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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 496/2025 R.G. promosso con ricorso in data 27 febbraio 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in Terre del Reno, Parte_1 località Sant'Agostino, Via Quattro Novembre n. 11
e
, nato a [...] il [...], residente in Terre del Reno, Parte_2 località Sant'Agostino, Via Quattro Novembre n. 11 entrambi assistiti dall'Avv. Raffaella Prendin del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara, Via Cairoli n. 30, come da mandati in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto del procedimento senza rassegnare conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI: 1) disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza nella casa di comproprietà dei genitori sita in Via Quattro Novembre n. 11, fraz.
Sant'Agostino, Terre Del Reno (FE). Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli;
2)- disporre che i minori e Persona_3 Persona_2
trascorrano il tempo con i propri genitori secondo le seguenti modalità, a settimane alterne, che tengono conto degli orari lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli: - con il padre il lunedì, ed il mercoledì (inclusi i pernotti) dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo, con inizio il primo lunedì e mercoledì del mese con il padre
; -con la madre il martedì, giovedì (inclusi i pernotti) dalle ore 6 alle ore 19 del giorno successivo con inizio il primo martedì e giovedì del mese con la madre;
Inoltre, i minori trascorreranno il venerdì, sabato e la domenica a settimane alterne con ciascuno dei genitori dal pomeriggio del venerdì dalle 19.00 al lunedì (con inizio il primo venerdì, sabato e domenica del mese con la madre). Disporre che i genitori possano trascorrere con i minori quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Durante le vacanze natalizie trascorreranno alternativamente con i genitori un'intera settimana prima del Capodanno e la prima settimana di gennaio di ciascun anno (con inizio la prima settimana di Capodanno con il padre). Inoltre, i minori trascorreranno alternativamente negli anni il giorno di Natale e S.
Stefano, Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore (con inizio Natale e Pasqua con il padre);
3)- disporre che il padre versi alla NO , mediante bonifico alle coordinate Parte_2
IBAN [...] della Carta POSTEPAY Evolution entro il giorno
20 di ogni mese a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di €. 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Disporre che la madre accompagni il minore a Ferrara all'Istituto “Il Piccolo Principe” dove viene seguito settimanalmente a Per_1 educatori e logopedisti. Disporre che fino a quando l' riconoscerà al minore CP_1 Per_1
la prestazione n. 044-290007089186 Cat. INVCIV, il cui attuale contributo è pari a
[...] circa €. 343,66 mensili, la somma continui ad essere versata sul libretto postale nominativo n.
000053879127 intestato a e che il prelievo di somme dal suddetto libretto Persona_1
possa avvenire solo per spese connesse allo stato di salute di comprese le spese di Per_1
trasferimento per e da Ferrara. Disporre che, quanto al mantenimento straordinario dei figli, fintanto che la Sig.ra non avrà una occupazione che le possa assicurare il raggiungendo Pt_2 di una propria stabilità economica, il Sig. si farà carico integralmente dei relativi Per_1
costi. A decorrere dal momento in cui la Sig.ra potrà godere di un proprio reddito Pt_2
superiore a 1.100,00 euro mensili, i genitori si faranno carico del mantenimento straordinario dei figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, previa esibizione, da parte del genitore che ha anticipato l'intero esborso della relativa ricevuta di pagamento. I ricorrenti qualificano come spese sanitarie straordinarie obbligatorie, le spese medico-sanitarie non mutuabili, incluse le spese odontoiatriche, oculistiche, spese mediche e di degenza, per esami diagnostici, visite specialistiche, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, rientranti nel mantenimento ordinario;
come spese scolastiche straordinarie obbligatorie, le spese per rette, tasse scolastiche e universitarie, acquisto di libri e materiale di inizio anno scolastico, doposcuola, gite scolastiche, campi estivi e relative attività incluse eventuali gite, e spese per il trasporto scolastico, e per mensa scolastica.
