Giudice dott.ssa Hubler ha rigettato le istanze di prove orali articolate dalle parti ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 4.3.2025 onerando le parti del deposito degli aggiornamenti delle dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni.
Assegnato il Giudizio alla scrivente, la causa è stata riservata in decisione – con i termini di legge del vecchio rito – all'udienza del 10 giugno 2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 9423/2008. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo. Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
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Invero , la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020) Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019) Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. ………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale rigetta la domanda.
L'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento.
Il matrimonio è stato celebrato in data 23.4.1995 (quando la ricorrente aveva quasi 46 anni) e la separazione è del 2008 (quando la convenuta aveva 62 anni). La , sebbene abbia dedotto di aver Pt_1 dovuto rinunciare al suo lavoro quando si è sposata (deducendo che, all'epoca lavorava), ha dichiarato di essere stata percettrice, nell'anno 2021, di un reddito mensile, al netto delle imposte di € 695,00 ca. Per quanto attiene la dedotta corresponsione, da parte del sig. alla casa di cura e riposo “Istituto Povere CP_1 Figlie della Visitazione di Maria”, si osserva che il ricovero presso il detto istituto esclude che il CP_1 debba sostenere altre spese per sè stesso. Ha dedotto, inoltre, di aver svolto attività da lavoro dipendente fino a pochi mesi prima del matrimonio con il sig. - celebrato il l 23.04.1995-, quando ha dovuto, CP_1 su richiesta dal futuro marito, lasciare l'occupazione per dedicarsi completamente alla costituenda famiglia, poi naufragata dopo circa 15 anni. Ciò ha comportato un indubbio sacrificio delle aspettative
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professionali della ricorrente a beneficio della famiglia e del reddito familiare. Ancora, per quanto attiene la casa in Portici, di comproprietà della ricorrente, si rileva che la stessa è stata acquistata prima del matrimonio celebrato con il e pertanto è stata già valutata nel giudizio di separazione e nella fase CP_1 presidenziale del procedimento di divorzio, e comunque non costituisce un fatto sopravvenuto valutabile in questa sede. Non ha contestato di essere anch'ella percettrice di pensione. Il di contro, ha dato prova documentale di dover sostenere il peso economico della casa di riposo CP_1 presso la quale – oggi settantacinquenne – risiede, che è pari ad € 1.050 mensili e la sua pensione ammonta ad € 1.500,00 mensili. Non ha altre proprietà da cui trarre reddito. Osserva il Collegio che la , che ha sposato il quando quest'ultimo già lavorava come Pt_1 CP_1 collaboratore ecologico, non ha contribuito in alcun modo alla formazione professionale del marito né alla costituzione del suo patrimonio, né, nei pochi anni di convivenza matrimoniale, ha fornito un contributo assolutamente prevalente nell' accudimento della prole in quanto i coniugi non avevano figli. In sostanza, non vi è stata alcuna prova che la abbia contribuito alla crescita professionale del marito che Pt_1 era ormai compiuta. Inoltre, la ricorrente gode della casa nella quale vive a Portici che è di sua proprietà e non sostiene oneri locativi, mentre il impegna praticamente l'intera sua pensione per sostenere l'onere economico CP_1 della casa di riposo nella quale vive.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio non ritiene fondata la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente che va, pertanto, disattesa.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, non essendovi stata opposizione alla domanda principale di divorzio da parte della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli affetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 n Pompei l 23.4.1995 (atto n. 67, P. II, S.B , anno 1995) CP_1
• rigetta la domanda di assegno divorzile.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24.10.2025
il Presidente rel./est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. RG. 14398/2022, avente per oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Giampiero Cozzolino, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Erra e dall'avv. CP_1 Donatella Rosa Graziuso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 10.6.2025, i procuratori hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.6.2022, la sign.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. in data 23.4.1995 dal quale non erano nati figli – esponeva che con CP_1 sentenza di separazione del 15.9.2008 il Tribunale di Napoli aveva posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento. Deduceva che il – operatore CP_1 ecologico presso la Asia – era stato collocato in pensione ed ha chiesto conferma del mantenimento nella maggiore somma di € 250 mensili.
