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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2507/2024 R.G. avente ad oggetto separazione congiunta ex art. 473- bis.51 giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Carlo Giaquinta e dall'Avv. Michele Savarese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Paolo Gallo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo allegato al verbale di udienza del
16/01/2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 20/01/2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data Parte_1 Controparte_1
27/09/2014, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 75, parte II, Serie A, anno 2014.
Da tale unione nasceva la figlia il 20/08/2018. Persona_1 L'odierna ricorrente, con ricorso del 24/09/2024, chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, affidando congiuntamente la figlia ad entrambi, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di porre in capo a quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento della figlia, oltra al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Con comparsa di costituzione del 13/01/2025 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione ed a quella relativa all'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la ricorrente, chiedendo la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in € 200,00, dando atto del proprio consenso a che la ricorrente percepisse integralmente l'assegno unico. All'udienza del 16/01/2025 le parti e i loro procuratori hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per trasformare la separazione in consensuale, esibendo l'accordo e sottoscrivendolo in udienza alla presenza del Giudice, il quale ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e rimesso la causa in decisione. Le condizioni dell'accordo sono le seguenti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, e conviverà con lei presso la nuova abitazione ove la sig.ra fisserà la propria residenza sempre nella città di Ragusa, mentre il sig. si impegna a Pt_1 CP_1 fissare altrove la propria residenza;
3. Salvo diverse intese tra i genitori, questi concordano che il padre, durante la settimana lavorativa
(lunedì – venerdì) possa di norma tenere con sé la figlia una volta a settimana, preferibilmente il mercoledì, quando avrà cura di portarla in palestra, per poi successivamente pernottare insieme e riportarla a scuola il giorno seguente.
Le parti invece concordano che, a fine settimana alterni, il padre possa tenere con sé la figlia dalle ore 19,00 del venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando avrà cura di portarla a scuola. Per quanto riguarda i giorni festivi, nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico) gli orari di visita rimarranno invariati, salvo il diritto del padre a tenere con sé la figlia continuativamente per due settimane consecutive nel mese di agosto, previa comunicazione alla madre.
Inoltre, per quanto riguarda le festività, si propone un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto) una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, nonché metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 Novembre di ogni anno e metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
4. Il sig. verserà alla coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 250,00 Controparte_1
- con decorrenza dal mese di gennaio 2025, con espressa rinuncia della ricorrente alle mensilità maturate a partire dal deposito della domanda giudiziale - a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sanitarie, scolastiche, Per_1 ricreative e sportive) che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia;
5. L'assegno unico universale erogato dall'INPS per la figlia sarà percepito unicamente dalla Per_1 sig.ra e nel suo intero ammontare, con l'impegno del sig. di sottoscrivere senza Pt_1 CP_1 ritardo quanto richiesto dall'INPS e dalla P.A. in generale, all'uopo necessario;
pagina 2 di 3 6. Entrambe le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente, per sé a titolo di assegno di mantenimento;
7. Il sig. si impegna a farsi carico, e tenere indenne, la sig.ra da qualsiasi azione CP_1 Pt_1 esecutiva intrapresa da enti pubblici per richiedere la riscossione di sanzioni relative al veicolo tg.
GG974CXH nel periodo in cui, in costanza di matrimonio, questo fu utilizzato esclusivamente dal sig. ; Controparte_1
8. Le superiori determinazioni saranno efficaci fin dal momento della sottoscrizione del presente accordo;
9. Le spese del giudizio di separazione saranno integralmente compensate. Il Collegio ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse della figlia e con diritti indisponibili. Prende atto, inoltre, degli ulteriori accordi tra le parti. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, c.p.c. la regolamentazione tra le parti circa l'affidamento della minore, l'esercizio del diritto di visita da parte del resistente e il mantenimento a carico dello stesso, alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2507/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 27/09/2014, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 75, parte II, Serie A, anno 2014; omologa l'accordo intervenuto tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2507/2024 R.G. avente ad oggetto separazione congiunta ex art. 473- bis.51 giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Carlo Giaquinta e dall'Avv. Michele Savarese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Paolo Gallo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo allegato al verbale di udienza del
16/01/2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 20/01/2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data Parte_1 Controparte_1
27/09/2014, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 75, parte II, Serie A, anno 2014.
