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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2180/2025 r.v.g., assunta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e nato il [...] in [...] C.F._1 Parte_2
(Sa), C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Della Rocca C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.10.2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data 16.10.2003 nel comune di San
TI TO (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 57, parte 2, S.A,
1 R.V.G. 2180/2025
anno 2003 e che dalla loro unione erano nati RE (11.02.2005) e (04.10.2012), Per_1 domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 21.10.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un procedimento introdotto con ricorso congiunto, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2.Omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di San TI TO (Atto n. 57, parte 2, S.A, anno 2003);
4. Nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 22 ottobre
2025.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2180/2025 r.v.g., assunta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: Parte_1
e nato il [...] in [...] C.F._1 Parte_2
(Sa), C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Della Rocca C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.10.2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di avere contratto matrimonio concordatario in data 16.10.2003 nel comune di San
TI TO (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 57, parte 2, S.A,
1 R.V.G. 2180/2025
anno 2003 e che dalla loro unione erano nati RE (11.02.2005) e (04.10.2012), Per_1 domandavano la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 21.10.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un procedimento introdotto con ricorso congiunto, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2.Omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di San TI TO (Atto n. 57, parte 2, S.A, anno 2003);
4. Nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 22 ottobre
2025.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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