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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7054 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5201 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.11.2025 tra (cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ) E Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(cod. fisc.: in proprio e nella qualità di eredi di CodiceFiscale_3
(cod. fisc.: ), domiciliati presso l'in- Persona_1 CodiceFiscale_4 dirizzo di p.e.c. ( ) dell'avv. Ales- Email_1 sandro Martini, che li rappresenta e difende per procure alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti – appellati in via incidentale-
e (cod. fisc.: ), e per essa la manda- Controparte_1 P.IVA_1 taria (cod. fisc.: ), in persona del procu- Controparte_2 P.IVA_2 ratore speciale, dott. elettivamente domiciliata presso l'indi- Persona_2 rizzo di posta elettronica certificata ( Email_2 [...]
dell'avv. Tommaso Spinelli Giordano (cod. fisc. Email_3 C.F._5
, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla com-
[...] parsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. , per tutti i motivi di cui in nar- Parte_3 rativa, con ogni conseguenza di legge;
- nel merito:
- accertate e dichiarare la tardività del deposito documentale avvenuto uni- tamente alle note di trattazione per l'udienza del 30.11.2023 e, per l'effetto, disporre lo stralcio dei doc. da 12 a 19 depositati da controparte;
- comunque, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n. 15054/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.07.2018 nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
e contestualmente dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli
[...] appellanti tutti alla medesima società.
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi di causa oltre iva e cpa e spese generali, per entrambi i gradi di giudizio”; per “in linea preliminare;
disporre, in accoglimento della Controparte_1 istanza ex art. 287 c.p.c. formulata contestualmente al presente atto, la 'cor- rezione' (recte: 'l'integrazione') del dispositivo della sentenza n. 4312/2024 emessa, in 8 marzo 20024, dal Tribunale di Roma come segue: “condanna il sig. (in proprio) al pagamento, in solido con i sigg.ri Parte_3 Pt_1
e (sia in proprio che in qualità di eredi della
[...] Parte_2 sig.ra , della “somma di € 1.262.419,58 oltre gli interessi con- Persona_1 venzionali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”. in linea principale;
rigettare, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e , sia in proprio che in qualità di eredi della sig.ra
[...] Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4312/2022 de- Persona_1 positata in data 8 marzo 2022, con conseguente relativa conferma in parte qua;
2 in linea subordinata;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversario gravame, ed avuto riguardo al disposto di cui all'art. 346 c.p.c., condannare il sig. (sia in proprio che in qualità di eredi della sig.ra Parte_3 [...]
al pagamento, in solido con i sigg.ri e Per_1 Parte_1 Parte_2
(sia in proprio che in qualità di eredi della sig.ra ,
[...] Persona_1 della 'somma di € 1.262.419,58 oltre gli interessi convenzionali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo' in accoglimento dell'appello incidentale contestualmente proposto dalla
[...]
e per essa, in qualità di mandataria, dalla Parte_4 Controparte_2
d1) dichiarare la legittimità della pretesa creditoria della concludente e, per l'effetto, condannare il sig. (in proprio) al pagamento, in so- Parte_3 lido con i sigg.ri e (sia in proprio che in Parte_1 Parte_2 qualità di eredi della sig.ra , della 'somma di € 1.262.419,58 Persona_1 oltre gli interessi convenzionali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo'; d2) accertare e dichiarare la natura di garanzia autonoma dell'impegno assunto dai sigg.ri e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della opposizione formu-
[...] lata dai sigg.ri e (sia in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio che nella qualità di eredi della sig.ra . Persona_1
Con vittoria di spese”.
FATTI E DIRITTO
1. ed hanno proposto opposizione avverso il Persona_1 Parte_1 decreto n. 15054/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.7.2018, con cui è stato ingiunto loro, nonché a e , Parte_3 Parte_2 tutti quali fideiussori della Impresa AR RD s.r.l., di pagare, in solido tra tutti loro, alla (cessionaria della Controparte_1 Controparte_3 la somma di € 1.220.446,96, oltre interessi “come da domanda” e spese del procedimento monitorio. In particolare, gli opponenti hanno dedotto: i) la condotta contraria a buona fede e correttezza da parte della per CP_4 avere revocato improvvisamente il fido concesso alla società obbligata prin- cipale, e segnatamente per il mancato rispetto dell'avviso di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese;
ii) la nullità della fideiussione per inde- terminatezza dell'oggetto e per violazione del principio di buona fede;
iii) la
3 violazione dell'art. 39, co. 5, TUB e la nullità del piano di rientro a causa dell'applicazione di interessi anatocistici.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la quale ces- Controparte_1 sionaria della Banca creditrice, deducendo la totale infondatezza dei motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. e chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
e, in via subordinata, nell'eventualità di accogli- mento parziale dell'opposizione, la condanna di e Parte_1 [...] al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Per_1
Concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio di opposizione introdotto dai due ingiunti sopra indicati è stato interrotto a seguito del decesso di e, quindi, riassunto Persona_1 da (coniuge) ed e (figli) Parte_3 Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi della stessa.
2. Con separato atto di citazione anche ha proposto op- Parte_2 posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15054/2018 emesso il 4.7.2018 dal Tribunale di Roma (e il relativo giudizio è stato iscritto al n. 71498 del r.g.a.c. dell'anno 2018 di quell'Ufficio giudiziario). Concessa anche nei con- fronti di tale opponente la provvisoria esecutorietà del provvedimento moni- torio, è stata disposta la riunione di tale giudizio a quello sopra indicato.
Anche , con separato atto di citazione, ha opposto il decreto Parte_3 ingiuntivo suddetto e la relativa causa (iscritta al n. 11567 dell'anno 2020 del Tribunale di Roma) è stata parimenti riunita alla prima sopra indicata.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.1.2023 le cause riunite sono state trattenute in decisione e, con ordinanza del 20.4.2023, il giudice di primo grado ha disposto che fossero rimesse sul ruolo istruttorio “onerando parte opposta a promuovere il procedimento di mediazione e a documentare l'av- venuta inclusione del credito azionato tra quelli ceduti e parte opponente a documentare la qualità di erede”.
La ha quindi dato corso al richiamato procedimento di Controparte_1 mediazione, come attestato dal verbale del primo incontro, conclusosi con esito negativo.