Da tale unione nasceva la figlia il 20/08/2018. Persona_1 L'odierna ricorrente, con ricorso del 24/09/2024, chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, affidando congiuntamente la figlia ad entrambi, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di porre in capo a quest'ultimo l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento della figlia, oltra al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
Con comparsa di costituzione del 13/01/2025 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione ed a quella relativa all'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la ricorrente, chiedendo la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in € 200,00, dando atto del proprio consenso a che la ricorrente percepisse integralmente l'assegno unico. All'udienza del 16/01/2025 le parti e i loro procuratori hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per trasformare la separazione in consensuale, esibendo l'accordo e sottoscrivendolo in udienza alla presenza del Giudice, il quale ha disposto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e rimesso la causa in decisione. Le condizioni dell'accordo sono le seguenti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, e conviverà con lei presso la nuova abitazione ove la sig.ra fisserà la propria residenza sempre nella città di Ragusa, mentre il sig. si impegna a Pt_1 CP_1 fissare altrove la propria residenza;
3. Salvo diverse intese tra i genitori, questi concordano che il padre, durante la settimana lavorativa
(lunedì – venerdì) possa di norma tenere con sé la figlia una volta a settimana, preferibilmente il mercoledì, quando avrà cura di portarla in palestra, per poi successivamente pernottare insieme e riportarla a scuola il giorno seguente.
Le parti invece concordano che, a fine settimana alterni, il padre possa tenere con sé la figlia dalle ore 19,00 del venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando avrà cura di portarla a scuola. Per quanto riguarda i giorni festivi, nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico) gli orari di visita rimarranno invariati, salvo il diritto del padre a tenere con sé la figlia continuativamente per due settimane consecutive nel mese di agosto, previa comunicazione alla madre.
Inoltre, per quanto riguarda le festività, si propone un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto) una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, nonché metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30 Novembre di ogni anno e metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
4. Il sig. verserà alla coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 250,00 Controparte_1
- con decorrenza dal mese di gennaio 2025, con espressa rinuncia della ricorrente alle mensilità maturate a partire dal deposito della domanda giudiziale - a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sanitarie, scolastiche, Per_1 ricreative e sportive) che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia;
5. L'assegno unico universale erogato dall'INPS per la figlia sarà percepito unicamente dalla Per_1 sig.ra e nel suo intero ammontare, con l'impegno del sig. di sottoscrivere senza Pt_1 CP_1 ritardo quanto richiesto dall'INPS e dalla P.A. in generale, all'uopo necessario;
pagina 2 di 3 6. Entrambe le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente, per sé a titolo di assegno di mantenimento;
7. Il sig. si impegna a farsi carico, e tenere indenne, la sig.ra da qualsiasi azione CP_1 Pt_1 esecutiva intrapresa da enti pubblici per richiedere la riscossione di sanzioni relative al veicolo tg.
GG974CXH nel periodo in cui, in costanza di matrimonio, questo fu utilizzato esclusivamente dal sig. ; Controparte_1
8. Le superiori determinazioni saranno efficaci fin dal momento della sottoscrizione del presente accordo;
9. Le spese del giudizio di separazione saranno integralmente compensate. Il Collegio ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse della figlia e con diritti indisponibili. Prende atto, inoltre, degli ulteriori accordi tra le parti. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, c.p.c. la regolamentazione tra le parti circa l'affidamento della minore, l'esercizio del diritto di visita da parte del resistente e il mantenimento a carico dello stesso, alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2507/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 27/09/2014, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 75, parte II, Serie A, anno 2014; omologa l'accordo intervenuto tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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