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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6002/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VIANELLO PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ANNA MATTEO GIUSEPPE e dell'avv. DRUSIAN WALTER CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Per l'attore:
“Nel merito, in via principale: accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo al convenuto, ex artt. 1218, 1223, 1479 e 1483 c.c., nonché ex art. 2043 e 2059 c.c., così come evidenziato in proemio, condannare il sig. al risarcimento dei danni tutti - Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali- patiti dall'attore, quantificati nel complessivo ammontare di €
39.537,60, o nel diverso ammontare che verrà determinato dal Giudice nel corso della causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; per il convenuto:
“- In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa attorea svolta contro il sig. , un tanto valutando l'invincibile dato dell'esistenza Controparte_1 delle ampie prove documentali già prodotte che confermano fin da subito che la proprietà del Rolex
pagina 1 di 6 oggetto del processo, proprio al momento del trasferimento in capo all'attore, era della sig.ra CP_2
, zia dell'odierno convenuto, la quale ne è divenuta la proprietaria legittima solo a Persona_1 seguito di successione ereditaria legittima, all'esito della morte del proprio caro marito sig. Per_2
[...]
- Nel merito in via principale: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande attoree, per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione, ed in particolare, non essendo stato bene individuato il reale soggetto passivo della domanda, così come neppure circostanziatamente veniva descritto il fatto colposo o doloso in ipotesi preteso generatore dei lamentati danni contestati al convenuto , così come non è stato descritto dall'attore in che cosa sarebbe Controparte_1 consistito il reale dolo o la reale colpa che vorrebbe addossata al convenuto nella veste di mediatore, e non certamente di venditore.
- Nel merito in via subordinata: rigettarsi le domande tutte rivolte nei confronti del convenuto, ciò stante l'infondatezza delle medesime, non avendo l'attore alcun diritto scaturente né da una supposta vendita né da un comportamento doloso o colposo del . A tal riguardo, Controparte_1 ammesso e non concesso che il fosse il legittimo destinatario dell'esperita azione CP_1 giudiziaria, l'attore è comunque incorso nella decadenza dall'azione prevista dall'art. 1495 cod. civ.
- Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta applicabilità dell'istituto dell'aliud pro alio, rigettarsi le domande tutte rivolte nei confronti del convenuto, ciò stante l'infondatezza delle medesime, non avendo l'attore alcun diritto scaturente né da una supposta vendita né da un comportamento doloso o colposo del . Controparte_1
- Nel merito in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità delle domande formulate nei confronti del convenuto, ridurre le pretese attoree al minimo secondo giustizia
e rapportandole al valore vero del bene, al contempo preliminarmente accertando la corresponsabilità nel fatto colposo del creditore nella causazione dei pretesi danni sia patrimoniali sia non patrimoniali
e più strettamente legati alla sua immagine.
- Sempre in ogni caso: spese interamente rifuse, con vittoria di onorari e competenze di giudizio oltre ad accessori come per legge”.
Fatto e motivi della decisione.
Con l'atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio il sig. , Parte_1 Controparte_1 esponendo di avere acquistato da lui, nel Marzo 2018, presso il suo negozio sito in San Donà di Piave, un orologio usato, modello Rolex Daytona, n. seriale U868494, referenza n. 16519, al prezzo di €.
11.700,00, interamente pagato in contanti all'atto di acquisto.
pagina 2 di 6 Deduceva che, alcuni mesi dopo l'acquisto, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia, relativo ad un procedimento penale a suo carico, iscritto al n. R.G.N.R. 6779/2020, per il delitto di ricettazione, avendo acquistato un bene provento di rapina, ai danni del sig. . CP_3
L'orologio, pertanto, sarebbe stato sequestrato e, in data 26.2.2020, in esecuzione del decreto del
Pubblico Ministero, dissequestrato dalla Polizia giudiziaria e restituito al suo legittimo proprietario.
L'attore si sarebbe, quindi, rivolto ad un difensore di fiducia, Avv. Alberini, per la difesa nel suddetto procedimento, versandogli, a titolo di onorari, la somma di €. 2.537,60.