3. Con sentenza n. 4312/2024 dell'8.3.2024 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, “disattesa o assorbita ogni altra domanda ed ecce- zione”, ha così statuito:
4 - “dichiara estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da in proprio avverso il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
15054/2018 emesso dal Tribunale di Roma il 4.07.2018;
- rigetta le opposizioni riunite promosse da , Parte_2 Parte_5
, quali fideiussori e quali eredi di e da ,
[...] Persona_1 Parte_6 quale erede di , avverso il decreto ingiuntivo n. 15054/2018 Persona_1 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.07.2018;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese proces- suali in favore di parte opposta, liquidate in euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
, e , sia in proprio che quali Parte_7 Parte_2 Parte_3 eredi di chiedendone la integrale riforma per i motivi addotti Persona_3 con tale atto.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa Controparte_1 la che ha contestato la fondatezza delle censure svolte Controparte_2 dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta dagli stessi, a sua volta proponendo appello incidentale, affidandosi a due motivi, il primo per il caso di accoglimento dell'appello proposto da . Parte_3
4. Con il primo motivo di appello censura la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma laddove ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dallo stesso in proprio per non avere quest'ultimo provveduto alla riassunzione ex art. 303 c.p.c. dello stesso.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Il giudice di primo grado ha rilevato, preliminarmente, che il “ricorso ex art. 302 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto è stato proposto dai Sigg.ri e nella espres- Parte_1 Parte_2 Parte_3 samente dedotta qualità di 'eredi della signora così come la Persona_1 procura alle liti è stata rilasciata da costoro nella predetta qualità”. Questo trova conferma ad un esame del ricorso ex art. 302 c.p.c. depositato da
, e (nella dedotta qua- Parte_1 Parte_2 Parte_3 lità, appunto), nonché dalla procura alle liti conferita dagli stessi ed allegata al suddetto ricorso. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, si deve 5 ritenere che anche abbia assunto detta iniziativa nella sola, Parte_1 esplicita, dedotta qualità di “eredi della sig.ra . Persona_1
Conseguentemente, non merita censura la statuizione del Tribunale di Roma per cui ingiunto “in proprio” con il decreto ingiuntivo op- Parte_1 posto e pure opponente (avendo introdotto il giudizio ex art. 645 c.p.c. uni- tamente alla madre, , a seguito dell'interruzione del giudizio Persona_1 di opposizione introdotto anche dallo stesso (oltre che da Persona_1 iscritto al n. 53878 del r.g.a.c. dell'anno 2018), prima che lo stesso venisse riunito a quelli introdotti da e da , non Parte_2 Parte_3 lo ha però riassunto.
4.2. Considerato che, in sede monitoria, il creditore ha domandato la con- danna degli ingiunti in quanto obbligati in solido, si verte in ipotesi di c.d. cause scindibili. Ne consegue che, in caso di interruzione del giudizio, il sog- getto che ha interesse a che la propria domanda venga decisa, ha l'onere di riassumere tempestivamente il processo e, in difetto, questo (nel caso di spe- cie, il giudizio di opposizione introdotto dallo stesso) deve essere estinto, come ha appunto statuito il giudice di primo grado.
Come ha statuito la Suprema Corte, infatti, “in caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento (Cass. Sez. U. 5 luglio 2007, n. 15142). Con la conseguenza che, in una simile ipotesi, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. c.p.c. esclusivamente con riferi- mento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo (mentre l'altra causa non separata resta in una 'fase di stallo 'o' di rinvio', destinata necessaria- mente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa). Affinché la causa non colpita dall'evento interruttivo si rivitalizzi e possa proseguire, è necessario un impulso di parte, nel senso che è imprescindibile che la parte interessata proponga istanza di riassun- zione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, verificandosi, in as- senza di tale istanza, l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva rias- sunzione” (così Cass. civ., Sez. II, ord. 24.6.2025, n. 16883).
6 Nel caso in esame, la c.d. “parte interessata” a che la causa potesse “prose- guire” era in proprio, non soltanto quale erede di Parte_1 [...]
e quindi era onerato di “necessariamente” proporre “istanza di rias- Per_1 sunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interru- zione”. Questo non è accaduto, non avendo l'odierno appellante proposto ricorso in proprio per la riassunzione del giudizio, e pertanto non merita censura la dichiarazione di estinzione per “mancata tempestiva riassunzione” dichiarata dal giudice di primo grado.
4.3. richiama, in senso contrario a quanto ritenuto dal giu- Parte_1 dice di prime cure, quanto statuito dalla Suprema Corte con un precedente (Cass. civ., Sez. I, 28.2.1996, n. 1581), che in verità afferma un principio di diritto contrario alla tesi sostenuta dall'odierno appellante. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che “Le regole previste dagli art. 299 e 300, comma 2, c.p.c. - in base alle quali la morte della parte costituita, dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata dalle altre parti, comporta la con- seguenza automatica (indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontaria- mente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione - non soffrono eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte costituita, uno degli eredi risulti già costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella predetta qualità (successoria) dopo il verificarsi dell'evento interruttivo”.
In altri termini, per evitare la “automatica (indipendentemente cioè dalla suc- cessiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'in- terruzione del processo”, conseguente alla “morte della parte costituita, di- chiarata in udienza dal suo procuratore”, è necessario che la parte a cui
“spetta di proseguirlo [il processo] si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione” prima della declaratoria (ini- bita per effetto della precitata costituzione volontaria) di interruzione del giudizio. Nel caso in esame, tuttavia, non si è costituito, in Parte_1 proprio, nel giudizio riassunto dagli eredi di (tra cui lo stesso Persona_1
7 odierno appellante, ma esclusivamente in tale qualità) nei confronti dell'op- posta.
Le ulteriori pronunce della Suprema Corte richiamate da parte appellante (“Cass. Civ. n.12277/2016; Cass. Civ. n. 1804/2000; Cass. Civ. sez. un. 12625/1998”) riguardano, poi, la diversa ipotesi di eventuale integrazione del contraddittorio in caso di omessa spendita della “qualità” di erede da parte del de cuius. Nel caso che ci occupa, invece, si è al cospetto di una fattispecie opposta, stante l'espressa spendita della (sola) suindicata qualità e, conseguentemente, della mancata riassunzione (da parte di Parte_8 done) del processo “in proprio”.
5. Con il secondo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Roma riconosciuto la titolarità in capo alla del credito azionato in sede monitoria, avendo ritenuto Controparte_1 che questa ha provato la “inclusione” del credito dedotto in sede monitoria nell'ambito della “cessione” di cui al ricorso per decreto ingiuntivo a fronte dell'eccezione sollevata dagli opponenti soltanto con la comparsa conclusio- nale. In particolare, parte appellante deduce che “tale eccezione si fonda” sulla “mancata produzione del contratto di cessione e, conseguentemente”, sul difetto di “prova dell'esistenza della cessione stessa (ossia della fattispe- cie traslativa della titolarità del credito) da cui deriva la legittimazione attiva della società creditrice”, laddove “dalla lettura della pronuncia oggi impu- gnata, si ravvisa chiaramente che il giudicante non abbia distinto le due que- stioni”, ovvero quella concernente la “prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”.
Il motivo non è fondato.
5.1. È opportuno chiarire, preliminarmente, che quella che gli odierni appel- lanti deducono essere un'eccezione di “carenza di legittimazione attiva della
, e che è stata sollevata dagli stessi nella “propria comparsa Controparte_1 conclusionale”, costituisce piuttosto la contestazione da parte degli stessi della prova della titolarità del rapporto di credito azionato in capo alla terza intervenuta, e non la sua legittimazione attiva. Questa non costituisce un'ec- cezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso
8 sostanziale, vale a dire l'originaria parte opponente) può sollevare tale que- stione anche oltre i termini di preclusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n. 16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188).
Soprattutto, tale difesa svolta da parte appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, nel qual caso la contestazione della titolarità del rapporto sottostà invece alle preclusioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclu- sione dal thema decidendum dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207).
