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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4217/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Iaconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4217/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GAUDENZIO PROIETTI e LETIZIA DI VALERIANO
ATTRICE contro
(C.F. ; P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
AN LI
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti CLAUDE BENZ e ALESSANDRA P.IVA_3
MOSCINI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21-01-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato nel presente giudizio, l'odierna attrice ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_3 deducendo quanto segue:
1 - di aver acquistato il 4 luglio 2016 un'autovettura Peugeot 208 GT Line tg FF749NV presso il concessionario di Castel Madama;
CP_4
- che l'attore, convinto della qualità del mezzo che si accingeva ad acquistare, provvedeva alla rottamazione del suo precedente veicolo;
- che non avendo piena disponibilità della somma, sottoscriveva un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo con la finanziaria per l'importo CP_5 complessivo pari ad euro 22.965,67, per un costo totale dell'autoveicolo (comprensivo del costo del finanziamento e accessori aggiuntivi sul mezzo) di euro 30.355,67;
- che già da subito, durante il tragitto dalla concessionaria a casa, l'attore riscontrava che l'autoveicolo presentava una gravissima anomalia in quanto, nello scalare le marce dalla seconda alla terza, grattava con un rumore molto forte;
- che già il primo giorno lavorativo successivo utile l'attore si recava presso l'officina del concessionario per rappresentare il problema e veniva dallo stesso rassicurato sulla sicurezza del veicolo;
- che, continuando a riscontrare la suddetta anomalia e risultando la stessa sempre più evidente, l'attore contattava la casa produttrice Peugeot, la quale lo invitava a ricoverare il proprio autoveicolo presso la concessionaria;
- che in data 27 ottobre 2016, l'attore si recava nuovamente presso la concessionaria per effettuare il ricovero del mezzo e l'odierna convenuta, nell'occasione, riscontrava l'esistenza di una problematica ai sincronizzatori delle marce e si impegnava a provvedere alla loro sostituzione;
- che l'attore, informato della suindicata riparazione, mostrava sin da subito le proprie perplessità sulla riparazione annunciata, posto che la stessa - richiedendo lo smontaggio e il selezionamento in molteplici parti sia del cambio che della vettura – finiva per inficiare e trasformare “la sua essenza di VETTURA NUOVA in modo irreparabile”; che, nonostante la richiesta del , l'officina lo informava che la Peugeot non autorizzava la sostituzione Pt_1 dell'intero cambio ma solo dei sincronizzatori;
- che, tramite mail inviata dal proprio difensore in data 31 ottobre 2016, l'odierno attore presentava formalmente alla concessionaria le proprie perplessità in merito alle predette riparazioni, chiedendo di essere messo a conoscenza dei guasti e degli interventi necessari da effettuare sul mezzo onde esaminarne la portata anche attraverso propri tecnici di fiducia;
- che il contattava diverse volte il centro assistenza clienti Peugeot chiedendo Pt_1 la sostituzione del veicolo;
- che ciononostante, l'odierno attore veniva informato dalla casa produttrice Peugeot che la mancata autorizzazione alla riparazione avrebbe determinato la sospensione alla disponibilità dell'auto di cortesia e il ritiro della propria vettura mal funzionante dal concessionario, costringendo dunque il sig. ad acconsentire alla riparazione;
Pt_1
- che dopo la predetta riparazione, il riscontrava nei giorni successivi altre Pt_1 anomalie, in particolare che il volante era storto e la macchina “tirava” verso destra e che la macchina presentava anche una significativa perdita di olio dal cambio;
- che, disposto nuovamente il ricovero dell'autoveicolo in oggetto a seguito dei gravi rischi corsi con l'utilizzo del mezzo, tutti i tecnici presenti ammettevano che probabilmente, dopo la prima riparazione, era stato addirittura rotto un paraolio;
2 - che il giorno seguente il sig. è stato informato che anche questo danno era Pt_1 stato riparato, ma l'automobile non poteva essere riconsegnata poiché i meccanici avevo rilevato un malfunzionamento del sistema di frenata e che fosse dunque opportuno procedere alla sua eventuale riparazione mediante un perito della casa madre;
- che dall'ultimo ricovero della vettura – metà novembre 2016 – nonostante plurime richieste e solleciti sia al concessionario che a Peugeot, nessuno ha saputo fornire informazioni circa le modalità, consistenza e tempistica delle opere occorrenti al mezzo;
- che l'autovettura veniva riparata solo in data 24 gennaio 2017, ovvero a distanza di due mesi, senza dare tuttavia alcuna spiegazione nemmeno in merito al problema dei freni e dei paraoli;
- che l'odierno attore esprimeva in più occasioni la propria intenzione di voler ritirare l'autovettura, a condizione però che gli venisse assicurato e garantito con relativa attestazione scritta, il perfetto funzionamento del mezzo e l'esecuzione delle riparazioni a regola d'arte;
- che è stata versata dall'istante, a partire da agosto 2016, la somma di euro 2.715,43 più interessi del finanziamento. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione:
- accertare l'esistenza delle difformità contestate sulla vettura Peugeot 208 GT Line tg FF749NV e se le riparazioni effettuate siano state eseguite a regola d'arte e garantite nei risultati, rispetto allo stesso prodotto nuovo appena uscito dalla casa madre per l'uso per cui è destinato;
- dichiarare la responsabilità della e della Controparte_6 Controparte_7
ex art 129 e 130 Codice del Consumo, ciascuna secondo la propria competenza e
[...] responsabilità, come anche previsto ex art. 1490 cod. civ e, conseguentemente
- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento delle convenute, ciascuna secondo la propria competenza e responsabilità; e per l'effetto
- condannare e la l.r.p.t ciascuna secondo la Controparte_6 Controparte_3 propria competenza e responsabilità, alla restituzione del prezzo di € € 30.355,67 (euro trentamilatrecentocinquantacinque/67), oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al costo sostenuto dell'assicurazione e del bollo della vettura, per cui è causa senza mai poterla utilizzare la vettura, come pure al risarcimento del danno come di seguito quantificato e richiesto;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA
- disporre, previo accertamento delle gravissime lamentate difformità della vettura, la riduzione del prezzo di vendita, ex art. 130 D. Lgs 206/2005, nella misura di Euro 16.000,00 (euro sedicimila/00), ovvero del diverso importo che sarà accertato e determinato in corso di causa;
IN OGNI CASO
- accertata la responsabilità della e della in Controparte_6 Controparte_3 persona del l.r.p.t ex art. 1490 cod. civ ciascuno secondo la propria competenza e responsabilità ex art. 1494 c. c.
