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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4742/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2019 del ruolo contenzioso generale dell'anno 4742, trattenuta in decisione in data 27.11.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, (C.F. , in persona Parte_1 Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
del Presidente pro tempore arch. rappresentato e difeso, giusta procura Parte_4
in atti, dall'avv. Flora Neglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ornella Aglioti sito in Pisa via Santa Marta n. 57
attore opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Scandicci (FI) via di Marciola n. 17 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Firenze via Arnolfo 43 presso lo studio dell'avv. Milvia Falatti e dell'Avv. Benedetta Bianchi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 18.07.2024 (per l'opponente) e in data 11.07.2024 (per l'opposta).
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato il 4.1.2019 l' Parte_5
(nel prosieguo Ente Parco o semplicemente Ente), rappresentato e difeso come in atti,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' onde sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Si chiede che il Tribunale di Pisa Ill.mo, respinta ogni contraria
e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti ed emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, previa revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accerti l'inesistenza del diritto alla riconsegna degli originali delle polizze stante il non integrale soddisfacimento del credito di cui è titolare l' ; in via riconvenzionale, Parte_1 previo accertamento del credito ancora vantato dall' nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
condannare quest'ultima al pagamento di € 7.044,44, oltre interessi moratori di cui
[...]
al D. Lgs. n. 231/2002 pari, alla data del presente atto [18.07.2024], ad Euro 12.485,95, per un importo complessivo di Euro 19.529,99. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni l'Ente opponente esponeva che:
- il Tribunale di Pisa in data 21 settembre 2019 aveva emesso decreto con il quale aveva ingiunto all' di Parte_5
“consegnare alla ricorrente, presso la sua sede, i documenti relativi alle tre fidejussioni”, nonché il pagamento delle spese della procedura;
- esso Ente Parco veniva a proporre opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca e/o l'annullamento, in quanto il proprio credito non era stato integralmente soddisfatto residuando, in suo favore, l'ulteriore credito di € 7.044,04, dato dalla sommatoria delle fatture emesse a partire dal 2012 decurtata dell'importo dei versamenti effettuati nel tempo dall' Controparte_1
- in particolare, esso opponente si adoperato per chiarire la situazione, offrendosi più volte di ricostruire la posizione economica intercorrente con la controparte, senza tuttavia ricevere alcuna risposta collaborativa;
- quindi aveva inviato un prospetto riepilogativo del credito maturato alla debitrice, la quale aveva provveduto al relativo saldo con due distinte operazioni di pagamento effettuate rispettivamente nel 2015 e nel 2018;
- successivamente aveva rettificato l'ammontare del debito riportato nella nota del 9 giugno
2015 (doc. 5 di parte opponente), da considerarsi frutto di un errore materiale prontamente segnalato, da esso creditore, con raccomandata del 07.03.2018 (doc. 7 di parte opponente), e aveva così quantificato il debito residuo maturato dalla controparte in € 7.044,04 oltre interessi;
- l' aveva negato ogni addebito e aveva agito, in via monitoria, Controparte_1
per la restituzione delle garanzie fideiussorie prestate negli anni 2008-2009; - di conseguenza esso , nell'opporsi alla pretesa di controparte, veniva ad avanzare Parte_1
domanda riconvenzionale al fine di chiedere la condanna dell'Azienda opposta al pagamento, in proprio favore, del suddetto importo di € 7.044,44, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs.
n. 231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2020 si costituiva in giudizio la società opposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Concedere la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto, condannare l' in persona del Parte_5
legale rappresentante pro tempore, a consegnare immediatamente i documenti (fidejussioni bancarie) sub docc. 4-5-6, allegati al presente atto. In ipotesi, condannare l' , Parte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a consegnare all' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, i documenti sub docc.
4-5 allegati al presente atto.
Nel merito, a conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, accertato l'adempimento della comparente ai contratti stipulati con l' di cui ai docc. 2 3 per le annualità 2008 e 2009, Controparte_2
garantiti dalle fidejussioni per cui è causa ed il conseguente diritto a vedersi riconsegnare la documentazione afferente le fidejussioni stesse, condannare l' in persona Parte_5 del legale rappresentante pro tempore, a consegnare immediatamente all' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore i documenti sub docc. 4-5, allegati al presente
[...] atto (fidejussioni bancarie). In ipotesi, condannare l' in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, a consegnare immediatamente all' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore immediatamente il documenti sub docc.
4-5 allegati al presente atto Voglia altresì.l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, respingere la domanda riconvenzionale respingere la domanda ex adverso proposta, in via preliminare, in quanto inammissibile ed improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c.p.c. Nel merito, in quanto infondata e comunque sfornita di supporto probatorio.”