Quanto alle spese per eventuali corsi di recupero e simili, master, corsi di formazione, corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, le spese per corsi sportivi, incluso l'acquisto del relativo materiale tecnico, le spese per i periodi di villeggiatura, viaggi di istruzione, spese per acquisto e riparazione di p.c. e di telefoni cellulari e quelle per l'acquisto e la manutenzione di mezzi di trasporto (es. biciclette, motorini, auto), incluse tassa automobilistica e spese di assicurazione, vengono qualificate come spese straordinarie rispetto alle quali, tuttavia, occorre il previo accordo tra i genitori circa l'opportunità e l'entità della spesa;
Disporre che gli assegni sociali per il nucleo familiare, attualmente percepiti al 100% dal Signor Parte_1
continuino ad essere dallo stesso percepiti finché la NO non
[...] Parte_2
avrà un lavoro regolarmente retribuito. Qualora la NO avrà uno stabile Parte_2
lavoro, il Signor si adopererà ad espletare tutte le pratiche necessarie per Parte_1
pervenire alla suddivisione degli assegni sociali per il nucleo familiare nella misura del 50% per ogni genitore. Disporre che per il rilascio dei passaporti dei figli i ricorrenti facciano richiesta congiunta e che nel caso in cui i minori escano dal territorio italiano assieme ad uno dei due genitori, l'altro venga informato con un preavviso di almeno due settimane circa il periodo e la destinazione del viaggio;
4)-Disporre che le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale cointestata oggi pari a circa € 660,00 mensili vengano pagate in via esclusiva dal
Signor Disporre che le spese per le utenze (acqua, luce, gas, rifiuti ecc) Parte_1
relative alla casa di comproprietà dei ricorrenti e attuale residenza dei minori vengano pagate dal Signor nella misura del 70% e dalla NO nella Parte_1 Parte_2
misura del 30%.
*** Le parti personalmente comparse all'udienza del 3 aprile 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 496/2025 R.G. promosso con ricorso in data 27 febbraio 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in Terre del Reno, Parte_1 località Sant'Agostino, Via Quattro Novembre n. 11
e
, nato a [...] il [...], residente in Terre del Reno, Parte_2 località Sant'Agostino, Via Quattro Novembre n. 11 entrambi assistiti dall'Avv. Raffaella Prendin del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara, Via Cairoli n. 30, come da mandati in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto del procedimento senza rassegnare conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI: 1) disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza nella casa di comproprietà dei genitori sita in Via Quattro Novembre n. 11, fraz.
Sant'Agostino, Terre Del Reno (FE). Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli;
2)- disporre che i minori e Persona_3 Persona_2
trascorrano il tempo con i propri genitori secondo le seguenti modalità, a settimane alterne, che tengono conto degli orari lavorativi dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli: - con il padre il lunedì, ed il mercoledì (inclusi i pernotti) dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo, con inizio il primo lunedì e mercoledì del mese con il padre
; -con la madre il martedì, giovedì (inclusi i pernotti) dalle ore 6 alle ore 19 del giorno successivo con inizio il primo martedì e giovedì del mese con la madre;
Inoltre, i minori trascorreranno il venerdì, sabato e la domenica a settimane alterne con ciascuno dei genitori dal pomeriggio del venerdì dalle 19.00 al lunedì (con inizio il primo venerdì, sabato e domenica del mese con la madre). Disporre che i genitori possano trascorrere con i minori quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Durante le vacanze natalizie trascorreranno alternativamente con i genitori un'intera settimana prima del Capodanno e la prima settimana di gennaio di ciascun anno (con inizio la prima settimana di Capodanno con il padre). Inoltre, i minori trascorreranno alternativamente negli anni il giorno di Natale e S.
