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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5191/2023 R.G. promossa da:
in persona del titolare sig. Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica DOLFI ed Elisa POLITINI del foro di Torino, in forza di procura speciale in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
Arch. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio GHIONE del foro di Torino, in Controparte_1 forza di procura speciale in atti;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
: in persona del proprio procuratore ad negotia Dottor Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Lorenzo MORTAROTTI e Filippo Controparte_3
MORTAROTTI del foro di Torino, in forza di procura speciale in atti;
-TERZA CHIAMATA- avente per oggetto: Responsabilità progettista e direttore dei lavori;
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate Parte_1 in data 09.09.2025):
“Nel merito
In via principale
− accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in fatto e in diritto, la responsabilità solidale nella misura del 50%, o nella misura maggiore o minore risultante in corso di causa, dell'Arch.
[...] nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori per i vizi e i difetti accertati CP_1 nelle opere di ristrutturazione realizzate nel cantiere di CA, (TO) Via Verdi n. 18;
− per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'Arch. nella sua qualità di Controparte_1 progettista e direttore dei lavori a corrispondere, in via di regresso, alla Parte_1
, la somma di Euro 14.263,55, o la somma minore o veriore accertanda in corso di
[...] causa.
In via istruttoria:
− ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di dedurre, produrre, capitolare, anche in prova contraria, e indicare testimoni nei termini istruttori.
In ogni caso
Con vittoria di onorari, diritti e spese inerenti al presente giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge.”.
Per la parte convenuta Arch. (nelle “note scritte” depositate in data Controparte_1
10.09.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo: in via pregiudiziale:
-autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Controparte_2
(p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...] P.IVA_1
Bologna, Via Stalingrado n. 45, con il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via istruttoria,
- ammettere le prove per interpello e testi sulle circostanze descritte nella parte in fatto, dedotte a capitoli di prova e precedute dal “vero che…” pagina 2 di 16 nel merito,
- in via principale respingere in ogni sua parte le domande ex adverso formulate e, conseguentemente, mandare assolta
l'attuale conchiudente da qualsivoglia pretesa di parte attrice;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di parte attrice, anche parzialmente, accertare e dichiarare la terza chiamata Compagnia di assicurazione Controparte_2 tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa, l'Arch.
e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere le somme che Controparte_1 risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere all'Arch. di tutte le somme che CP_1 eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a per Parte_1 capitale, interessi e spese legali.
In ogni caso
- con condanna integrale del ricorrente al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, oltre spese generali al 15%, iva e cpa”.
Per la terza chiamata (nelle “note scritte” depositate in Controparte_2 data 10.09.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
a) In via preliminare: accertare la nullità dell'atto di citazione di terzo e prendere i conseguenziali provvedimenti di legge;
b) Nel merito:
1. In via principale: respingere siccome infondata la domanda svolta dalla Parte_1
nei confronti dell'arch. con vittoria delle spese del
[...] Controparte_1 giudizio anche a favore della conchiudente terza chiamata;
2. in via subordinata: per l'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'Arch. respingere in quanto infondata la domanda da questi promossa Controparte_1 contro con il favore delle spese;
Controparte_2
3. in ulteriore subordine: per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di manleva, circoscrivere l'obbligo all'indennizzo/risarcimento in stretta applicazione delle norme di polizza riguardanti lo scoperto ed il vincolo di solidarietà. Spese come per legge.” pagina 3 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 24.02.2023 ritualmente notificato, la parte attrice
[...]
in persona del titolare sig. ha convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio presso il Tribunale di Torino l'Arch. , chiedendo, nel merito, Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta Arch. , depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, chiedendo di autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha autorizzato la parte convenuta alla chiamata in causa del terzo.
pagina 4 di 16 1.5. Si è costituita telematicamente la terza chiamata in Controparte_2 persona del proprio procuratore ad negotia dottor chiedendo, nel merito, Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.7. Con Ordinanza in data 27.05.2024 il nuovo Giudice Istruttore dr. DI CAPUA:
- non ha ammesso le prove orali dedotte dalla parte attrice;
- ha opportuno, pur essendo la causa matura per la decisione, formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
• delle domande proposte dalla parte attrice;
• delle eccezioni proposte dalla parte convenuta le quali, sia pure ad una valutazione sommaria, risultano parzialmente fondate;
• delle eccezioni proposte dalla terza chiamata;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nella presente Ordinanza;
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
pagina 5 di 16 • del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte attrice, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte attrice dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.;
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 1.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice;
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 3.000,00= dalla terza chiamata alla parte attrice;
§ spese del presente giudizio compensate tra le parti;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha avvisato le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, sarebbe stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, sarebbe stata contestualmente disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 26.09.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”.
1.8. Con Ordinanza in data 01.10.2024 il Giudice Istruttore dr. DI CAPUA:
- rilevato che, non avendo la parte attrice inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (nonostante gli evidenti vantaggi che ne sarebbero derivati, ampiamente illustrati nella precedente Ordinanza), come già anticipato:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
pagina 6 di 16 - ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all'11.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”.
1.9. Tenuto conto dell'esito negativo del provvedimento di mediazione, le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.10. Con Ordinanza in data 12.09.2025 il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di deposito della presente Ordinanza (tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p.c. “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”) e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190, 1° comma, c.p.c., così come previsto dall'art. 281- quinquies, 1° comma, c.p.c.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte attrice.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte.
L'istanza non può trovare accoglimento.