A sostegno delle proprie difese l' deduceva che: Controparte_1
- essa comparente, quale società appaltatrice del servizio di cattura e ritiro della fauna selvatica presso l'Ente opponente negli anni 2008 e 2009, aveva rilasciato, a garanzia degli adempimenti contrattualmente assunti per le predette annualità, n. 3 fideiussioni bancarie, pari a €. 30.200,00 per l'annualità 2008 ed €. 7.000,00 per l'annualità 2009;
- avendo saldato il proprio debito e, non avendo l' ottemperato all'invito di restituire Parte_1
le fidejussioni concesse, essa opposta aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n.
1491/2019 R.G. n. 3902/2019 per il rilascio dei predetti titoli;
- l'opposizione proposta ex adverso doveva, pertanto, ritenersi infondata, esistendo prova documentale del fatto che le somme dovute alla controparte in adempimento delle obbligazioni relative ai contratti inter partes per le annualita' 2008 e 2009 erano state integralmente corrisposte dalla comparente;
- inoltre la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente doveva ritenersi inammissibile in quanto priva di connessione con il titolo fideiussorio oggetto di giudizio, afferendo il presunto credito residuo ad annualità diverse rispetto a quelle coperte da garanzia fidejussoria.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, concessi termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.
6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale;
laddove l'interrogatorio formale di parte opponente, seppure parimenti ammesso, non poteva essere assunto stante la mancata presentazione del legale rappresentante dell' a rendere il medesimo. Parte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, al quale incombente le parti provvedevano entro i termini assegnati.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Nel presente giudizio l'Ente agisce per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1491/2019 Pt_1
(procedimento n. 3902/2019 R.G.), avente ad oggetto la riconsegna, da parte dell'Ente medesimo, all' dei documenti relativi alle tre fideiussioni emesse dall'odierna Controparte_1
opposta, in favore della controparte, negli anni 2008 e 2009.
L'opponente, oltre a contestare -per le ragioni indicate nella parte espositiva- la pretesa dell'ingiungente, ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere la condanna dell' ingiungente al pagamento del residuo credito di € 7.044,44 oltre interessi;
laddove la CP_1
società opposta, pur contestando nel merito, in quanto a suo dire non provata, la sussistenza di tale residuo credito, ha eccepito l'inammissibilità della riconvenzionale siccome non dipendente dal titolo dedotto in giudizio, come richiesto dall'art. 36 c.p.c. ai fini della giustificabilità del simultaneus processus tra la domanda attrice e la riconvenzionale stessa.
Ciò posto, l'indagine demandata a questo giudice ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno, in capo all' Parco, di una valida ragione di credito che giustifichi il persistere della Pt_1 detenzione, da parte di quest'ultimo, delle citate garanzie fideiussorie o se, come sostenuto dall' l'obbligazione di quest'ultima debba, di contro, ritenersi estinta Controparte_1
per intervenuto adempimento.
Orbene, alla luce del compendio probatorio costituito dalle risultanze della documentazione versata in atti e delle espletate prove orali, l'opposizione a d.i. di cui trattasi può ritenersi fondata soltanto relativamente a quanto oggetto della spiegata domanda riconvenzionale. E, invero, è incontestato -ed emerge, nel contempo, dalla documentazione prodotta- che le fideiussioni bancarie oggetto della richiesta di riconsegna azionata, in sede monitoria, dall'odierna opposta furono rilasciate per gli anni 2008 e 2009 in relazione ai contratti di cessione della selvaggina sottoscritti, dall'ingiungente, con l' in data 30.10.2008 (scadenza 30.09.2009) e Parte_1
15.10.2009 (scadenza 30.09.2010).
In ogni contratto (cfr. docc.
2-3 di parte opposta) si prevedeva, infatti, una durata dell'affidamento dell'incarico di acquisto e ritiro della selvaggina e la prestazione di una “cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria bancaria”, con distinte garanzie di importo pari ad € 200,00 (fid. n. 4081646) e
€ 30.00,00 (fid. n. 4081647) per la scrittura del 30.10.2008 ed € 7.000,00 (fid. n. 4081649) per il contratto sottoscritto in data 15.10.2009.
Le suindicate fideiussioni furono quindi prestate, dall' a garanzia Controparte_1
delle obbligazioni assunte con i contratti di cessione della selvaggina sottoscritti negli anni 2008 e
2009, ed erano destinate a “coprire” tutte le obbligazioni sorgenti dai contratti citati fino alla scadenza pattuita.