5.2. Ciò preliminarmente chiarito, nel proporre appello Parte_1
e deducono che, con la propria com- Parte_2 Parte_3 parsa conclusionale, “hanno contestato in maniera specifica l'esistenza del contratto di cessione, pertanto, era onere dell'appellata produrre il contratto de quo”. E che, invece, il giudice di prime cure si sarebbe soffermato “sola- mente sulla questione della prova dell'inclusione dei crediti contestati tra quelli oggetto di cessione”.
Di contro, e come rileva la gli odierni appellanti si sono Controparte_1 limitati a contestare esclusivamente la “inclusione” del credito nella dedotta cessione, e non hanno mai contestato la “esistenza” della “cessione in blocco” di crediti da parte della all'odierna appellata. Controparte_3
In particolare, con la comparsa conclusionale depositata in data 9.2.2024
e hanno dedotto che, Parte_1 Parte_2 Parte_3
“in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione in tal modo favorendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Né è possibile affermare che la contestazione della “esistenza” della cessione
“ha trovato conforto, almeno in un primo momento, nell'ordinanza di rimes- sione istruttoria del Giudice di prime cure del 20.04.2023”.
È vero che, nella motivazione di tale ordinanza, il giudice di primo grado ha
“ritenuto che parte opposta deve essere onerata di produrre il contratto di
9 cessione con l'allegato, anche in estratto, che provi l'inclusione del credito azionato nel novero dei crediti ceduti”, facendo dunque riferimento a un onere della stessa di produrre il contratto di cessione. Questo ha fatto, tuttavia, al fine di affermare che la cessionaria era onerata dal provare l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti. Infatti, nella statuizione assunta con tale provvedimento si dispone che viene “onerato parte opposta (…) a documen- tare l'avvenuta inclusione del credito azionato tra quelli ceduti”.
In altri termini, l'ordinanza richiamata da parte appellante conferma semmai che , e si sono limitati Parte_1 Parte_2 Parte_3
a contestare la “inclusione” del credito nella dedotta “cessione”, e non anche l'esistenza di questa.
Ne consegue che non era onere della parte opposta provare l'esistenza di una cessione di crediti alla stessa da parte della originaria titolare, la
[...] ma soltanto che il credito originariamente vantato da Controparte_3 quest'ultima nei confronti di dante causa degli opponenti in Persona_1 riassunzione, fosse incluso in quelli oggetto della cessione indicata dalla nel chiedere la condanna di questa con il ricorso ex art. 633 Parte_4
c.p.c. in data 17.5.2018.
5.3. La Suprema Corte ha chiarito che, “In caso di contestazione, (…) spetta
(…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
contro
- verte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'opera- zione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, la ha provato, in base alla ripartizione Controparte_1 fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). In particolare, nel giudizio di primo grado la comparente ha fornito la prova dell'inclusione del credito dedotto in sede monitoria addirittura “singolarmente”, anche per il tramite dell'elenco dei debitori ceduti pubblicato nel sito internet www Email_4
indicato nella Gazzetta Ufficiale 5.5.2018, n. 52 (la cui copia è
[...]
10 stata depositata sia in sede monitoria che in allegato alla comparsa di costi- tuzione dell'odierna appellata), dal cui esame si evince che la posizione NDG 3382637247000 (peraltro, indicata nella missiva inviata il 9.6.2008 dagli opponenti, ovvero la “Raccomandata a mano avversaria missiva del 9 giugno 2008, ovvero la “Raccomandata a mano con ricevuta di ricezione”, la cui copia è stata allegata sia al ricorso per decreto ingiuntivo, come doc. n. 22, che alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio come doc. nn. 5 e 6) risulta inclusa tra quelle (di cui alla pag. n. 472 dell'elenco delle posizioni cedute) oggetto della cessione riguardante, infatti, i dedotti rapporti posizioni di sofferenza n. 9501/00000498 e n. 9501/000004999 entrambe menzionati nella certificazione allegata come doc. n. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo.
Non merita censura, dunque, la sentenza appellata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “In particolare la riconducibilità del 'credito in contestazione' a quelli oggetto di cessione è stata espressamente documen- tata con l'indicazione di tutti gli specifici requisiti, descritti nell' 'avviso di ces- sione' dei crediti ceduti in 'blocco', verificabili consultando il sito internet
(www.intesasanpaolo.com) richiamato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5 maggio 2018, in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione, da cui si evince che la posizione NDG 3382637247000 riguarda i dedotti rapporti con po- sizioni di sofferenza n. 9501/00000498 e n. 9501/000004999 entrambi menzionati nella certificazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo”.
5.4. Nel caso di specie risultano altresì indicati, nell'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda n. 52 del
5.5.2018 (anche questo depositato in copia già in sede monitoria: v. doc. n. 2 del fascicolo del procedimento monitorio), i criteri per l'individuazione dei
“crediti ceduti”, e segnatamente l'essere: i) insorti in un preciso lasso tempo- rale 1°.1.1955 – 31.12.2017; ii) originati da contratti di mutuo, di apertura di credito, da finanziamenti erogati a persone fisiche o giuridiche;
iii) qualifi- cati come attività finanziarie “deteriorate”.
È sufficiente, dunque, una disamina degli estratti conto prodotti dall'origina- ria parte opposta (non contestati dagli odierni appellanti) dei conti posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., dall'origine al trasferimento a “sof- ferenze”, per verificare lo sviluppo dei rapporti bancari a far data dal 2006
11 (v. docc. nn. 10 e 11 allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.). In particolare, gli stessi mostrano la struttura tipica dell'apertura di credito in conto corrente e sono supportati da apposita concessione creditizia in data 21.2.2006 (v. doc. n. 6 del fascicolo del procedimento monitorio). Inoltre, gli estratti conto certificati conformi alle scritture della Banca in data 29.5.2018 dal notaio riportano che si tratta di crediti “a sofferenza”, Persona_4
e segnatamente di “posizioni di sofferenza” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), vale a dire la classificazione più elevata dei crediti deteriorati secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, oltre che nella prassi bancaria.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco. È al riguardo peraltro necessario che l'indicazione le caratteristiche della categoria dei crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contesta- zione rientra tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche” (così Cass. civ., Sez. III, 23.4.2025, n. 10742). Nel caso in esame, sia perché “l'indicazione delle caratteristiche della categoria dei crediti” nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale risulta
“sufficientemente dettagliata e precisa”, sia in ragione della documentazione depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, si deve ritenere che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la pro- duzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indica- zione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una spe- cifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024) (…) La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere pro- batorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già sin- golarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive
o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità”
(così Cass, civ., Sez. III, 6.4.2025, n. 9073). 12 6. Con il terzo motivo di appello principale si censura la decisione impugnata per erroneità del “dispositivo della sentenza nella parte in cui non prevede la dichiarazione di inefficacia del d.i. opposto nei confronti del sig. CP_5 done”.