3 - condannarle in via diretta o solidalmente al risarcimento del danno, che allo stato si indica in Euro 30.000 oltre ai danni patrimoniali ed extra patrimoniali sofferti, per la rilevante perdita di valore dell'automobile di cui si tratta a seguito dell'impatto delle importanti riparazioni subite e la conseguente minima commerciabilità della stessa vettura sul mercato in caso di sua rivendita, lo stato di fermo tecnico subito e tuttora subisce o come il giudicante vorrà indicarli od in quella somma maggiore o minore che in corso di causa verrà a risultare di giustizia, o da liquidarsi anche solo in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dall'iniziale evento all'effettivo saldo;
con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb.so forf.rio, IVA e CPA come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 novembre 2017, la Peugeot ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva in quanto l'azione di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sarebbero esperibili unicamente nei A ed in via subordinata nel merito, ha eccepito l'infondatezza Controparte_6 CP_1 della pretesa attorea - in quanto tutte le difformità lamentate sono state oggetto di risolutivi interventi di riparazione -; l'erronea quantificazione della domanda di restituzione del prezzo - avendo parte attrice incluso anche il costo del finanziamento e la differenza tra l'importo decurtato dal prezzo della rottamazione - e che, comunque, non sarebbe dovuta la rivalutazione monetaria. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale 1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande dell'attore verso
[...] per il difetto di legittimazione passiva dell'esponente di cui alla Controparte_3 narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare e respingere integralmente le predette domande. In via subordinata, nel merito 2. Ove ritenute ammissibili, rigettare e respingere integralmente le domande dell'attore, siccome infondate in fatto e in diritto”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 dicembre 2017, Controparte_1 contesta tutto quanto dedotto dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo e chiede di disporsi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in virtù della presente costituzione, ogni contraria istanza disattesa, Nel merito, in considerazione di tutto quanto esposto in premessa, rigettare la domanda attrice nei confronti della in persona del legale rappr.te p.t., perché infondata CP_8 CP_9 sia in fatto che in diritto e, comunque non provata. Con riserva di meglio articolare mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. All'udienza del 14 dicembre 2017 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 14 marzo 2018 è stato nominato il C.T.U. e alla successiva udienza del 20 settembre 2018 è stato sottoposto allo stesso il seguente quesito: “accerti e valuti l'entità, la natura, l'origine e la causa del danno/vizio presente sulla vettura acquistata dall'attore e indicato nell'atto di citazione;
accerti eventuali sostituzioni di componenti meccanici dell'auto, riparazioni e se le stesse siano state fatte a regola d'arte; accerti l'effettivo disvalore dell'autovettura a seguito delle presunte numerose riparazioni subite.”. In data 7 marzo 2019, il CTU ha depositato il proprio elaborato.
4 All'udienza del 26 giugno 2019, veniva chiesto al CTU di validare e quantificare i danni successivamente emersi e rilevati nel corso delle operazioni peritali, nonché le cause, con integrazione della perizia. In data 30 agosto 2019 il CTU ha depositato l'integrazione del proprio elaborato. All'udienza del 12 febbraio 2021 è stato disposto l'interrogatorio formale dell'attore. All'udienza del 30 settembre 2021 è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta CP_1
All'udienza del 14 luglio 2022 è stato escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
All'udienza dell'11 novembre 2022 è stato escusso il teste di parte convenuta
[...]
e il teste di parte attrice CP_10 Testimone_2
All'udienza del 10 novembre 2023 è stato escusso il teste di parte convenuta
[...]
e il teste di parte attrice Controparte_11 Testimone_3
A seguito dell'udienza del 21-01-2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, il Giudice, assunto il fascicolo in corso di causa a seguito di assegnazione del ruolo con decreto presidenziale del 02-09-2024, ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito comparse conclusionali e memorie di replica.
*** Tanto premesso, occorre in primis valutare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta CP_3
Si richiama sul punto l'art. 130 del d.lgs. n. 206/2005 (Cod. del Consumo, rubricato
“diritti del consumatore”), che disciplina i diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato1.
Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati (art. 128 d. lgs. 206/2005); dunque, l'acquisto di un'autovettura è soggetta al d. lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta la qualità di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
È previsto che sul venditore gravi l'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria (art. 129 d. lgs. 206/2005). Ciò posto, la normativa evocata elenca, altresì, i possibili rimedi del compratore una volta dimostrata l'esistenza dei vizi sopra espressi, ovvero la riparazione o sostituzione - salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro – ovvero, a sua scelta, una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto in presenza di una delle seguenti condizioni: qualora la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
quando il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine di legge, o, infine, quando la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (art. 130 d.lgs. 206/2005). In sintesi, le azioni a tutela del compratore, in ipotesi di vizi riscontrati sui beni acquistati, soggiacciono alla doppia regolamentazione, ovvero, quella tradizionale codicistica, 1 Si precisa che tale articolo trova applicazione nel caso di specie così come formulato sotto la previgente normativa in forza dell'art. 15 delle preleggi. I rimedi di cui all'art. 130, rimasti sostanzialmente invariati, sono contenuti nel disposto dell'art. 135-bis del d.lgs. n. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170. 5 del tutto residuale, e quella di ispirazione comunitaria, prevalente, sfociata nel D.lgs. n. 206/2005, con onere, in ogni caso, in capo all'acquirente della scelta del rimedio tra la risoluzione del contratto, ovvero, della riduzione del prezzo, nel caso in cui lo stesso venditore non abbia posto in essere un contegno finalizzato al rimedio espresso a seguito delle doglianze. Diversa, di contro, è la fattispecie contenuta nell'art. 114 e ss. del Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del produttore per il danno causato da prodotti difettosi. Detta disciplina, con particolare riferimento al disposto dell'art. 123 del d.lgs. n. 206/2005, nel prevedere la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, limita il risarcimento alle ipotesi di danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e di distruzione o deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso, ipotesi del tutto diverse rispetto a quella in esame, che concerne la vendita di un bene non conforme al contratto di vendita. Dunque, stante la domanda esperita dall'attore volta ad ottenere la risoluzione del contratto di vendita con conseguente restituzione del prezzo, pare evidente che nei confronti del compratore risponda direttamente la concessionaria con la quale l'istante ha stipulato il contratto di vendita, mentre la verifica sulla genesi dei difetti riscontrati – ovvero se tali difetti siano derivanti o meno da un difetto di produzione - risulta rilevante al solo fine di un'eventuale distribuzione di responsabilità (nel rapporto venditore-produttore). Pertanto, il fatto che il bene non sia conforme all'uso cui è destinato comporta l'applicazione del rimedio di cui all'art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell'acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto all'altro rimedio). Rimane tuttavia salva la facoltà della venditrice di esercitare azione di regresso, qualora ne sussistano i presupposti, nei confronti della casa produttrice, in misura proporzionale all'accertata responsabilità di quest'ultima in presenza di difetti di produzione del bene, in forza del previgente disposto dell'art. 131 del d.lgs. n. 206/2005 (ora contenuto nell'art. 134 a seguito del d.lgs. n. 170/2021). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie il venditore (la concessionaria) risponde dunque in via contrattuale direttamente nei confronti dell'acquirente per i vizi riscontrati, siano essi difetti di conformità (salva azione di regresso dalla venditrice alla produttrice), siano vizi imputabili alla concessionaria in quanto verificatesi quando il veicolo si trovava collocata presso quest'ultima. Tuttavia, stante l'eccepita esistenza di difetti di conformità del veicolo, la Peugeot non è da ritenersi del tutto estranea al presente giudizio, cosicché non si può ritenere esistente nel caso di specie un difetto di legittimazione passiva in capo alla produttrice, in quanto la stessa avrebbe ben potuto essere chiamata in causa anche dalla venditrice per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità onde consentirle l'esercizio dell'azione di regresso. Superata la predetta eccezione, si deve tuttavia rilevare che, dalle risultanze dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio emerge con evidenza che i difetti lamentati dall'attore, gli stessi legati a difetti strutturali del veicolo, non risultano più esistenti in quanto superati dalle successive riparazioni eseguite sul mezzo.