Pertanto la fideiussione si configura, nel caso in esame, come un contratto accessorio rispetto a quello principale, al quale è peraltro funzionalmente collegato in quanto dal conseguimento della prestazione in relazione alla quale la garanzia viene prestata discende il diritto o meno del creditore di escutere la fideiussione medesima.
Stante, quindi, l'intima dipendenza dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale,
l'elemento dell'accessorietà costituisce predicato naturale della fideiussione ai sensi degli artt. 1939
e ss. c.c., fideiussione la cui validità è condizionata da quella dell'obbligazione principale.
E' da rilevare, altresì, che in considerazione delle concordanti indicazioni emergenti dall'interpretazione letterale del contenuto complessivo dei contratti sottoscritti dalle parti negli anni
2008 e 2009, le modalità di pattuizione delle fideiussioni bancarie in esame valgono a qualificare le garanzie in argomento come fideiussioni ordinarie e non come contratti autonomi di garanzia, non emergendo la volontà del garante di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
Conforta tale interpretazione la circostanza che gli accordi commerciali raggiunti dalle parti negli anni successivi, e in particolare nel biennio 2012-2013 (doc. 33 di parte opponente), furono assistiti dal rilascio di autonome cauzioni mediante distinte polizze fideiussorie, accessorie anche in questo caso al contratto principale di cessione della selvaggina.
Premesso quanto sopra, gravava sull' che ha agito in via monitoria Controparte_1
per ottenere la riconsegna delle n. 3 garanzie fideiussorie da essa prestate per gli anni 2008-2009, l'onere della prova di aver integralmente adempiuto l'obbligazione principale, che aveva contrattualmente assunto.
Ora, parte opposta ha dimostrato (cfr. i docc.
7-8 dalla stessa allegati) di aver corrisposto all' Pt_1
, a fronte del sollecito ricevuto in data 9 Giugno 2015, l'importo richiesto a saldo della propria
[...] esposizione debitoria, quantificata in € 57.998,32, effettuando -a mezzo bonifico bancario- due distinti versamenti (pari a € 43.000,00) nel Luglio 2015 e un ulteriore versamento (pari a € 15.000,00) nel Febbraio 2018, per un totale di € 58.000,00.
Tale adempimento, in considerazione della situazione di evidente ritardo nei pagamenti in cui versava l' quale emerge dalla copiosa corrispondenza in atti, ha interessato Controparte_1
indubbiamente non solo il biennio 2008-2009 ma anche gli anni successivi, dal tenore della corrispondenza e dalla data degli intervenuti pagamenti essendo evidente che non vi era la prassi della società opposta di saldare periodicamente la propria esposizione debitoria, bensì quella di concordare piani di rientro per superare le dichiarate difficoltà finanziarie in cui la società versava a causa del perimento di numerosi capi di bestiame e di una congiuntura economica sfavorevole.
Infatti le causali dei pagamenti effettuati, dall'opposta, a saldo del proprio complessivo debito sono stati imputati, come si evince chiaramente dalle contabili di bonifico (docc.
7-8 sopra citati), al “saldo fatture appalto 2014/2015” (€ 15.000,00) e al “saldo fideiussione n. P000488 AS Merchant Bank”
(€ 43.000,00): il che dimostra che tale pagamento interessò anche le prestazioni relative ai contratti di cessione stipulati nel biennio 2008-2009, e che tuttavia vi fu, negli anni, il ricorso al rilascio di nuove garanzie fideiussorie per far fronte non solo ai nuovi accordi commerciali ma anche ai piani di rientro proposti, dall' all' , in relazione ai debiti scaduti. CP_1 Parte_1
Per tale ragione, sotto il profilo dell'asserita infondatezza della pretesa della società opposta di vedersi restituire le n. 3 garanzie fideiussorie prestate, dalla stessa, nel biennio 2008-2009 -pretesa per far valere la quale l' ha attivato la procedura monitoria- l'opposizione Controparte_1
deve essere respinta, avendo l'ingiungente provato di avere estinto l'obbligazione principale mediante il versamento del suindicato complessivo importo di € 58.000,00, satisfattivo quantomeno dell'esposizione debitoria assistita dalle n. 3 fideiussioni bancarie di importo pari a € 200,00 (fid. n.
4081646) e a € 30.00,00 (fid. n. 4081647) per quanto concerne la scrittura del 30.10.2008 e a €
7.000,00 (fid. n. 4081649) per quanto attiene al contratto sottoscritto in data 15.10.2009.