Dal canto suo, la impugna incidentalmente la sentenza di Controparte_1 primo grado per il caso in cui questo giudicante ritenga fondato il suddetto motivo di appello principale concernente l'asserita erroneità del “dispositivo” della richiamata pronuncia, deducendo come, in tale caso, questa Corte debba condannare al pagamento, in solido con gli altri de- Parte_3 bitori, odierni appellanti, della “somma di € 1.262.419,58 oltre gli interessi convenzionali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Entrambi i motivi sopra riassunti sono fondati.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che “L'eccezione (…) di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per essere stata proposta l'oppo- Parte_3 sizione [invero, per essere stato notificato il decreto ingiuntivo] oltre il termine di sessanta giorni è fondata”. Come deduce nel proporre Parte_3 appello, da questo il giudice di primo grado non ne ha fatte discendere, però, le “conseguenze di legge, anche in merito alle spese di giustizia”.
Nella motivazione della sentenza appellata il Tribunale di Roma ha osservato, correttamente, che l'“inefficacia” del decreto ingiuntivo (per essere stato quest'ultimo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.) “non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione ma anche sulla fon- datezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (Cass. sent.n.
3908/2016)”. Al contempo, la sentenza di primo grado ha statuito sulla do- manda di “accertamento negativo del credito” proposta da Parte_3 nel proporre opposizione (in proprio, quella iscritta al n. 11567 del r.g.a.c. dell'anno 2020 del Tribunale di Roma, come si è detto sopra), e l'ha rigettata nel merito.
Ciò nondimeno non ha statuito in conseguenza della rilevata tardiva notifica del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando – non la revoca dello stesso, come chiede parte appellante in via principale, ma – l'inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. Questa determina che , a diffe- Parte_3 renza degli altri obbligati in solido con lo stesso, non sia obbligato a corri- spondere alla e per essa alla mandataria Controparte_1 Controparte_2
13 le spese liquidate con il decreto pure allo stesso notificato, ma che – appunto
– non spiega effetto nei confronti dello stesso.
Al contempo, però, in ragione di quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine all'infondatezza dei motivi di opposizione (statuizione in relazione a cui non è stato proposto appello), deve essere condannato Parte_3
a pagare alla l'importo per cui è stato emesso il decreto Controparte_1 ingiunto opposto. Resta assorbita, allora, la richiesta di correzione della sen- tenza appellata “nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse ravvisa- bile una 'discrasia', con riguardo alla posizione del sig. , tra Parte_3 quanto accertato dal Tribunale di Roma nella parte 'motiva' della sentenza gravata rispetto al c.d. 'dispositivo' di detta statuizione, la Controparte_1 insta per la correzione di tale eventuale 'errore materiale'.”
7. Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la sentenza del Tribunale di Roma per non avere ritenuto, come dedotto dall'originaria parte opposta, che quelli sottoscritti da , Parte_1 Persona_1 Parte_2
e – rispettivamente, i primi tre in data 18.3.2004
[...] Parte_3
e il quarto in data 9.6.2008 (v. docc. da n. 8 a n. 18 del fascicolo del proce- dimento monitorio) – debbano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia. In particolare, la deduce che, “ove il Giudice di Controparte_1 prime cure avesse qualificato, come richiesto dalla comparente, il richiamato impegno assunto dai debitori quale 'contratto autonomo di garanzia', il pre- detto si sarebbe dovuto astenere dall'esaminare (ed ancora meno giudicare) con riguardo ai temi (di c.d. 'merito'), oggetto di avversaria opposizione (seb- bene oggi non sottoposti a gravame), quali la asserita: 2a) 'violazione dell'ob- bligo di buona sede e correttezza assumendo che la recida del fido era stata improvvisa' (cfr. pag. n. 8 della sentenza gravata); 2b) 'nullità della fideius- sione per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di fideiussione omnibus'
(cfr. pag. n. 9 della sentenza gravata); 2c) 'violazione dell'art. 39 co5 del T.U.B.' (cfr. pag. n. 9 della sentenza gravata)”.
Il motivo è inammissibile.
L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della do- manda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale
14 accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'im- pugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostan- ziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle do- mande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. civ., Sez. L, 23.5.2008, n. 13372; Cass. civ., Sez. I, 19.5.2006, n. 11844; Cass. civ., Sez. III, 26.7.2005, n.
15623; Cass. civ., Sez. I, 8.8.2003, n. 11969).
In altri termini, l'interesse all'impugnazione si collega alla soccombenza, an- che parziale, nel precedente grado di giudizio, mancando la quale l'impugna- zione è inammissibile. Conseguentemente deve escludersi l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di otte- nere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte me- desima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giu- dicato. (cfr. Cass. civ., Sez. L, 10.11.2008, n. 26921).
8. In conclusione, deve essere accolto l'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 4312/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, l'8.3.2024 e, pertanto, il decreto ingiuntivo n.
15054/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.7.2018 deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 188 c.p.c. Al contempo, deve essere accolto l'appello incidentale proposto dalla e per essa Controparte_1 dalla mandataria e deve essere condan- Controparte_2 Parte_3 nato a [...] all'opposta la somma di 1.220.446,96, oltre interessi al tasso convenzionale dal dì del dovuto fino all'effettivo pagamento. Deve essere rigettata, invece, l'impugnazione proposta dagli appellanti principale e deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello incidentale pro- posto dall'appellata.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle
15 spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, la riforma della decisione di primo grado non incide sulle spese del giudizio di opposizione in quanto, seppure deve essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di (e, quindi, questi non è obbligato a corri- Parte_3 spondere, in solido con gli altri ingiunti, le spese di quel procedimento), le spese del giudizio di opposizione non vengono incise da detta riforma, do- vendosi condannare a pagare alla e per Parte_3 Controparte_1 essa alla una somma pari a quella ingiunta. In altri termini, Controparte_2 anche quest'ultimo originario opponente è complessivamente soccombente avuto riguardo all'esito del giudizio ex art. 645 c.p.c.
E lo è anche in relazione al presente giudizio, tanto che tutti gli appellanti, in solido tra loro, devono essere condannati a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio.
Il parziale accoglimento dell'appello principale assorbe ogni statuizione in ordine alla domanda di condanna di parte appellante ai sensi dell'art. art. 96 c.p.c. formulata dalla e per essa dalla mandataria In- Controparte_1 trum Italy s.p.a.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla CP_1
e per essa dalla mandataria quanto al secondo motivo;
[...] Controparte_2
accoglie l'appello proposto da e, in via incidentale, dalla Parte_3
e per essa dalla mandataria con il primo Controparte_1 Controparte_2 motivo avverso la sentenza n. 4312/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, l'8.3.2024 e, in parziale riforma di tale decisione:
o dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 15054/2018 emesso dal
Tribunale di Roma in data 4.7.2018;
16 o condanna a pagare alla e per essa Parte_3 Controparte_1 alla mandataria in solido con e Controparte_2 Parte_2 Pt_1
l'importo di € 1.220.446,96, oltre interessi al tasso convenzionale
[...] dal dì del dovuto fino all'effettivo pagamento;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna , e , in so- Parte_2 Parte_3 Parte_1 lido tra loro, a rimborsare alla e per essa alla mandataria Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_2
30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT ED Thellung de Courtelary
17
(cod. fisc.: ) E Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(cod. fisc.: in proprio e nella qualità di eredi di CodiceFiscale_3
(cod. fisc.: ), domiciliati presso l'in- Persona_1 CodiceFiscale_4 dirizzo di p.e.c. ( ) dell'avv. Ales- Email_1 sandro Martini, che li rappresenta e difende per procure alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti – appellati in via incidentale-
e (cod. fisc.: ), e per essa la manda- Controparte_1 P.IVA_1 taria (cod. fisc.: ), in persona del procu- Controparte_2 P.IVA_2 ratore speciale, dott. elettivamente domiciliata presso l'indi- Persona_2 rizzo di posta elettronica certificata ( Email_2 [...]