Alla prima udienza presidenziale del 20.3.2023, rinviata dal 9.1.2023, sentita la sola ricorrente che ha dichiarato che il marito era inadempiente e che pendeva procedimento di espropriazione presso terzi dinanzi alla 14° Sezione – si riportava al ricorso. Il Presidente del Tribunale – dato atto dell'assenza del resistente – ha statuito come segue: Preliminarmente si rileva che, non sussistendo i presupposti per la temporanea modifica dei provvedimenti, emessi in sede di separazione giudiziale, allo stato, vanno confermate le condizioni della separazione. CP_ Va accolta la richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' quale ente erogatore del trattamento pensionistico in favore di atteso che dagli atti di causa emerge che il resistente non ha CP_1 provveduto spontaneamente, fin dal luglio 2015, al pagamento del contributo del mantenimento, pari a Euro 200,00 al mese, oltre aggiornamento ISTAT, disposto, in favore di , in sede di separazione giudiziale con sentenza Parte_1 n. 9423/2008 del Tribunale di Napoli. Si osserva infatti che, come dichiarato a verbale dal procuratore della ricorrente, stante il perdurante inadempimento di
è stato necessario, notificargli previamente un precetto per oltre Euro 10.000,00, e, quindi, procedere a CP_1 pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo col n. 2079/2023 R.Es. dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione 14^. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti, deve ordinarsi all' , in qualità ente Controparte_3 erogatore del trattamento pensionistico in favore di di versare direttamente a , a far data CP_1 Parte_1 dal mese di aprile 2023, la somma mensile di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita, prelevandola dalla pensione dovuta al . CP_1 CP_ La sig. provvederà a inoltrare ogni anno all' comunicazione dell'integrazione dovuta a titolo di Pt_1 rivalutazione Istat. Successivamente, rimessi gli atti al Giudice relatore, dott.ssa Carla Hubler per l'udienza dell'11.7.2023, il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183 – 6° co.cpc.
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Si è costituito il il quale, non opponendosi al divorzio, ha dedotto:
CP_1 (…) a differenza di quanto rappresentato da controparte, nel 2015 il sig. non interrompeva
CP_1 bruscamente il versamento dell'assegno di mantenimento, bensì vi era stato un accordo verbale con cui la sig. ra , rendendosi conto delle difficoltà dell'ex coniuge, aveva concesso allo stesso la Pt_1 possibilità di non attendere a quanto statuito con la sentenza di separazione, condizioni mai trasfuse in un documento ufficiale a causa delle condizioni di difficoltà di parte resistente. A comprova di ciò basti pensare che l'atto di precetto per il recupero degli importi che il sig. avrebbe dovuto
CP_1 corrispondere a titolo di mantenimento dal 2015 al 2022 è stato notificato in data 28.4.2022, momento in cui la ricorrente evidentemente aveva bisogno di liquidità. In altre parole, la sig.ra per 7 anni Pt_1 non ha chiesto la corresponsione dell'assegno di mantenimento perché consapevole dello stato di disagio in cui versava l'ex marito. A ciò si aggiunga che il sig. è tutt'ora assistito da “
CP_1 [...]
persona giuridica che sin dal 1999 si occupa Controparte_4 sull'intero territorio del Comune di Napoli di persone senza dimora e migranti, portando loro aiuto e sostegno e orientandoli verso i servizi dedicati, visite mediche, ricoveri, accoglienza presso dormitori, docce o mense, offrendo loro supporto legale e psicologico e assistendoli nella riacquisizione dei diritti di cittadinanza. Solo dall'1.6.2023, con l'aiuto degli assistenti sociali della , il sig. è CP_4 CP_1 stato indirizzato verso una casa di cura e riposo, dato che la vita in strada era diventata insostenibile per un 75enne. Ciò posto, con il ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'incremento dell'importo dell'assegno di mantenimento/divorzile da € 200,00 ad € 250,00, dimostrando un “accanimento” francamente poco giustificabile se si considera che ad oggi la stessa già percepisce un reddito mensile pari ad oltre € 900,00, risiede gratuitamente nell'immobile sito a Portici (NA) - Via Arlotta n. 28 ed è comproprietaria di un immobile concesso in locazione a terzi sito a Portici (NA) – Via Michelangelo Naldi, 37. (…) è necessario comparare le condizioni economiche patrimoniali dei coniugi. Ebbene, il sig. è sprovvisto di beni immobili e CP_1 mobili registrati poiché ha vissuto fino a pochi mesi fa in qualità di persona senza fissa dimora e percepisce un assegno pensionistico per un importo complessivo annuo lordo pari a circa € 24.000,00, corrispondente ad un assegno mensile netto, pari ad € 1.500/1.600. A ciò deve aggiungersi che lo stesso deve corrispondere circa € 1.050,00 per il ricovero nella casa di cura e riposo “Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria”, con la conseguenza che allo stesso