Nel procedere, a questo punto, all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, avente ad oggetto il residuo credito di € 7.044,44 oltre interessi moratori, deve essere rigettata, in primis, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità di tale domanda sollevata dalla società opposta. Giova infatti richiamare, in proposito, il più recente -e condivisibile- orientamento espresso, in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, che ha ritenuto ammissibile la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi petitum almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
E, poiché è indubbio che la domanda riconvenzionale spiegata dall' condivida, con la Parte_1
domanda di controparte, sia la medesima vicenda sostanziale, attenendo entrambe tali domande ai rapporti commerciali intercorsi tra e in ragione dell'aggiudicazione degli Parte_1 Controparte_1
appalti di cattura della selvaggina, sia la tutela del medesimo bene della vita, inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, ne discende che la loro trattazione congiunta risponde a indubbie finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
La ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti nei termini che precede permette, quindi, di ritenere ammissibile e procedibile la domanda riconvenzionale di cui trattasi, in quanto la residua pretesa creditoria con la stessa azionata si fonda su un rapporto contrattuale continuativo volto alla cessione annuale di ungulati, intrattenuto tra l' e l' e Parte_1 Controparte_1
comprovato non solo dai contratti versati in atti ma anche dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 all'udienza del 24.01.2022 (l' partecipava ai bandi annuali indetti Controparte_1
dall per la cattura degli ungulati, lo so perché come studio coadiuvavo con Parte_5
loro alla predisposizione delle gare di appalto ed alla preparazione della documentazione necessaria, come studio”).
Venendo, quindi, al merito di detta riconvenzionale, va evidenziato che l' ha fornito la Parte_1 prova dell'esistenza del residuo credito vantato, producendo in giudizio la scheda contabile contenente la ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti (doc. 7 di parte opponente), le fatture emesse negli anni 2012-2013 con i relativi DDT (docc. 12-20 di parte opponente), le fatture emesse nell'anno 2014 (docc. 21-26 di parte opponente), la missiva dell'odierna opposta contenente l'espresso riconoscimento del debito di € 72.510,88 -figurante nella suindicata scheda contabile- per gli anni 2012-2013 (doc. 27 di parte opponente) nonché le note inviate nel corso degli anni dall'Ente all' per evidenziare il residuo debito di quest'ultima e i piani di rientro Controparte_1
proposti dalla debitrice.
Se, dunque, l'opponente ha assolto, nella sua veste di attore sostanziale, all'onere probatorio che gli faceva carico, non può dirsi altrettanto per la società opposta, la quale si è limitata a sollevare eccezioni di natura procedurale riguardo alla domanda in esame e, nel merito, a spendere argomentazioni difensive volte, per lo più, a rimarcare l'estraneità del credito oggetto della riconvenzionale medesima rispetto alle fideiussioni bancarie rilasciate, in favore dell'Ente, nell'anno
2008-2009.
Per le suesposte ragioni la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere accolta in linea capitale, nella misura richiesta pari ad € 7.044,44, mentre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. n.
231/2002 dovranno essere corrisposti a far tempo dalla data della domanda giudiziale, non essendo possibile determinare il dies a quo di decorrenza.
E' pur vero, infatti, che “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024; Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 1747 del 24/01/2025).
E' altrettanto vero, peraltro, che nel caso di specie non è possibile determinare aprioristicamente la data di scadenza del termine di pagamento, trattandosi di un debito residuo non riferibile all'emissione di una singola fattura bensì maturato nel corso del tempo in ragione dei costanti ritardi con cui la debitrice provvedeva ai pagamenti.
Alla luce di quanto precede l'opposizione proposta dall' deve essere rigettata nella parte Parte_1
in cui viene contestata la pretesa della società opposta di ottenere la riconsegna dei documenti relativi alle tre fidejussioni sopra menzionate, con conseguente conferma del decreto opposto;
laddove, in accoglimento -nei termini sopra precisati- della spiegata riconvenzionale, l' Controparte_1
deve essere condannata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere all' la somma d € 7.044,44, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. Parte_1
231/2002 dal 19.2.2020 (data del deposito della comparsa contenente la domanda anzidetta) fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RESPINGE, nella parte in cui viene contestata la pretesa dell Controparte_1
di ottenere la riconsegna dei documenti relativi alle tre fidejussioni menzionate in motivazione, l'opposizione proposta, dall' Parte_5
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1491/2019 R.D.I. emesso, dal Tribunale
[...] di Pisa, in data 23.9.2019 su ricorso dell' e, per l'effetto, Controparte_1
conferma il decreto opposto;
2) ACCOGLIE, nei termini indicati in motivazione, la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso e, per l'effetto, condanna Parte_5
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere all' la somma d Parte_5
€ 7.044,44, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal 19.2.2020 (data del deposito della comparsa contenente la domanda anzidetta) fino al saldo effettivo;
3) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 14.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2019 del ruolo contenzioso generale dell'anno 4742, trattenuta in decisione in data 27.11.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, (C.F. , in persona Parte_1 Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
del Presidente pro tempore arch. rappresentato e difeso, giusta procura Parte_4
in atti, dall'avv. Flora Neglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ornella Aglioti sito in Pisa via Santa Marta n. 57
attore opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Scandicci (FI) via di Marciola n. 17 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Firenze via Arnolfo 43 presso lo studio dell'avv. Milvia Falatti e dell'Avv. Benedetta Bianchi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 18.07.2024 (per l'opponente) e in data 11.07.2024 (per l'opposta).
