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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2489/2023 promossa da:
con l'Avv. Nicola Santarcangelo (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Gennaro Ferrecchia (PEC: Controparte_1
e Massimiliano Silvestri (PEC: Email_2 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 04/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 243/2023 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 694/2023 r.g., ottenuto dalla subentrata ex art. 2504-bis c.c. nei rapporti Controparte_1 giuridici, attivi e passivi, dell'incorporata titolare del credito derivante dal contratto di Controparte_2 finanziamento n. 865439 di €. 11.800,00, concesso in data 14/06/2019 alla mutuataria-ingiunta
[...]
, per il pagamento del residuo saldo di €. 8.124,85, oltre accessori e le spese di procedura. Pt_1
L'intimata ha proposto opposizione contestando: il quantum del credito azionato;
l'omesso espletamento della mediazione;
la nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo ex art. 125 c.p.c. Nelle conclusioni chiede dichiararsi la nullità, e conseguente revoca, del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese con distrazione.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente gli assunti dell'opponente Controparte_1 deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecutività, del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione endo- processuale in data 30/10/2023 dinanzi all'organismo “ ”- sede di Taranto, conclusasi con esito CP_3 negativo, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa, di natura documentale, approdava all'udienza del 08/11/2024, per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 18/06/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 04/07/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente in ordine alla dedotta nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo ex art. 125 c.p.c.
L'eccezione è priva di fondamento posto che, dalla piana lettura del ricorso monitorio risultano puntualmente rispettate tutte le indicazioni prescritte dal citato articolo ovvero: l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto della domanda, l'ammontare del credito, l'inadempimento del debitore, il difensore, la procura alle liti (ecc.), tanto nell'originale quanto nella copia notificata.
Infondata si appalesa, altresì, la contestazione dell'opponente in ordine al quantum del credito ingiunto.
La pretesa creditoria risulta supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta già in sede monitoria risulta, invero, che la
[...]
, con atto del 22/06/2021 rep 11878/6344 del Notaio , è subentrata ex art. 2504- CP_1 Persona_1 bis c.c. nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'incorporata titolare del credito derivante dal Controparte_2 contratto di finanziamento n. 865439 di €. 11.800,00, concesso in data 14/06/2019 alla mutuataria-ingiunta
. Parte_1
L'opponente non ha contestato la stipula di detto contratto né l'effettiva erogazione delle somme finanziate
(sicché tali circostanze devono ritenersi pacifiche e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.), limitandosi a contestazioni generiche inerenti al quantum della somma ingiunta, assumendo il mancato conteggio di alcune rate versate nella determinazione del residuo debito.
La contestazione, invero, si appalesa da una parte generica atteso che, l'opponente non ha fornito alcun elemento contabile a supporto della stessa e, dall'altra, infondata atteso che, il saldo debitorio (per sorte capitale, interessi e spese) risultante dalla documentazione versata in atti dalla società opposta già in sede monitoria (cfr. in particolare piano di ammortamento;
estratto autentico delle scritture contabili), tra l'altro non espressamente contestata dall'opponente nei suoi specifici contenuti, trova puntuale corrispondenza ai versamenti effettuati, come risultanti dalla ricevute prodotte in atti dalla stessa opponente.
Avendo la società opposta fornito la prova (documentale) della fonte negoziale del suo diritto, era onere dell'opponente (convenuta in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (1). In conclusione, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n.
694/2023 r. g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione; per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione in favore della , in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in €. 2.300,00, per compensi, oltre r.f.s.g. 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, se ed in quanto dovuta, nonché alla ripetizione delle spese documentate di iscrizione a ruolo.
Così deciso in Taranto il 04/07/2025.
Il Giudice dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS. UU. nr. 13533/2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2489/2023 promossa da:
con l'Avv. Nicola Santarcangelo (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Gennaro Ferrecchia (PEC: Controparte_1
e Massimiliano Silvestri (PEC: Email_2 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 04/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 243/2023 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 694/2023 r.g., ottenuto dalla subentrata ex art. 2504-bis c.c. nei rapporti Controparte_1 giuridici, attivi e passivi, dell'incorporata titolare del credito derivante dal contratto di Controparte_2 finanziamento n. 865439 di €. 11.800,00, concesso in data 14/06/2019 alla mutuataria-ingiunta
[...]
, per il pagamento del residuo saldo di €. 8.124,85, oltre accessori e le spese di procedura. Pt_1
L'intimata ha proposto opposizione contestando: il quantum del credito azionato;
l'omesso espletamento della mediazione;
la nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo ex art. 125 c.p.c. Nelle conclusioni chiede dichiararsi la nullità, e conseguente revoca, del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese con distrazione.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente gli assunti dell'opponente Controparte_1 deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecutività, del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione endo- processuale in data 30/10/2023 dinanzi all'organismo “ ”- sede di Taranto, conclusasi con esito CP_3 negativo, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa, di natura documentale, approdava all'udienza del 08/11/2024, per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 18/06/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 04/07/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente in ordine alla dedotta nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo ex art. 125 c.p.c.
L'eccezione è priva di fondamento posto che, dalla piana lettura del ricorso monitorio risultano puntualmente rispettate tutte le indicazioni prescritte dal citato articolo ovvero: l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto della domanda, l'ammontare del credito, l'inadempimento del debitore, il difensore, la procura alle liti (ecc.), tanto nell'originale quanto nella copia notificata.
Infondata si appalesa, altresì, la contestazione dell'opponente in ordine al quantum del credito ingiunto.
La pretesa creditoria risulta supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta già in sede monitoria risulta, invero, che la
[...]
, con atto del 22/06/2021 rep 11878/6344 del Notaio , è subentrata ex art. 2504- CP_1 Persona_1 bis c.c. nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'incorporata titolare del credito derivante dal Controparte_2 contratto di finanziamento n. 865439 di €. 11.800,00, concesso in data 14/06/2019 alla mutuataria-ingiunta
. Parte_1
L'opponente non ha contestato la stipula di detto contratto né l'effettiva erogazione delle somme finanziate
(sicché tali circostanze devono ritenersi pacifiche e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.), limitandosi a contestazioni generiche inerenti al quantum della somma ingiunta, assumendo il mancato conteggio di alcune rate versate nella determinazione del residuo debito.
La contestazione, invero, si appalesa da una parte generica atteso che, l'opponente non ha fornito alcun elemento contabile a supporto della stessa e, dall'altra, infondata atteso che, il saldo debitorio (per sorte capitale, interessi e spese) risultante dalla documentazione versata in atti dalla società opposta già in sede monitoria (cfr. in particolare piano di ammortamento;
estratto autentico delle scritture contabili), tra l'altro non espressamente contestata dall'opponente nei suoi specifici contenuti, trova puntuale corrispondenza ai versamenti effettuati, come risultanti dalla ricevute prodotte in atti dalla stessa opponente.
Avendo la società opposta fornito la prova (documentale) della fonte negoziale del suo diritto, era onere dell'opponente (convenuta in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (1). In conclusione, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 243/2023 emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n.
694/2023 r. g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione; per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione in favore della , in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in €. 2.300,00, per compensi, oltre r.f.s.g. 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, se ed in quanto dovuta, nonché alla ripetizione delle spese documentate di iscrizione a ruolo.
Così deciso in Taranto il 04/07/2025.
Il Giudice dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS. UU. nr. 13533/2001