6 Per quanto concerne, in primis, il malfunzionamento lamentato sulla convergenza e allineamento delle ruote – secondo quanto esposto dal CTU nel primo elaborato depositato – tale convergenza “è stata rifatta dalla concessionaria risolvendo anche il problema dell'allineamento delle ruote”. Con riguardo al malfunzionamento del cambio, pur avendo lo stesso subìto, durante i primi interventi, l'installazione di “componenti non idonei sul circuito frenante (…) il sistema frenante è stato quindi in parte sostituito nel terzo intervento di riparazione. L'autovettura, ad oggi, per quanto è stato possibile riscontrare attraverso la prova tecnica di revisione ha una corretta convergenza ed il sistema frenante funziona secondo gli standard di revisione”. Aggiunge il CTU che “non è possibile stabilire se gli interventi suddetti sono stati eseguiti da regola d'arte, anche perché l'autovettura è ferma da circa due anni. Vero è che l'autovettura ha passato positivamente la prova di revisione”. Con riguardo, infine, al terzo quesito (“accerti l'effettivo disvalore dell'autovettura a seguito delle presunte numerose riparazioni subite”), il consulente tecnico ha precisato che
“non è possibile stabilire il disvalore dell'autovettura a seguito delle riparazioni subite in quanto le stesse, proprio perché “riparazioni”, non vanno a modificare il valore dell'autoveicolo” e aggiunge che “vero è che il cambio è stato riparato e non sostituito si può assumere pertanto un disvalore quantificabile con il costo della sostituzione di un cambio nuovo pari ad euro 3.000,00”.
In riscontro, inoltre, agli ulteriori quesiti sottopostegli (“valutare e quantificare i danni successivamente ammessi e rilevati dal CTU nel corso delle operazioni peritali nonché le cause con integrazione di perizia”), il CTU - con integrazione della perizia depositata il 30 agosto 2019 – ha rilevato la presenza di ruggine sul condotto terminale dello scarico (terminale di scarico ossidato). Il consulente tecnico aggiunge che “la genesi di tale ossidazione non è riconducibile ad un particolare evento o ad una determinata data, ma è frutto di un processo di deterioramento impercettibile, continuo e protratto nel tempo”, la cui
“causa del danno è riconducibile probabilmente ad un errato o difettoso trattamento superficiale eseguito in fase di produzione del componente. L'inutilizzo del mezzo ha contribuito ad accelerare il processo di ossidazione. Per eliminare il danno il componente va sostituito”. Tale difetto è stato pertanto ritenuto dal CTU imputabile, almeno in parte, alla fase di produzione del componente. Il CTU ha inoltre rilevato la presenza di una scheggiatura per circa n. 1 centimetro del parabrezza anteriore, danno “causato da un sinistro accidentale, probabilmente dall'urto di un oggetto duro e spigoloso, quindi da un evento singolo verificatosi in un definito istante”, presumibilmente verificatosi “nell'intervallo temporale tra il collaudo “interno” del mezzo avvenuto in data 17.1.2017 e la prova tecnica di revisione (…)”, non ritenendo il danno presumibilmente esistente al momento del carico e trasporto del mezzo con l'ausilio del carro attrezzi presso la concessionaria per la realizzazione del terzo intervento del 15.11.2016. Quest'ultimo difetto pertanto sembrerebbe essersi verificato quando l'autovettura si trovava presso la concessionaria. Anche l'istruttoria successivamente proseguita con l'interrogatorio formale dell'attore, del legale rappresentante della e l'escussione dei testi ha confermato l'effettiva CP_1 esistenza dei difetti riscontrati dall'attore successivamente all'acquisto del mezzo e quindi presumibilmente preesistenti, ma gli stessi, così come riscontrato anche dalla stessa CTU, si
7 ritengono largamente superati dalle successive riparazioni eseguite sul mezzo, con l'unica eccezione relativa al termine di scarico ossidato, in quanto successivamente rilevato dal consulente tecnico ma non individuato dall'attore nel proprio atto introduttivo tra i possibili difetti di malfunzionamento del veicolo. Per quanto riguarda la quantificazione del prezzo del veicolo come effettuata dalla parte attrice, si rileva che, come eccepito anche dalla parte convenuta il prezzo del bene CP_3 non può essere maggiorato del costo del finanziamento sottoscritto per l'acquisto del mezzo, posto che tale contratto, ancorché collegato a quello di vendita, è stato sottoscritto con la finanziaria e non con la venditrice CP_1
Come disposto dall'art. 125 quinquies T.U.B. “nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”. E' dunque pacifico che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita del veicolo, con la conseguenza che i due distinti contratti (finanziamento e compravendita), pur mantenendo la loro autonomia causale, appaiono tra loro coordinati al fine di realizzare un risultato economico unitario. Ora, nel caso di specie, non può dubitarsi che ricorra il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita dell'autoveicolo ed il contratto di finanziamento, essendo pacifico che il secondo è stato proposto dalla concessionaria ed accettato dall'attore in occasione della stipulazione del contratto di compravendita dell'autovettura. Pertanto – come si evince dal tenore della stessa disposizione - in caso di inadempimento del fornitore viene meno l'obbligo del compratore di corrispondere le rate ancora dovute e lo stesso ha il diritto al rimborso, da parte della stessa finanziaria, di quelle già precedentemente versate, potendo il finanziatore ripetere l'importo già versato nei confronti del fornitore. Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di credito al consumo, nella vigenza della disciplina degli articoli 121 e seguenti d.lgs. n. 385/1993, l'art. 124, comma 3, deve interpretarsi come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo - il cui oggetto sia l'acquisto di beni o servizi determinati - contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. In caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore, disciplinata dall'art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può esercitare in base alle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale”. Da quanto sopra esposto si rileva che, ancorché sussista un nesso tra i due contratti posti in essere (quello di vendita e di finanziamento), incombe a carico della società finanziaria
