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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1392 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Evangelisti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza tenutasi il 12.11.2025 il procuratore della parte ricorrente ha chiesto l'emissione di una sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, ha riservato al Collegio la decisione sullo status ed ha rinviato la causa all'udienza del 02.07.2026 per l'assunzione delle prove.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che aveva contratto matrimonio in Fiumicino (RM) il 26.07.2024 con e che dalla loro unione non erano nati figli, venuta meno la CP_1
comunione materiale e spirituale alla base della loro relazione, ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla e ogni ulteriore conseguente statuizione. CP_1
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha adottato i provvedimenti provvisori opportuni e, ammesse le prove orali nei limiti indicati nel verbale di udienza, ha riservato al Collegio la decisione per l'emissione della sentenza sullo status richiesta dal ricorrente.
Ritiene il Tribunale che l'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
2 La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio, che deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato alla trattazione dott. Gianluca
Gelso all'udienza già fissata.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1392/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Roma il 12.06.1953 e , nata a [...] il [...], CP_1
aventi contratto matrimonio in Fiumicino (RM) il 26.07.2024 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 137 parte 2 serie A - anno 1988;
manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 18.11.2025
Il Presidente Il Giudice delegato
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1392 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Evangelisti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza tenutasi il 12.11.2025 il procuratore della parte ricorrente ha chiesto l'emissione di una sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, ha riservato al Collegio la decisione sullo status ed ha rinviato la causa all'udienza del 02.07.2026 per l'assunzione delle prove.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che aveva contratto matrimonio in Fiumicino (RM) il 26.07.2024 con e che dalla loro unione non erano nati figli, venuta meno la CP_1
comunione materiale e spirituale alla base della loro relazione, ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla e ogni ulteriore conseguente statuizione. CP_1
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha adottato i provvedimenti provvisori opportuni e, ammesse le prove orali nei limiti indicati nel verbale di udienza, ha riservato al Collegio la decisione per l'emissione della sentenza sullo status richiesta dal ricorrente.
Ritiene il Tribunale che l'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
2 La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio, che deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato alla trattazione dott. Gianluca
Gelso all'udienza già fissata.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1392/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Roma il 12.06.1953 e , nata a [...] il [...], CP_1
aventi contratto matrimonio in Fiumicino (RM) il 26.07.2024 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 137 parte 2 serie A - anno 1988;
manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 18.11.2025
Il Presidente Il Giudice delegato
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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