Stefano, Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore (con inizio Natale e Pasqua con il padre);
3)- disporre che il padre versi alla NO , mediante bonifico alle coordinate Parte_2
IBAN [...] della Carta POSTEPAY Evolution entro il giorno
20 di ogni mese a titolo di mantenimento per ciascun figlio la somma di €. 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Disporre che la madre accompagni il minore a Ferrara all'Istituto “Il Piccolo Principe” dove viene seguito settimanalmente a Per_1 educatori e logopedisti. Disporre che fino a quando l' riconoscerà al minore CP_1 Per_1
la prestazione n. 044-290007089186 Cat. INVCIV, il cui attuale contributo è pari a
[...] circa €. 343,66 mensili, la somma continui ad essere versata sul libretto postale nominativo n.
000053879127 intestato a e che il prelievo di somme dal suddetto libretto Persona_1
possa avvenire solo per spese connesse allo stato di salute di comprese le spese di Per_1
trasferimento per e da Ferrara. Disporre che, quanto al mantenimento straordinario dei figli, fintanto che la Sig.ra non avrà una occupazione che le possa assicurare il raggiungendo Pt_2 di una propria stabilità economica, il Sig. si farà carico integralmente dei relativi Per_1
costi. A decorrere dal momento in cui la Sig.ra potrà godere di un proprio reddito Pt_2
superiore a 1.100,00 euro mensili, i genitori si faranno carico del mantenimento straordinario dei figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, previa esibizione, da parte del genitore che ha anticipato l'intero esborso della relativa ricevuta di pagamento. I ricorrenti qualificano come spese sanitarie straordinarie obbligatorie, le spese medico-sanitarie non mutuabili, incluse le spese odontoiatriche, oculistiche, spese mediche e di degenza, per esami diagnostici, visite specialistiche, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, rientranti nel mantenimento ordinario;
come spese scolastiche straordinarie obbligatorie, le spese per rette, tasse scolastiche e universitarie, acquisto di libri e materiale di inizio anno scolastico, doposcuola, gite scolastiche, campi estivi e relative attività incluse eventuali gite, e spese per il trasporto scolastico, e per mensa scolastica.
Quanto alle spese per eventuali corsi di recupero e simili, master, corsi di formazione, corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, le spese per corsi sportivi, incluso l'acquisto del relativo materiale tecnico, le spese per i periodi di villeggiatura, viaggi di istruzione, spese per acquisto e riparazione di p.c. e di telefoni cellulari e quelle per l'acquisto e la manutenzione di mezzi di trasporto (es. biciclette, motorini, auto), incluse tassa automobilistica e spese di assicurazione, vengono qualificate come spese straordinarie rispetto alle quali, tuttavia, occorre il previo accordo tra i genitori circa l'opportunità e l'entità della spesa;
Disporre che gli assegni sociali per il nucleo familiare, attualmente percepiti al 100% dal Signor Parte_1
continuino ad essere dallo stesso percepiti finché la NO non
[...] Parte_2
avrà un lavoro regolarmente retribuito. Qualora la NO avrà uno stabile Parte_2
lavoro, il Signor si adopererà ad espletare tutte le pratiche necessarie per Parte_1
pervenire alla suddivisione degli assegni sociali per il nucleo familiare nella misura del 50% per ogni genitore. Disporre che per il rilascio dei passaporti dei figli i ricorrenti facciano richiesta congiunta e che nel caso in cui i minori escano dal territorio italiano assieme ad uno dei due genitori, l'altro venga informato con un preavviso di almeno due settimane circa il periodo e la destinazione del viaggio;
4)-Disporre che le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale cointestata oggi pari a circa € 660,00 mensili vengano pagate in via esclusiva dal
Signor Disporre che le spese per le utenze (acqua, luce, gas, rifiuti ecc) Parte_1
relative alla casa di comproprietà dei ricorrenti e attuale residenza dei minori vengano pagate dal Signor nella misura del 70% e dalla NO nella Parte_1 Parte_2
misura del 30%.
*** Le parti personalmente comparse all'udienza del 3 aprile 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri