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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12469/2018 R.G. proposto da: AM LU, CC LA, AM PA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIZZI FABRIZIO ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAULI CARLO ([...]) -ricorrenti- contro UR TA, UF AN -intimati- Civile Sent. Sez. 2 Num. 1676 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 19/01/2023 2 di 13 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 825/2018 depositata il 22/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA NC LL e IC RC convenivano IE CC nonché CI e AT CI avanti il Tribunale di Ravenna, esponendo che costoro – proprietari di un terreno confinante – avevano eretto una siepe in rete metallica, occupando una porzione del fondo attoreo. Nella resistenza dei convenuti, che avevano svolto eccezione riconvenzionale di acquisto della predetta parte per usucapione ventennale, il giudice adito accoglieva la domanda di reintegrazione nel possesso. La sentenza anzidetta era ritualmente impugnata da IE CC, CI e AT CI avanti la Corte d’Appello di Bologna, la quale, con sentenza n. 825 del 22 marzo 2018, rigettava il gravame. I giudici di secondo grado, una volta accertato che la superficie ottenuta dalla copertura del fosso posto sul confine cadesse necessariamente nel compossesso delle parti, avevano stigmatizzato l’impedimento dell’accesso a tale area, posto che il possesso da parte del LL e della RC traeva origine dal loro titolo di proprietà, che avrebbe garantito il libero accesso al fondo e la stessa sua trasformazione. Quanto alla prova degli elementi costitutivi dello spoglio, erano stati forniti dai testi escussi in primo grado, i quali avevano precisato che la situazione dei luoghi corrispondeva a quella descritta dai ricorrenti, confermando altresì “circostanze decisive a dimostrare l’intervenuta perdita del possesso da parte dei ricorrenti a seguito della chiusura dell’accesso al loro fondo operata dai convenuti mediante l’apposizione di un lucchetto alla recinzione”. Circa poi la scrittura 3 di 13 privata, con la quale CI CI aveva acconsentito ai lavori di chiusura del fosso, la Corte d’appello notava che non sarebbe mai stata oggetto di disconoscimento, mantenendo così piena efficacia probatoria, quanto al diritto degli attori di servirsi dell’area. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione CI CI, IE CC e AT CI, affidandosi a sedici motivi. NC LL e IC RC sono rimasti intimati. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Con la prima doglianza, i ricorrenti invocano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3) c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe dapprima affermato l’inammissibilità del primo motivo di gravame perché basato su un’eccezione non rilevabile d’ufficio, mai sollevata in primo grado, e però avrebbe discusso nel merito lo stesso motivo, riconducendo la prova del possesso alla tombinatura del fosso ed “imputandone la responsabilità solidale ai ricorrenti senza però allegare né provare la condotta colpevole e quando vi sarebbe stata”. 1.1) Con il secondo motivo, si assume la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la domanda sarebbe stata nulla ab origine, senza integrazione in corso di causa. Al secondo motivo di gravame, la Corte territoriale avrebbe risposto in maniera tautologica, senza indicare quali condotte avrebbero posto in essere i tre appellanti e come fosse stato esercitato il possesso ex adverso. 1.2) Con il terzo mezzo, da un lato viene lamentata la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. “per omesso 4 di 13 assolvimento dell’onere di allegazione e di prova da parte degli avversari circa l’estensione e le caratteristiche della striscia di terreno in ordine alla quale il loro preteso possesso sarebbe stato esercitato anche in relazione al contenuto della lesione possessoria”. Dall’altro, viene eccepita la nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra gravame e decisione, ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c. 1.3) Il quinto mezzo d’impugnazione, articolato in tre rilievi, riguarda l’omessa motivazione circa un punto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 81 c.p.c., giacché mancherebbe l’allegazione di fatti specifici che indichino una responsabilità di ciascuno dei ricorrenti. In tal modo, sarebbe stato omesso il profilo della legittimazione e titolarità del diritto, tanto più che la Corte distrettuale avrebbe ignorato la deposizione di tale IN, il quale avrebbe escluso una violazione possessoria da parte degli odierni ricorrenti. I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili. 1.4) Va premesso, con riguardo al primo motivo che è vero che la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e, pertanto, essa è proponibile per la prima volta anche in grado di appello (Sez. 2, n.31638 del 6 dicembre 2018). In questo senso, la motivazione della sentenza impugnata va emendata. Tuttavia, lo stesso giudice di appello discute poi nel merito il motivo e ciò fa ragionevolmente reputare che il rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Sez. 6-2, n. 7995 dell’11 marzo 2022). 5 di 13 1.5) La Corte d’appello ha motivatamente ritenuto la sussistenza di una situazione di compossesso, ricavandola dalla tombinatura di un fosso posto sulla linea di confine. Ha altresì richiamato ad colorandum il titolo di proprietà, che avrebbe consentito al LL ed alla RC di accedere liberamente al fondo e trasformarlo, nonché la scrittura privata, con la quale CI CI acconsentiva ai lavori di chiusura del fosso comune. In altri termini, la sentenza impugnata, con un giudizio di fatto, ha osservato che risultavano chiaramente indicati sia il bene oggetto dell’invocata tutela possessoria, sia lo spoglio, consistito nella chiusura del fondo per mezzo di una recinzione. 1.6) Una volta preso atto che lo spoglio si era concretizzato nell’impedire l’accesso alla proprietà degli attori, attraverso l’installazione di una rete fissa “che ha di fatto chiuso l’unico accesso alla striscia di terreno in contestazione”, è del tutto ragionevole ritenere che, quando il fatto lesivo del possesso non sia causalmente riferibile ad un terzo, venga chiamato a risponderne il proprietario quale autore morale, come soggetto che dell'atto lesivo si giovi, in funzione dell’ampliamento del proprio possesso con pregiudizio dell'altrui possesso (Sez. 2, n. 11916 dell’11 settembre 2000). D’altronde, l’esercizio del possesso da parte LL RC si evince dalla circostanza che il fosso di confine era stato fatto ricoprire dagli originari attori negli anni 2005-2006: in tal modo, risulta dimostrato l’esercizio del possesso rispetto al ricorso per reintegrazione, che è del 12 luglio 2006. 1.7) Quanto poi alla deposizione testimoniale asseritamente ignorata, la doglianza è veicolata attraverso l’art. 360 n. 5 c.p.c., nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Sez. 2, n. 14802 del 14 giugno 2017). 6 di 13 1.8) In punto di diritto, giova inoltre considerare che predetta norma, come riformulata, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014). I ricorrenti non deducono alcun fatto storico decisivo, se non l’asserito difetto di legittimazione, che peraltro la Corte d’appello ha valutato. 2) La quarta lagnanza si appunta sulla nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa corrispondenza fra chiesto e pronunziato con la sentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., riguardo alla fissità della rete. Inoltre, sarebbe emerso che la rete era rimasta immutata negli anni e dunque non avrebbe potuto esserci alcuna violazione possessoria. Il motivo è inammissibile. 2.1) La Corte d’appello ha accertato (attraverso le testimonianze Castellucci, Perugini, Occhipinti) che la rete dapprima mobile 7 di 13 poteva consentire l’accesso al fondo attoreo, mediante la possibilità di sfilare un’asticella. Successivamente, la rete fu chiusa con un lucchetto. La chiusura definitiva della rete ha determinato senz’altro uno spoglio. 2.2) D’altronde, l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019; Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017). 3) Il sesto motivo deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per totale mancanza di relazione ex art. 112 c.p.c., giacché la decisione finale non corrisponderebbe alla doglianza in relazione al documento falso, peraltro attribuito al solo CI CI, per cui sarebbe inspiegabile la chiamata in giudizio e la successiva condanna della CC e di AT CI, prive di qualsivoglia responsabilità. Sotto diverso profilo, ed in violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza impugnata avrebbe trascurato di esaminare un fatto proposto (il disconoscimento e la querela di falso). 3.1) Il motivo è infondato per quanto attiene alla prima parte, giacché la Corte d’appello ha affermato che “la scrittura privata con la quale il sig. CI CI acconsentiva ai lavori di chiusura del 8 di 13 fosso da parte dei sig.ri LL e RC non è mai stata fatta oggetto di formale disconoscimento né risulta mai essere stata proposta querela di falso da parte degli appellanti. Essa ha quindi piena efficacia probatoria e rileva perché dimostra che il sig. CI era perfettamente consapevole che LL e RC avevano il diritto di servirsi al pari di lui del fosso di confine”. Pertanto, l’argomento è stato trattato, mentre la citazione in giudizio di tutti i comproprietari è stata determinata, come più sopra, dal fatto che devono considerarsi autori morali dello spoglio e, quindi, legittimati passivi alla domanda di reintegra unitamente all'autore materiale, il mandante e colui che "ex post", pur senza autorizzarlo, abbia utilizzato consapevolmente a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il suo possesso a quello dello spogliato (Sez. 2, n. 24967 del 10 ottobre 2018; Sez. 2, n. 8811 del 30 aprile 2015). 3.2) Il motivo è inammissibile per la parte che richiama l’art. 360 n. 5 c.p.c., considerando che l’argomento è stato comunque trattato dalla Corte d’appello. In tal senso, la differente lettura proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 4) Con la settima lagnanza, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per assenza di motivazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., “con riferimento ad una lettera ammissiva dell’avv. Giorgio De Lerma Romita, legale di una parte e dunque su una confessione stragiudiziale (art. 2730 c.c.) ovvero un contegno rilevante (art. 116 c.p.c.)”. L’affermazione di una circostanza solo stragiudizialmente enunciata e non seguita da alcuna dimostrazione giudiziale costituirebbe un contegno processuale che la Corte 9 di 13 d’appello avrebbe liquidato con una motivazione apparente. Inoltre, la predetta missiva sarebbe valsa ad escludere la legittimazione passiva di CI e AT CI. Il motivo è inammissibile. 4.1) Le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore (Sez. 6-2, n. 7702 del 19 marzo 2019). 5) L’ottavo motivo si appunta sulla nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sulla doglianza specifica, con violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunziato, ex artt. 112 e 132 c.p.c.. La Corte d’appello avrebbe risposto con clausole di stile a doglianze specifiche. Sarebbe stato altresì violato l’art. 360 n. 5 c.p.c., giacché nessuna fra le prove escusse avrebbe dimostrato la commissione del fatto in capo ad uno dei ricorrenti in una data certa ovvero in un particolare periodo. Il motivo è inammissibile. 5.1) La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione 10 di 13 apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). Per il resto, la lagnanza pretende di ridiscutere valutazioni di merito. 6) Attraverso il nono motivo, si sostiene la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per omesso esame del nono motivo di gravame “relativamente all’inesistenza di un fatto che potesse essere rilevante agli effetti della decisione finale ex artt. 112 e 132 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe motivato mediante “un assemblaggio del tutto irrituale e manifestamente irricevibile”, trascurando di indagare sull’uso del potere di fatto sulla cosa. 6.1) Il decimo motivo lamenta nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. “per mancanza totale di esplicazione delle ragioni della reiezione della domanda in relazione al decimo motivo di appello e dunque non corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 132 c.p.c.”. 6.2) L’undicesimo motivo rileva la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. “per mancanza totale di esplicazione delle ragioni della reiezione della domanda in relazione all’undicesimo motivo di appello e dunque non corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 132 c.p.c.”. 6.3) Il dodicesimo motivo rimprovera alla Corte d’appello di aver trattato congiuntamente tre motivi distinti, per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., “si da creare confusione in ordine alle ragioni della decisione ex art. 112 e 132 c.p.c. e non corrispondenza tra oggetto dell’impugnazione e decisione e soprattutto evidenziazione di questioni mai discusse”. La sentenza impugnata avrebbe considerato questioni mai prospettate. 11 di 13 I motivi – che si riconducono ad analoghe censure – sono destituiti di fondamento. 6.4) La sentenza impugnata ha trattato il nono motivo congiuntamente con il decimo e l’undicesimo, giacché attinenti all’attività materiale di spoglio nonché all’elemento psicologico (animus spoliandi). La valutazione operata dal giudice in ordine alla trattazione, congiunta o autonoma, dei motivi di impugnazione non viola l’art. 118 disp. att. c.p.c., né è censurabile in sede di legittimità. La considerazione di questioni asseritamente mai prospettate non ha inciso sulla decisione e dunque i ricorrenti non hanno in ogni caso alcun interesse a sollevarle, ex art. 100 c.p.c. (Sez. 2 n. 7995 dell’11 marzo 2022). 7) Con la tredicesima doglianza, i ricorrenti lamentano la violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado ritenuto che esistesse un potere di fatto dei ricorrenti sulla cosa in relazione agli artt. 1168 e 1170 c.c., ed una violazione di tutti i convenuti solidalmente evocati in causa mentre l’eccezione inerente all’animus riguardava ogni posizione soggettiva. Le controparti non avrebbero mai spiegato le ragioni del loro interesse giuridicamente qualificato a fruire del bene in questione, né avrebbero fornito la prova del loro possesso. 7.1) La quattordicesima lagnanza attiene alla violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per omessa prova sull’effettivo esercizio di un potere sulla cosa da parte dei ricorrenti e di una loro concorrente lesione. Le controparti non avrebbero provato l’esercizio di un potere continuativo. 7.2) Il quindicesimo motivo s’incentra, ex art. 360 n. 3 c.p.c., sull’esistenza dell’animus spoliandi in relazione all’art. 2697 c.c. a carico di tutti e tre i ricorrenti coinvolti solo perché comproprietari e senza indicazione delle rispettive posizioni. Sarebbe mancata la 12 di 13 relativa prova e le tre posizioni avrebbero dovuto essere valutate distintamente 7.3) I predetti motivi – scrutinabili congiuntamente - sono inammissibili, perché, ancora, sono volti a contestare una valutazione in fatto della Corte d’appello. Va ribadito che le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un evento sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 7.4) In ogni caso, è corretta la declaratoria di inammissibilità di domande o eccezioni di usucapione nel giudizio possessorio, ai sensi dell’art. 705 c.p.c. (Sez. 2, n. 21233 del 5 ottobre 2009). 8) Con l’ultimo mezzo d’impugnazione, si deduce la nullità dell’intera sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe fornito una motivazione logica e coerente nonché una risposta ai motivi, pur se chiaramente proposti e ritualmente esplicitati. Il motivo è inammissibile. 8.1) Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Sez. 1, n. 6758 del 1° marzo 2022). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 13 di 13 Non vengono liquidate le spese processuali, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022, nella camera di consiglio
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022, nella camera di consiglio