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato il 4.1.2019 l' Parte_5
(nel prosieguo Ente Parco o semplicemente Ente), rappresentato e difeso come in atti,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' onde sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Si chiede che il Tribunale di Pisa Ill.mo, respinta ogni contraria
e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti ed emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, previa revoca o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, accerti l'inesistenza del diritto alla riconsegna degli originali delle polizze stante il non integrale soddisfacimento del credito di cui è titolare l' ; in via riconvenzionale, Parte_1 previo accertamento del credito ancora vantato dall' nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
condannare quest'ultima al pagamento di € 7.044,44, oltre interessi moratori di cui
[...]
al D. Lgs. n. 231/2002 pari, alla data del presente atto [18.07.2024], ad Euro 12.485,95, per un importo complessivo di Euro 19.529,99. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni l'Ente opponente esponeva che:
- il Tribunale di Pisa in data 21 settembre 2019 aveva emesso decreto con il quale aveva ingiunto all' di Parte_5
“consegnare alla ricorrente, presso la sua sede, i documenti relativi alle tre fidejussioni”, nonché il pagamento delle spese della procedura;
- esso Ente Parco veniva a proporre opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca e/o l'annullamento, in quanto il proprio credito non era stato integralmente soddisfatto residuando, in suo favore, l'ulteriore credito di € 7.044,04, dato dalla sommatoria delle fatture emesse a partire dal 2012 decurtata dell'importo dei versamenti effettuati nel tempo dall' Controparte_1
- in particolare, esso opponente si adoperato per chiarire la situazione, offrendosi più volte di ricostruire la posizione economica intercorrente con la controparte, senza tuttavia ricevere alcuna risposta collaborativa;
- quindi aveva inviato un prospetto riepilogativo del credito maturato alla debitrice, la quale aveva provveduto al relativo saldo con due distinte operazioni di pagamento effettuate rispettivamente nel 2015 e nel 2018;
- successivamente aveva rettificato l'ammontare del debito riportato nella nota del 9 giugno
2015 (doc. 5 di parte opponente), da considerarsi frutto di un errore materiale prontamente segnalato, da esso creditore, con raccomandata del 07.03.2018 (doc. 7 di parte opponente), e aveva così quantificato il debito residuo maturato dalla controparte in € 7.044,04 oltre interessi;
- l' aveva negato ogni addebito e aveva agito, in via monitoria, Controparte_1
per la restituzione delle garanzie fideiussorie prestate negli anni 2008-2009; - di conseguenza esso , nell'opporsi alla pretesa di controparte, veniva ad avanzare Parte_1
domanda riconvenzionale al fine di chiedere la condanna dell'Azienda opposta al pagamento, in proprio favore, del suddetto importo di € 7.044,44, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs.
n. 231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2020 si costituiva in giudizio la società opposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Concedere la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto, condannare l' in persona del Parte_5
legale rappresentante pro tempore, a consegnare immediatamente i documenti (fidejussioni bancarie) sub docc. 4-5-6, allegati al presente atto. In ipotesi, condannare l' , Parte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a consegnare all' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, i documenti sub docc.
4-5 allegati al presente atto.
Nel merito, a conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, accertato l'adempimento della comparente ai contratti stipulati con l' di cui ai docc. 2 3 per le annualità 2008 e 2009, Controparte_2
garantiti dalle fidejussioni per cui è causa ed il conseguente diritto a vedersi riconsegnare la documentazione afferente le fidejussioni stesse, condannare l' in persona Parte_5 del legale rappresentante pro tempore, a consegnare immediatamente all' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore i documenti sub docc. 4-5, allegati al presente
[...] atto (fidejussioni bancarie). In ipotesi, condannare l' in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, a consegnare immediatamente all' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore immediatamente il documenti sub docc.
4-5 allegati al presente atto Voglia altresì.l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, respingere la domanda riconvenzionale respingere la domanda ex adverso proposta, in via preliminare, in quanto inammissibile ed improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c.p.c. Nel merito, in quanto infondata e comunque sfornita di supporto probatorio.”