8 l'onere di restituire le rate già versate dal compratore, non potendo la società finanziaria più nulla pretendere in forza del contratto di finanziamento risolto, e potendo ripetere quanto già corrisposto nei confronti del fornitore. Orbene, nel caso di specie la parte attrice non ha né avanzato richiesta di risoluzione del contratto di credito - ancorché lo stesso segua inevitabilmente le sorti del contratto di vendita
- né ha citato in causa la società finanziaria. Inoltre, nel prezzo di vendita risulta inglobato l'intero costo del finanziamento, nonostante lo stesso non sia stato interamente restituito, avendo l'istante precisato nell'atto introduttivo di aver versato solo una parte di tale somma. Si ritiene inoltre che non vada conteggiato nel prezzo da restituire al compratore anche l'importo decurtato dal prezzo di rottamazione, pari ad euro 3.800,00, in quanto quantificato a seguito dell'asserita valutazione dell'autoveicolo in euro 5.000,00, in contrasto con il valore indicato nell'ordine di acquisto - prodotto dalla stessa parte attrice – che ne attesta la valutazione in euro 1.200,00. Non è dovuta la rivalutazione monetaria sull'importo complessivo da restituire, in quanto debito non di valore ma di valuta. Si richiama sul punto costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “posto che l'obbligazione, a carico del venditore, di restituire al compratore la somma, ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un debito di valuta, non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 12942 del 4 dicembre 1992; Cass. sent. n. 22664/15 del 5.11.2015; Cass. 6401/2015). In conclusione, ritiene il Giudice che possa trovare accoglimento la domanda avanzata da parte attrice di risoluzione del contratto di vendita stipulato con la parte convenuta CP_1 in quanto il veicolo venduto presentava già ab origine, almeno in parte, dei difetti di
[...] conformità non del tutto superati con le successive riparazioni, poiché, come sopra detto, è emerso un ulteriore difetto rilevato dal CTU nella perizia integrativa. Inoltre, la concessionaria è da ritenersi responsabile di ulteriore vizio emerso nel corso della perizia (“scheggiatura del parabrezza anteriore”), in quanto si è riscontrato attraverso la consulenza tecnica che tale vizio si è verificato quando l'autovettura si trovava presso la concessionaria per le dovute riparazioni. I difetti riscontrati ed eccepiti dalla parte attrice, ancorché - come detto - ritenuti in parte superati, hanno determinato da parte dell'acquirente esborsi economici che meritano di essere considerati in tale sede ai fini della quantificazione risarcitoria. In particolare, il valore del prezzo da restituire alla parte attrice, detratto il costo del finanziamento e l'importo decurtato dal prezzo di rottamazione, è pari ad euro 3.590,00, quale importo complessivo anticipato sul prezzo di vendita (2.500,00+1.090,00). Si deve infatti precisare che il prezzo di vendita, decurtato delle voci già sopra menzionato, è pari ad euro 18.500,00, ma lo stesso non è stato interamente corrisposto, avendo provveduto l'attore al solo versamento di acconti sul prezzo per complessivi euro 3.590,00. A tale importo quale anticipo sul prezzo (di euro 3.590,00) vanno poi sommati i seguenti importi: euro 38,00 quale costo sostenuto per la riparazione dell'11.11.2016, euro 248,07 quale costo bollo auto della Peugeot, euro 134,96 qual costo del bollo Fiat (auto sostitutiva), euro 1.794,97 (265,95 + 677,89 + 140,24 + 710,89) quale costo per il noleggio di
9 auto sostitutive, così come documentato dalla parte attrice, per l'importo complessivo pari ad euro 5.806,00. A tale importo devono essere aggiunti gli interessi legali, in mancanza della prova della mala fede della società convenuta al momento della ricezione dell'anticipo sul prezzo, a partire dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo e non dalla data del pagamento come richiesto dall'attore. Si rigetta invece la domanda di risarcimento di ulteriori danni, in quanto non provati e quindi non dovuti. Non rientrando il caso di specie, come detto in premessa, in una delle ipotesi previste dall'art. 123 del d.lgs. n. 206/2005, che nel prevedere la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, limita il risarcimento alle ipotesi di danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e di distruzione o deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso, - ipotesi dunque del tutto diverse rispetto a quella in esame, che concerne la vendita da parte della concessionaria di un bene non conforme al contratto di vendita, la domanda formulata dall'attore va accolta limitatamente nei confronti della convenuta mentre deve essere rigettata nei confronti della Controparte_1 [...]
(già con conseguente condanna CP_2 Controparte_3 dell'attore alla refusione delle spese di lite nei suoi confronti come indicate in dispositivo. L'accoglimento della domanda giudiziale nei confronti della proposta Controparte_1 dalla parte attrice, comporta la condanna della parte convenuta in base al Controparte_1 criterio della soccombenza, alla refusione delle spese di lite. Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai criteri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, al grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto in essa dedotte, nonché alle fasi in cui si è articolato il giudizio. Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto del 13-03-2024, in considerazione dei risultati della stessa, devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
1. risolve il contratto di vendita del 04.07.2016 sottoscritto tra la venditrice CP_1
e e, per l'effetto, condanna parte convenuta al
[...] Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 5.806,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna parte convenuta alla refusione delle spese del giudizio nei Controparte_1 confronti dell'attore liquidate in € 545,00 per spese ed € 2.540,00 per Parte_1 compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3. rigetta la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta
[...]
(già ; CP_2 Controparte_3
4. condanna parte attrice alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della
(già liquidate in € Controparte_2 Controparte_3
2.540,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
10 4. pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, definitamente a carico della parte soccombente Controparte_1
Tivoli, 02-07-2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Iaconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4217/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GAUDENZIO PROIETTI e LETIZIA DI VALERIANO
ATTRICE contro
(C.F. ; P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
AN LI
(già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti CLAUDE BENZ e ALESSANDRA P.IVA_3
MOSCINI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21-01-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato nel presente giudizio, l'odierna attrice ha citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_3 deducendo quanto segue:
1 - di aver acquistato il 4 luglio 2016 un'autovettura Peugeot 208 GT Line tg FF749NV presso il concessionario di Castel Madama;
CP_4
- che l'attore, convinto della qualità del mezzo che si accingeva ad acquistare, provvedeva alla rottamazione del suo precedente veicolo;
- che non avendo piena disponibilità della somma, sottoscriveva un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo con la finanziaria per l'importo CP_5 complessivo pari ad euro 22.965,67, per un costo totale dell'autoveicolo (comprensivo del costo del finanziamento e accessori aggiuntivi sul mezzo) di euro 30.355,67;
- che già da subito, durante il tragitto dalla concessionaria a casa, l'attore riscontrava che l'autoveicolo presentava una gravissima anomalia in quanto, nello scalare le marce dalla seconda alla terza, grattava con un rumore molto forte;
- che già il primo giorno lavorativo successivo utile l'attore si recava presso l'officina del concessionario per rappresentare il problema e veniva dallo stesso rassicurato sulla sicurezza del veicolo;
- che, continuando a riscontrare la suddetta anomalia e risultando la stessa sempre più evidente, l'attore contattava la casa produttrice Peugeot, la quale lo invitava a ricoverare il proprio autoveicolo presso la concessionaria;
- che in data 27 ottobre 2016, l'attore si recava nuovamente presso la concessionaria per effettuare il ricovero del mezzo e l'odierna convenuta, nell'occasione, riscontrava l'esistenza di una problematica ai sincronizzatori delle marce e si impegnava a provvedere alla loro sostituzione;
- che l'attore, informato della suindicata riparazione, mostrava sin da subito le proprie perplessità sulla riparazione annunciata, posto che la stessa - richiedendo lo smontaggio e il selezionamento in molteplici parti sia del cambio che della vettura – finiva per inficiare e trasformare “la sua essenza di VETTURA NUOVA in modo irreparabile”; che, nonostante la richiesta del , l'officina lo informava che la Peugeot non autorizzava la sostituzione Pt_1 dell'intero cambio ma solo dei sincronizzatori;
- che, tramite mail inviata dal proprio difensore in data 31 ottobre 2016, l'odierno attore presentava formalmente alla concessionaria le proprie perplessità in merito alle predette riparazioni, chiedendo di essere messo a conoscenza dei guasti e degli interventi necessari da effettuare sul mezzo onde esaminarne la portata anche attraverso propri tecnici di fiducia;
- che il contattava diverse volte il centro assistenza clienti Peugeot chiedendo Pt_1 la sostituzione del veicolo;
- che ciononostante, l'odierno attore veniva informato dalla casa produttrice Peugeot che la mancata autorizzazione alla riparazione avrebbe determinato la sospensione alla disponibilità dell'auto di cortesia e il ritiro della propria vettura mal funzionante dal concessionario, costringendo dunque il sig. ad acconsentire alla riparazione;
Pt_1
- che dopo la predetta riparazione, il riscontrava nei giorni successivi altre Pt_1 anomalie, in particolare che il volante era storto e la macchina “tirava” verso destra e che la macchina presentava anche una significativa perdita di olio dal cambio;
- che, disposto nuovamente il ricovero dell'autoveicolo in oggetto a seguito dei gravi rischi corsi con l'utilizzo del mezzo, tutti i tecnici presenti ammettevano che probabilmente, dopo la prima riparazione, era stato addirittura rotto un paraolio;
2 - che il giorno seguente il sig. è stato informato che anche questo danno era Pt_1 stato riparato, ma l'automobile non poteva essere riconsegnata poiché i meccanici avevo rilevato un malfunzionamento del sistema di frenata e che fosse dunque opportuno procedere alla sua eventuale riparazione mediante un perito della casa madre;
- che dall'ultimo ricovero della vettura – metà novembre 2016 – nonostante plurime richieste e solleciti sia al concessionario che a Peugeot, nessuno ha saputo fornire informazioni circa le modalità, consistenza e tempistica delle opere occorrenti al mezzo;
- che l'autovettura veniva riparata solo in data 24 gennaio 2017, ovvero a distanza di due mesi, senza dare tuttavia alcuna spiegazione nemmeno in merito al problema dei freni e dei paraoli;
- che l'odierno attore esprimeva in più occasioni la propria intenzione di voler ritirare l'autovettura, a condizione però che gli venisse assicurato e garantito con relativa attestazione scritta, il perfetto funzionamento del mezzo e l'esecuzione delle riparazioni a regola d'arte;
- che è stata versata dall'istante, a partire da agosto 2016, la somma di euro 2.715,43 più interessi del finanziamento. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione:
- accertare l'esistenza delle difformità contestate sulla vettura Peugeot 208 GT Line tg FF749NV e se le riparazioni effettuate siano state eseguite a regola d'arte e garantite nei risultati, rispetto allo stesso prodotto nuovo appena uscito dalla casa madre per l'uso per cui è destinato;
- dichiarare la responsabilità della e della Controparte_6 Controparte_7
ex art 129 e 130 Codice del Consumo, ciascuna secondo la propria competenza e
[...] responsabilità, come anche previsto ex art. 1490 cod. civ e, conseguentemente
- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento delle convenute, ciascuna secondo la propria competenza e responsabilità; e per l'effetto
- condannare e la l.r.p.t ciascuna secondo la Controparte_6 Controparte_3 propria competenza e responsabilità, alla restituzione del prezzo di € € 30.355,67 (euro trentamilatrecentocinquantacinque/67), oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al costo sostenuto dell'assicurazione e del bollo della vettura, per cui è causa senza mai poterla utilizzare la vettura, come pure al risarcimento del danno come di seguito quantificato e richiesto;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA
- disporre, previo accertamento delle gravissime lamentate difformità della vettura, la riduzione del prezzo di vendita, ex art. 130 D. Lgs 206/2005, nella misura di Euro 16.000,00 (euro sedicimila/00), ovvero del diverso importo che sarà accertato e determinato in corso di causa;
IN OGNI CASO
- accertata la responsabilità della e della in Controparte_6 Controparte_3 persona del l.r.p.t ex art. 1490 cod. civ ciascuno secondo la propria competenza e responsabilità ex art. 1494 c. c.
3 - condannarle in via diretta o solidalmente al risarcimento del danno, che allo stato si indica in Euro 30.000 oltre ai danni patrimoniali ed extra patrimoniali sofferti, per la rilevante perdita di valore dell'automobile di cui si tratta a seguito dell'impatto delle importanti riparazioni subite e la conseguente minima commerciabilità della stessa vettura sul mercato in caso di sua rivendita, lo stato di fermo tecnico subito e tuttora subisce o come il giudicante vorrà indicarli od in quella somma maggiore o minore che in corso di causa verrà a risultare di giustizia, o da liquidarsi anche solo in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dall'iniziale evento all'effettivo saldo;
con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb.so forf.rio, IVA e CPA come per legge”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 novembre 2017, la Peugeot ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva in quanto l'azione di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sarebbero esperibili unicamente nei A ed in via subordinata nel merito, ha eccepito l'infondatezza Controparte_6 CP_1 della pretesa attorea - in quanto tutte le difformità lamentate sono state oggetto di risolutivi interventi di riparazione -; l'erronea quantificazione della domanda di restituzione del prezzo - avendo parte attrice incluso anche il costo del finanziamento e la differenza tra l'importo decurtato dal prezzo della rottamazione - e che, comunque, non sarebbe dovuta la rivalutazione monetaria. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale 1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande dell'attore verso
[...] per il difetto di legittimazione passiva dell'esponente di cui alla Controparte_3 narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare e respingere integralmente le predette domande. In via subordinata, nel merito 2. Ove ritenute ammissibili, rigettare e respingere integralmente le domande dell'attore, siccome infondate in fatto e in diritto”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 dicembre 2017, Controparte_1 contesta tutto quanto dedotto dalla parte attrice nel proprio atto introduttivo e chiede di disporsi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in virtù della presente costituzione, ogni contraria istanza disattesa, Nel merito, in considerazione di tutto quanto esposto in premessa, rigettare la domanda attrice nei confronti della in persona del legale rappr.te p.t., perché infondata CP_8 CP_9 sia in fatto che in diritto e, comunque non provata. Con riserva di meglio articolare mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. All'udienza del 14 dicembre 2017 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 14 marzo 2018 è stato nominato il C.T.U. e alla successiva udienza del 20 settembre 2018 è stato sottoposto allo stesso il seguente quesito: “accerti e valuti l'entità, la natura, l'origine e la causa del danno/vizio presente sulla vettura acquistata dall'attore e indicato nell'atto di citazione;
accerti eventuali sostituzioni di componenti meccanici dell'auto, riparazioni e se le stesse siano state fatte a regola d'arte; accerti l'effettivo disvalore dell'autovettura a seguito delle presunte numerose riparazioni subite.”. In data 7 marzo 2019, il CTU ha depositato il proprio elaborato.
4 All'udienza del 26 giugno 2019, veniva chiesto al CTU di validare e quantificare i danni successivamente emersi e rilevati nel corso delle operazioni peritali, nonché le cause, con integrazione della perizia. In data 30 agosto 2019 il CTU ha depositato l'integrazione del proprio elaborato. All'udienza del 12 febbraio 2021 è stato disposto l'interrogatorio formale dell'attore. All'udienza del 30 settembre 2021 è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta CP_1
All'udienza del 14 luglio 2022 è stato escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
All'udienza dell'11 novembre 2022 è stato escusso il teste di parte convenuta
[...]
e il teste di parte attrice CP_10 Testimone_2
All'udienza del 10 novembre 2023 è stato escusso il teste di parte convenuta
[...]
e il teste di parte attrice Controparte_11 Testimone_3
A seguito dell'udienza del 21-01-2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, il Giudice, assunto il fascicolo in corso di causa a seguito di assegnazione del ruolo con decreto presidenziale del 02-09-2024, ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito comparse conclusionali e memorie di replica.
*** Tanto premesso, occorre in primis valutare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta CP_3
Si richiama sul punto l'art. 130 del d.lgs. n. 206/2005 (Cod. del Consumo, rubricato
“diritti del consumatore”), che disciplina i diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato1.
Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati (art. 128 d. lgs. 206/2005); dunque, l'acquisto di un'autovettura è soggetta al d. lgs. 206/2005, purché il contraente rivesta la qualità di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
È previsto che sul venditore gravi l'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria (art. 129 d. lgs. 206/2005). Ciò posto, la normativa evocata elenca, altresì, i possibili rimedi del compratore una volta dimostrata l'esistenza dei vizi sopra espressi, ovvero la riparazione o sostituzione - salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro – ovvero, a sua scelta, una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto in presenza di una delle seguenti condizioni: qualora la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
quando il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine di legge, o, infine, quando la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (art. 130 d.lgs. 206/2005). In sintesi, le azioni a tutela del compratore, in ipotesi di vizi riscontrati sui beni acquistati, soggiacciono alla doppia regolamentazione, ovvero, quella tradizionale codicistica, 1 Si precisa che tale articolo trova applicazione nel caso di specie così come formulato sotto la previgente normativa in forza dell'art. 15 delle preleggi. I rimedi di cui all'art. 130, rimasti sostanzialmente invariati, sono contenuti nel disposto dell'art. 135-bis del d.lgs. n. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170. 5 del tutto residuale, e quella di ispirazione comunitaria, prevalente, sfociata nel D.lgs. n. 206/2005, con onere, in ogni caso, in capo all'acquirente della scelta del rimedio tra la risoluzione del contratto, ovvero, della riduzione del prezzo, nel caso in cui lo stesso venditore non abbia posto in essere un contegno finalizzato al rimedio espresso a seguito delle doglianze. Diversa, di contro, è la fattispecie contenuta nell'art. 114 e ss. del Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del produttore per il danno causato da prodotti difettosi. Detta disciplina, con particolare riferimento al disposto dell'art. 123 del d.lgs. n. 206/2005, nel prevedere la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, limita il risarcimento alle ipotesi di danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e di distruzione o deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso, ipotesi del tutto diverse rispetto a quella in esame, che concerne la vendita di un bene non conforme al contratto di vendita. Dunque, stante la domanda esperita dall'attore volta ad ottenere la risoluzione del contratto di vendita con conseguente restituzione del prezzo, pare evidente che nei confronti del compratore risponda direttamente la concessionaria con la quale l'istante ha stipulato il contratto di vendita, mentre la verifica sulla genesi dei difetti riscontrati – ovvero se tali difetti siano derivanti o meno da un difetto di produzione - risulta rilevante al solo fine di un'eventuale distribuzione di responsabilità (nel rapporto venditore-produttore). Pertanto, il fatto che il bene non sia conforme all'uso cui è destinato comporta l'applicazione del rimedio di cui all'art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell'acquirente ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore, presupponendo la possibilità del rimedio e tenuto conto della non eccessiva onerosità rispetto all'altro rimedio). Rimane tuttavia salva la facoltà della venditrice di esercitare azione di regresso, qualora ne sussistano i presupposti, nei confronti della casa produttrice, in misura proporzionale all'accertata responsabilità di quest'ultima in presenza di difetti di produzione del bene, in forza del previgente disposto dell'art. 131 del d.lgs. n. 206/2005 (ora contenuto nell'art. 134 a seguito del d.lgs. n. 170/2021). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie il venditore (la concessionaria) risponde dunque in via contrattuale direttamente nei confronti dell'acquirente per i vizi riscontrati, siano essi difetti di conformità (salva azione di regresso dalla venditrice alla produttrice), siano vizi imputabili alla concessionaria in quanto verificatesi quando il veicolo si trovava collocata presso quest'ultima. Tuttavia, stante l'eccepita esistenza di difetti di conformità del veicolo, la Peugeot non è da ritenersi del tutto estranea al presente giudizio, cosicché non si può ritenere esistente nel caso di specie un difetto di legittimazione passiva in capo alla produttrice, in quanto la stessa avrebbe ben potuto essere chiamata in causa anche dalla venditrice per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità onde consentirle l'esercizio dell'azione di regresso. Superata la predetta eccezione, si deve tuttavia rilevare che, dalle risultanze dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio emerge con evidenza che i difetti lamentati dall'attore, gli stessi legati a difetti strutturali del veicolo, non risultano più esistenti in quanto superati dalle successive riparazioni eseguite sul mezzo.
6 Per quanto concerne, in primis, il malfunzionamento lamentato sulla convergenza e allineamento delle ruote – secondo quanto esposto dal CTU nel primo elaborato depositato – tale convergenza “è stata rifatta dalla concessionaria risolvendo anche il problema dell'allineamento delle ruote”. Con riguardo al malfunzionamento del cambio, pur avendo lo stesso subìto, durante i primi interventi, l'installazione di “componenti non idonei sul circuito frenante (…) il sistema frenante è stato quindi in parte sostituito nel terzo intervento di riparazione. L'autovettura, ad oggi, per quanto è stato possibile riscontrare attraverso la prova tecnica di revisione ha una corretta convergenza ed il sistema frenante funziona secondo gli standard di revisione”. Aggiunge il CTU che “non è possibile stabilire se gli interventi suddetti sono stati eseguiti da regola d'arte, anche perché l'autovettura è ferma da circa due anni. Vero è che l'autovettura ha passato positivamente la prova di revisione”. Con riguardo, infine, al terzo quesito (“accerti l'effettivo disvalore dell'autovettura a seguito delle presunte numerose riparazioni subite”), il consulente tecnico ha precisato che
“non è possibile stabilire il disvalore dell'autovettura a seguito delle riparazioni subite in quanto le stesse, proprio perché “riparazioni”, non vanno a modificare il valore dell'autoveicolo” e aggiunge che “vero è che il cambio è stato riparato e non sostituito si può assumere pertanto un disvalore quantificabile con il costo della sostituzione di un cambio nuovo pari ad euro 3.000,00”.
In riscontro, inoltre, agli ulteriori quesiti sottopostegli (“valutare e quantificare i danni successivamente ammessi e rilevati dal CTU nel corso delle operazioni peritali nonché le cause con integrazione di perizia”), il CTU - con integrazione della perizia depositata il 30 agosto 2019 – ha rilevato la presenza di ruggine sul condotto terminale dello scarico (terminale di scarico ossidato). Il consulente tecnico aggiunge che “la genesi di tale ossidazione non è riconducibile ad un particolare evento o ad una determinata data, ma è frutto di un processo di deterioramento impercettibile, continuo e protratto nel tempo”, la cui
“causa del danno è riconducibile probabilmente ad un errato o difettoso trattamento superficiale eseguito in fase di produzione del componente. L'inutilizzo del mezzo ha contribuito ad accelerare il processo di ossidazione. Per eliminare il danno il componente va sostituito”. Tale difetto è stato pertanto ritenuto dal CTU imputabile, almeno in parte, alla fase di produzione del componente. Il CTU ha inoltre rilevato la presenza di una scheggiatura per circa n. 1 centimetro del parabrezza anteriore, danno “causato da un sinistro accidentale, probabilmente dall'urto di un oggetto duro e spigoloso, quindi da un evento singolo verificatosi in un definito istante”, presumibilmente verificatosi “nell'intervallo temporale tra il collaudo “interno” del mezzo avvenuto in data 17.1.2017 e la prova tecnica di revisione (…)”, non ritenendo il danno presumibilmente esistente al momento del carico e trasporto del mezzo con l'ausilio del carro attrezzi presso la concessionaria per la realizzazione del terzo intervento del 15.11.2016. Quest'ultimo difetto pertanto sembrerebbe essersi verificato quando l'autovettura si trovava presso la concessionaria. Anche l'istruttoria successivamente proseguita con l'interrogatorio formale dell'attore, del legale rappresentante della e l'escussione dei testi ha confermato l'effettiva CP_1 esistenza dei difetti riscontrati dall'attore successivamente all'acquisto del mezzo e quindi presumibilmente preesistenti, ma gli stessi, così come riscontrato anche dalla stessa CTU, si
7 ritengono largamente superati dalle successive riparazioni eseguite sul mezzo, con l'unica eccezione relativa al termine di scarico ossidato, in quanto successivamente rilevato dal consulente tecnico ma non individuato dall'attore nel proprio atto introduttivo tra i possibili difetti di malfunzionamento del veicolo. Per quanto riguarda la quantificazione del prezzo del veicolo come effettuata dalla parte attrice, si rileva che, come eccepito anche dalla parte convenuta il prezzo del bene CP_3 non può essere maggiorato del costo del finanziamento sottoscritto per l'acquisto del mezzo, posto che tale contratto, ancorché collegato a quello di vendita, è stato sottoscritto con la finanziaria e non con la venditrice CP_1
Come disposto dall'art. 125 quinquies T.U.B. “nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”. E' dunque pacifico che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita del veicolo, con la conseguenza che i due distinti contratti (finanziamento e compravendita), pur mantenendo la loro autonomia causale, appaiono tra loro coordinati al fine di realizzare un risultato economico unitario. Ora, nel caso di specie, non può dubitarsi che ricorra il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita dell'autoveicolo ed il contratto di finanziamento, essendo pacifico che il secondo è stato proposto dalla concessionaria ed accettato dall'attore in occasione della stipulazione del contratto di compravendita dell'autovettura. Pertanto – come si evince dal tenore della stessa disposizione - in caso di inadempimento del fornitore viene meno l'obbligo del compratore di corrispondere le rate ancora dovute e lo stesso ha il diritto al rimborso, da parte della stessa finanziaria, di quelle già precedentemente versate, potendo il finanziatore ripetere l'importo già versato nei confronti del fornitore. Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di credito al consumo, nella vigenza della disciplina degli articoli 121 e seguenti d.lgs. n. 385/1993, l'art. 124, comma 3, deve interpretarsi come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo - il cui oggetto sia l'acquisto di beni o servizi determinati - contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. In caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore, disciplinata dall'art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può esercitare in base alle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale”. Da quanto sopra esposto si rileva che, ancorché sussista un nesso tra i due contratti posti in essere (quello di vendita e di finanziamento), incombe a carico della società finanziaria