dell'avv. Tommaso Spinelli Giordano (cod. fisc. Email_3 C.F._5
, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla com-
[...] parsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. , per tutti i motivi di cui in nar- Parte_3 rativa, con ogni conseguenza di legge;
- nel merito:
- accertate e dichiarare la tardività del deposito documentale avvenuto uni- tamente alle note di trattazione per l'udienza del 30.11.2023 e, per l'effetto, disporre lo stralcio dei doc. da 12 a 19 depositati da controparte;
- comunque, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1
l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n. 15054/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.07.2018 nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
e contestualmente dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli
[...] appellanti tutti alla medesima società.
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi di causa oltre iva e cpa e spese generali, per entrambi i gradi di giudizio”; per “in linea preliminare;
disporre, in accoglimento della Controparte_1 istanza ex art. 287 c.p.c. formulata contestualmente al presente atto, la 'cor- rezione' (recte: 'l'integrazione') del dispositivo della sentenza n. 4312/2024 emessa, in 8 marzo 20024, dal Tribunale di Roma come segue: “condanna il sig. (in proprio) al pagamento, in solido con i sigg.ri Parte_3 Pt_1
e (sia in proprio che in qualità di eredi della
[...] Parte_2 sig.ra , della “somma di € 1.262.419,58 oltre gli interessi con- Persona_1 venzionali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”. in linea principale;
rigettare, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e , sia in proprio che in qualità di eredi della sig.ra
[...] Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4312/2022 de- Persona_1 positata in data 8 marzo 2022, con conseguente relativa conferma in parte qua;
2 in linea subordinata;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversario gravame, ed avuto riguardo al disposto di cui all'art. 346 c.p.c., condannare il sig. (sia in proprio che in qualità di eredi della sig.ra Parte_3 [...]
al pagamento, in solido con i sigg.ri e Per_1 Parte_1 Parte_2
(sia in proprio che in qualità di eredi della sig.ra ,
[...] Persona_1 della 'somma di € 1.262.419,58 oltre gli interessi convenzionali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo' in accoglimento dell'appello incidentale contestualmente proposto dalla
[...]
e per essa, in qualità di mandataria, dalla Parte_4 Controparte_2
d1) dichiarare la legittimità della pretesa creditoria della concludente e, per l'effetto, condannare il sig. (in proprio) al pagamento, in so- Parte_3 lido con i sigg.ri e (sia in proprio che in Parte_1 Parte_2 qualità di eredi della sig.ra , della 'somma di € 1.262.419,58 Persona_1 oltre gli interessi convenzionali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo'; d2) accertare e dichiarare la natura di garanzia autonoma dell'impegno assunto dai sigg.ri e Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della opposizione formu-
[...] lata dai sigg.ri e (sia in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio che nella qualità di eredi della sig.ra . Persona_1
Con vittoria di spese”.
FATTI E DIRITTO
1. ed hanno proposto opposizione avverso il Persona_1 Parte_1 decreto n. 15054/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.7.2018, con cui è stato ingiunto loro, nonché a e , Parte_3 Parte_2 tutti quali fideiussori della Impresa AR RD s.r.l., di pagare, in solido tra tutti loro, alla (cessionaria della Controparte_1 Controparte_3 la somma di € 1.220.446,96, oltre interessi “come da domanda” e spese del procedimento monitorio. In particolare, gli opponenti hanno dedotto: i) la condotta contraria a buona fede e correttezza da parte della per CP_4 avere revocato improvvisamente il fido concesso alla società obbligata prin- cipale, e segnatamente per il mancato rispetto dell'avviso di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese;
ii) la nullità della fideiussione per inde- terminatezza dell'oggetto e per violazione del principio di buona fede;
iii) la
3 violazione dell'art. 39, co. 5, TUB e la nullità del piano di rientro a causa dell'applicazione di interessi anatocistici.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la quale ces- Controparte_1 sionaria della Banca creditrice, deducendo la totale infondatezza dei motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. e chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
e, in via subordinata, nell'eventualità di accogli- mento parziale dell'opposizione, la condanna di e Parte_1 [...] al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Per_1
Concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio di opposizione introdotto dai due ingiunti sopra indicati è stato interrotto a seguito del decesso di e, quindi, riassunto Persona_1 da (coniuge) ed e (figli) Parte_3 Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi della stessa.
2. Con separato atto di citazione anche ha proposto op- Parte_2 posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15054/2018 emesso il 4.7.2018 dal Tribunale di Roma (e il relativo giudizio è stato iscritto al n. 71498 del r.g.a.c. dell'anno 2018 di quell'Ufficio giudiziario). Concessa anche nei con- fronti di tale opponente la provvisoria esecutorietà del provvedimento moni- torio, è stata disposta la riunione di tale giudizio a quello sopra indicato.
Anche , con separato atto di citazione, ha opposto il decreto Parte_3 ingiuntivo suddetto e la relativa causa (iscritta al n. 11567 dell'anno 2020 del Tribunale di Roma) è stata parimenti riunita alla prima sopra indicata.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.1.2023 le cause riunite sono state trattenute in decisione e, con ordinanza del 20.4.2023, il giudice di primo grado ha disposto che fossero rimesse sul ruolo istruttorio “onerando parte opposta a promuovere il procedimento di mediazione e a documentare l'av- venuta inclusione del credito azionato tra quelli ceduti e parte opponente a documentare la qualità di erede”.
La ha quindi dato corso al richiamato procedimento di Controparte_1 mediazione, come attestato dal verbale del primo incontro, conclusosi con esito negativo.
3. Con sentenza n. 4312/2024 dell'8.3.2024 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, “disattesa o assorbita ogni altra domanda ed ecce- zione”, ha così statuito:
4 - “dichiara estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da in proprio avverso il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
15054/2018 emesso dal Tribunale di Roma il 4.07.2018;
- rigetta le opposizioni riunite promosse da , Parte_2 Parte_5
, quali fideiussori e quali eredi di e da ,
[...] Persona_1 Parte_6 quale erede di , avverso il decreto ingiuntivo n. 15054/2018 Persona_1 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.07.2018;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese proces- suali in favore di parte opposta, liquidate in euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
, e , sia in proprio che quali Parte_7 Parte_2 Parte_3 eredi di chiedendone la integrale riforma per i motivi addotti Persona_3 con tale atto.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa Controparte_1 la che ha contestato la fondatezza delle censure svolte Controparte_2 dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta dagli stessi, a sua volta proponendo appello incidentale, affidandosi a due motivi, il primo per il caso di accoglimento dell'appello proposto da . Parte_3
4. Con il primo motivo di appello censura la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma laddove ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dallo stesso in proprio per non avere quest'ultimo provveduto alla riassunzione ex art. 303 c.p.c. dello stesso.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Il giudice di primo grado ha rilevato, preliminarmente, che il “ricorso ex art. 302 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto è stato proposto dai Sigg.ri e nella espres- Parte_1 Parte_2 Parte_3 samente dedotta qualità di 'eredi della signora così come la Persona_1 procura alle liti è stata rilasciata da costoro nella predetta qualità”. Questo trova conferma ad un esame del ricorso ex art. 302 c.p.c. depositato da
, e (nella dedotta qua- Parte_1 Parte_2 Parte_3 lità, appunto), nonché dalla procura alle liti conferita dagli stessi ed allegata al suddetto ricorso. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, si deve 5 ritenere che anche abbia assunto detta iniziativa nella sola, Parte_1 esplicita, dedotta qualità di “eredi della sig.ra . Persona_1
Conseguentemente, non merita censura la statuizione del Tribunale di Roma per cui ingiunto “in proprio” con il decreto ingiuntivo op- Parte_1 posto e pure opponente (avendo introdotto il giudizio ex art. 645 c.p.c. uni- tamente alla madre, , a seguito dell'interruzione del giudizio Persona_1 di opposizione introdotto anche dallo stesso (oltre che da Persona_1 iscritto al n. 53878 del r.g.a.c. dell'anno 2018), prima che lo stesso venisse riunito a quelli introdotti da e da , non Parte_2 Parte_3 lo ha però riassunto.
4.2. Considerato che, in sede monitoria, il creditore ha domandato la con- danna degli ingiunti in quanto obbligati in solido, si verte in ipotesi di c.d. cause scindibili. Ne consegue che, in caso di interruzione del giudizio, il sog- getto che ha interesse a che la propria domanda venga decisa, ha l'onere di riassumere tempestivamente il processo e, in difetto, questo (nel caso di spe- cie, il giudizio di opposizione introdotto dallo stesso) deve essere estinto, come ha appunto statuito il giudice di primo grado.
Come ha statuito la Suprema Corte, infatti, “in caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento (Cass. Sez. U. 5 luglio 2007, n. 15142). Con la conseguenza che, in una simile ipotesi, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. c.p.c. esclusivamente con riferi- mento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo (mentre l'altra causa non separata resta in una 'fase di stallo 'o' di rinvio', destinata necessaria- mente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa). Affinché la causa non colpita dall'evento interruttivo si rivitalizzi e possa proseguire, è necessario un impulso di parte, nel senso che è imprescindibile che la parte interessata proponga istanza di riassun- zione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, verificandosi, in as- senza di tale istanza, l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva rias- sunzione” (così Cass. civ., Sez. II, ord. 24.6.2025, n. 16883).
6 Nel caso in esame, la c.d. “parte interessata” a che la causa potesse “prose- guire” era in proprio, non soltanto quale erede di Parte_1 [...]
e quindi era onerato di “necessariamente” proporre “istanza di rias- Per_1 sunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interru- zione”. Questo non è accaduto, non avendo l'odierno appellante proposto ricorso in proprio per la riassunzione del giudizio, e pertanto non merita censura la dichiarazione di estinzione per “mancata tempestiva riassunzione” dichiarata dal giudice di primo grado.
4.3. richiama, in senso contrario a quanto ritenuto dal giu- Parte_1 dice di prime cure, quanto statuito dalla Suprema Corte con un precedente (Cass. civ., Sez. I, 28.2.1996, n. 1581), che in verità afferma un principio di diritto contrario alla tesi sostenuta dall'odierno appellante. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che “Le regole previste dagli art. 299 e 300, comma 2, c.p.c. - in base alle quali la morte della parte costituita, dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata dalle altre parti, comporta la con- seguenza automatica (indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontaria- mente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione - non soffrono eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte costituita, uno degli eredi risulti già costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella predetta qualità (successoria) dopo il verificarsi dell'evento interruttivo”.
In altri termini, per evitare la “automatica (indipendentemente cioè dalla suc- cessiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'in- terruzione del processo”, conseguente alla “morte della parte costituita, di- chiarata in udienza dal suo procuratore”, è necessario che la parte a cui
“spetta di proseguirlo [il processo] si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione” prima della declaratoria (ini- bita per effetto della precitata costituzione volontaria) di interruzione del giudizio. Nel caso in esame, tuttavia, non si è costituito, in Parte_1 proprio, nel giudizio riassunto dagli eredi di (tra cui lo stesso Persona_1
7 odierno appellante, ma esclusivamente in tale qualità) nei confronti dell'op- posta.
Le ulteriori pronunce della Suprema Corte richiamate da parte appellante (“Cass. Civ. n.12277/2016; Cass. Civ. n. 1804/2000; Cass. Civ. sez. un. 12625/1998”) riguardano, poi, la diversa ipotesi di eventuale integrazione del contraddittorio in caso di omessa spendita della “qualità” di erede da parte del de cuius. Nel caso che ci occupa, invece, si è al cospetto di una fattispecie opposta, stante l'espressa spendita della (sola) suindicata qualità e, conseguentemente, della mancata riassunzione (da parte di Parte_8 done) del processo “in proprio”.
5. Con il secondo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Roma riconosciuto la titolarità in capo alla del credito azionato in sede monitoria, avendo ritenuto Controparte_1 che questa ha provato la “inclusione” del credito dedotto in sede monitoria nell'ambito della “cessione” di cui al ricorso per decreto ingiuntivo a fronte dell'eccezione sollevata dagli opponenti soltanto con la comparsa conclusio- nale. In particolare, parte appellante deduce che “tale eccezione si fonda” sulla “mancata produzione del contratto di cessione e, conseguentemente”, sul difetto di “prova dell'esistenza della cessione stessa (ossia della fattispe- cie traslativa della titolarità del credito) da cui deriva la legittimazione attiva della società creditrice”, laddove “dalla lettura della pronuncia oggi impu- gnata, si ravvisa chiaramente che il giudicante non abbia distinto le due que- stioni”, ovvero quella concernente la “prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”.
Il motivo non è fondato.
5.1. È opportuno chiarire, preliminarmente, che quella che gli odierni appel- lanti deducono essere un'eccezione di “carenza di legittimazione attiva della
, e che è stata sollevata dagli stessi nella “propria comparsa Controparte_1 conclusionale”, costituisce piuttosto la contestazione da parte degli stessi della prova della titolarità del rapporto di credito azionato in capo alla terza intervenuta, e non la sua legittimazione attiva. Questa non costituisce un'ec- cezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso
8 sostanziale, vale a dire l'originaria parte opponente) può sollevare tale que- stione anche oltre i termini di preclusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n. 16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188).
Soprattutto, tale difesa svolta da parte appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, nel qual caso la contestazione della titolarità del rapporto sottostà invece alle preclusioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclu- sione dal thema decidendum dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207).