residua un importo mensile pari a circa € 500,00 per poter autodeterminarsi e vivere dignitosamente. Invece, la sig. ra risiede Pt_1 gratuitamente nell'immobile in cui vive, è comproprietaria dell'immobile da cui percepisce un canone di locazione e percepisce un reddito mensile pari a circa € 900,00. Quindi, le condizioni economiche dei coniugi impediscono di far assumere alla ricorrente la qualifica di coniuge “debole” a cui potrebbe spettare l'assegno divorzile nell'ottica della funzione assistenziale dello stesso. Rispetto alla verifica in ordine alla possibilità del richiedente di procurarsi autonomamente mezzi di sostentamento si consideri, preliminarmente, che per ben 7 anni (dal 2015 al 2022) la sig.ra , dopo essersi accordata Pt_1 verbalmente con il sig. , ha vissuto serenamente senza percepire l'assegno di mantenimento. CP_1 Inoltre, con un immobile in cui risiedere gratuitamente e circa € 900,00 di reddito mensile la sig.ra può tranquillamente attendere ai propri bisogni senza gravare sull'ex coniuge, persona fragile. Pt_1 (…) Ebbene, non vi sono dubbi che la sig. ra abbia ormai da anni raggiunto una propria Pt_1 indipendenza economica che rende ultronea la domanda di assegno divorzile, avendo la stessa una chiara serenità abitativa ed un reddito di circa € 900,00 mensili. Il sig. percepisce circa € CP_1 1.500/1.600,00 netti al mese a titolo di pensione, di cui € 1.050,00 impiegati per risiedere nella casa di cura e riposo, € 150,00 in forza del pignoramento presso terzi summenzionato, mentre la sig.ra Pt_1 percepisce un reddito mensile pari a circa € 900,00 e non è tenuta a sopportare alcun costo a titolo di locazione. Dunque, paradossalmente la ricorrente si trova in una condizione più vantaggiosa rispetto al resistente. È bene considerare che quando il Tribunale in sede di separazione ha fissato l'assegno di mantenimento in € 200,00 mensili, il resistente percepiva un reddito da lavoro analogo al reddito pensionistico oggi percepito mentre la ricorrente aveva un reddito pari ad € 0,00, mentre oggi la ricorrente percepisce un reddito pari a circa € 900,00 mensili. Ne consegue la sproporzione del versamento di un importo pari ad € 200,00 dal sig. , dato che la sig.ra ha incremento il CP_1 Pt_1 proprio reddito da € 0,00 ad € 900,00 successivamente alla separazione. In ordine al contributo che il richiedente l'assegno ha apportato al nucleo familiare e al patrimonio, deve rappresentarsi che lo stesso è pressocchè nullo, dato che il sig. lavorava già prima di contrarre matrimonio e la “serenità CP_1 familiare” non gli ha recato alcun beneficio in termini di avanzamento di carriera. Quindi, era la sig.ra
, casalinga disoccupata, a trovare giovamento dal contributo economico del sig. , umile Pt_1 CP_1 operatore ecologico. In sostanza, nessuna delle parti ha tratto un particolare beneficio dall'unione, se non l'ordinaria condivisione dei compiti quotidiani. (…) Rispetto alla verifica circa i sacrifici del richiedente relativi alle proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia, deve rappresentarsi che la ricorrente prima di contrarre il matrimonio era disoccupata e l'unione con il sig.
non ha assolutamente rallentato/ostacolato la ricerca di un lavoro, dato che dal matrimonio non CP_1 sono neppure nati figli da accudire. Quindi, la sig. ra semplicemente in costanza di Pt_1
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matrimonio non ha dovuto operare alcuna rinuncia per il bene della coppia. È noto che la natura perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In ordine alle condizioni personali del richiedente e dell'altro coniuge, si ribadisce che la sig.ra risiede in Portici (NA) via Arlotta n. 28 e riceve il pagamento di un Pt_1 canone di locazione rispetto ad un diverso immobile di cui è comproprietaria sito in Portici alla Via Michelangelo Naldi, 37, mentre il sig. non solo non è proprietario di alcun immobile ma ha CP_1 affrontato momenti difficili che lo hanno costretto a vivere in strada, danneggiandolo emotivamente e psicologicamente. Rispetto al parametro della durata del vincolo matrimoniale e del tempo trascorso dalla sentenza di separazione, si rappresenta che la coppia è stata sposata per 13 anni (1995-2008) e che dalla separazione sono trascorsi ben 15 anni, ben potendo la sig.ra riorganizzare la propria Pt_1 vita con tranquillità, considerando che sino al 2015 il ricorrente ha versato l'assegno di mantenimento. Dal 2015 in poi la resistente aveva verbalmente concesso “una tregua” al resistente per poi richiedere ex abrupto gli arretrati ben 7 anni dopo (aprile 2022). È chiaro che negli ultimi 15 anni la sig.ra Pt_1 poteva adoperarsi per ottenere un sostentamento, ed evidentemente è anche riuscita a raggiungere lo scopo, dato che oggi si trova in una condizione economiche “tranquilla”, come dimostrato supra. In conclusione, alla ricorrente non potrà essere riconosciuto alcun assegno divorzile.