Le indagini, svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, sarebbero sfociate in una richiesta di archiviazione del PM., Dott.ssa Baccaglini, seguita, in data 18.10.2021, da un decreto di archiviazione, emesso dal GIP.
L'attore, dunque, invocava la responsabilità contrattuale del convenuto alienante, in forza della quale questi avrebbe dovuto garantirlo della subita evizione, per avergli venduto un bene rivelatosi poi di provenienza delittuosa. Invocava, altresì, la responsabilità extracontrattuale del convenuto, per i danni, anche morali, patiti e le spese occorse, in seguito al procedimento poi definito con decreto di archiviazione.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento di €. 51.237,60, somma poi, rettificata, in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., in €. 39.537,60, risultante dalla somma algebrica dei seguenti importi: € 11.700,00, a titolo di danno emergente, pari al prezzo di acquisto del bene evitto, €.
16,300,00, quale mancato guadagno risultante dalla differenza tra valore di mercato del bene (stimato in €. 28.000,00) e il prezzo di acquisto, €. 2.537,60 per esborsi pagati all'avv. Alberini, per la difesa nel procedimento penale, ed €. 9.000,00 a titolo di dedotto danno morale, consistente nel nocumento alla reputazione procurato dal decritto procedimento penale.
Con la comparsa di costituzione, il convenuto asseriva che, nel 2009, tale sig. Persona_3 gli avrebbe consegnato l'orologio in questione, munito di certificazione di autenticità rilasciata dall'orologeria venditrice, ROS, di di Portogruaro, manifestandogli l'intenzione di CP_4 venderlo. Così il convenuto, individuato nello zio un possibile acquirente, gli Persona_2 procurava l'affare, dietro corresponsione del prezzo di mercato.
Successivamente, la zia, divenuta per successione ereditaria proprietaria del bene in Persona_1 oggetto, manifestandogli l'intenzione di alienarlo, dava incarico al nipote di porlo nuovamente in vendita, presso la sua orologeria. Così, l'acquisto si sarebbe perfezionato in favore dell'odierno attore, il quale, per il tramite di tale , recatosi presso l'orologeria del convenuto, avrebbe Persona_4 ricevuto in consegna l'orologio, dietro pagamento in contanti del prezzo convenuto.
pagina 3 di 6 Solo in seguito, il convenuto avrebbe appreso che il bene fosse il provento di una rapina consumatasi nel 2008.
Infatti, la cui l'orologio era stato dall'attore consegnato per una Controparte_5 riparazione, avrebbe denunciato all'autorità giudiziaria tale illecita provenienza, dopo avere consultato le banche dati ufficiali Rolex.
Il convenuto asseriva di essere stato vittima incolpevole della certificazione di cui sarebbe stato corredato l'orologio in oggetto, a firma dell'orologiaio Ros, e di aver subito lui stesso un procedimento penale a suo carico.
Eccepiva, preliminarmente, il suo difetto di legittimazione passiva, asserendo che il soggetto cui il avrebbe dovuto rivolgere la sua doglianza fosse piuttosto la zia, cioè colei che, Pt_1 Persona_1 all'epoca, sarebbe stata la legittima proprietaria dell'orologio, essendo stato il convenuto un mero
“procuratore-procacciatore-mediatore in aiuto dell'anziana zia”.
Nel merito, il convenuto contestava le domande risarcitorie dell'attore sotto il profilo del quantum, deducendo che l'attore avrebbe erroneamente omesso di sottrarre dal preteso prezzo di mercato del bene il corrispettivo della vendita. Eccepiva la decadenza dell'attore dall'azione ex art. 1490 cc, per omessa denunzia del vizio nel termine di otto giorni dalla scoperta, ex art. 1495 c.c.. Ancora, il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda, atteso che la fattispecie andrebbe inquadrata nell'istituto dell'aliud pro alio, cui conseguirebbe la risoluzione del contratto, non richiesta dall'attore e di cui, comunque, sarebbe mancato il presupposto della colpa del debitore, in quanto il certificato, all'epoca rilasciato dal perito avrebbe giustificato la legittimità del possesso del Rolex. CP_4
In seguito al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed alla prima udienza, il G.I. fissava la successiva udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex ar.t
189 cpc;
l'udienza veniva sostituita, ex ar.t 127 ter cpc, con il deposito di note scritte;
le parti concludevano come riportato nelle premesse e, con ordinanza pubblicata il 14.07.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
***
All'esito del procedimento, risulta pacifico che il convenuto abbia consegnato all'attore l'orologio compravenduto e ne abbia incassato immediatamente il prezzo, in contanti, senza la spendita, nei confronti dell'acquirente, del nome di alcun suo rappresentato, in qualità di effettivo venditore, tantomeno di sua zia.