2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 27.05.2024, le prove orali dedotte dalla parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo i capi da 1) a 16) su circostanze irrilevanti (tenuto anche conto di quanto si dirà infra) e, inoltre, in parte documentali ed in parte valutative. pagina 7 di 16
3. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in fatto e in diritto, la responsabilità solidale nella misura del 50%, o nella misura maggiore o minore risultante in corso di causa, dell'Arch.
[...] nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori per i vizi e i difetti accertati CP_1 nelle opere di ristrutturazione realizzate nel cantiere di CA, (TO) Via Verdi n. 18; per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'Arch. nella sua qualità di Controparte_1 progettista e direttore dei lavori a corrispondere, in via di regresso, alla Parte_1
, la somma di Euro 14.263,55, o la somma minore o veriore accertanda in corso di
[...] causa.”
Le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che nel corso dell'anno 2014, la veniva incaricata dal Parte_1 Parte_1 sig. di eseguire delle opere di ristrutturazione con ampliamento presso Parte_2
l'immobile sito in CA (TO), Via Verdi n. 18, di proprietà dello stesso sig. Parte_2
(doc. 1);
- che, nell'ambito di tale attività, veniva incaricato quale progettista l'Arch. , con Controparte_1 studio professionale in CA (TO), Piazza Sella n. 7, il quale assumeva, altresì, la qualifica di direttore dei lavori (data SCIA di demolizione 20.01.2014 e data SCIA inizio lavori 25.02.2014);
- che durante l'esecuzione delle sopracitate opere di ristrutturazione sorgevano delle controversie tra la in persona del titolare sig. e il sig. Parte_1 Parte_1
in ordine sia alla corretta esecuzione dei lavori sia alla tempistica di realizzazione degli Parte_2 stessi;
- che, pertanto, nel mese di luglio 2014 il sig. comunicava alla Parte_2 [...] di che il completamento delle opere appaltate sarebbe stato Parte_1 Parte_1 affidato ad altra ditta e, conseguentemente, l'odierna attrice abbandonava il cantiere;
- che in data 03.10.2014 si teneva un incontro in contraddittorio presso il cantiere onde verificare lo stato delle opere eseguite dalla di al quale partecipavano, Parte_1 Parte_1 oltre al sig. anche il sig. e l'Arch. Parte_1 Parte_2 CP_1
pagina 8 di 16 - che con lettera del 28.10.2014 la in persona del Parte_1 titolare sig. comunicava al sig. il proprio recesso dal precitato contratto Parte_1 Parte_2 di appalto, chiedendogli altresì il saldo del dovuto, quantificato in allora in Euro 23.601,00;
- che, stante le contestazioni sollevate dal sig. , l'odierna attrice si vedeva costretta a Parte_2 convenire in giudizio quest'ultimo avanti al Tribunale di Torino (Sez. I Civile - R.G. n. 29992/2016), domandandone la condanna, previo accertamento della debenza, alla corresponsione della somma di
Euro 23.601,00 a saldo delle opere di ristrutturazione eseguite;
- che nel corso di detto giudizio, il Giudice Istruttore dott.ssa Silvia RL disponeva Consulenza
Tecnica d'ufficio come, peraltro, richiesto dalle parti;
il consulente tecnico incaricato, Arch.
[...]
a seguito dei sopralluoghi preliminari svolti per l'accertamento dello stato dei luoghi, Per_1 nonché dopo aver preso visione della documentazione progettuale reperita tramite il competente
Ufficio Tecnico del Comune di CA, riteneva di dover espletare un tentativo di conciliazione tra le parti;
- che, stante le lunghe tempistiche richieste non solo per il reperimento e lo studio della vicenda, ma anche per tentare una composizione bonaria tra le parti, il consulente tecnico incaricato si vedeva costretto a depositare, comunque, un'anticipazione alla relazione peritale, dalla quale emergeva pacificamente una responsabilità, quanto meno solidale, dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori all'uopo incaricato (doc. 2);
- che nello specifico, nella precitata anticipazione alla relazione peritale si legge testualmente quanto segue:
“All'esito delle operazioni peritali eseguite risulta accertato che gran parte dei vizi lamentati dal convenuto Sig. sussistono e sono imputabili all'incorretta esecuzione delle opere da parte Parte_2 dell'impresa appaltatrice.
Deve altresì ritenersi che il direttore dei lavori non abbia svolto adeguatamente il proprio compito di vigilanza e controllo sull'operato dell'impresa.
Come noto, infatti, alla realizzazione di un'opera partecipano, secondo modalità diverse, progettista, impresa e direttore lavori.
Tutti i soggetti direttamente coinvolti hanno delle responsabilità specifiche nel caso in cui il prodotto finale presenti dei vizi e, per evitare l'insorgere di tale possibilità, il gruppo tecnico dovrebbe partecipare congiuntamente all'attività in modo da coordinarsi, condividere le scelte secondo il proprio specifico ruolo all'interno del cantiere.
In particolare:
pagina 9 di 16 * al progettista spetta il compito di redige un progetto di carattere architettonico o tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di progettazione;
* al Direttore dei Lavori compete la verifica del progetto e della conformità della realizzazione dell'opera alle indicazioni ed alle prescrizioni di progetto, in relazione anche alle normative ed ai codici di buona pratica.
Compete inoltre la verifica delle campionature dei prodotti, anche in relazione alle norme esistenti, il coordinamento delle attività di cantiere, l'esecuzione dei controlli in corso d'opera durante le varie fasi esecutive e finali, la verifica della protezione dei lavori durante la posa e fino alla consegna.