8 l'onere di restituire le rate già versate dal compratore, non potendo la società finanziaria più nulla pretendere in forza del contratto di finanziamento risolto, e potendo ripetere quanto già corrisposto nei confronti del fornitore. Orbene, nel caso di specie la parte attrice non ha né avanzato richiesta di risoluzione del contratto di credito - ancorché lo stesso segua inevitabilmente le sorti del contratto di vendita
- né ha citato in causa la società finanziaria. Inoltre, nel prezzo di vendita risulta inglobato l'intero costo del finanziamento, nonostante lo stesso non sia stato interamente restituito, avendo l'istante precisato nell'atto introduttivo di aver versato solo una parte di tale somma. Si ritiene inoltre che non vada conteggiato nel prezzo da restituire al compratore anche l'importo decurtato dal prezzo di rottamazione, pari ad euro 3.800,00, in quanto quantificato a seguito dell'asserita valutazione dell'autoveicolo in euro 5.000,00, in contrasto con il valore indicato nell'ordine di acquisto - prodotto dalla stessa parte attrice – che ne attesta la valutazione in euro 1.200,00. Non è dovuta la rivalutazione monetaria sull'importo complessivo da restituire, in quanto debito non di valore ma di valuta. Si richiama sul punto costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “posto che l'obbligazione, a carico del venditore, di restituire al compratore la somma, ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un debito di valuta, non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 12942 del 4 dicembre 1992; Cass. sent. n. 22664/15 del 5.11.2015; Cass. 6401/2015). In conclusione, ritiene il Giudice che possa trovare accoglimento la domanda avanzata da parte attrice di risoluzione del contratto di vendita stipulato con la parte convenuta CP_1 in quanto il veicolo venduto presentava già ab origine, almeno in parte, dei difetti di
[...] conformità non del tutto superati con le successive riparazioni, poiché, come sopra detto, è emerso un ulteriore difetto rilevato dal CTU nella perizia integrativa. Inoltre, la concessionaria è da ritenersi responsabile di ulteriore vizio emerso nel corso della perizia (“scheggiatura del parabrezza anteriore”), in quanto si è riscontrato attraverso la consulenza tecnica che tale vizio si è verificato quando l'autovettura si trovava presso la concessionaria per le dovute riparazioni. I difetti riscontrati ed eccepiti dalla parte attrice, ancorché - come detto - ritenuti in parte superati, hanno determinato da parte dell'acquirente esborsi economici che meritano di essere considerati in tale sede ai fini della quantificazione risarcitoria. In particolare, il valore del prezzo da restituire alla parte attrice, detratto il costo del finanziamento e l'importo decurtato dal prezzo di rottamazione, è pari ad euro 3.590,00, quale importo complessivo anticipato sul prezzo di vendita (2.500,00+1.090,00). Si deve infatti precisare che il prezzo di vendita, decurtato delle voci già sopra menzionato, è pari ad euro 18.500,00, ma lo stesso non è stato interamente corrisposto, avendo provveduto l'attore al solo versamento di acconti sul prezzo per complessivi euro 3.590,00. A tale importo quale anticipo sul prezzo (di euro 3.590,00) vanno poi sommati i seguenti importi: euro 38,00 quale costo sostenuto per la riparazione dell'11.11.2016, euro 248,07 quale costo bollo auto della Peugeot, euro 134,96 qual costo del bollo Fiat (auto sostitutiva), euro 1.794,97 (265,95 + 677,89 + 140,24 + 710,89) quale costo per il noleggio di
9 auto sostitutive, così come documentato dalla parte attrice, per l'importo complessivo pari ad euro 5.806,00. A tale importo devono essere aggiunti gli interessi legali, in mancanza della prova della mala fede della società convenuta al momento della ricezione dell'anticipo sul prezzo, a partire dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo e non dalla data del pagamento come richiesto dall'attore. Si rigetta invece la domanda di risarcimento di ulteriori danni, in quanto non provati e quindi non dovuti. Non rientrando il caso di specie, come detto in premessa, in una delle ipotesi previste dall'art. 123 del d.lgs. n. 206/2005, che nel prevedere la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, limita il risarcimento alle ipotesi di danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e di distruzione o deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso, - ipotesi dunque del tutto diverse rispetto a quella in esame, che concerne la vendita da parte della concessionaria di un bene non conforme al contratto di vendita, la domanda formulata dall'attore va accolta limitatamente nei confronti della convenuta mentre deve essere rigettata nei confronti della Controparte_1 [...]
(già con conseguente condanna CP_2 Controparte_3 dell'attore alla refusione delle spese di lite nei suoi confronti come indicate in dispositivo. L'accoglimento della domanda giudiziale nei confronti della proposta Controparte_1 dalla parte attrice, comporta la condanna della parte convenuta in base al Controparte_1 criterio della soccombenza, alla refusione delle spese di lite. Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai criteri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, al grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto in essa dedotte, nonché alle fasi in cui si è articolato il giudizio. Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto del 13-03-2024, in considerazione dei risultati della stessa, devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
1. risolve il contratto di vendita del 04.07.2016 sottoscritto tra la venditrice CP_1
e e, per l'effetto, condanna parte convenuta al
[...] Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 5.806,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna parte convenuta alla refusione delle spese del giudizio nei Controparte_1 confronti dell'attore liquidate in € 545,00 per spese ed € 2.540,00 per Parte_1 compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3. rigetta la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta
[...]
(già ; CP_2 Controparte_3
4. condanna parte attrice alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della
(già liquidate in € Controparte_2 Controparte_3
2.540,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
10 4. pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, definitamente a carico della parte soccombente Controparte_1
Tivoli, 02-07-2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi
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