A sostegno delle proprie difese l' deduceva che: Controparte_1
- essa comparente, quale società appaltatrice del servizio di cattura e ritiro della fauna selvatica presso l'Ente opponente negli anni 2008 e 2009, aveva rilasciato, a garanzia degli adempimenti contrattualmente assunti per le predette annualità, n. 3 fideiussioni bancarie, pari a €. 30.200,00 per l'annualità 2008 ed €. 7.000,00 per l'annualità 2009;
- avendo saldato il proprio debito e, non avendo l' ottemperato all'invito di restituire Parte_1
le fidejussioni concesse, essa opposta aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n.
1491/2019 R.G. n. 3902/2019 per il rilascio dei predetti titoli;
- l'opposizione proposta ex adverso doveva, pertanto, ritenersi infondata, esistendo prova documentale del fatto che le somme dovute alla controparte in adempimento delle obbligazioni relative ai contratti inter partes per le annualita' 2008 e 2009 erano state integralmente corrisposte dalla comparente;
- inoltre la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente doveva ritenersi inammissibile in quanto priva di connessione con il titolo fideiussorio oggetto di giudizio, afferendo il presunto credito residuo ad annualità diverse rispetto a quelle coperte da garanzia fidejussoria.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, concessi termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.
6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale;
laddove l'interrogatorio formale di parte opponente, seppure parimenti ammesso, non poteva essere assunto stante la mancata presentazione del legale rappresentante dell' a rendere il medesimo. Parte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, al quale incombente le parti provvedevano entro i termini assegnati.
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Merito della lite e motivi della decisione
Nel presente giudizio l'Ente agisce per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1491/2019 Pt_1
(procedimento n. 3902/2019 R.G.), avente ad oggetto la riconsegna, da parte dell'Ente medesimo, all' dei documenti relativi alle tre fideiussioni emesse dall'odierna Controparte_1
opposta, in favore della controparte, negli anni 2008 e 2009.
L'opponente, oltre a contestare -per le ragioni indicate nella parte espositiva- la pretesa dell'ingiungente, ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere la condanna dell' ingiungente al pagamento del residuo credito di € 7.044,44 oltre interessi;
laddove la CP_1
società opposta, pur contestando nel merito, in quanto a suo dire non provata, la sussistenza di tale residuo credito, ha eccepito l'inammissibilità della riconvenzionale siccome non dipendente dal titolo dedotto in giudizio, come richiesto dall'art. 36 c.p.c. ai fini della giustificabilità del simultaneus processus tra la domanda attrice e la riconvenzionale stessa.
Ciò posto, l'indagine demandata a questo giudice ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno, in capo all' Parco, di una valida ragione di credito che giustifichi il persistere della Pt_1 detenzione, da parte di quest'ultimo, delle citate garanzie fideiussorie o se, come sostenuto dall' l'obbligazione di quest'ultima debba, di contro, ritenersi estinta Controparte_1
per intervenuto adempimento.
Orbene, alla luce del compendio probatorio costituito dalle risultanze della documentazione versata in atti e delle espletate prove orali, l'opposizione a d.i. di cui trattasi può ritenersi fondata soltanto relativamente a quanto oggetto della spiegata domanda riconvenzionale. E, invero, è incontestato -ed emerge, nel contempo, dalla documentazione prodotta- che le fideiussioni bancarie oggetto della richiesta di riconsegna azionata, in sede monitoria, dall'odierna opposta furono rilasciate per gli anni 2008 e 2009 in relazione ai contratti di cessione della selvaggina sottoscritti, dall'ingiungente, con l' in data 30.10.2008 (scadenza 30.09.2009) e Parte_1
15.10.2009 (scadenza 30.09.2010).
In ogni contratto (cfr. docc.
2-3 di parte opposta) si prevedeva, infatti, una durata dell'affidamento dell'incarico di acquisto e ritiro della selvaggina e la prestazione di una “cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria bancaria”, con distinte garanzie di importo pari ad € 200,00 (fid. n. 4081646) e
€ 30.00,00 (fid. n. 4081647) per la scrittura del 30.10.2008 ed € 7.000,00 (fid. n. 4081649) per il contratto sottoscritto in data 15.10.2009.
Le suindicate fideiussioni furono quindi prestate, dall' a garanzia Controparte_1
delle obbligazioni assunte con i contratti di cessione della selvaggina sottoscritti negli anni 2008 e
2009, ed erano destinate a “coprire” tutte le obbligazioni sorgenti dai contratti citati fino alla scadenza pattuita.