Sul punto, peraltro, ossia circa la spendita del nome del preteso rappresentato, il convenuto non ha dedotto alcuno specifico mezzo di prova (limitandosi a richiedere la prova circa il fatto che la zia lo avrebbe incaricato di vendere l'orologio), risultando, quindi, dimostrata la sua legittimazione passiva pagina 4 di 6 sostanziale, oltre che formale (essendo lui, evidentemente, il soggetto nei cui confronti è rivolta la pretesa attorea).
La domanda di garanzia dall'evizione, peraltro, è stata proposta ex art. 1483 cc, ed integra un'azione distinta dalla garanzia per vizi ex art. 1490 cc, non sottoposta ai relativi termini di decadenza e prescrizione, ex art. 1495 cc. La prescrizione dell'azione di evizione, invero, corrisponde al termine ordinario decennale, ex art. 2946 cc, e decorre non dalla data di conclusione del contratto, né dal momento in cui il compratore evitto rilascia la cosa al terzo evincente, ma dal momento in cui il diritto del terzo sul bene è incontestabilmente accertato (C. 9642/2001; C. 184/1997; C. 5550/1978). Il diritto del compratore, invero, resta soggetto al termine ordinario di prescrizione, con decorso, non dalla conclusione del contratto, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione ( C.
6402/1984).
Trattasi, invero, di domanda di risarcimento del danno derivato dall'evidente inadempimento del venditore all'obbligazione di trasferire al compratore la proprietà del bene. Risarcimento che, ex art. 1223 cc., si estende all'intero danno emergente, determinato dal prezzo ingiustamente sborsato, pari pacificamente ad euro 11.700,00, ed ai costi di difesa sostenuti in sede penale, in conseguenza dell'evizione, pari ad euro 2.537,60.
Non risulta provato, invece, l'asserito mancato guadagno, poiché l'attore non ha allegato né provato che, ove non avesse concluso la compravendita con il convenuto, avrebbe potuto acquistare efficacemente, presso terzi, un bene omologo a quello di causa, ad un prezzo parimenti vantaggioso rispetto a quello di mercato. Detto vantaggio, atteso dall'acquirente, invero, non si è mai validamente verificato, avendo egli subito l'evizione proprio in ragione della provenienza illecita del bene e della conseguente impossibilità del suo acquisto efficace, al prezzo promesso. L'inadempimento del convenuto alla sua obbligazione contrattuale, dunque, non ha fatto venir meno alcun effetto di valido acquisto in capo all'attore e non ha determinato la perdita di alcun conseguente guadagno, nemmeno potenziale, bensì di una mera aspettativa.
Parimenti, non risulta alcuna prova dell'asserito danno morale, derivato all'attore dall'aver subito le indagini penali (cfr. Cass. SSUU 18356/2009).
Ne conseguono l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, nei limiti della somma complessiva di euro 14.237,60, oltre interessi legali, al tasso ex art. 1284, IV co., cc, dalla domanda al saldo, e la compensazione parziale delle spese di lite, per ½, con condanna del convenuto a rifonderne il residuo in favore dell'attore.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) condanna il convenuto a risarcire all'attore il danno ex artt. 1483, 1479 e 1223 cc per evizione dell'orologio compravenduto, liquidate nella somma complessiva di euro 14.237,60, oltre interessi legali, al tasso ex art. 1284, IV co., cc, dalla domanda al saldo;
2) compensa le spese di lite per ½ e condanna la parte convenuta a rimborsarne il residuo alla parte attrice, che si liquida in euro 2.538,50 per compensi, in euro 132,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 4 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6002/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VIANELLO PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. D'ANNA MATTEO GIUSEPPE e dell'avv. DRUSIAN WALTER CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Per l'attore:
“Nel merito, in via principale: accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo al convenuto, ex artt. 1218, 1223, 1479 e 1483 c.c., nonché ex art. 2043 e 2059 c.c., così come evidenziato in proemio, condannare il sig. al risarcimento dei danni tutti - Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali- patiti dall'attore, quantificati nel complessivo ammontare di €
39.537,60, o nel diverso ammontare che verrà determinato dal Giudice nel corso della causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; per il convenuto:
“- In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa attorea svolta contro il sig. , un tanto valutando l'invincibile dato dell'esistenza Controparte_1 delle ampie prove documentali già prodotte che confermano fin da subito che la proprietà del Rolex
pagina 1 di 6 oggetto del processo, proprio al momento del trasferimento in capo all'attore, era della sig.ra CP_2
, zia dell'odierno convenuto, la quale ne è divenuta la proprietaria legittima solo a Persona_1 seguito di successione ereditaria legittima, all'esito della morte del proprio caro marito sig. Per_2
[...]
- Nel merito in via principale: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto le domande attoree, per tutti i motivi dedotti nella presente comparsa di costituzione, ed in particolare, non essendo stato bene individuato il reale soggetto passivo della domanda, così come neppure circostanziatamente veniva descritto il fatto colposo o doloso in ipotesi preteso generatore dei lamentati danni contestati al convenuto , così come non è stato descritto dall'attore in che cosa sarebbe Controparte_1 consistito il reale dolo o la reale colpa che vorrebbe addossata al convenuto nella veste di mediatore, e non certamente di venditore.
- Nel merito in via subordinata: rigettarsi le domande tutte rivolte nei confronti del convenuto, ciò stante l'infondatezza delle medesime, non avendo l'attore alcun diritto scaturente né da una supposta vendita né da un comportamento doloso o colposo del . A tal riguardo, Controparte_1 ammesso e non concesso che il fosse il legittimo destinatario dell'esperita azione CP_1 giudiziaria, l'attore è comunque incorso nella decadenza dall'azione prevista dall'art. 1495 cod. civ.
- Nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta applicabilità dell'istituto dell'aliud pro alio, rigettarsi le domande tutte rivolte nei confronti del convenuto, ciò stante l'infondatezza delle medesime, non avendo l'attore alcun diritto scaturente né da una supposta vendita né da un comportamento doloso o colposo del . Controparte_1
- Nel merito in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità delle domande formulate nei confronti del convenuto, ridurre le pretese attoree al minimo secondo giustizia
e rapportandole al valore vero del bene, al contempo preliminarmente accertando la corresponsabilità nel fatto colposo del creditore nella causazione dei pretesi danni sia patrimoniali sia non patrimoniali
e più strettamente legati alla sua immagine.
- Sempre in ogni caso: spese interamente rifuse, con vittoria di onorari e competenze di giudizio oltre ad accessori come per legge”.
Fatto e motivi della decisione.
Con l'atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio il sig. , Parte_1 Controparte_1 esponendo di avere acquistato da lui, nel Marzo 2018, presso il suo negozio sito in San Donà di Piave, un orologio usato, modello Rolex Daytona, n. seriale U868494, referenza n. 16519, al prezzo di €.
11.700,00, interamente pagato in contanti all'atto di acquisto.
pagina 2 di 6 Deduceva che, alcuni mesi dopo l'acquisto, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia, relativo ad un procedimento penale a suo carico, iscritto al n. R.G.N.R. 6779/2020, per il delitto di ricettazione, avendo acquistato un bene provento di rapina, ai danni del sig. . CP_3
L'orologio, pertanto, sarebbe stato sequestrato e, in data 26.2.2020, in esecuzione del decreto del
Pubblico Ministero, dissequestrato dalla Polizia giudiziaria e restituito al suo legittimo proprietario.
L'attore si sarebbe, quindi, rivolto ad un difensore di fiducia, Avv. Alberini, per la difesa nel suddetto procedimento, versandogli, a titolo di onorari, la somma di €. 2.537,60.