5.2. Ciò preliminarmente chiarito, nel proporre appello Parte_1
e deducono che, con la propria com- Parte_2 Parte_3 parsa conclusionale, “hanno contestato in maniera specifica l'esistenza del contratto di cessione, pertanto, era onere dell'appellata produrre il contratto de quo”. E che, invece, il giudice di prime cure si sarebbe soffermato “sola- mente sulla questione della prova dell'inclusione dei crediti contestati tra quelli oggetto di cessione”.
Di contro, e come rileva la gli odierni appellanti si sono Controparte_1 limitati a contestare esclusivamente la “inclusione” del credito nella dedotta cessione, e non hanno mai contestato la “esistenza” della “cessione in blocco” di crediti da parte della all'odierna appellata. Controparte_3
In particolare, con la comparsa conclusionale depositata in data 9.2.2024
e hanno dedotto che, Parte_1 Parte_2 Parte_3
“in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione in tal modo favorendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Né è possibile affermare che la contestazione della “esistenza” della cessione
“ha trovato conforto, almeno in un primo momento, nell'ordinanza di rimes- sione istruttoria del Giudice di prime cure del 20.04.2023”.
È vero che, nella motivazione di tale ordinanza, il giudice di primo grado ha
“ritenuto che parte opposta deve essere onerata di produrre il contratto di
9 cessione con l'allegato, anche in estratto, che provi l'inclusione del credito azionato nel novero dei crediti ceduti”, facendo dunque riferimento a un onere della stessa di produrre il contratto di cessione. Questo ha fatto, tuttavia, al fine di affermare che la cessionaria era onerata dal provare l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti. Infatti, nella statuizione assunta con tale provvedimento si dispone che viene “onerato parte opposta (…) a documen- tare l'avvenuta inclusione del credito azionato tra quelli ceduti”.
In altri termini, l'ordinanza richiamata da parte appellante conferma semmai che , e si sono limitati Parte_1 Parte_2 Parte_3
a contestare la “inclusione” del credito nella dedotta “cessione”, e non anche l'esistenza di questa.
Ne consegue che non era onere della parte opposta provare l'esistenza di una cessione di crediti alla stessa da parte della originaria titolare, la
[...] ma soltanto che il credito originariamente vantato da Controparte_3 quest'ultima nei confronti di dante causa degli opponenti in Persona_1 riassunzione, fosse incluso in quelli oggetto della cessione indicata dalla nel chiedere la condanna di questa con il ricorso ex art. 633 Parte_4
c.p.c. in data 17.5.2018.
5.3. La Suprema Corte ha chiarito che, “In caso di contestazione, (…) spetta
(…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
contro
- verte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'opera- zione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, la ha provato, in base alla ripartizione Controparte_1 fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). In particolare, nel giudizio di primo grado la comparente ha fornito la prova dell'inclusione del credito dedotto in sede monitoria addirittura “singolarmente”, anche per il tramite dell'elenco dei debitori ceduti pubblicato nel sito internet www Email_4
indicato nella Gazzetta Ufficiale 5.5.2018, n. 52 (la cui copia è
[...]
10 stata depositata sia in sede monitoria che in allegato alla comparsa di costi- tuzione dell'odierna appellata), dal cui esame si evince che la posizione NDG 3382637247000 (peraltro, indicata nella missiva inviata il 9.6.2008 dagli opponenti, ovvero la “Raccomandata a mano avversaria missiva del 9 giugno 2008, ovvero la “Raccomandata a mano con ricevuta di ricezione”, la cui copia è stata allegata sia al ricorso per decreto ingiuntivo, come doc. n. 22, che alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio come doc. nn. 5 e 6) risulta inclusa tra quelle (di cui alla pag. n. 472 dell'elenco delle posizioni cedute) oggetto della cessione riguardante, infatti, i dedotti rapporti posizioni di sofferenza n. 9501/00000498 e n. 9501/000004999 entrambe menzionati nella certificazione allegata come doc. n. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo.
Non merita censura, dunque, la sentenza appellata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “In particolare la riconducibilità del 'credito in contestazione' a quelli oggetto di cessione è stata espressamente documen- tata con l'indicazione di tutti gli specifici requisiti, descritti nell' 'avviso di ces- sione' dei crediti ceduti in 'blocco', verificabili consultando il sito internet
(www.intesasanpaolo.com) richiamato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 5 maggio 2018, in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione, da cui si evince che la posizione NDG 3382637247000 riguarda i dedotti rapporti con po- sizioni di sofferenza n. 9501/00000498 e n. 9501/000004999 entrambi menzionati nella certificazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo”.
5.4. Nel caso di specie risultano altresì indicati, nell'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda n. 52 del
5.5.2018 (anche questo depositato in copia già in sede monitoria: v. doc. n. 2 del fascicolo del procedimento monitorio), i criteri per l'individuazione dei
“crediti ceduti”, e segnatamente l'essere: i) insorti in un preciso lasso tempo- rale 1°.1.1955 – 31.12.2017; ii) originati da contratti di mutuo, di apertura di credito, da finanziamenti erogati a persone fisiche o giuridiche;
iii) qualifi- cati come attività finanziarie “deteriorate”.
È sufficiente, dunque, una disamina degli estratti conto prodotti dall'origina- ria parte opposta (non contestati dagli odierni appellanti) dei conti posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., dall'origine al trasferimento a “sof- ferenze”, per verificare lo sviluppo dei rapporti bancari a far data dal 2006
11 (v. docc. nn. 10 e 11 allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.). In particolare, gli stessi mostrano la struttura tipica dell'apertura di credito in conto corrente e sono supportati da apposita concessione creditizia in data 21.2.2006 (v. doc. n. 6 del fascicolo del procedimento monitorio). Inoltre, gli estratti conto certificati conformi alle scritture della Banca in data 29.5.2018 dal notaio riportano che si tratta di crediti “a sofferenza”, Persona_4
e segnatamente di “posizioni di sofferenza” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), vale a dire la classificazione più elevata dei crediti deteriorati secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, oltre che nella prassi bancaria.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco. È al riguardo peraltro necessario che l'indicazione le caratteristiche della categoria dei crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contesta- zione rientra tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche” (così Cass. civ., Sez. III, 23.4.2025, n. 10742). Nel caso in esame, sia perché “l'indicazione delle caratteristiche della categoria dei crediti” nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale risulta
“sufficientemente dettagliata e precisa”, sia in ragione della documentazione depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, si deve ritenere che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la pro- duzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indica- zione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una spe- cifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024) (…) La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere pro- batorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già sin- golarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive
o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità”
(così Cass, civ., Sez. III, 6.4.2025, n. 9073). 12 6. Con il terzo motivo di appello principale si censura la decisione impugnata per erroneità del “dispositivo della sentenza nella parte in cui non prevede la dichiarazione di inefficacia del d.i. opposto nei confronti del sig. CP_5 done”.
