Sentenza 13 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/2004, n. 20233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20233 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PU MA RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Zanardelli, n. 36, presso l'avv. Giovanni Blasi, unitamente all'avv. Filippo Tortorici che la rappresenta e difende per procura ad atto notar Vincenzo Lojacono di Sassari del 24 novembre 2002;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo pubblicato il 21 marzo 2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21 settembre 2004 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Filippo TORTORICI e Gabriella D'AVANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Alberto Libertino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 novembre 2001 IA TA GG conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al pagamento della somma di almeno L. 200.000.000 a titolo di equo indennizzo per l'eccessiva durata del processo da lei promosso con citazione del 19 marzo 1973 dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania per il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, conclusosi con sentenza del 14 agosto 2001. Con decreto del 7-21 marzo 2001 la Corte condannava l'Amministrazione al pagamento della somma di E. 15.500,00 per un ritardo eccedente di sette anni la durata ordinaria del processo con riferimento al solo danno non patrimoniale e rigettava la do manda di equo indennizzo per il danno patrimoniale a causa della mancanza di prova in ordine alla sua esistenza e al nesso causale con l'eccessiva durata del processo. Contro il decreto ricorre per Cassazione con quattro motivi IA TA GG.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, n. 1, 13, 34, 41 e 53 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo approvata con legge del 4 agosto 1955, n. 848, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e sostiene che il giudice del merito avrebbe omesso di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo attribuendo un indennizzo che non può ritenersi dignitoso in relazione alle peculiarità della fattispecie.
Preliminare rispetto alla valutazione della fondatezza di detta censura appare l'esame del quarto motivo con il quale viene denunziata la violazione degli artt. 175, e 182 cod. proc. civ. e dell'art. 81 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codice e si sostiene che il giudice del merito avrebbe errato nel l'individuazione del superamento del termine di ragionevole durata del processo, conclusosi dopo ventotto anni con una sentenza dichiarativa della nullità della procura ai difensori della attrice e di estinzione del giudizio nei confronti degli eredi della proprietaria del veicolo investitore: la ragione va ravvisata nel disposto dell'art. 1, n. 3, lett. a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, a tenore del quale rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo, la cui corretta individuazione costituisce presupposto ineliminabile della decisione per la sua natura di necessario parametro di riferimento per la valutazione della congruità dell'equa riparazione riconosciuta.
Va considerato che il decreto impugnato, dopo aver descritto minutamente lo svolgimento del processo posto a fondamento della domanda di equa riparazione ha calcolato in poco più di sette anni il periodo eccedente durata ragionevole suscettibile di indennizzo depurando il tempo complessivo di ventotto anni dai ritardi imputabili all'ufficio nella trattazione della causa per il mancato esercizio dei poteri di impulso attribuiti al giudice per la sollecita definizione del processo senza considerare che il comportamento delle parti e del giudice dev'essere valutato non già in assoluto, bensì in relazione alla complessità del caso, che costituisce concorrente parametro di riferimento, pervenendo così all'implicita conclusione che debba considerarsi ragionevole la durata di ventuno anni per un processo relativo ad una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, conclusosi, per di più, con sentenza dichiarativa della nullità della procura rilasciata ai difensori della attrice e di estinzione del giudizio nei confronti degli eredi della proprietaria dei veicolo investitore.
Tale motivazione non è perciò rispettosa del disposto dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, il quale esclude che possa ritenersi ragionevole la durata di un processo protrattosi per ventuno anni in assenza di una logica adeguata motivazione che giustifichi in relazione alla straordinaria complessità del caso la sua eccezionale durata.