Con ordinanza del 29.2.2024 (condivisa dal Collegio) il Giudice dott.ssa Hubler ha rigettato le istanze di prove orali articolate dalle parti ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 4.3.2025 onerando le parti del deposito degli aggiornamenti delle dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni.
Assegnato il Giudizio alla scrivente, la causa è stata riservata in decisione – con i termini di legge del vecchio rito – all'udienza del 10 giugno 2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 9423/2008. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo. Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
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Invero , la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020) Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019) Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. ………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale rigetta la domanda.
L'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento.
Il matrimonio è stato celebrato in data 23.4.1995 (quando la ricorrente aveva quasi 46 anni) e la separazione è del 2008 (quando la convenuta aveva 62 anni). La , sebbene abbia dedotto di aver Pt_1 dovuto rinunciare al suo lavoro quando si è sposata (deducendo che, all'epoca lavorava), ha dichiarato di essere stata percettrice, nell'anno 2021, di un reddito mensile, al netto delle imposte di € 695,00 ca. Per quanto attiene la dedotta corresponsione, da parte del sig. alla casa di cura e riposo “Istituto Povere CP_1 Figlie della Visitazione di Maria”, si osserva che il ricovero presso il detto istituto esclude che il CP_1 debba sostenere altre spese per sè stesso. Ha dedotto, inoltre, di aver svolto attività da lavoro dipendente fino a pochi mesi prima del matrimonio con il sig. - celebrato il l 23.04.1995-, quando ha dovuto, CP_1 su richiesta dal futuro marito, lasciare l'occupazione per dedicarsi completamente alla costituenda famiglia, poi naufragata dopo circa 15 anni. Ciò ha comportato un indubbio sacrificio delle aspettative
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professionali della ricorrente a beneficio della famiglia e del reddito familiare. Ancora, per quanto attiene la casa in Portici, di comproprietà della ricorrente, si rileva che la stessa è stata acquistata prima del matrimonio celebrato con il e pertanto è stata già valutata nel giudizio di separazione e nella fase CP_1 presidenziale del procedimento di divorzio, e comunque non costituisce un fatto sopravvenuto valutabile in questa sede. Non ha contestato di essere anch'ella percettrice di pensione. Il di contro, ha dato prova documentale di dover sostenere il peso economico della casa di riposo CP_1 presso la quale – oggi settantacinquenne – risiede, che è pari ad € 1.050 mensili e la sua pensione ammonta ad € 1.500,00 mensili. Non ha altre proprietà da cui trarre reddito. Osserva il Collegio che la , che ha sposato il quando quest'ultimo già lavorava come Pt_1 CP_1 collaboratore ecologico, non ha contribuito in alcun modo alla formazione professionale del marito né alla costituzione del suo patrimonio, né, nei pochi anni di convivenza matrimoniale, ha fornito un contributo assolutamente prevalente nell' accudimento della prole in quanto i coniugi non avevano figli. In sostanza, non vi è stata alcuna prova che la abbia contribuito alla crescita professionale del marito che Pt_1 era ormai compiuta. Inoltre, la ricorrente gode della casa nella quale vive a Portici che è di sua proprietà e non sostiene oneri locativi, mentre il impegna praticamente l'intera sua pensione per sostenere l'onere economico CP_1 della casa di riposo nella quale vive.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio non ritiene fondata la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente che va, pertanto, disattesa.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, non essendovi stata opposizione alla domanda principale di divorzio da parte della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli affetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1 n Pompei l 23.4.1995 (atto n. 67, P. II, S.B , anno 1995) CP_1
• rigetta la domanda di assegno divorzile.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24.10.2025
il Presidente rel./est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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