All'impresa appaltatrice dei lavori compete la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto
e alle decisioni del Direttore dei Lavori, la verifica della qualità dei prodotti forniti, la verifica dei lavori eseguiti dai vari subappaltatori, il coordinamento dei lavori.
Nel caso specifico in esame, sebbene il direttore dei lavori non sia stato chiamato in causa, non sembra possa escludersi una sua corresponsabilità per i vizi lamentati dal committente, che non risulta essere stato adeguatamente tutelato proprio dal tecnico che avrebbe dovuto assicurare il rispetto da parte dell'appaltatore delle disposizioni di contratto e avrebbe dovuto impartire le necessarie istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte secondo i disegni progettuali e le relative prescrizioni del capitolato d'appalto.” (cfr. pag. 57 doc. 2);
- che il Consulente Tecnico incaricato, pertanto, quantificava sia (i) il valore delle opere previste nel capitolato e realizzate dalla ditta appaltatrice in Euro 109.079,02, e (ii) il valore delle opere “extra contratto” realizzate dalla ditta appaltatrice in Euro 11.205,00, e così per complessivi Euro 120.284,02
(di cui soli Euro 104.000,00 corrisposti dal sig. ), sia (iii) i costi per il ripristino dei vizi e Parte_2 dei difetti riscontrati nelle opere eseguite in Euro 18.410,54;
- che la in persona del titolare sig. e il Parte_1 Parte_1 sig. , successivamente al deposito da parte del consulente tecnico nel procedimento Parte_2 pendente avanti al Tribunale di Torino, Sez. I Civile, R.G. 29992/2016, del sopracitato elaborato denominato “anticipazioni alla relazione peritale”, addivenivano a un accordo, che veniva formalizzato con scrittura privata di transazione in forza della quale veniva disposto l'abbandono, a spese compensate (comprese quelle di consulenza), del predetto giudizio da entrambe le parti sottoscriventi, a fronte della corresponsione da parte della in persona Parte_1 del titolare sig. al sig. della somma complessiva di Euro Parte_1 Parte_2
7.000,00 (doc. 3);
pagina 10 di 16 - che al punto h) della precitata scrittura privata veniva, altresì, espressamente fatto salvo il diritto di regresso delle parti sottoscriventi verso terzi responsabili dei danni dalle stesse lamentati e patiti in conseguenza di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 4 doc. 3);
- che con diffida datata 02.07.2019 e inviata a mezzo pec, l'Avv. Massimo MARCHISIO, in nome e per conto della in persona del titolare sig. Parte_1 Pt_1
richiedeva all'Arch. stante la sua responsabilità solidale per i fatti di cui sopra, di
[...] CP_1 voler procedere con l'attivazione della propria polizza professionale al fine di provvedere al risarcimento, almeno della quota pari al 50%, di quanto patito dalla Parte_1
(doc. 4);
[...]
- che, a riprova del riconoscimento della propria corresponsabilità, l'Arch. provvedeva, così CP_1 come richiesto, ad aprire il sinistro con la propria compagnia assicurativa
[...] che assumeva n. 1-8101-2019-063490; Controparte_2
- che, tuttavia, detta compagnia assicurativa negava la copertura non essendosi verificate le condizioni previste dalla polizza e, pertanto, nulla veniva corrisposto all'odierna attrice;
- che, successivamente, ad avvenuta revoca del mandato conferito all'Avv. MARCHISIO, la
[...]
in persona del titolare sig. per il tramite dei Parte_1 Parte_1 propri legali, provvedeva all'invio a mezzo pec del 21.01.2021 di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 (doc. 5), con cui richiedeva all'odierno convenuto il regresso nella misura del 50% di quanto dalla stessa corrisposto al committente per i vizi e i difetti dell'opera riscontrati con riferimento al cantiere di CA (TO), Via
Verdi n. 18;
- che l'Arch. per tramite del proprio legale, Avv. Valerio GHIONE, aderiva all'invito (doc. CP_1
6); tuttavia dopo un primo incontro tenutosi in data 08.06.2021, le parti non riuscivano ad addivenire ad un accordo e si procedeva, quindi, con la redazione di verbale negativo (doc. 7).
3.3. Ciò chiarito, si deve innanzitutto osservare che, avendo l'attuale parte attrice
[...]
in persona del titolare sig. corrisposto la Parte_1 Parte_1 somma di Euro 7.000,00 al sig. in forza di una transazione stipulata tra i Parte_2 medesimi, ne consegue che la fonte dell'obbligo in capo alla parte attrice è ovviamente solo ed esclusivamente la transazione stessa (cfr. doc. 3 della parte attrice).
Dunque, come correttamente eccepito dalla parte convenuta, la scrittura privata di transazione sottoscritta tra il sig. in qualità di titolare dell'impresa individuale R.N. Parte_1
RISTRUTTURAZIONI di IZ IC, ed il sig. non può evidentemente Parte_2
pagina 11 di 16 spiegare efficacia alcuna nei confronti dell'Arch. , essendo quest'ultimo rimasto Controparte_1 estraneo alla stessa ed ostandovi quindi il fondamentale c.d. “principio di relatività del contratto”, consacrato nell'art. 1372 c.c., ai sensi del quale “il contratto ha forza di legge tra le parti” e “non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
Detta regola deriva dal tradizionale assunto della intangibilità della sfera giuridica individuale, che non può esser modificata da atti negoziali altrui, siano essi vantaggiosi o svantaggiosi.
Nell'attuale Ordinamento il fondamento del principio va piuttosto ricercato nella funzione dell'autonomia contrattuale. Invero, poiché il contratto è un autoregolamento di interessi privati e, quindi, in definitiva, uno strumento attraverso il quale i soggetti dispongono della propria sfera personale e patrimoniale, si spiega come il contratto debba esplicare la sua efficacia rispetto alle parti e non anche rispetto ai terzi (soltanto eccezionalmente la legge riconosce l'efficacia del contratto anche rispetto ai terzi, con esclusivo riguardo agli effetti favorevoli e salva la facoltà di rifiuto del destinatario, come nel “contratto a favore di terzi” ex art. 1411 c.c. e nella “promessa gratuita”).
3.4. In secondo luogo, come pure correttamente eccepito alla parte convenuta, nel caso di specie non vi
è mai stato alcun accertamento dei vizi o difetti cui fa riferimento l'attuale parte attrice.
Nell'ambito del giudizio Tribunale di Torino iscritto al n. 29992/2016 R.G., infatti, il Giudice dott.ssa
RL aveva sì nominato un Consulente Tecnico d'ufficio il quale, peraltro, vista la possibilità di addivenire ad una composizione transattiva della vertenza, si era limitato ad esporre il risultato dei conteggi preliminari redatti per scopo conciliativo in una relazione definita “anticipazioni alla relazione peritale” (cfr. doc. 2 della parte attrice pag.1-2).
Pertanto, non era stata esperita alcuna consulenza tecnica d'ufficio, bensì delle mere “anticipazioni” ed all'esclusiva finalità di consentire alle parti di quel giudizio (ossia Parte_1
in persona del titolare sig. e sig. di addivenire
[...] Parte_1 Parte_2 ad un accordo transattivo, come poi effettivamente avvenuto.
E' dunque appena il caso di osservare che tali considerazioni preliminari depositate dal CTU non possono in alcun modo essere qualificate alla stregua di un accertamento dei vizi e dei difetti in questione.
Del resto, nel predetto giudizio non risulta essere stato osservato il fondamentale disposto di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., ai sensi del quale la relazione “deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193” e con la medesima ordinanza “il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro pagina 12 di 16 il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.”
3.5. In terzo luogo, l'Arch. non era stato parte del predetto giudizio, con Controparte_1 conseguente inopponibilità al medesimo di qualsivoglia relativa risultanza processuale.
3.6. Infine, come anche correttamente eccepito alla parte convenuta, l'unico soggetto legittimato a richiedere un eventuale risarcimento danni nei confronti dell'Arch. per i vizi o Controparte_1 difetti in questione sarebbe stato il sig. in forza del rapporto contrattuale con il Parte_2 progettista / direttore dei lavori.
3.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, devono essere rigettate le predette domande proposte dalla parte attrice in persona del titolare sig. Parte_1
nei confronti della parte convenuta Arch. . Parte_1 Controparte_1
3.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4. Sulla domanda proposta in via subordinata dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
4.1 Tenuto conto del rigetto delle domande proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta, così come richiesto da quest'ultima in via principale, questo Tribunale, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato consacrato all'art. 112 c.p.c., non deve ovviamente pronunciarsi sulla seguente domanda proposta dalla parte convenuta stessa in via meramente subordinata: pagina 13 di 16 “in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di parte attrice, anche parzialmente, accertare e dichiarare la terza chiamata Compagnia di assicurazione
[...] tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in Controparte_2 narrativa, l'Arch. e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere le Controparte_1 somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere all'Arch. di tutte le somme CP_1 che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a per Parte_1 capitale, interessi e spese legali.”
5. Sulle spese processuali del presente giudizio.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, tanto alla parte convenuta quanto alla terza chiamata.
Invero, per quanto concerne quest'ultimo, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui, attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto dev'essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 dicembre 2015, n.
25541).
In altre parole, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 20 ottobre 2014,
n. 22234; Cass. civile, sez. III, 21 marzo 2008, n. 7674).
Dunque, “in tema di responsabilità per le spese di lite, in caso di chiamata del terzo in garanzia, il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto, in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia;
le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei pagina 14 di 16 confronti della controparte, ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito a una pretesa rivelatasi fondata, senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18205).
5.2. Le spese processuali in favore della parte convenuta e della terza chiamata vengono liquidate in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà -quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati, per ciascuna parte, sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed alla produzione di documenti;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” I compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 441,00 per la fase dell'attivazione;
Euro 441,00 per la fase di negoziazione.
Pertanto, il totale dei compensi, rispettivamente, per la parte convenuta e per la terza chiamata, ammonta a complessivi Euro 5.119,00, oltre alle spese, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
5191/2023 R.G. promossa dalla in persona del titolare Parte_1 sig. (parte attrice) contro l'Arch. (parte convenuta) e contro la Parte_1 Controparte_1 in persona del proprio procuratore ad negotia dr. Controparte_2
(terza chiamata), nel contraddittorio delle parti: Controparte_3
1) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte attrice Parte_1 in persona del titolare sig. nei confronti della parte convenuta Arch. Parte_1 CP_1
.
[...]
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice in Parte_1 persona del titolare sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta Parte_1
Arch. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro Controparte_1
5.119,00 per compensi ed in Euro 237,00 per spese (Contributo Unificato), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice in Parte_1 persona del titolare sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla terza chiamata Parte_1 le spese processuali del presente giudizio, liquidate in Controparte_2 complessivi Euro 5.119,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5191/2023 R.G. promossa da:
in persona del titolare sig. Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica DOLFI ed Elisa POLITINI del foro di Torino, in forza di procura speciale in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
Arch. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio GHIONE del foro di Torino, in Controparte_1 forza di procura speciale in atti;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
: in persona del proprio procuratore ad negotia Dottor Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Lorenzo MORTAROTTI e Filippo Controparte_3
MORTAROTTI del foro di Torino, in forza di procura speciale in atti;
-TERZA CHIAMATA- avente per oggetto: Responsabilità progettista e direttore dei lavori;
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate Parte_1 in data 09.09.2025):
“Nel merito
In via principale
− accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in fatto e in diritto, la responsabilità solidale nella misura del 50%, o nella misura maggiore o minore risultante in corso di causa, dell'Arch.
[...] nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori per i vizi e i difetti accertati CP_1 nelle opere di ristrutturazione realizzate nel cantiere di CA, (TO) Via Verdi n. 18;
− per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'Arch. nella sua qualità di Controparte_1 progettista e direttore dei lavori a corrispondere, in via di regresso, alla Parte_1
, la somma di Euro 14.263,55, o la somma minore o veriore accertanda in corso di
[...] causa.
In via istruttoria:
− ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di dedurre, produrre, capitolare, anche in prova contraria, e indicare testimoni nei termini istruttori.
In ogni caso
Con vittoria di onorari, diritti e spese inerenti al presente giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge.”.
Per la parte convenuta Arch. (nelle “note scritte” depositate in data Controparte_1
10.09.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo: in via pregiudiziale:
-autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Controparte_2
(p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...] P.IVA_1
Bologna, Via Stalingrado n. 45, con il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via istruttoria,
- ammettere le prove per interpello e testi sulle circostanze descritte nella parte in fatto, dedotte a capitoli di prova e precedute dal “vero che…” pagina 2 di 16 nel merito,
- in via principale respingere in ogni sua parte le domande ex adverso formulate e, conseguentemente, mandare assolta
l'attuale conchiudente da qualsivoglia pretesa di parte attrice;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di parte attrice, anche parzialmente, accertare e dichiarare la terza chiamata Compagnia di assicurazione Controparte_2 tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in narrativa, l'Arch.
e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere le somme che Controparte_1 risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere all'Arch. di tutte le somme che CP_1 eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a per Parte_1 capitale, interessi e spese legali.
In ogni caso
- con condanna integrale del ricorrente al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, oltre spese generali al 15%, iva e cpa”.
Per la terza chiamata (nelle “note scritte” depositate in Controparte_2 data 10.09.2025):
“Voglia l'On.le Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
a) In via preliminare: accertare la nullità dell'atto di citazione di terzo e prendere i conseguenziali provvedimenti di legge;
b) Nel merito:
1. In via principale: respingere siccome infondata la domanda svolta dalla Parte_1
nei confronti dell'arch. con vittoria delle spese del
[...] Controparte_1 giudizio anche a favore della conchiudente terza chiamata;
2. in via subordinata: per l'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'Arch. respingere in quanto infondata la domanda da questi promossa Controparte_1 contro con il favore delle spese;
Controparte_2
3. in ulteriore subordine: per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di manleva, circoscrivere l'obbligo all'indennizzo/risarcimento in stretta applicazione delle norme di polizza riguardanti lo scoperto ed il vincolo di solidarietà. Spese come per legge.” pagina 3 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 24.02.2023 ritualmente notificato, la parte attrice
[...]
in persona del titolare sig. ha convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio presso il Tribunale di Torino l'Arch. , chiedendo, nel merito, Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta Arch. , depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, chiedendo di autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha autorizzato la parte convenuta alla chiamata in causa del terzo.
pagina 4 di 16 1.5. Si è costituita telematicamente la terza chiamata in Controparte_2 persona del proprio procuratore ad negotia dottor chiedendo, nel merito, Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.7. Con Ordinanza in data 27.05.2024 il nuovo Giudice Istruttore dr. DI CAPUA:
- non ha ammesso le prove orali dedotte dalla parte attrice;
- ha opportuno, pur essendo la causa matura per la decisione, formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
• delle domande proposte dalla parte attrice;
• delle eccezioni proposte dalla parte convenuta le quali, sia pure ad una valutazione sommaria, risultano parzialmente fondate;
• delle eccezioni proposte dalla terza chiamata;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nella presente Ordinanza;
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
pagina 5 di 16 • del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte attrice, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte attrice dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.;
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 1.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice;
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 3.000,00= dalla terza chiamata alla parte attrice;
§ spese del presente giudizio compensate tra le parti;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha avvisato le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, sarebbe stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, sarebbe stata contestualmente disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 26.09.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”.
1.8. Con Ordinanza in data 01.10.2024 il Giudice Istruttore dr. DI CAPUA:
- rilevato che, non avendo la parte attrice inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (nonostante gli evidenti vantaggi che ne sarebbero derivati, ampiamente illustrati nella precedente Ordinanza), come già anticipato:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
pagina 6 di 16 - ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all'11.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”.
1.9. Tenuto conto dell'esito negativo del provvedimento di mediazione, le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.10. Con Ordinanza in data 12.09.2025 il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di deposito della presente Ordinanza (tenendo peraltro conto che, ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p.c. “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”) e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190, 1° comma, c.p.c., così come previsto dall'art. 281- quinquies, 1° comma, c.p.c.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte attrice.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte.
L'istanza non può trovare accoglimento.
2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 27.05.2024, le prove orali dedotte dalla parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo i capi da 1) a 16) su circostanze irrilevanti (tenuto anche conto di quanto si dirà infra) e, inoltre, in parte documentali ed in parte valutative. pagina 7 di 16
3. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in fatto e in diritto, la responsabilità solidale nella misura del 50%, o nella misura maggiore o minore risultante in corso di causa, dell'Arch.
[...] nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori per i vizi e i difetti accertati CP_1 nelle opere di ristrutturazione realizzate nel cantiere di CA, (TO) Via Verdi n. 18; per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l'Arch. nella sua qualità di Controparte_1 progettista e direttore dei lavori a corrispondere, in via di regresso, alla Parte_1
, la somma di Euro 14.263,55, o la somma minore o veriore accertanda in corso di
[...] causa.”
Le suddette domande non risultano fondate.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che nel corso dell'anno 2014, la veniva incaricata dal Parte_1 Parte_1 sig. di eseguire delle opere di ristrutturazione con ampliamento presso Parte_2
l'immobile sito in CA (TO), Via Verdi n. 18, di proprietà dello stesso sig. Parte_2
(doc. 1);
- che, nell'ambito di tale attività, veniva incaricato quale progettista l'Arch. , con Controparte_1 studio professionale in CA (TO), Piazza Sella n. 7, il quale assumeva, altresì, la qualifica di direttore dei lavori (data SCIA di demolizione 20.01.2014 e data SCIA inizio lavori 25.02.2014);
- che durante l'esecuzione delle sopracitate opere di ristrutturazione sorgevano delle controversie tra la in persona del titolare sig. e il sig. Parte_1 Parte_1
in ordine sia alla corretta esecuzione dei lavori sia alla tempistica di realizzazione degli Parte_2 stessi;
- che, pertanto, nel mese di luglio 2014 il sig. comunicava alla Parte_2 [...] di che il completamento delle opere appaltate sarebbe stato Parte_1 Parte_1 affidato ad altra ditta e, conseguentemente, l'odierna attrice abbandonava il cantiere;
- che in data 03.10.2014 si teneva un incontro in contraddittorio presso il cantiere onde verificare lo stato delle opere eseguite dalla di al quale partecipavano, Parte_1 Parte_1 oltre al sig. anche il sig. e l'Arch. Parte_1 Parte_2 CP_1
pagina 8 di 16 - che con lettera del 28.10.2014 la in persona del Parte_1 titolare sig. comunicava al sig. il proprio recesso dal precitato contratto Parte_1 Parte_2 di appalto, chiedendogli altresì il saldo del dovuto, quantificato in allora in Euro 23.601,00;
- che, stante le contestazioni sollevate dal sig. , l'odierna attrice si vedeva costretta a Parte_2 convenire in giudizio quest'ultimo avanti al Tribunale di Torino (Sez. I Civile - R.G. n. 29992/2016), domandandone la condanna, previo accertamento della debenza, alla corresponsione della somma di
Euro 23.601,00 a saldo delle opere di ristrutturazione eseguite;
- che nel corso di detto giudizio, il Giudice Istruttore dott.ssa Silvia RL disponeva Consulenza
Tecnica d'ufficio come, peraltro, richiesto dalle parti;
il consulente tecnico incaricato, Arch.
[...]
a seguito dei sopralluoghi preliminari svolti per l'accertamento dello stato dei luoghi, Per_1 nonché dopo aver preso visione della documentazione progettuale reperita tramite il competente
Ufficio Tecnico del Comune di CA, riteneva di dover espletare un tentativo di conciliazione tra le parti;
- che, stante le lunghe tempistiche richieste non solo per il reperimento e lo studio della vicenda, ma anche per tentare una composizione bonaria tra le parti, il consulente tecnico incaricato si vedeva costretto a depositare, comunque, un'anticipazione alla relazione peritale, dalla quale emergeva pacificamente una responsabilità, quanto meno solidale, dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori all'uopo incaricato (doc. 2);
- che nello specifico, nella precitata anticipazione alla relazione peritale si legge testualmente quanto segue:
“All'esito delle operazioni peritali eseguite risulta accertato che gran parte dei vizi lamentati dal convenuto Sig. sussistono e sono imputabili all'incorretta esecuzione delle opere da parte Parte_2 dell'impresa appaltatrice.
Deve altresì ritenersi che il direttore dei lavori non abbia svolto adeguatamente il proprio compito di vigilanza e controllo sull'operato dell'impresa.
Come noto, infatti, alla realizzazione di un'opera partecipano, secondo modalità diverse, progettista, impresa e direttore lavori.
Tutti i soggetti direttamente coinvolti hanno delle responsabilità specifiche nel caso in cui il prodotto finale presenti dei vizi e, per evitare l'insorgere di tale possibilità, il gruppo tecnico dovrebbe partecipare congiuntamente all'attività in modo da coordinarsi, condividere le scelte secondo il proprio specifico ruolo all'interno del cantiere.
In particolare:
pagina 9 di 16 * al progettista spetta il compito di redige un progetto di carattere architettonico o tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di progettazione;
* al Direttore dei Lavori compete la verifica del progetto e della conformità della realizzazione dell'opera alle indicazioni ed alle prescrizioni di progetto, in relazione anche alle normative ed ai codici di buona pratica.
Compete inoltre la verifica delle campionature dei prodotti, anche in relazione alle norme esistenti, il coordinamento delle attività di cantiere, l'esecuzione dei controlli in corso d'opera durante le varie fasi esecutive e finali, la verifica della protezione dei lavori durante la posa e fino alla consegna.
All'impresa appaltatrice dei lavori compete la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto
e alle decisioni del Direttore dei Lavori, la verifica della qualità dei prodotti forniti, la verifica dei lavori eseguiti dai vari subappaltatori, il coordinamento dei lavori.
Nel caso specifico in esame, sebbene il direttore dei lavori non sia stato chiamato in causa, non sembra possa escludersi una sua corresponsabilità per i vizi lamentati dal committente, che non risulta essere stato adeguatamente tutelato proprio dal tecnico che avrebbe dovuto assicurare il rispetto da parte dell'appaltatore delle disposizioni di contratto e avrebbe dovuto impartire le necessarie istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte secondo i disegni progettuali e le relative prescrizioni del capitolato d'appalto.” (cfr. pag. 57 doc. 2);
- che il Consulente Tecnico incaricato, pertanto, quantificava sia (i) il valore delle opere previste nel capitolato e realizzate dalla ditta appaltatrice in Euro 109.079,02, e (ii) il valore delle opere “extra contratto” realizzate dalla ditta appaltatrice in Euro 11.205,00, e così per complessivi Euro 120.284,02
(di cui soli Euro 104.000,00 corrisposti dal sig. ), sia (iii) i costi per il ripristino dei vizi e Parte_2 dei difetti riscontrati nelle opere eseguite in Euro 18.410,54;
- che la in persona del titolare sig. e il Parte_1 Parte_1 sig. , successivamente al deposito da parte del consulente tecnico nel procedimento Parte_2 pendente avanti al Tribunale di Torino, Sez. I Civile, R.G. 29992/2016, del sopracitato elaborato denominato “anticipazioni alla relazione peritale”, addivenivano a un accordo, che veniva formalizzato con scrittura privata di transazione in forza della quale veniva disposto l'abbandono, a spese compensate (comprese quelle di consulenza), del predetto giudizio da entrambe le parti sottoscriventi, a fronte della corresponsione da parte della in persona Parte_1 del titolare sig. al sig. della somma complessiva di Euro Parte_1 Parte_2
7.000,00 (doc. 3);
pagina 10 di 16 - che al punto h) della precitata scrittura privata veniva, altresì, espressamente fatto salvo il diritto di regresso delle parti sottoscriventi verso terzi responsabili dei danni dalle stesse lamentati e patiti in conseguenza di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 4 doc. 3);
- che con diffida datata 02.07.2019 e inviata a mezzo pec, l'Avv. Massimo MARCHISIO, in nome e per conto della in persona del titolare sig. Parte_1 Pt_1
richiedeva all'Arch. stante la sua responsabilità solidale per i fatti di cui sopra, di
[...] CP_1 voler procedere con l'attivazione della propria polizza professionale al fine di provvedere al risarcimento, almeno della quota pari al 50%, di quanto patito dalla Parte_1
(doc. 4);
[...]
- che, a riprova del riconoscimento della propria corresponsabilità, l'Arch. provvedeva, così CP_1 come richiesto, ad aprire il sinistro con la propria compagnia assicurativa
[...] che assumeva n. 1-8101-2019-063490; Controparte_2
- che, tuttavia, detta compagnia assicurativa negava la copertura non essendosi verificate le condizioni previste dalla polizza e, pertanto, nulla veniva corrisposto all'odierna attrice;
- che, successivamente, ad avvenuta revoca del mandato conferito all'Avv. MARCHISIO, la
[...]
in persona del titolare sig. per il tramite dei Parte_1 Parte_1 propri legali, provvedeva all'invio a mezzo pec del 21.01.2021 di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 (doc. 5), con cui richiedeva all'odierno convenuto il regresso nella misura del 50% di quanto dalla stessa corrisposto al committente per i vizi e i difetti dell'opera riscontrati con riferimento al cantiere di CA (TO), Via
Verdi n. 18;
- che l'Arch. per tramite del proprio legale, Avv. Valerio GHIONE, aderiva all'invito (doc. CP_1
6); tuttavia dopo un primo incontro tenutosi in data 08.06.2021, le parti non riuscivano ad addivenire ad un accordo e si procedeva, quindi, con la redazione di verbale negativo (doc. 7).
3.3. Ciò chiarito, si deve innanzitutto osservare che, avendo l'attuale parte attrice
[...]
in persona del titolare sig. corrisposto la Parte_1 Parte_1 somma di Euro 7.000,00 al sig. in forza di una transazione stipulata tra i Parte_2 medesimi, ne consegue che la fonte dell'obbligo in capo alla parte attrice è ovviamente solo ed esclusivamente la transazione stessa (cfr. doc. 3 della parte attrice).
Dunque, come correttamente eccepito dalla parte convenuta, la scrittura privata di transazione sottoscritta tra il sig. in qualità di titolare dell'impresa individuale R.N. Parte_1
RISTRUTTURAZIONI di IZ IC, ed il sig. non può evidentemente Parte_2
pagina 11 di 16 spiegare efficacia alcuna nei confronti dell'Arch. , essendo quest'ultimo rimasto Controparte_1 estraneo alla stessa ed ostandovi quindi il fondamentale c.d. “principio di relatività del contratto”, consacrato nell'art. 1372 c.c., ai sensi del quale “il contratto ha forza di legge tra le parti” e “non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
Detta regola deriva dal tradizionale assunto della intangibilità della sfera giuridica individuale, che non può esser modificata da atti negoziali altrui, siano essi vantaggiosi o svantaggiosi.
Nell'attuale Ordinamento il fondamento del principio va piuttosto ricercato nella funzione dell'autonomia contrattuale. Invero, poiché il contratto è un autoregolamento di interessi privati e, quindi, in definitiva, uno strumento attraverso il quale i soggetti dispongono della propria sfera personale e patrimoniale, si spiega come il contratto debba esplicare la sua efficacia rispetto alle parti e non anche rispetto ai terzi (soltanto eccezionalmente la legge riconosce l'efficacia del contratto anche rispetto ai terzi, con esclusivo riguardo agli effetti favorevoli e salva la facoltà di rifiuto del destinatario, come nel “contratto a favore di terzi” ex art. 1411 c.c. e nella “promessa gratuita”).
3.4. In secondo luogo, come pure correttamente eccepito alla parte convenuta, nel caso di specie non vi
è mai stato alcun accertamento dei vizi o difetti cui fa riferimento l'attuale parte attrice.
Nell'ambito del giudizio Tribunale di Torino iscritto al n. 29992/2016 R.G., infatti, il Giudice dott.ssa
RL aveva sì nominato un Consulente Tecnico d'ufficio il quale, peraltro, vista la possibilità di addivenire ad una composizione transattiva della vertenza, si era limitato ad esporre il risultato dei conteggi preliminari redatti per scopo conciliativo in una relazione definita “anticipazioni alla relazione peritale” (cfr. doc. 2 della parte attrice pag.1-2).
Pertanto, non era stata esperita alcuna consulenza tecnica d'ufficio, bensì delle mere “anticipazioni” ed all'esclusiva finalità di consentire alle parti di quel giudizio (ossia Parte_1
in persona del titolare sig. e sig. di addivenire
[...] Parte_1 Parte_2 ad un accordo transattivo, come poi effettivamente avvenuto.
E' dunque appena il caso di osservare che tali considerazioni preliminari depositate dal CTU non possono in alcun modo essere qualificate alla stregua di un accertamento dei vizi e dei difetti in questione.
Del resto, nel predetto giudizio non risulta essere stato osservato il fondamentale disposto di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., ai sensi del quale la relazione “deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193” e con la medesima ordinanza “il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro pagina 12 di 16 il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.”
3.5. In terzo luogo, l'Arch. non era stato parte del predetto giudizio, con Controparte_1 conseguente inopponibilità al medesimo di qualsivoglia relativa risultanza processuale.
3.6. Infine, come anche correttamente eccepito alla parte convenuta, l'unico soggetto legittimato a richiedere un eventuale risarcimento danni nei confronti dell'Arch. per i vizi o Controparte_1 difetti in questione sarebbe stato il sig. in forza del rapporto contrattuale con il Parte_2 progettista / direttore dei lavori.
3.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, devono essere rigettate le predette domande proposte dalla parte attrice in persona del titolare sig. Parte_1
nei confronti della parte convenuta Arch. . Parte_1 Controparte_1
3.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni,
a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4. Sulla domanda proposta in via subordinata dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
4.1 Tenuto conto del rigetto delle domande proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta, così come richiesto da quest'ultima in via principale, questo Tribunale, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato consacrato all'art. 112 c.p.c., non deve ovviamente pronunciarsi sulla seguente domanda proposta dalla parte convenuta stessa in via meramente subordinata: pagina 13 di 16 “in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di parte attrice, anche parzialmente, accertare e dichiarare la terza chiamata Compagnia di assicurazione
[...] tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in Controparte_2 narrativa, l'Arch. e pertanto condannare la stessa, come sopra, a corrispondere le Controparte_1 somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere all'Arch. di tutte le somme CP_1 che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a per Parte_1 capitale, interessi e spese legali.”
5. Sulle spese processuali del presente giudizio.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, tanto alla parte convenuta quanto alla terza chiamata.
Invero, per quanto concerne quest'ultimo, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui, attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto dev'essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 dicembre 2015, n.
25541).
In altre parole, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 20 ottobre 2014,
n. 22234; Cass. civile, sez. III, 21 marzo 2008, n. 7674).
Dunque, “in tema di responsabilità per le spese di lite, in caso di chiamata del terzo in garanzia, il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto, in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia;
le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei pagina 14 di 16 confronti della controparte, ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito a una pretesa rivelatasi fondata, senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18205).
5.2. Le spese processuali in favore della parte convenuta e della terza chiamata vengono liquidate in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà -quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati, per ciascuna parte, sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed alla produzione di documenti;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” I compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 441,00 per la fase dell'attivazione;
Euro 441,00 per la fase di negoziazione.
Pertanto, il totale dei compensi, rispettivamente, per la parte convenuta e per la terza chiamata, ammonta a complessivi Euro 5.119,00, oltre alle spese, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
5191/2023 R.G. promossa dalla in persona del titolare Parte_1 sig. (parte attrice) contro l'Arch. (parte convenuta) e contro la Parte_1 Controparte_1 in persona del proprio procuratore ad negotia dr. Controparte_2
(terza chiamata), nel contraddittorio delle parti: Controparte_3
1) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte attrice Parte_1 in persona del titolare sig. nei confronti della parte convenuta Arch. Parte_1 CP_1
.
[...]
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice in Parte_1 persona del titolare sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta Parte_1
Arch. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro Controparte_1
5.119,00 per compensi ed in Euro 237,00 per spese (Contributo Unificato), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice in Parte_1 persona del titolare sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla terza chiamata Parte_1 le spese processuali del presente giudizio, liquidate in Controparte_2 complessivi Euro 5.119,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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