La mancata considerazione della complessità del processo anche in rapporto alla pronuncia meramente processuale che vi ha posto fine - della quale non si fa neppure menzione nella decreto impugnato - comporta l'accoglimento del quarto motivo di ricorso con assorbimento dell'esame del primo motivo in considerazione del fatto che dovrà procedersi ad una rinnovata determinazione della ragionevole durata del processo, e, conseguentemente, del termine eccedente tale durata al quale dovrà essere commisurata l'entità dell'equa riparazione da determinarsi sulla base dei parametri assunti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere il decreto impugnato pronunciato sulla domanda di accertamento della violazione da parte dello Stato italiano del precetto di cui all'art. 6, n. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
La censura è destituita di fondamento in quanto non è ravvisabile un interesse alla mera declaratoria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sancita dalla Convenzione Europea in presenza di una pronuncia di condanna della Amministrazione al versamento di un equo indennizzo ai sensi della legge nazionale con la quale è stata data attuazione alla Convenzione Europea nell'ordinamento interno.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e degli artt. 1223 e 1226 cod. civ.
in relazione all'art. 360. nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostiene che il giudice del merito non avrebbe tenuto nel dovuto conto il danno morale ed avrebbe omesso di procedere alla liquidazione equitativa del danno materiale perché avrebbe ritenuto non provate alcune circostanze agevolmente desumibili invece da gli atti del processo. L'esame del primo profilo della censura resta assorbito dall'accoglimento del quarto motivo, mentre deve ritenersi infondata la doglianza che investe la mancata liquidazione equitativa del danno patrimoniale.
Il decreto impugnato, infatti, non solo ha ritenuto destituita di prova la sua sussistenza, ma ha aggiunto che la ricorrente non ha fornito la dimostrazione di aver riportato un danno patrimoniale, autonomamente derivante dalla non ragionevole durata del processo, diverso da quello risarcibile con l'accoglimento della domanda proposta al giudice del sinistro stradale di cui era rimasta vittima, con statuizione che non forma oggetto di alcuna specifica censura. La ricorrente ha infine sollevato, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale della legge 24 marzo 2001, n. 89, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost. se interpretata nel senso che il risarcimento del danno patrimoniale non consegua direttamente alla non ragionevole durata del processo come danno-evento e debba perciò essere escluso in difetto di prova e, in via ancor più subordinata ha chiesto, ai sensi dell'art. 32 della Convenzione Europea dei Diritti del l'Uomo, la rimessione degli atti alla Corte di Strasburgo per la soluzione delle questioni sollevate in ordine all'interpretazione e alla applicazione della legge nazionale in rapporto alla Convenzione Europea.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione del pregiudizio alla sfera patrimoniale derivante dalla non ragionevole durata del processo introdotto dalla legge emanata in attuazione della convenzione internazionale - la cui difformità rispetto alla convenzione porrebbe un problema di legittimità costituzionale - non vincola l'interprete a intendere il danno patrimoniale come danno-evento, e cioè come danno risarcibile per il solo fatto della non ragionevole durata del processo poiché l'art. 41 della Convenzione non contempla tale automatismo, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 26 gennaio 2004, n. 1339, cit.). Per quanto attiene infine alla domanda di rimessione degli atti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, essa non può trovare accoglimento poiché l'art. 32 della Convenzione invocato dalla ricorrente stabilisce che la competenza della Corte su tutte le questioni di interpretazione e di applicazione della Convenzione viene attivata solo dalla richiesta di uno delle Alte Parti contraenti (art. 33), dalla proposizione di un ricorso di un privato cittadino (art. 34) e dalla richiesta del Comitato dei Ministri (art. 47), non già dalla richiesta dei giudici nazionali, come previsto dall'art. 234 del trattato istitutivo della Comunità Europea nel testo modificato dal Trattato di Maastricht e dal Trattato di Amsterdam per la Corte di Giustizia della Comunità Europea. In conclusione il ricorso merita accoglimento nei limiti meglio innanzi specificati con la conseguente cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui nella determinazione del periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo il comportamento delle parti e del giudice va valutato in relazione alla complessità del caso, valutata anche alla luce dell'esito finale del giudizio.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, rigetta il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello Palermo, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004