Le indagini, svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, sarebbero sfociate in una richiesta di archiviazione del PM., Dott.ssa Baccaglini, seguita, in data 18.10.2021, da un decreto di archiviazione, emesso dal GIP.
L'attore, dunque, invocava la responsabilità contrattuale del convenuto alienante, in forza della quale questi avrebbe dovuto garantirlo della subita evizione, per avergli venduto un bene rivelatosi poi di provenienza delittuosa. Invocava, altresì, la responsabilità extracontrattuale del convenuto, per i danni, anche morali, patiti e le spese occorse, in seguito al procedimento poi definito con decreto di archiviazione.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento di €. 51.237,60, somma poi, rettificata, in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., in €. 39.537,60, risultante dalla somma algebrica dei seguenti importi: € 11.700,00, a titolo di danno emergente, pari al prezzo di acquisto del bene evitto, €.
16,300,00, quale mancato guadagno risultante dalla differenza tra valore di mercato del bene (stimato in €. 28.000,00) e il prezzo di acquisto, €. 2.537,60 per esborsi pagati all'avv. Alberini, per la difesa nel procedimento penale, ed €. 9.000,00 a titolo di dedotto danno morale, consistente nel nocumento alla reputazione procurato dal decritto procedimento penale.
Con la comparsa di costituzione, il convenuto asseriva che, nel 2009, tale sig. Persona_3 gli avrebbe consegnato l'orologio in questione, munito di certificazione di autenticità rilasciata dall'orologeria venditrice, ROS, di di Portogruaro, manifestandogli l'intenzione di CP_4 venderlo. Così il convenuto, individuato nello zio un possibile acquirente, gli Persona_2 procurava l'affare, dietro corresponsione del prezzo di mercato.
Successivamente, la zia, divenuta per successione ereditaria proprietaria del bene in Persona_1 oggetto, manifestandogli l'intenzione di alienarlo, dava incarico al nipote di porlo nuovamente in vendita, presso la sua orologeria. Così, l'acquisto si sarebbe perfezionato in favore dell'odierno attore, il quale, per il tramite di tale , recatosi presso l'orologeria del convenuto, avrebbe Persona_4 ricevuto in consegna l'orologio, dietro pagamento in contanti del prezzo convenuto.
pagina 3 di 6 Solo in seguito, il convenuto avrebbe appreso che il bene fosse il provento di una rapina consumatasi nel 2008.
Infatti, la cui l'orologio era stato dall'attore consegnato per una Controparte_5 riparazione, avrebbe denunciato all'autorità giudiziaria tale illecita provenienza, dopo avere consultato le banche dati ufficiali Rolex.
Il convenuto asseriva di essere stato vittima incolpevole della certificazione di cui sarebbe stato corredato l'orologio in oggetto, a firma dell'orologiaio Ros, e di aver subito lui stesso un procedimento penale a suo carico.
Eccepiva, preliminarmente, il suo difetto di legittimazione passiva, asserendo che il soggetto cui il avrebbe dovuto rivolgere la sua doglianza fosse piuttosto la zia, cioè colei che, Pt_1 Persona_1 all'epoca, sarebbe stata la legittima proprietaria dell'orologio, essendo stato il convenuto un mero
“procuratore-procacciatore-mediatore in aiuto dell'anziana zia”.
Nel merito, il convenuto contestava le domande risarcitorie dell'attore sotto il profilo del quantum, deducendo che l'attore avrebbe erroneamente omesso di sottrarre dal preteso prezzo di mercato del bene il corrispettivo della vendita. Eccepiva la decadenza dell'attore dall'azione ex art. 1490 cc, per omessa denunzia del vizio nel termine di otto giorni dalla scoperta, ex art. 1495 c.c.. Ancora, il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda, atteso che la fattispecie andrebbe inquadrata nell'istituto dell'aliud pro alio, cui conseguirebbe la risoluzione del contratto, non richiesta dall'attore e di cui, comunque, sarebbe mancato il presupposto della colpa del debitore, in quanto il certificato, all'epoca rilasciato dal perito avrebbe giustificato la legittimità del possesso del Rolex. CP_4
In seguito al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. ed alla prima udienza, il G.I. fissava la successiva udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex ar.t
189 cpc;
l'udienza veniva sostituita, ex ar.t 127 ter cpc, con il deposito di note scritte;
le parti concludevano come riportato nelle premesse e, con ordinanza pubblicata il 14.07.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
***
All'esito del procedimento, risulta pacifico che il convenuto abbia consegnato all'attore l'orologio compravenduto e ne abbia incassato immediatamente il prezzo, in contanti, senza la spendita, nei confronti dell'acquirente, del nome di alcun suo rappresentato, in qualità di effettivo venditore, tantomeno di sua zia.
