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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2024, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
N. 829 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ABENI ENRICO MARIA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese dell' , che ne chiedeva la CP_2 compensazione integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.05.2022 ha proposto opposizione avverso le Parte_1 CP_ ordinanze n. 000114420 e n. 000077305 con le quali ha ingiunto il pagamento di Euro
22.500 e di Euro 19.500 a titolo di sanzioni per violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/83, asseritamente commesse negli anni 2012 e 2013, nonché oneri accessori.
Ha premesso di aver ricevuto i provvedimenti impugnati in qualità di legale rappresentante della società e ha contestato la pretesa avversaria, deducendo: Controparte_3
- la propria estraneità rispetto all'illecito sotteso all'ordinanza n. 000114420, avendo ceduto le quote della società citata in data 15.01.2013 a terzo soggetto;
- la propria buona fede, con riferimento ai fatti di cui all'ordinanza n. 000077305, essendosi occupata della costituita nel gennaio 2012 e operante da marzo, per poco meno Controparte_3 di un anno;
- l'omessa notifica di tutti gli atti di accertamento citati nell'ordinanza n. 000114420 e di uno degli atti di accertamento citati nella n. 000077305, con conseguente illegittimità dei provvedimenti sanzionatori anche per assenza di motivazione. CP_ Si è costituito chiedendo il rigetto dell'avversario ricorso, preliminarmente sottolineando come controparte non avesse negato le omissioni, relative a debiti contributivi evincibili dalle stesse dichiarazioni della società della quale la controparte era legale rappresentante.
Ha dedotto di aver provveduto a contestare i mancati versamenti con due diffide e con due avvisi di addebito, debitamente notificati, così come gli avvisi di accertamento citati nelle ordinanze.
***
Nel corso del procedimento sono stati disposti numerosi rinvii, a fronte dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. All'esito, parte ricorrente ha versato le somme rideterminate dall'ente, per un totale di Euro 1.224,92 oltre spese di notifica, e ne ha dato prova mediante produzione dei relativi F24.
Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere e la domanda deve essere accolta, non residuando alcun concreto ed attuale interesse delle parti ad una definizione nel merito della controversia.
In punto spese, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente, di condanna dell'ente: in adesione alle modifiche normative, quest'ultimo ha proceduto alla rideterminazione dell'importo, in tempi ragionevoli (considerando l'immaginabile numero di provvedimenti oggetto di diversi contenziosi, con riferimento ai quali è dovuto intervenire in autotutela).
Parte ricorrente ha versato le relative somme, con un comportamento – se non confessorio – perlomeno significativo dal punto di vista della propria posizione.
Inoltre, virtualmente la ricorrente sarebbe stata comunque – perlomeno parzialmente – soccombente. Non vi sono contestazioni circa il mancato versamento delle mensilità di ottobre e novembre 2012, nel termine del 16esimo giorno dei mesi successivi a quelli di maturazione, CP_ quando la ricorrente era ancora legale rappresentante. ha depositato prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 0136238, riferito a tali mensilità (doc. 5) e dunque non vi sono motivi per ritenere che la non fosse tenuta a versare l'importo oggetto di sanzione. Pt_1
A ciò si aggiunga che parte ricorrente, in punto spese, ha insistito sulla duplicazione delle pretese avversarie e sull'assenza di poteri di rappresentanza della società, in capo alla ricorrente, nell'anno 2013.
In realtà, non vi è stata alcuna duplicazione, posto che, da quanto in atti, risulta che le due ordinanze si riferiscano a mensilità differenti (la n. 000114420 a dicembre 2012, mentre la n.
000077305 a ottobre e novembre 2012), con scadenze diverse (al 16esimo giorno di ciascun mese successivo a quello di maturazione del debito).
2 Inoltre, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio (docc. 9 e 10) emerge che la sia rimasta legale rappresentante sino al penultimo giorno utile per il pagamento dei Pt_1 contributi relativi al mese di dicembre 2012, oggetto dell'accertamento n. 0172353, citato CP_ nell'ordinanza n. 000114420 e regolarmente notificato (doc. 5 . In altri termini, era legale rappresentante della società sino al 15.01.2013, quando ha ceduto le proprie quote a terzo soggetto, con atto peraltro iscritto al registro delle imprese solo in data 21.01.2013. Se, dunque, può discutersi circa la possibilità di considerare la ricorrente responsabile dell'illecito (posto che mancava ancora un giorno al perfezionarsi della scadenza del termine di pagamento), non può certamente condividersi l'affermazione secondo la quale nel 2013, per quanto di interesse in questa sede, non avesse alcun potere societario;
e questo certamente è un ulteriore elemento valorizzabile, ai fini della ripartizione delle spese di lite, oltre alla natura della pronuncia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30/05/2024 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ABENI ENRICO MARIA
- RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese dell' , che ne chiedeva la CP_2 compensazione integrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.05.2022 ha proposto opposizione avverso le Parte_1 CP_ ordinanze n. 000114420 e n. 000077305 con le quali ha ingiunto il pagamento di Euro
22.500 e di Euro 19.500 a titolo di sanzioni per violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/83, asseritamente commesse negli anni 2012 e 2013, nonché oneri accessori.
Ha premesso di aver ricevuto i provvedimenti impugnati in qualità di legale rappresentante della società e ha contestato la pretesa avversaria, deducendo: Controparte_3
- la propria estraneità rispetto all'illecito sotteso all'ordinanza n. 000114420, avendo ceduto le quote della società citata in data 15.01.2013 a terzo soggetto;
- la propria buona fede, con riferimento ai fatti di cui all'ordinanza n. 000077305, essendosi occupata della costituita nel gennaio 2012 e operante da marzo, per poco meno Controparte_3 di un anno;
- l'omessa notifica di tutti gli atti di accertamento citati nell'ordinanza n. 000114420 e di uno degli atti di accertamento citati nella n. 000077305, con conseguente illegittimità dei provvedimenti sanzionatori anche per assenza di motivazione. CP_ Si è costituito chiedendo il rigetto dell'avversario ricorso, preliminarmente sottolineando come controparte non avesse negato le omissioni, relative a debiti contributivi evincibili dalle stesse dichiarazioni della società della quale la controparte era legale rappresentante.
Ha dedotto di aver provveduto a contestare i mancati versamenti con due diffide e con due avvisi di addebito, debitamente notificati, così come gli avvisi di accertamento citati nelle ordinanze.
***
Nel corso del procedimento sono stati disposti numerosi rinvii, a fronte dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. All'esito, parte ricorrente ha versato le somme rideterminate dall'ente, per un totale di Euro 1.224,92 oltre spese di notifica, e ne ha dato prova mediante produzione dei relativi F24.
Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere e la domanda deve essere accolta, non residuando alcun concreto ed attuale interesse delle parti ad una definizione nel merito della controversia.
In punto spese, non può essere accolta la domanda di parte ricorrente, di condanna dell'ente: in adesione alle modifiche normative, quest'ultimo ha proceduto alla rideterminazione dell'importo, in tempi ragionevoli (considerando l'immaginabile numero di provvedimenti oggetto di diversi contenziosi, con riferimento ai quali è dovuto intervenire in autotutela).
Parte ricorrente ha versato le relative somme, con un comportamento – se non confessorio – perlomeno significativo dal punto di vista della propria posizione.
Inoltre, virtualmente la ricorrente sarebbe stata comunque – perlomeno parzialmente – soccombente. Non vi sono contestazioni circa il mancato versamento delle mensilità di ottobre e novembre 2012, nel termine del 16esimo giorno dei mesi successivi a quelli di maturazione, CP_ quando la ricorrente era ancora legale rappresentante. ha depositato prova della notifica dell'avviso di accertamento n. 0136238, riferito a tali mensilità (doc. 5) e dunque non vi sono motivi per ritenere che la non fosse tenuta a versare l'importo oggetto di sanzione. Pt_1
A ciò si aggiunga che parte ricorrente, in punto spese, ha insistito sulla duplicazione delle pretese avversarie e sull'assenza di poteri di rappresentanza della società, in capo alla ricorrente, nell'anno 2013.
In realtà, non vi è stata alcuna duplicazione, posto che, da quanto in atti, risulta che le due ordinanze si riferiscano a mensilità differenti (la n. 000114420 a dicembre 2012, mentre la n.
000077305 a ottobre e novembre 2012), con scadenze diverse (al 16esimo giorno di ciascun mese successivo a quello di maturazione del debito).
2 Inoltre, dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio (docc. 9 e 10) emerge che la sia rimasta legale rappresentante sino al penultimo giorno utile per il pagamento dei Pt_1 contributi relativi al mese di dicembre 2012, oggetto dell'accertamento n. 0172353, citato CP_ nell'ordinanza n. 000114420 e regolarmente notificato (doc. 5 . In altri termini, era legale rappresentante della società sino al 15.01.2013, quando ha ceduto le proprie quote a terzo soggetto, con atto peraltro iscritto al registro delle imprese solo in data 21.01.2013. Se, dunque, può discutersi circa la possibilità di considerare la ricorrente responsabile dell'illecito (posto che mancava ancora un giorno al perfezionarsi della scadenza del termine di pagamento), non può certamente condividersi l'affermazione secondo la quale nel 2013, per quanto di interesse in questa sede, non avesse alcun potere societario;
e questo certamente è un ulteriore elemento valorizzabile, ai fini della ripartizione delle spese di lite, oltre alla natura della pronuncia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30/05/2024 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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