Dal canto suo, la impugna incidentalmente la sentenza di Controparte_1 primo grado per il caso in cui questo giudicante ritenga fondato il suddetto motivo di appello principale concernente l'asserita erroneità del “dispositivo” della richiamata pronuncia, deducendo come, in tale caso, questa Corte debba condannare al pagamento, in solido con gli altri de- Parte_3 bitori, odierni appellanti, della “somma di € 1.262.419,58 oltre gli interessi convenzionali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Entrambi i motivi sopra riassunti sono fondati.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che “L'eccezione (…) di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per essere stata proposta l'oppo- Parte_3 sizione [invero, per essere stato notificato il decreto ingiuntivo] oltre il termine di sessanta giorni è fondata”. Come deduce nel proporre Parte_3 appello, da questo il giudice di primo grado non ne ha fatte discendere, però, le “conseguenze di legge, anche in merito alle spese di giustizia”.
Nella motivazione della sentenza appellata il Tribunale di Roma ha osservato, correttamente, che l'“inefficacia” del decreto ingiuntivo (per essere stato quest'ultimo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.) “non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione ma anche sulla fon- datezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (Cass. sent.n.
3908/2016)”. Al contempo, la sentenza di primo grado ha statuito sulla do- manda di “accertamento negativo del credito” proposta da Parte_3 nel proporre opposizione (in proprio, quella iscritta al n. 11567 del r.g.a.c. dell'anno 2020 del Tribunale di Roma, come si è detto sopra), e l'ha rigettata nel merito.
Ciò nondimeno non ha statuito in conseguenza della rilevata tardiva notifica del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando – non la revoca dello stesso, come chiede parte appellante in via principale, ma – l'inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. Questa determina che , a diffe- Parte_3 renza degli altri obbligati in solido con lo stesso, non sia obbligato a corri- spondere alla e per essa alla mandataria Controparte_1 Controparte_2
13 le spese liquidate con il decreto pure allo stesso notificato, ma che – appunto
– non spiega effetto nei confronti dello stesso.
Al contempo, però, in ragione di quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine all'infondatezza dei motivi di opposizione (statuizione in relazione a cui non è stato proposto appello), deve essere condannato Parte_3
a pagare alla l'importo per cui è stato emesso il decreto Controparte_1 ingiunto opposto. Resta assorbita, allora, la richiesta di correzione della sen- tenza appellata “nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse ravvisa- bile una 'discrasia', con riguardo alla posizione del sig. , tra Parte_3 quanto accertato dal Tribunale di Roma nella parte 'motiva' della sentenza gravata rispetto al c.d. 'dispositivo' di detta statuizione, la Controparte_1 insta per la correzione di tale eventuale 'errore materiale'.”
7. Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la sentenza del Tribunale di Roma per non avere ritenuto, come dedotto dall'originaria parte opposta, che quelli sottoscritti da , Parte_1 Persona_1 Parte_2
e – rispettivamente, i primi tre in data 18.3.2004
[...] Parte_3
e il quarto in data 9.6.2008 (v. docc. da n. 8 a n. 18 del fascicolo del proce- dimento monitorio) – debbano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia. In particolare, la deduce che, “ove il Giudice di Controparte_1 prime cure avesse qualificato, come richiesto dalla comparente, il richiamato impegno assunto dai debitori quale 'contratto autonomo di garanzia', il pre- detto si sarebbe dovuto astenere dall'esaminare (ed ancora meno giudicare) con riguardo ai temi (di c.d. 'merito'), oggetto di avversaria opposizione (seb- bene oggi non sottoposti a gravame), quali la asserita: 2a) 'violazione dell'ob- bligo di buona sede e correttezza assumendo che la recida del fido era stata improvvisa' (cfr. pag. n. 8 della sentenza gravata); 2b) 'nullità della fideius- sione per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di fideiussione omnibus'
(cfr. pag. n. 9 della sentenza gravata); 2c) 'violazione dell'art. 39 co5 del T.U.B.' (cfr. pag. n. 9 della sentenza gravata)”.
Il motivo è inammissibile.
L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della do- manda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale
14 accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'im- pugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostan- ziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle do- mande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. civ., Sez. L, 23.5.2008, n. 13372; Cass. civ., Sez. I, 19.5.2006, n. 11844; Cass. civ., Sez. III, 26.7.2005, n.
15623; Cass. civ., Sez. I, 8.8.2003, n. 11969).
In altri termini, l'interesse all'impugnazione si collega alla soccombenza, an- che parziale, nel precedente grado di giudizio, mancando la quale l'impugna- zione è inammissibile. Conseguentemente deve escludersi l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di otte- nere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte me- desima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giu- dicato. (cfr. Cass. civ., Sez. L, 10.11.2008, n. 26921).
8. In conclusione, deve essere accolto l'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 4312/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, l'8.3.2024 e, pertanto, il decreto ingiuntivo n.
15054/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.7.2018 deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 188 c.p.c. Al contempo, deve essere accolto l'appello incidentale proposto dalla e per essa Controparte_1 dalla mandataria e deve essere condan- Controparte_2 Parte_3 nato a [...] all'opposta la somma di 1.220.446,96, oltre interessi al tasso convenzionale dal dì del dovuto fino all'effettivo pagamento. Deve essere rigettata, invece, l'impugnazione proposta dagli appellanti principale e deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello incidentale pro- posto dall'appellata.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle
15 spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, la riforma della decisione di primo grado non incide sulle spese del giudizio di opposizione in quanto, seppure deve essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di (e, quindi, questi non è obbligato a corri- Parte_3 spondere, in solido con gli altri ingiunti, le spese di quel procedimento), le spese del giudizio di opposizione non vengono incise da detta riforma, do- vendosi condannare a pagare alla e per Parte_3 Controparte_1 essa alla una somma pari a quella ingiunta. In altri termini, Controparte_2 anche quest'ultimo originario opponente è complessivamente soccombente avuto riguardo all'esito del giudizio ex art. 645 c.p.c.
E lo è anche in relazione al presente giudizio, tanto che tutti gli appellanti, in solido tra loro, devono essere condannati a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio.
Il parziale accoglimento dell'appello principale assorbe ogni statuizione in ordine alla domanda di condanna di parte appellante ai sensi dell'art. art. 96 c.p.c. formulata dalla e per essa dalla mandataria In- Controparte_1 trum Italy s.p.a.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla CP_1
e per essa dalla mandataria quanto al secondo motivo;
[...] Controparte_2
accoglie l'appello proposto da e, in via incidentale, dalla Parte_3
e per essa dalla mandataria con il primo Controparte_1 Controparte_2 motivo avverso la sentenza n. 4312/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, l'8.3.2024 e, in parziale riforma di tale decisione:
o dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 15054/2018 emesso dal
Tribunale di Roma in data 4.7.2018;
16 o condanna a pagare alla e per essa Parte_3 Controparte_1 alla mandataria in solido con e Controparte_2 Parte_2 Pt_1
l'importo di € 1.220.446,96, oltre interessi al tasso convenzionale
[...] dal dì del dovuto fino all'effettivo pagamento;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna , e , in so- Parte_2 Parte_3 Parte_1 lido tra loro, a rimborsare alla e per essa alla mandataria Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_2
30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT ED Thellung de Courtelary
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