Sul punto, peraltro, ossia circa la spendita del nome del preteso rappresentato, il convenuto non ha dedotto alcuno specifico mezzo di prova (limitandosi a richiedere la prova circa il fatto che la zia lo avrebbe incaricato di vendere l'orologio), risultando, quindi, dimostrata la sua legittimazione passiva pagina 4 di 6 sostanziale, oltre che formale (essendo lui, evidentemente, il soggetto nei cui confronti è rivolta la pretesa attorea).
La domanda di garanzia dall'evizione, peraltro, è stata proposta ex art. 1483 cc, ed integra un'azione distinta dalla garanzia per vizi ex art. 1490 cc, non sottoposta ai relativi termini di decadenza e prescrizione, ex art. 1495 cc. La prescrizione dell'azione di evizione, invero, corrisponde al termine ordinario decennale, ex art. 2946 cc, e decorre non dalla data di conclusione del contratto, né dal momento in cui il compratore evitto rilascia la cosa al terzo evincente, ma dal momento in cui il diritto del terzo sul bene è incontestabilmente accertato (C. 9642/2001; C. 184/1997; C. 5550/1978). Il diritto del compratore, invero, resta soggetto al termine ordinario di prescrizione, con decorso, non dalla conclusione del contratto, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione ( C.
6402/1984).
Trattasi, invero, di domanda di risarcimento del danno derivato dall'evidente inadempimento del venditore all'obbligazione di trasferire al compratore la proprietà del bene. Risarcimento che, ex art. 1223 cc., si estende all'intero danno emergente, determinato dal prezzo ingiustamente sborsato, pari pacificamente ad euro 11.700,00, ed ai costi di difesa sostenuti in sede penale, in conseguenza dell'evizione, pari ad euro 2.537,60.
Non risulta provato, invece, l'asserito mancato guadagno, poiché l'attore non ha allegato né provato che, ove non avesse concluso la compravendita con il convenuto, avrebbe potuto acquistare efficacemente, presso terzi, un bene omologo a quello di causa, ad un prezzo parimenti vantaggioso rispetto a quello di mercato. Detto vantaggio, atteso dall'acquirente, invero, non si è mai validamente verificato, avendo egli subito l'evizione proprio in ragione della provenienza illecita del bene e della conseguente impossibilità del suo acquisto efficace, al prezzo promesso. L'inadempimento del convenuto alla sua obbligazione contrattuale, dunque, non ha fatto venir meno alcun effetto di valido acquisto in capo all'attore e non ha determinato la perdita di alcun conseguente guadagno, nemmeno potenziale, bensì di una mera aspettativa.
Parimenti, non risulta alcuna prova dell'asserito danno morale, derivato all'attore dall'aver subito le indagini penali (cfr. Cass. SSUU 18356/2009).
Ne conseguono l'accoglimento solo parziale della domanda attorea, nei limiti della somma complessiva di euro 14.237,60, oltre interessi legali, al tasso ex art. 1284, IV co., cc, dalla domanda al saldo, e la compensazione parziale delle spese di lite, per ½, con condanna del convenuto a rifonderne il residuo in favore dell'attore.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) condanna il convenuto a risarcire all'attore il danno ex artt. 1483, 1479 e 1223 cc per evizione dell'orologio compravenduto, liquidate nella somma complessiva di euro 14.237,60, oltre interessi legali, al tasso ex art. 1284, IV co., cc, dalla domanda al saldo;
2) compensa le spese di lite per ½ e condanna la parte convenuta a rimborsarne il residuo alla parte attrice, che si liquida in euro 2.538,50 per compensi, in euro 132,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 4 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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