Pertanto la fideiussione si configura, nel caso in esame, come un contratto accessorio rispetto a quello principale, al quale è peraltro funzionalmente collegato in quanto dal conseguimento della prestazione in relazione alla quale la garanzia viene prestata discende il diritto o meno del creditore di escutere la fideiussione medesima.
Stante, quindi, l'intima dipendenza dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale,
l'elemento dell'accessorietà costituisce predicato naturale della fideiussione ai sensi degli artt. 1939
e ss. c.c., fideiussione la cui validità è condizionata da quella dell'obbligazione principale.
E' da rilevare, altresì, che in considerazione delle concordanti indicazioni emergenti dall'interpretazione letterale del contenuto complessivo dei contratti sottoscritti dalle parti negli anni
2008 e 2009, le modalità di pattuizione delle fideiussioni bancarie in esame valgono a qualificare le garanzie in argomento come fideiussioni ordinarie e non come contratti autonomi di garanzia, non emergendo la volontà del garante di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
Conforta tale interpretazione la circostanza che gli accordi commerciali raggiunti dalle parti negli anni successivi, e in particolare nel biennio 2012-2013 (doc. 33 di parte opponente), furono assistiti dal rilascio di autonome cauzioni mediante distinte polizze fideiussorie, accessorie anche in questo caso al contratto principale di cessione della selvaggina.
Premesso quanto sopra, gravava sull' che ha agito in via monitoria Controparte_1
per ottenere la riconsegna delle n. 3 garanzie fideiussorie da essa prestate per gli anni 2008-2009, l'onere della prova di aver integralmente adempiuto l'obbligazione principale, che aveva contrattualmente assunto.
Ora, parte opposta ha dimostrato (cfr. i docc.
7-8 dalla stessa allegati) di aver corrisposto all' Pt_1
, a fronte del sollecito ricevuto in data 9 Giugno 2015, l'importo richiesto a saldo della propria
[...] esposizione debitoria, quantificata in € 57.998,32, effettuando -a mezzo bonifico bancario- due distinti versamenti (pari a € 43.000,00) nel Luglio 2015 e un ulteriore versamento (pari a € 15.000,00) nel Febbraio 2018, per un totale di € 58.000,00.
Tale adempimento, in considerazione della situazione di evidente ritardo nei pagamenti in cui versava l' quale emerge dalla copiosa corrispondenza in atti, ha interessato Controparte_1
indubbiamente non solo il biennio 2008-2009 ma anche gli anni successivi, dal tenore della corrispondenza e dalla data degli intervenuti pagamenti essendo evidente che non vi era la prassi della società opposta di saldare periodicamente la propria esposizione debitoria, bensì quella di concordare piani di rientro per superare le dichiarate difficoltà finanziarie in cui la società versava a causa del perimento di numerosi capi di bestiame e di una congiuntura economica sfavorevole.
Infatti le causali dei pagamenti effettuati, dall'opposta, a saldo del proprio complessivo debito sono stati imputati, come si evince chiaramente dalle contabili di bonifico (docc.
7-8 sopra citati), al “saldo fatture appalto 2014/2015” (€ 15.000,00) e al “saldo fideiussione n. P000488 AS Merchant Bank”
(€ 43.000,00): il che dimostra che tale pagamento interessò anche le prestazioni relative ai contratti di cessione stipulati nel biennio 2008-2009, e che tuttavia vi fu, negli anni, il ricorso al rilascio di nuove garanzie fideiussorie per far fronte non solo ai nuovi accordi commerciali ma anche ai piani di rientro proposti, dall' all' , in relazione ai debiti scaduti. CP_1 Parte_1
Per tale ragione, sotto il profilo dell'asserita infondatezza della pretesa della società opposta di vedersi restituire le n. 3 garanzie fideiussorie prestate, dalla stessa, nel biennio 2008-2009 -pretesa per far valere la quale l' ha attivato la procedura monitoria- l'opposizione Controparte_1
deve essere respinta, avendo l'ingiungente provato di avere estinto l'obbligazione principale mediante il versamento del suindicato complessivo importo di € 58.000,00, satisfattivo quantomeno dell'esposizione debitoria assistita dalle n. 3 fideiussioni bancarie di importo pari a € 200,00 (fid. n.
4081646) e a € 30.00,00 (fid. n. 4081647) per quanto concerne la scrittura del 30.10.2008 e a €
7.000,00 (fid. n. 4081649) per quanto attiene al contratto sottoscritto in data 15.10.2009.
