Art. 12. Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche 1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in cui si potranno produrre all'amministrazione tributaria, e alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi indicati in EURO.
2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche e' assicurata, nel periodo transitorio, la possibilita' di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche 1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in cui si potranno produrre all'amministrazione tributaria, e alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi indicati in EURO.
2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche e' assicurata, nel periodo transitorio, la possibilita' di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.