Nel procedere, a questo punto, all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, avente ad oggetto il residuo credito di € 7.044,44 oltre interessi moratori, deve essere rigettata, in primis, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità di tale domanda sollevata dalla società opposta. Giova infatti richiamare, in proposito, il più recente -e condivisibile- orientamento espresso, in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, che ha ritenuto ammissibile la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi petitum almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
E, poiché è indubbio che la domanda riconvenzionale spiegata dall' condivida, con la Parte_1
domanda di controparte, sia la medesima vicenda sostanziale, attenendo entrambe tali domande ai rapporti commerciali intercorsi tra e in ragione dell'aggiudicazione degli Parte_1 Controparte_1
appalti di cattura della selvaggina, sia la tutela del medesimo bene della vita, inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, ne discende che la loro trattazione congiunta risponde a indubbie finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
La ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti nei termini che precede permette, quindi, di ritenere ammissibile e procedibile la domanda riconvenzionale di cui trattasi, in quanto la residua pretesa creditoria con la stessa azionata si fonda su un rapporto contrattuale continuativo volto alla cessione annuale di ungulati, intrattenuto tra l' e l' e Parte_1 Controparte_1
comprovato non solo dai contratti versati in atti ma anche dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_1 all'udienza del 24.01.2022 (l' partecipava ai bandi annuali indetti Controparte_1
dall per la cattura degli ungulati, lo so perché come studio coadiuvavo con Parte_5
loro alla predisposizione delle gare di appalto ed alla preparazione della documentazione necessaria, come studio”).
Venendo, quindi, al merito di detta riconvenzionale, va evidenziato che l' ha fornito la Parte_1 prova dell'esistenza del residuo credito vantato, producendo in giudizio la scheda contabile contenente la ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti (doc. 7 di parte opponente), le fatture emesse negli anni 2012-2013 con i relativi DDT (docc. 12-20 di parte opponente), le fatture emesse nell'anno 2014 (docc. 21-26 di parte opponente), la missiva dell'odierna opposta contenente l'espresso riconoscimento del debito di € 72.510,88 -figurante nella suindicata scheda contabile- per gli anni 2012-2013 (doc. 27 di parte opponente) nonché le note inviate nel corso degli anni dall'Ente all' per evidenziare il residuo debito di quest'ultima e i piani di rientro Controparte_1
proposti dalla debitrice.
Se, dunque, l'opponente ha assolto, nella sua veste di attore sostanziale, all'onere probatorio che gli faceva carico, non può dirsi altrettanto per la società opposta, la quale si è limitata a sollevare eccezioni di natura procedurale riguardo alla domanda in esame e, nel merito, a spendere argomentazioni difensive volte, per lo più, a rimarcare l'estraneità del credito oggetto della riconvenzionale medesima rispetto alle fideiussioni bancarie rilasciate, in favore dell'Ente, nell'anno
2008-2009.
Per le suesposte ragioni la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere accolta in linea capitale, nella misura richiesta pari ad € 7.044,44, mentre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. n.
231/2002 dovranno essere corrisposti a far tempo dalla data della domanda giudiziale, non essendo possibile determinare il dies a quo di decorrenza.
E' pur vero, infatti, che “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024; Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 1747 del 24/01/2025).
E' altrettanto vero, peraltro, che nel caso di specie non è possibile determinare aprioristicamente la data di scadenza del termine di pagamento, trattandosi di un debito residuo non riferibile all'emissione di una singola fattura bensì maturato nel corso del tempo in ragione dei costanti ritardi con cui la debitrice provvedeva ai pagamenti.
Alla luce di quanto precede l'opposizione proposta dall' deve essere rigettata nella parte Parte_1
in cui viene contestata la pretesa della società opposta di ottenere la riconsegna dei documenti relativi alle tre fidejussioni sopra menzionate, con conseguente conferma del decreto opposto;
laddove, in accoglimento -nei termini sopra precisati- della spiegata riconvenzionale, l' Controparte_1
deve essere condannata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere all' la somma d € 7.044,44, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. Parte_1
231/2002 dal 19.2.2020 (data del deposito della comparsa contenente la domanda anzidetta) fino al saldo effettivo.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RESPINGE, nella parte in cui viene contestata la pretesa dell Controparte_1
di ottenere la riconsegna dei documenti relativi alle tre fidejussioni menzionate in motivazione, l'opposizione proposta, dall' Parte_5
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1491/2019 R.D.I. emesso, dal Tribunale
[...] di Pisa, in data 23.9.2019 su ricorso dell' e, per l'effetto, Controparte_1
conferma il decreto opposto;
2) ACCOGLIE, nei termini indicati in motivazione, la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso e, per l'effetto, condanna Parte_5
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere all' la somma d Parte_5
€ 7.044,44, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal 19.2.2020 (data del deposito della comparsa contenente la domanda anzidetta) fino al saldo effettivo;
3) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 14.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza